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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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tal caso, il certificato di conformità edilizia attesta la rispondenza dell'opera eseguita al<br />

progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed<br />

edilizie e prestazionale solo relativamente ai requisiti cogenti sopraddetti. La successiva<br />

definizione dell'attività specifica, quando si rendono necessarie opere edilizie aggiuntive<br />

ed il rispetto di ulteriori requisiti cogenti per lo svolgimento dell'attività, comporta una<br />

ulteriore concessione/autorizzazione edilizia.<br />

18.6 Requisiti e tipi di intervento<br />

I requisiti cogenti del presente regolamento debbono essere rispettati nei seguenti<br />

casi:<br />

- nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;<br />

- ristrutturazione urbanistica;<br />

- ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e nei<br />

casi di ristrutturazione globale;<br />

- mutamento di destinazione d'uso;<br />

- cambiamento di attività classificata, senza mutamento di destinazione d'uso. La<br />

classificazione delle attività è quella definita ai sensi dell'art. 13 della L.R. 33/90 e<br />

successive modificazioni ed integrazioni.<br />

Il progettista incaricato definisce nella relazione tecnica, quali requisiti, cogenti e<br />

raccomandati, sono interessati dal progetto presentato in relazione alla destinazione<br />

d'uso, tipo di intervento e attività.<br />

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al 1° comma, il<br />

professionista incaricato, deve invece definire, fin dalla fase di progettazione, nella<br />

relazione tecnica allegata al progetto, attraverso un apposito elenco riassuntivo, quali<br />

requisiti, fra quelli definiti cogenti e raccomandati dal presente regolamento edilizio,<br />

vengono presi in considerazione perché strettamente correlati a quelle parti del manufatto<br />

edilizio sulle quali si interviene.<br />

18.7 Requisiti definiti da norme nazionali<br />

Per quei requisiti (o famiglie di requisiti) per i quali, in relazione a norme nazionali<br />

vigenti, è obbligatorio procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi,<br />

controlli finali, dichiarazioni di conformità o altro presso istituzioni pubbliche diverse dal<br />

Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti, nelle<br />

diverse fasi della procedura, comunicherà gli estremi dell'atto di deposito, di<br />

approvazione, di collaudo o altro e l'ufficio pubblico competente.<br />

Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, dovrà essere<br />

prodotta copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente. Il Comune, in<br />

sede di controllo anche a campione, potrà eventualmente richiedere, copia completa della<br />

pratica presentata presso gli uffici suddetti.<br />

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