Università degli studi di Siena Dipartimento di ... - Gruppo di Pisa
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<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Siena</strong><br />
<strong>Dipartimento</strong> <strong>di</strong> Diritto dell’economia<br />
Scuola <strong>di</strong> dottorato in Diritto ed economia<br />
SEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO<br />
(Coor<strong>di</strong>natore: prof.ssa Tania Groppi)<br />
Caratteri del dottorato e temi <strong>di</strong> ricerca<br />
Il dottorato <strong>di</strong> ricerca in <strong>di</strong>ritto pubblico comparato presso l’<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Siena</strong>,<br />
istituito a partire dall’A.A. 1996/1997 (XII ciclo), si configura come una sezione della Scuola <strong>di</strong><br />
dottorato in <strong>di</strong>ritto ed economia.<br />
Oggetto principale del dottorato è il <strong>di</strong>ritto costituzionale comparato nonché il <strong>di</strong>ritto dell’Unione<br />
europea e lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o <strong>di</strong> organizzazioni internazionali come il Consiglio d’Europa. In particolare, sono<br />
approfon<strong>di</strong>te le tematiche relative alla giustizia costituzionale, ai <strong>di</strong>ritti fondamentali, ai rapporti tra<br />
or<strong>di</strong>namenti interni e sovranazionali e internazionali e alle autonomie territoriali.<br />
Le aree geografiche e culturali <strong>di</strong> interesse del dottorato riguardano principalmente i modelli<br />
europei e nordamericani, con particolare riferimento all’area spagnola, latinoamericana, agli Stati<br />
Uniti e al Canada.<br />
Coor<strong>di</strong>natore della sezione:<br />
Prof. Tania Groppi (professore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico, <strong>Università</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Siena</strong>)<br />
Collegio dei docenti:<br />
Prof. Eleonora Ceccherini (professore associato <strong>di</strong> Diritto costituzionale, <strong>Università</strong> <strong>di</strong><br />
Genova)<br />
Prof. Alfonso Celotto (professore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Diritto costituzionale, <strong>Università</strong> Roma Tre)<br />
Prof. Tommaso Edoardo Frosini (professore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Diritto pubblico comparato,<br />
<strong>Università</strong> Suor Orsola Benincasa, Napoli)<br />
Prof. Massimiliano Montini (professore associato <strong>di</strong> Diritto dell'Unione europea, <strong>Università</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Siena</strong>)<br />
Dott. Nicola Vizioli (ricercatore <strong>di</strong> Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico, <strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Siena</strong>)<br />
Consiglio dei docenti<br />
Prof. Marc Carrillo (professore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Diritto costituzionale, <strong>Università</strong> <strong>di</strong> Barcellona)<br />
Prof. Eleonora Ceccherini (professore associato <strong>di</strong> Diritto costituzionale, <strong>Università</strong> <strong>di</strong><br />
Genova)<br />
Prof. Alfonso Celotto (professore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Diritto costituzionale, <strong>Università</strong> Roma Tre)<br />
Prof. Victor Ferreres Comella (professore associato <strong>di</strong> Diritto costituzionale, <strong>Università</strong><br />
Pompeu Fabra <strong>di</strong> Barcellona)<br />
Prof. Tommaso Edoardo Frosini (professore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Diritto pubblico comparato,<br />
<strong>Università</strong> Suor Orsola Benincasa, Napoli)<br />
Prof. Tania Groppi (professore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico, <strong>Università</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Siena</strong>)<br />
Prof. Massimiliano Montini (professore associato <strong>di</strong> Diritto dell'Unione europea, <strong>Università</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Siena</strong>)<br />
Prof. Angelo Rinella (professore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Diritto pubblico comparato, <strong>Università</strong><br />
LUMSA, Roma)<br />
Dott. Nicola Vizioli (ricercatore <strong>di</strong> Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico, <strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Siena</strong>)
Programma formativo<br />
I dottoran<strong>di</strong> del primo, del secondo e del terzo anno sono impegnati:<br />
1) in un’attività <strong>di</strong> spoglio e <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> abstract, poi inseriti nella banca dati online<br />
Constitutional Review Articles (Co.R.A.), <strong>di</strong> articoli pubblicati nelle principali riviste giuri<strong>di</strong>che<br />
italiane e straniere; tre <strong>di</strong> questi articoli sono selezionati da ciascun dottorando e presentati<br />
oralmente con cadenza mensile in occasione <strong>degli</strong> incontri <strong>di</strong> dottorato;<br />
2) in un’attività <strong>di</strong> redazione <strong>di</strong> un notiziario relativo ai principali eventi <strong>di</strong> rilievo costituzionale<br />
rinvenibili nel <strong>di</strong>ritto comparato; tale attività, sulla quale si concentrano particolarmente i dottoran<strong>di</strong><br />
del primo anno, è finalizzata a fornire ai dottoran<strong>di</strong> la padronanza <strong>degli</strong> strumenti informatici <strong>di</strong><br />
ricerca giuri<strong>di</strong>ca su scala mon<strong>di</strong>ale e a migliorare l’esposizione scritta. Le notizie, infatti, pubblicate<br />
in un primo momento su un bollettino trimestrale sul web (Palomar), confluiscono poi, in parte,<br />
come cronache nella rivista Diritto pubblico comparato ed europeo (e<strong>di</strong>tore Giappichelli).<br />
3) in un’attività <strong>di</strong> redazione <strong>di</strong> un notiziario concernente i principali eventi <strong>di</strong> rilievo<br />
costituzionale nell’or<strong>di</strong>namento italiano; le notizie sono quin<strong>di</strong> pubblicate su un bollettino<br />
trimestrale in lingua inglese sul web (Palomar Italy) e sono poi inviate alla redazione della rivista<br />
International Journal of Constitutional Law ai fini della selezione per la sezione “Constitutional<br />
Developments”;<br />
4) nella partecipazione alla Summer School annuale (Corso <strong>di</strong> formazione superiore in <strong>di</strong>ritto<br />
costituzionale), organizzata dal dottorato nella prima metà <strong>di</strong> settembre.<br />
