REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
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19. NORME TRANSITORIE E FINALI<br />
19.1 Tolleranze<br />
Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto<br />
abusivismo le difformità verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non<br />
eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure prescritte. La tolleranza di cui<br />
sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime fra fabbricati e dai confini<br />
prescritti dalla vigente normativa, all'allineamento dei fabbricati, per le misure lineari<br />
minime e per i requisiti minimi.<br />
La tolleranza non è ammessa nel caso di edifici vincolati dalla legge 1089/39 ed in<br />
edifici soggetti a vincoli inderogabili.<br />
Per i livelli prestazionali dei singoli requisiti, sono ammesse le tolleranze se indicate<br />
nella formulazione del requisito stesso.<br />
19.2 Sanzioni<br />
Il mancati rispetto delle prescrizione del presente Regolamento Edilizio comporta<br />
sanzioni di cui all’art. 106 del T.U.L.C.P. n.383/1934, fatte salve le sanzioni amministrative<br />
e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia.<br />
19.3 Abrogazione e modifica di precedente disposizioni<br />
Il presente regolamento prevale sulle prescrizioni previste in altri regolamenti, norme<br />
di attuazione di P.R.G., e altri provvedimenti comunali. All’entrata in vigore del presente<br />
regolamento si intende abrogato il Regolamento Edilizio adottato dal C.C. con atto n.20<br />
del 3/04/1970, approvato con Decreto Regionale n.1441 del 13/9/1973 e successive<br />
modificazioni con atto del C.C. n,116 del 30/12/1975,<br />
19.4 Entrata in vigore<br />
Il presente regolamento entra in vigore dopo novanta giorni dalla data di<br />
approvazione qualora non siano intervenute richieste di riesame da parte della Giunta<br />
Regionale.<br />
A decorrere dalla data in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le<br />
disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili<br />
con le norme in esso contenute. In particolare il presente regolamento sostituisce<br />
integralmente il precedente R.E. adottato con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 3<br />
aprile 1970, approvato con Decreto regionale n.1441 del 13 settembre 1973 – modofocato<br />
ed integrato con atto C.C. n.116 del 30 dicembre 1975, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.<br />
19.5 Norme transitorie<br />
Le norme del presente R.E. non si applicano ai progetti edilizi presentati prima della<br />
sua entrata in vigore e rimangono sottoposti alla disciplina previgente.<br />
19.6 Modelli di riferimento e fac-simile<br />
Per i procedimenti amministrativi di cui al presente R.E., è obbligatorio l’uso della<br />
modulistica tipo sia in supporto cartaceo che magnetico predisposta dal Comune.<br />
In tutti i casi in cui sia prescritto dal presente R.E. l’uso di moduli a stampa<br />
predisposti dal Comune, è consentito l’impiego di facsimile purché riproducano<br />
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