Primo anno - L’obiettivo del primo anno <strong>di</strong> corso è quello <strong>di</strong> fornire ai dottoran<strong>di</strong> gli strumenti<br />
metodologici della comparazione e delle ricerca giuri<strong>di</strong>ca, oltre ad una conoscenza delle principali<br />
problematiche relative alle linee <strong>di</strong> ricerca del dottorato. A tal fine è essenziale la partecipazione a<br />
tutte le attività <strong>di</strong>dattiche e scientifiche organizzate nell’ambito del dottorato. Alle lezioni<br />
specificamente in<strong>di</strong>cate al punto precedente, si aggiungono i) Case Law: esercitazioni guidate da un<br />
docente, relative a casi giurisprudenziali italiani, stranieri e <strong>di</strong> corti sovranazionali, a cui fa seguito<br />
una <strong>di</strong>scussione anche con i dottoran<strong>di</strong> del secondo e del terzo anno; ii) presentazione <strong>di</strong> ricerche<br />
svolte nel corso dell’anno e <strong>di</strong> eventuali contributi in corso <strong>di</strong> pubblicazione.<br />
Secondo anno - Durante il secondo anno l’obiettivo formativo è costituito principalmente<br />
dall’acquisizione <strong>degli</strong> strumenti della comunicazione giuri<strong>di</strong>ca e, in particolare, della capacità <strong>di</strong><br />
redazione <strong>di</strong> un articolo giuri<strong>di</strong>co. Pertanto, accanto all’attività <strong>di</strong>dattica e alle attività formative del<br />
primo anno, a cui i dottoran<strong>di</strong> del secondo anno continueranno a prendere parte, sia pure con minore<br />
intensità, essi svolgeranno attività ulteriori, quali: a) la preparazione <strong>di</strong> interventi a convegni<br />
nazionali e internazionali; b) la redazione <strong>di</strong> almeno un articolo giuri<strong>di</strong>co. Elemento caratterizzante<br />
del secondo anno è lo svolgimento <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o all’estero. Durante questo periodo i<br />
dottoran<strong>di</strong> dovranno seguire corsi e seminari presso l’università ospitante, e realizzare una ricerca<br />
su un tema preventivamente concordato con il <strong>di</strong>rettore scientifico.<br />
Terzo anno - Nel terzo anno il percorso formativo dei dottoran<strong>di</strong> sarà articolato principalmente<br />
intorno alla preparazione della tesi <strong>di</strong> dottorato. La tesi <strong>di</strong> dottorato dovrà essere approvata nella sua<br />
struttura dal <strong>di</strong>rettore scientifico della sezione e seguita da un docente <strong>di</strong> riferimento esperto in<br />
materia.<br />
Dottoran<strong>di</strong><br />
XXII ciclo<br />
Elisa Ciardelli
XXIII ciclo<br />
Gianluca Gentili<br />
XXIV ciclo<br />
Gabriella Angiulli<br />
Cristina Fasone<br />
XXV ciclo<br />
Francesco Saitto<br />
Renato Ibrido<br />
Luca Marfoli<br />
XXVI ciclo<br />
Anna Maria Lecis Cocco-Ortu<br />
Elena Sorda<br />
Marta Cerroni<br />
I dottoran<strong>di</strong> attualmente coinvolti nella redazione della tesi <strong>di</strong> dottorato (<strong>di</strong> cui si allega lo<br />
schema) sono:<br />
Gabriella Angiulli (in regime <strong>di</strong> sospensione del dottorato dall’8 febbraio al 25 aprile 2011 per<br />
gravi motivi <strong>di</strong> salute);<br />
Elisa Ciardelli;<br />
Cristina Fasone
GABRIELLA ANGIULLI<br />
Il rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale alla Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea da parte dei Giu<strong>di</strong>ci<br />
costituzionali <strong>degli</strong> Stati membri<br />
PARTE I - UN QUADRO DI RIFERIMENTO<br />
1. Il <strong>di</strong>ritto comunitario negli or<strong>di</strong>namenti <strong>degli</strong> Stati membri<br />
Nel primo capitolo si affronta brevemente un argomento classico del <strong>di</strong>ritto costituzionale, sul quale<br />
notevole è stato il contributo della dottrina, ossia quello della posizione assunta dal <strong>di</strong>ritto<br />
dell’Unione europea negli or<strong>di</strong>namenti <strong>degli</strong> Stati membri. La scelta <strong>di</strong> aprire il lavoro con questo<br />
tema è dovuta alla consapevolezza che questo rappresenta uno sfondo imprescin<strong>di</strong>bile per il seguito<br />
della ricerca. I rapporti tra la CGUE ed i giu<strong>di</strong>ci costituzionali nazionali, infatti, si sono delineati<br />
lungo il cammino decennale dell’integrazione europea prevalentemente proprio nello svolgersi tra<br />
questi <strong>di</strong> un <strong>di</strong>alogo, mantenutosi fino ad ora “a <strong>di</strong>stanza”, sul terreno della ormai tra<strong>di</strong>zionale<br />
contrapposizione fra la primazia del <strong>di</strong>ritto comunitario e i c.d. controlimiti.<br />
2. Il rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale<br />
Il capitolo sul rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale mira a ricostruire l’istituto in tutti i suoi aspetti, se pure tramite<br />
una trattazione sintetica, come è inevitabile in una sede non de<strong>di</strong>cata esclusivamente a questo<br />
argomento. Un’attenzione particolare viene de<strong>di</strong>cata, tuttavia, ad alcuni profili che si ritiene abbiano<br />
un interesse specifico nell’ambito <strong>di</strong> questa ricerca. In primo luogo vengono approfon<strong>di</strong>te le origini<br />
dell’istituto e le vie che hanno portato all’introduzione dell’allora art. 177 nel Trattato istitutivo<br />
della Comunità Economica Europea, tra le quali, non trascurabile, l’esperienza delle Corti<br />
costituzionali <strong>di</strong> alcuni Stati membri che potevano per l’appunto essere a<strong>di</strong>te in via pregiu<strong>di</strong>ziale. In<br />
secondo luogo, particolare attenzione è de<strong>di</strong>cata all’oggetto della domanda pregiu<strong>di</strong>ziale, ossia<br />
l’interpretazione o la vali<strong>di</strong>tà, rispettivamente, delle <strong>di</strong>sposizioni dei trattati oppure dei trattati e<br />
<strong>degli</strong> atti delle istituzioni comunitarie, mettendo in risalto i limiti procedurali che riguardano la<br />
domanda per l’accertamento della vali<strong>di</strong>tà. Infine, un rilievo particolare è riservato alla trattazione<br />
del terzo comma dell’art. 267 TFUE che che sancisce l’obbligo <strong>di</strong> rivolgersi alla Corte per gli<br />
organi giuris<strong>di</strong>zionali nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso<br />
giuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno. A conclusione del capitolo sul rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale, si producono e<br />
si commentano i dati relativi al ricorso al rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale da parte dei giu<strong>di</strong>ci nazionali.<br />
PARTE II - IL RICORSO AL RINVIO PREGIUDIZIALE DA PARTE DEI GIUDICI<br />
COSTITUZIONALI NAZIONALI<br />
1. Il metodo <strong>di</strong> analisi<br />
In apertura della seconda parte del lavoro, de<strong>di</strong>cata allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o con metodo empirico del rinvio<br />
pregiu<strong>di</strong>ziale da parte dei giu<strong>di</strong>ci costituzionali alla CGUE, si propongono delle note metodologiche<br />
sullo svolgimento della ricerca.<br />
L’obiettivo è quello <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>are il fenomeno del rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale da parte dei giu<strong>di</strong>ci<br />
costituzionali alla CGUE soprattutto attraverso l’analisi della giurisprudenza dei giu<strong>di</strong>ci<br />
costituzionali stessi ed, in particolare, ove presenti, delle decisioni recanti il rinvio al Giu<strong>di</strong>ce del<br />
Lussemburgo. Due esigenze, tuttavia, rendono necessario allargare il campo <strong>di</strong> indagine rispetto alle<br />
mere or<strong>di</strong>nanze <strong>di</strong> rinvio: per un verso, quella <strong>di</strong> ricercare nella giurisprudenza delle corti<br />
costituzionali che non hanno ancora applicato l’art. 267 TFUE eventuali affermazioni che<br />
esplicitino una posizione dell’organo in relazione ad un potenziale rinvio; per altro verso, la<br />
necessità <strong>di</strong> ricercare “variabili in<strong>di</strong>pendenti” negli or<strong>di</strong>namenti, che contribuiscano a spiegare il<br />
ricorso limitato all’istituto del rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale da parte dei giu<strong>di</strong>ci costituzionali, oltre che
l’inattesa composizione del gruppo <strong>di</strong> Paesi le cui corti hanno fino ad ora sollevato questioni in via<br />
pregiu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong>nanzi alla CGUE.<br />
La fase <strong>di</strong> analisi più strettamente empirica, finalizzata a raccogliere i dati e le informazioni<br />
necessari ad una successiva fase ricostruttiva, può a sua volta essere <strong>di</strong>stinta in quattro fasi.<br />
A. In<strong>di</strong>viduazione delle corti da prendere in considerazione.<br />
L’in<strong>di</strong>viduazione dell’organo da prendere in considerazione per ogni Stato membro è estremamente<br />
semplice per gli or<strong>di</strong>namenti che presentano un modello accentrato <strong>di</strong> giustizia costituzionale. Più<br />
complessa e degna <strong>di</strong> ulteriore indagine si rivela l’analisi per gli or<strong>di</strong>namenti con controllo <strong>di</strong><br />
costituzionalità <strong>di</strong>ffuso.<br />
Dall’analisi potrà escludersi un unico Stato membro in considerazione del fatto che la Costituzione<br />
vieta espressamente il controllo <strong>di</strong> costituzionalità da parte dei giu<strong>di</strong>ci: i Paesi Bassi.<br />
B. Elaborazione <strong>di</strong> un profilo per ogni organo giuris<strong>di</strong>zionale considerato<br />
Si prendono in considerazione i caratteri fondamentali del sistema <strong>di</strong> giustizia costituzionale quali le<br />
norme che possono costituire l’oggetto e il parametro del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità costituzionale,<br />
nonché le vie <strong>di</strong> accesso al giu<strong>di</strong>ce costituzionale.<br />
Il fine è quello <strong>di</strong> poter meglio definire il tipo, ed - approssimativamente - la mole, <strong>di</strong> casi nei quali<br />
il giu<strong>di</strong>ce costituzionale <strong>di</strong> ogni Stato membro può trovarsi <strong>di</strong> fronte all’esigenza <strong>di</strong> ricorrere ad un<br />
rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale alla CGUE.<br />
C. Ricostruzione dei rapporti tra <strong>di</strong>ritto UE e <strong>di</strong>ritto interno in ogni Stato membro considerato<br />
Si prendono in considerazione la posizione riconosciuta ai Trattati istitutivi e al <strong>di</strong>ritto derivato<br />
dell’Unione europea nell’or<strong>di</strong>namento, il riconoscimento della primazia e l’eventuale opposizione<br />
<strong>di</strong> controlimiti nelle <strong>di</strong>sposizioni costituzionali e nelle pronunce giurisprudenziali delle corti <strong>di</strong><br />
rango più elevato.<br />
D. Selezione e analisi delle sentenze.<br />
Si analizzano le pronunce dei giu<strong>di</strong>ci costituzionali nazionali, dalle quali si potranno cogliere gli<br />
spunti per poter dare una interpretazione del fenomeno del limitato ricorso da parte <strong>di</strong> questi<br />
specifici organi giuris<strong>di</strong>zionali alla Corte del Lussemburgo.<br />
I dati e le informazioni raccolte vengono organizzati in due categorie <strong>di</strong>stinte, per un verso<br />
prendendo a riferimento i casi giurisprudenziali, per l’altro gli organi giuris<strong>di</strong>zionali.<br />
Le informazioni considerate rilevanti in relazione alle singole sentenze analizzate riguardano,<br />
principalmente, il tipo <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento, l’oggetto e parametro del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità<br />
costituzionale, la materia ed il tipo <strong>di</strong> domanda pregiu<strong>di</strong>ziale (finalizzata all’interpretazione o<br />
all’accertamento della vali<strong>di</strong>tà della <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dell’UE), oltre che l’esito della vicenda<br />
giu<strong>di</strong>ziaria.<br />
Le informazioni considerate in riferimento agli organi giuris<strong>di</strong>zionali o ai singoli or<strong>di</strong>namenti, a<br />
seconda che per uno Stato ne venga preso in esame uno o più d’uno, concernono gli aspetti<br />
strettamente quantitativi, quali numero e frequenza dei rinvii e quelli qualitativi quali il tipo o i tipi<br />
<strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento e nell’ambito dei quali vi sono stati i rinvii, le materie toccate, le motivazioni<br />
eventualmente addotte al rinvio ed eventuali limitazioni della possibilità <strong>di</strong> effettuare il rinvio<br />
pregiu<strong>di</strong>ziale a determinate procedure o materie. In questo contesto, per gli or<strong>di</strong>namenti dotati <strong>di</strong> un<br />
modello <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> costituzionalità <strong>di</strong>ffuso si rende necessaria la previa selezione dei<br />
constitutional cases tra quelli nell’ambito dei quali le Corti supreme hanno effettuato un rinvio<br />
pregiu<strong>di</strong>ziale.<br />
2. I giu<strong>di</strong>ci costituzionali che hanno effettuato rinvii pregiu<strong>di</strong>ziali; 3. I giu<strong>di</strong>ci costituzionali<br />
che hanno ammesso la possibilità <strong>di</strong> effettuare rinvii pregiu<strong>di</strong>ziali; 4. I giu<strong>di</strong>ci costituzionali<br />
che hanno escluso la possibilità <strong>di</strong> effettuare rinvii pregiu<strong>di</strong>ziali<br />
I dati ottenuti attraverso la fase empirica dello <strong>stu<strong>di</strong></strong>o vengono presentati nei restanti capitoli della<br />
seconda parte del lavoro dopo una opportuna rielaborazione. Gli esiti della ricerca sono presentati<br />
<strong>di</strong>stinguendo gli or<strong>di</strong>namenti in base al fatto che vi sia già stato o meno da parte dei giu<strong>di</strong>ci<br />
costituzionali il ricorso all’istituto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comunitario in questione, e, più in generale, alla
posizione assunta in relazione ad esso, oltre che tenendo conto della natura accentrata o <strong>di</strong>ffusa del<br />
modello <strong>di</strong> giustizia costituzionale.<br />
Si <strong>di</strong>stinguono, dunque, in prima battuta, quattro categorie <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zioni nazionali:<br />
i) quelle che hanno già effettuato il rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale alla CGCE, tra le quali <strong>di</strong>stinguere<br />
le corti costituzionali (Austria, Belgio, Italia e Lituania) e le corti supreme (Cipro,<br />
Danimarca, Estonia, Finlan<strong>di</strong>a, Irlanda, Regno Unito, Svezia);<br />
ii)<br />
iii)<br />
quelle che ne hanno ammessa la possibilità (Portogallo, Polonia e Slovenia);<br />
quelle che ne hanno espressamente negato la possibilità (Spagna e Francia) e quelle che<br />
non si sono ancora espresse in merito.<br />
L’organizzazione <strong>di</strong> questi capitoli sarà soggetta a mo<strong>di</strong>fiche ove i risultati dell’analisi empirica<br />
svolta mostrassero delle evidenze che si ritiene opportuno mettere in rilievo anche attraverso una<br />
<strong>di</strong>versa struttura del testo.<br />
PARTE III - IL RINVIO PREGIUDIZIALE: UN’OPPORTUNITÀ RESPINTA PER I GIUDICI<br />
COSTITUZIONALI?<br />
1. Alla ricerca delle ragioni <strong>di</strong> un ricorso limitato al rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale da parte dei giu<strong>di</strong>ci<br />
costituzionali<br />
Si sviluppano delle considerazioni sulla scorta <strong>di</strong> quanto emerso dalla ricerca empirica cercando,<br />
per un verso, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare delle tendenze nel ricorso al rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale da parte dei giu<strong>di</strong>ci<br />
costituzionali e, d’altra parte, <strong>di</strong> spiegare le ragioni <strong>di</strong> un limitato ricorso all’istituto. Si vuole<br />
giungere, in particolare, a proporre una posizione sulla ragione <strong>di</strong> massima che è alla base del dato<br />
oggettivo, ossia se il numero limitato <strong>di</strong> rinvii da parte dei giu<strong>di</strong>ci costituzionali sia da attribuire<br />
prevalentemente a circostanze or<strong>di</strong>namentali che, ad esempio, rendano raro - se non impossibile -<br />
che una norma <strong>di</strong> un trattato o <strong>di</strong> un atto delle istituzioni dell’UE sia coinvolto in un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />
legittimità costituzionale, oppure se il fenomeno sia da attribuire ad una scelta dei giu<strong>di</strong>ci nazionali<br />
dovuta alla <strong>di</strong>ffidenza nei confronti della Corte del Lussemburgo. A questo fine appare feconda, tra<br />
l’altro, la possibilità <strong>di</strong> comparare quanto emerso dall’analisi dell’approccio delle corti<br />
costituzionali e delle corti supreme al rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale.<br />
2. Il rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale alla CCGUE e i giu<strong>di</strong>ci costituzionali nell’Europa post-Lisbona<br />
Nel capitolo conclusivo si guarda al rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale come ad un prezioso canale <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo tra<br />
il giu<strong>di</strong>ce comunitario ed i giu<strong>di</strong>ci costituzionali <strong>degli</strong> Stati membri. Ciò è tanto più vero in questa<br />
fase dell’integrazione nella quale, attraverso l’attribuzione <strong>di</strong> valore giuri<strong>di</strong>co vincolante alla Carta<br />
<strong>di</strong> Nizza, la tutela dei <strong>di</strong>ritti fondamentali, naturale punto <strong>di</strong> incontro con i giu<strong>di</strong>ci costituzionali, è<br />
stata attratta nella sfera <strong>di</strong> competenza del giu<strong>di</strong>ce comunitario. Un corretto funzionamento <strong>di</strong> un<br />
"veicolo" delle tra<strong>di</strong>zioni costituzionali nazionali verso Lussemburgo, quale è il rinvio<br />
pregiu<strong>di</strong>ziale, potrebbe rappresentare un importante contributo allo sforzo che la CGUE è chiamata<br />
a svolgere nel delineare i fondamenti della giurisprudenza europea in fatto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti fondamentali,<br />
permettendole <strong>di</strong> raggiungere un equilibrio tra le tra<strong>di</strong>zioni nazionali ed uno standard europeo. In<br />
questo contesto, un rifiuto volontario del <strong>di</strong>alogo <strong>di</strong>retto con la CGUE tramite il rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale<br />
potrebbe trasformarsi, per i giu<strong>di</strong>ci nazionali, da un modo per affermare la sovranità nazionale in un<br />
modo per autoescludersi dalla formazione <strong>di</strong> un patrimonio costituzionale comune europeo fondato<br />
sul pluralismo.<br />
Guardando al rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale come ad uno strumento a ciò finalizzato, e non solo all’uniforme<br />
applicazione del <strong>di</strong>ritto comunitario, quale era stato inizialmente concepito, si può inoltre<br />
prefigurare l’ipotesi <strong>di</strong> uno strumento analogo al rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale "a ruoli invertiti": nel quale<br />
cioè sia la CGUE, in determinate circostanze, a poter rivolgere delle domande ai giu<strong>di</strong>ci<br />
costituzionali nazionali.
In queste riflessioni si riprende anche l’autorevole dottrina che ha proposto una comparazione tra la<br />
CGUE e le corti supreme <strong>degli</strong> Stati federali, quanto alla possibilità <strong>di</strong> confrontarsi con le corti<br />
statali in materia costituzionale.
ELISA CIARDELLI<br />
Il <strong>di</strong>ritto all'educazione del minore straniero in Spagna e Italia<br />
La scelta del tema proposto per la tesi <strong>di</strong> dottorato si fonda sulla rilevanza assunta negli ultimi anni<br />
dal fenomeno immigratorio, in due or<strong>di</strong>namenti che per molto tempo hanno conosciuto soltanto<br />
l'esperienza emigratoria <strong>di</strong> molti dei propri citta<strong>di</strong>ni verso altri Paesi. In particolare, si è pensato <strong>di</strong><br />
focalizzare l'attenzione su uno <strong>degli</strong> aspetti che in Italia sono stati al centro del <strong>di</strong>battito politico nel<br />
2009, quando il Parlamento ha intrapreso un percorso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> alcune parti del Testo Unico<br />
sull'immigrazione con il fine <strong>di</strong> limitare il go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> taluni <strong>di</strong>ritti agli stranieri irregolarmente<br />
presenti sul territorio statale. Secondo le mo<strong>di</strong>fiche apportate dalla Legge n. 94 del 2009 al 2°<br />
comma dell'art. 6 del suddetto T. U., sembrerebbe infatti che il <strong>di</strong>ritto all'educazione del minore<br />
straniero figlio <strong>di</strong> genitori irregolari debba limitarsi alla scuola dell'obbligo: dopo questo momento,<br />
infatti, per l'iscrizione del il figlio a scuola, il genitore sarebbe tenuto ad esibire un documento<br />
attestante la regolarità della sua presenza in Italia. Nell'attesa che, sul punto, intervenga la<br />
giurisprudenza costituzionale, si è pensato <strong>di</strong> analizzare l'esperienza spagnola; in Spagna, infatti, sul<br />
riconoscimento del <strong>di</strong>ritto all'educazione del minore straniero figlio <strong>di</strong> genitori irregolari è<br />
intervenuto il Tribunale costituzionale con la sent. 236/2007, la quale, con una pronuncia <strong>di</strong><br />
incostituzionalità, ha stabilito che ai minori, ancorché irregolari, debba essere garantito il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
accesso non solo alla scuola dell'obbligo, ma anche all'istruzione non obbligatoria.<br />
Partendo dalla considerazione secondo cui, in molti casi, il progetto migratorio <strong>degli</strong> immigrati si<br />
converte da transitorio a definitivo, la tesi intende <strong>di</strong>mostrare come l'integrazione fra le persone<br />
nasca fra i banchi <strong>di</strong> scuola, passando per la conoscenza ed il rispetto delle culture.<br />
1) Introduzione<br />
2) La con<strong>di</strong>zione giuri<strong>di</strong>ca dello straniero in Spagna e Italia<br />
In questo capitolo si analizzerà la <strong>di</strong>sciplina relativa alla con<strong>di</strong>zione giuri<strong>di</strong>ca dello straniero nel<br />
contesto italiano e spagnolo, partendo dai due testi costituzionali e dalla loro interpretazione da<br />
parte della giurisprudenza costituzionale, per poi passare agli interventi legislativi che si sono<br />
succeduti nei due or<strong>di</strong>namenti nel corso <strong>degli</strong> anni e che hanno via via mo<strong>di</strong>ficato il T. U.<br />
sull'immigrazione del 1998 (per l'Italia) e la Legge Organica 4/2000 (per la Spagna), tuttora vigenti.<br />
2.1) Premessa<br />
2.2) Difficoltà definitorie rispetto alla nozione <strong>di</strong> straniero<br />
2.3) Le <strong>di</strong>sposizioni costituzionali ed il ruolo del <strong>di</strong>ritto internazionale<br />
2.4) L'evoluzione della con<strong>di</strong>zione giuri<strong>di</strong>ca dello straniero in Spagna e Italia: l'intervento<br />
della giurisprudenza e della dottrina a partire dalla Costituzione<br />
2.4.1) La portata del rinvio alla legge nei due or<strong>di</strong>namenti<br />
2.4.1.1) Le <strong>di</strong>fficoltà interpretative nel sistema spagnolo: la configurazione legale dei <strong>di</strong>ritti<br />
<strong>degli</strong> stranieri come alternativa alla “decostituzionalizzazione” ed il legame con la <strong>di</strong>gnità<br />
umana<br />
2.4.1.2) Il concetto <strong>di</strong> “libertà pubbliche” contenuto nel 1° comma dell'art. 13 Cost. spagnola
2.4.2) Il principio personalista dell'art. 2 Cost. italiana come parametro <strong>di</strong> interpretazione dei<br />
<strong>di</strong>ritti fondamentali dello straniero<br />
2.5) La risposta del legislatore alla chiamata in causa da parte della Costituzione: l'attuazione<br />
normativa dei <strong>di</strong>ritti del non citta<strong>di</strong>no<br />
3) La con<strong>di</strong>zione giuri<strong>di</strong>ca del minore straniero in Spagna e Italia<br />
In questo capitolo si tratterà la con<strong>di</strong>zione giuri<strong>di</strong>ca del minore straniero nel contesto italiano e<br />
spagnolo, facendo riferimento alle previsioni del <strong>di</strong>ritto internazionale, alle <strong>di</strong>sposizioni contenute<br />
nelle leggi che, nei due Paesi, <strong>di</strong>sciplinano la con<strong>di</strong>zione dello straniero, nonché alla giurisprudenza,<br />
<strong>di</strong> merito e <strong>di</strong> legittimità.<br />
3.1) Profili costituzionali della con<strong>di</strong>zione del minore<br />
3.2) Il minore straniero nella normativa in materia <strong>di</strong> immigrazione e nella giurisprudenza<br />
3.2.1) Il <strong>di</strong>ritto del minore a vivere nel Paese <strong>di</strong> accoglienza con i genitori<br />
3.2.1.1) Le deroghe all'obbligo <strong>di</strong> allontanamento dello straniero irregolare per il genitore <strong>di</strong><br />
minore<br />
3.2.2) Il minore straniero non accompagnato<br />
4) Il <strong>di</strong>ritto all'educazione del minore straniero<br />
In questo capitolo si prenderà in considerazione il <strong>di</strong>ritto all'educazione per come è concepito nelle<br />
fonti internazionali a carattere universale e regionale, soffermandomi particolarmente sulle<br />
previsioni contenute nel Protocollo 1 alla Convenzione europea dei <strong>di</strong>ritti dell'uomo (sotto il duplice<br />
profilo del <strong>di</strong>ritto all'istruzione e del <strong>di</strong>ritto dei genitori ad ottenere per i figli un'educazione<br />
conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche), che analizzerò anche alla luce <strong>di</strong> alcune<br />
sentenze della Corte <strong>di</strong> Strasburgo; successivamente esaminerò le norme che, in Italia e Spagna,<br />
<strong>di</strong>sciplinano il <strong>di</strong>ritto all'educazione ed infine mi soffermerò sull'analisi della misura in cui tale<br />
<strong>di</strong>ritto viene riconosciuto ai minori stranieri, figli <strong>di</strong> genitori presenti sul territorio italiano in<br />
maniera regolare o irregolare.<br />
4.1) Il <strong>di</strong>ritto all'educazione nel <strong>di</strong>ritto internazionale universale<br />
4.2) Il <strong>di</strong>ritto all'educazione nel contesto europeo: in particolare, l'art. 2 del Protocollo alla<br />
Convenzione europea dei <strong>di</strong>ritti dell'uomo e la sua interpretazione giurisprudenziale<br />
4.3) Il <strong>di</strong>ritto all'educazione in Italia e Spagna fra <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> libertà e <strong>di</strong>ritto sociale<br />
4.4) Il <strong>di</strong>ritto all'educazione del minore straniero in Italia e Spagna.<br />
5) L'integrazione scolastica come base per l'integrazione sociale dello straniero<br />
In questo capitolo ci si soffermerà sull'integrazione scolastica del minore straniero come<br />
fondamento per l'integrazione dello straniero tout court inteso nella società. Partendo dal <strong>di</strong>battito<br />
sorto a livello europeo sulle <strong>di</strong>fferenze educative legate alle tra<strong>di</strong>zioni culturali <strong>di</strong> origine dei<br />
minori, per lo più legate all'appartenenza religiosa, e facendo riferimento ad alcuni or<strong>di</strong>namenti
caratterizzati da una consolidata esperienza immigratoria, si indagheranno – de iure con<strong>di</strong>to e de<br />
iure condendo – alcuni percorsi <strong>di</strong> integrazione sociale <strong>degli</strong> stranieri e, soprattutto, delle cd.<br />
“seconde generazioni”.<br />
5.1) Diritto all'educazione, integrazione e appartenenza religiosa. La questione del velo<br />
islamico e le pronunce della Corte <strong>di</strong> Strasburgo<br />
5.2) La Spagna e l'Italia tra Francia e Regno Unito<br />
5.2.1) L'integrazione nelle Comunità Autonome e nelle Regioni<br />
La normativa spagnola e quella italiana in materia <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza. Prospettive <strong>di</strong> riforma<br />
6) Conclusioni
CRISTINA FASONE<br />
Sistema delle Commissioni parlamentari e forme <strong>di</strong> governo<br />
La scelta del tema proposto per la tesi <strong>di</strong> dottorato è dovuta innanzitutto al preoccupante “stato<br />
<strong>di</strong> salute” in cui versano i Parlamenti, apparentemente senza particolari <strong>di</strong>stinzioni derivanti dalla<br />
forma <strong>di</strong> governo (ma occorre valutare se, invece, tale profilo abbia una qualche incidenza) e in<br />
relazione all’esercizio della funzione prevalente che si è soliti riconoscere loro, quella legislativa<br />
(oltre al problema della crisi della rappresentanza che, però, qui non si intende prendere in esame).<br />
In particolare si ritiene interessante valutare quale ruolo svolgano le Commissioni parlamentari,<br />
anche in ragione dell’importanza da loro assunta nell’attività parlamentare nel corso <strong>degli</strong> ultimi<br />
due secoli, nell’ambito del rapporto Parlamento-Esecutivo (quin<strong>di</strong> considerando anche la funzione<br />
<strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo da esse svolta). Si intende valutare in che misura una determinata forma<br />
<strong>di</strong> governo influenza l’assetto e le funzioni delle Commissioni e quin<strong>di</strong> la “forza” del Parlamento e<br />
quanto contano, invece, relativamente alla <strong>di</strong>alettica tra il Parlamento e l’Esecutivo, le prerogative<br />
delle Commissioni e i loro rapporti con l’Esecutivo, attraverso l’analisi delle norme <strong>di</strong> procedura e<br />
delle prassi parlamentari.<br />
Gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comparato in tema sono pochissimi, pressoché tutti riconducibili al contributo<br />
della dottrina straniera. La maggior parte <strong>di</strong> essi, peraltro, risale al periodo antecedente e a quello<br />
imme<strong>di</strong>atamente successivo alla Seconda Guerra mon<strong>di</strong>ale ed è comunque limitato allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o <strong>di</strong><br />
due o tre or<strong>di</strong>namenti (soprattutto la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti).<br />
1. Strumenti <strong>di</strong> analisi delle forme <strong>di</strong> governo: un’introduzione<br />
- Introduzione allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o delle forme <strong>di</strong> governo<br />
- I contributi che fungono da premessa allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o delle forme <strong>di</strong> governo contemporanee<br />
- Le teorie classiche delle forme <strong>di</strong> governo: in particolare, il contributo <strong>di</strong> Mortati<br />
- Forme <strong>di</strong> governo e modelli <strong>di</strong> democrazia: il contributo <strong>di</strong> Lijphart e la rivisitazione <strong>di</strong><br />
Volpi<br />
- Forme <strong>di</strong> governo e partiti politici<br />
- Forme <strong>di</strong> governo e investitura popolare<br />
- Forme <strong>di</strong> governo e sistemi elettorali<br />
- Forme <strong>di</strong> governo e scioglimento delle Camere<br />
- Forme <strong>di</strong> governo e Capo dello Stato<br />
- Forme <strong>di</strong> governo e ruolo dell’Opposizione parlamentare: il contributo <strong>di</strong> De Vergottini<br />
- Forme <strong>di</strong> governo e ruolo del Presidente <strong>di</strong> Assemblea: il contributo <strong>di</strong> Torre<br />
- Le forme <strong>di</strong> governo in negativo: ovvero cosa il giurista dovrebbe escludere dalla loro<br />
analisi, secondo il contributo <strong>di</strong> Luciani<br />
- Una proposta <strong>di</strong> analisi delle forme <strong>di</strong> governo in positivo: il rapporto con il sistema delle<br />
Commissioni parlamentari<br />
2. Le Commissioni parlamentari come strumento <strong>di</strong> organizzazione razionale del lavoro<br />
parlamentare<br />
Nel primo capitolo si è pensato <strong>di</strong> esaminare le teorie che hanno inciso <strong>di</strong>rettamente o<br />
in<strong>di</strong>rettamente sugli <strong>stu<strong>di</strong></strong> inerenti alla “statica parlamentare” e quin<strong>di</strong> alla struttura dei Parlamenti.<br />
Dai fondamentali scritti <strong>di</strong> Platone e Aristotele sulle “<strong>di</strong>mensioni ottimali” delle Assemblee, alle<br />
riflessioni <strong>di</strong> Adam Smith e <strong>di</strong> Ma<strong>di</strong>son (in particolare nel Federalist Paper n. 55) nonché le<br />
implicazioni derivanti dalla teoria della volontà generale <strong>di</strong> Rousseau e, più recentemente, dalla
teoria dei comitati <strong>di</strong> Sartori e dalle analisi sui costi e i benefici connessi all’azione collettiva (J.<br />
Buchanan e G. Tullock).<br />
Quin<strong>di</strong> si è ritenuto opportuno considerare alcuni contributi italiani e stranieri (ad. esempio le<br />
opere <strong>di</strong> L. Galateria, <strong>di</strong> Sartori e <strong>di</strong> K.C. Wheare) che, sebbene non si concentrino esclusivamente<br />
sulle Commissioni parlamentari, forniscono un quadro teorico <strong>di</strong> riferimento per comprendere le<br />
regole relative alla composizione, alle modalità <strong>di</strong> funzionamento e ai poteri <strong>degli</strong> organi collegiali.<br />
Infine, si darà conto delle riflessioni dottrinali de<strong>di</strong>cate alla necessità delle Commissioni per il<br />
razionale funzionamento dei Parlamenti contemporanei (in questo senso v. Pasquino, Pelizzo e<br />
Verzichelli).<br />
3. L’evoluzione storica delle Commissioni parlamentari nei rapporti con il Governo<br />
In questo capitolo si è pensato <strong>di</strong> dar conto, ricorrendo alla comparazione <strong>di</strong>acronica, della<br />
trasformazione dei rapporti tra Commissioni parlamentari ed Esecutivi dalla nascita dei primi<br />
Parlamenti (a partire dalla lotta tra la Corona e il Parlamento in Inghilterra), passando per la fase<br />
costituente negli Stati Uniti e quella rivoluzionaria in Francia, il Parlamento dell’Italia liberale fino<br />
alla Seconda Guerra mon<strong>di</strong>ale (con i dovuti adattamenti a seconda <strong>degli</strong> Stati e dei regimi politici).<br />
L’analisi è con<strong>di</strong>zionata più in generale anche dall’evoluzione delle funzioni dei Parlamenti, dalla<br />
trasformazione delle forme <strong>di</strong> governo e dalla contrastata affermazione della forma <strong>di</strong> Stato<br />
democratico pluralista (con i riflessi sulla legge e sulla natura prevalentemente legislativa delle loro<br />
funzioni).<br />
4. Commissioni parlamentari e forme <strong>di</strong> governo in relazione alla “statica” e alla<br />
“<strong>di</strong>namica” parlamentare<br />
Nel terzo capitolo si è pensato <strong>di</strong> proporre una tassonomia dei modelli <strong>di</strong> Commissioni<br />
parlamentari.<br />
Il metodo <strong>di</strong> ricerca utilizzato si basa non solo sull’analisi del formante dottrinale, ma anche <strong>di</strong><br />
quello legislativo e giurisprudenziale che naturalmente assumono un valore <strong>di</strong>verso a seconda <strong>degli</strong><br />
or<strong>di</strong>namenti oggetto <strong>di</strong> esame. A tal riguardo, appare preferibile procedere ad una trattazione della<br />
materia per istituti, anziché per Paesi. Pertanto, per ciascun istituto, si prenderanno specificamente<br />
in considerazione i seguenti or<strong>di</strong>namenti: Francia, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e, laddove<br />
ritenuto un utile termine <strong>di</strong> paragone, l’Unione europea. Da questo punto <strong>di</strong> vista, l’inclusione<br />
dell’Unione europea, che è <strong>di</strong>fficilmente riconducibile alle classificazioni tra<strong>di</strong>zionali sulle forme <strong>di</strong><br />
governo, si ritiene interessante coglierne le caratteristiche <strong>di</strong>stintive, a fronte <strong>di</strong> un anomalo<br />
bicameralismo e <strong>di</strong> un’istituzione, quale il Parlamento europeo, <strong>di</strong> cui, da un lato, si tende a<br />
contestare la natura <strong>di</strong> organo democratico; dall’altro, se ne enfatizza la trasformazione, oggi, in uno<br />
dei Parlamenti “più forti” del mondo.<br />
Nella tesi si farà altresì riferimento ad alcuni Paesi sudamericani (in particolare, Argentina e<br />
Messico), al Canada, alla Germania e alla Spagna, ma per profili specifici. La scelta dei Paesi è<br />
giustificata dalla opportunità <strong>di</strong> tenere in considerazione or<strong>di</strong>namenti democratici e maggiormente<br />
rappresentativi per ciascuna delle forme <strong>di</strong> governo tra<strong>di</strong>zionalmente in<strong>di</strong>cate dalla dottrina.<br />
L’analisi si sviluppa considerando due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> profili:<br />
4.1 Profili strutturali<br />
Si affronterà innanzitutto la questione della composizione delle Commissioni, facendo<br />
riferimento al regime delle incompatibilità tra cariche governative e mandato parlamentare;<br />
quin<strong>di</strong> si tratterà del riconoscimento <strong>di</strong> specifici ruoli in Commissione (ad es. quelli <strong>di</strong><br />
parliamentary secretaries); della presenza del Governo in Commissione e dell’articolazione
delle competenze delle Commissioni in relazione ai Ministeri, profilo su cui incide<br />
notevolmente anche il numero delle Commissione istituite. Un elevato numero <strong>di</strong> Commissioni<br />
permanenti <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, infatti, tendenzialmente rivela l’esistenza <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong><br />
Commissioni piuttosto debole.<br />
Inoltre, sempre sotto il profilo dei rapporti col Governo, un altro in<strong>di</strong>catore interessante risulta<br />
essere quello basato sulla presenza e sulla effettiva applicazione <strong>di</strong> norme che configurino un<br />
vero e proprio sistema <strong>di</strong> Commissioni: se esse operano in modo coor<strong>di</strong>nato tra loro o se,<br />
invece, mancano forme <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo.<br />
I criteri che si prendono in considerazione nella tassonomia sono i seguenti:<br />
- Commissioni parlamentari o miste<br />
- Commissioni permanenti o speciali<br />
- Commissioni specializzate o con competenza generale<br />
- (brevemente) Commissioni <strong>di</strong> inchiesta<br />
- Commissioni <strong>di</strong> natura bicamerale o monocamerale<br />
- Comitati <strong>di</strong> conciliazione<br />
- le <strong>di</strong>mensioni delle Commissioni e le loro modalità <strong>di</strong> nomina e <strong>di</strong> composizione<br />
- il ruolo del Presidente <strong>di</strong> Commissione e la presenza <strong>di</strong> un organo parlamentare <strong>di</strong><br />
rappresentanza dei Presidenti delle Commissioni<br />
- il regime <strong>di</strong> pubblicità dei lavori delle Commissioni<br />
4.2 Profili funzionali:<br />
- <strong>di</strong>stinzione tra Commissioni a seconda del grado <strong>di</strong> autonomia loro accordato nei confronti<br />
della rispettiva Assemblea e del Presidente <strong>di</strong> Assemblea. Tale autonomia può essere “misurata”<br />
tenendo conto della natura <strong>di</strong> tutte o <strong>di</strong> alcune Commissioni parlamentari come organi<br />
costituzionalmente necessari, eventualmente anche con poteri garantiti in Costituzione, come organi<br />
la cui <strong>di</strong>sciplina è rimessa alle leggi, al regolamento parlamentare o, come per le Commissioni<br />
speciali, ad una deliberazione del Parlamento stesso; considerando la titolarità <strong>di</strong> un mero potere <strong>di</strong><br />
deliberazione o, viceversa, <strong>di</strong> decisione delle Commissioni; in generale tenendo conto <strong>di</strong> una lettura<br />
del rapporto tra Assemblea e Commissione come rapporto “principale-agente”, considerando in<br />
particolare quanto sostenuto da una parte della dottrina italiana tra gli inizi del secolo e gli anni<br />
Sessanta del Novecento circa l’assenza <strong>di</strong> una configurazione giuri<strong>di</strong>ca autonoma delle<br />
Commissioni rispetto alla Camera <strong>di</strong> appartenenza e allo svolgimento delle loro attività (specie poi<br />
per le Commissioni in sede legislativa) su delega dell’Assemblea.<br />
- brevemente, può essere utile dare conto della tipologia elaborata da R. Fenno in<br />
Congressmen in Committees, 1973 - tenuta in considerazione da tutta la dottrina statunitense in<br />
materia - tra Commissioni orientate alla rielezione (Reelection Oriented Committees), Commissioni<br />
orientate al potere (Power Oriented Committees), Commissioni orientate alle politiche pubbliche<br />
(Policy Oriented Committees)<br />
- <strong>di</strong>stinzione tra Commissioni che svolgono esclusivamente funzioni <strong>di</strong> controllo e<br />
conoscitive, Commissioni che partecipano al proce<strong>di</strong>mento legislativo, Commissioni che svolgono<br />
entrambe le funzioni.<br />
5. L’incidenza delle Commissioni parlamentari sulla forma <strong>di</strong> governo: attori cooperativi<br />
o veto player?<br />
- Le fonti <strong>di</strong> informazione delle Commissioni: il rischio dell’asimmetria informativa rispetto<br />
al Governo. Il loro potere <strong>di</strong> chiedere ed ottenere informazioni (caso delle Commissioni <strong>di</strong><br />
inchiesta).
- Il potere <strong>di</strong> agenda setting, considerando qui sia la capacità <strong>di</strong> incidere sulla selezione e<br />
sull’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> trattazione delle issues rilevanti per il Governo quanto, viceversa, il potere detenuto<br />
dalle Commissioni nell’ambito della programmazione dei lavori parlamentari.<br />
- Il ruolo delle Commissioni nel proce<strong>di</strong>mento legislativo. Si è pensato <strong>di</strong> includere anche la<br />
trattazione <strong>di</strong> questo argomento, essendo vitali per la tempestività e per l’efficace attuazione del<br />
programma <strong>di</strong> Governo la ripartizione dei tempi tra Aula e Commissioni, la fase o le fasi nelle quali<br />
le Commissioni intervengono e le modalità del loro intervento sul <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge e sugli<br />
emendamenti presentati.<br />
- Il ruolo delle Commissioni nelle procedure finanziarie, considerando che nella gran parte<br />
<strong>degli</strong> or<strong>di</strong>namenti tali procedure, pur determinando come atto finale l’approvazione <strong>di</strong> una legge,<br />
sono proce<strong>di</strong>menti “duali” con regole <strong>di</strong>fferenziate rispetto al proce<strong>di</strong>mento legislativo “or<strong>di</strong>nario”.<br />
- Il ruolo delle Commissioni nelle procedure <strong>di</strong> partecipazione alla determinazione della<br />
politica estera (e dell’Unione europea) al tempo della globalizzazione.<br />
- Il ruolo delle Commissioni sulle nomine governative.<br />
- Il ruolo delle Commissioni e la valutazione <strong>di</strong> alcune politiche pubbliche (considerando sia<br />
l’esame dei programmi e delle Relazioni che il Governo è tenuto a presentare in Parlamento – in<br />
aggiunta alle informazioni già autonomamente acquisite e trattate al primo punto – sia con<br />
riferimento all’esame sugli schemi <strong>di</strong> atti normativi del Governo.<br />
6. Commissioni “forti” e Commissioni “deboli” rispetto al Governo<br />
- Le conseguenze sullo “stato <strong>di</strong> salute” delle Istituzioni parlamentari rispetto a due<br />
profili: la trasparenza dei lavori parlamentari e, quin<strong>di</strong>, la capacità dei Parlamenti <strong>di</strong><br />
essere ancora arene del <strong>di</strong>battito pubblico e un punto <strong>di</strong> contatto, soprattutto attraverso le<br />
Commissioni, tra società civile e Istituzioni; la valorizzazione del ruolo del Parlamento<br />
attraverso funzioni <strong>di</strong>verse da quella legislativa, funzioni che hanno il loro baricentro<br />
nelle Commissioni.<br />
- Le conseguenze sullo “stato <strong>di</strong> salute” dei Governi: il potere <strong>di</strong> veto e <strong>di</strong> decisione delle<br />
Commissioni.<br />
- Conclusioni. Commissioni parlamentari e forme <strong>di</strong> governo: qual è la variabile<br />
in<strong>di</strong>pendente?