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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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18.3 Contenuto del requisito<br />

La formulazione di ogni requisito comprende:<br />

a) la definizione del requisito in riferimento alle esigenze da soddisfare;<br />

b) la specifica di prestazione che è, di massima, articolata in livelli di prestazione<br />

attesi e metodi di verifica. Il metodo di verifica può comprendere metodi di calcolo, prove<br />

in opera, di laboratorio e di collaudo.<br />

Le specifiche di prestazione dei requisiti sono riferite alle sottoelencate funzioni che<br />

riuniscono nei seguenti cinque raggruppamenti le diverse categorie edilizie o destinazioni<br />

d'uso:<br />

A) funzione abitativa;<br />

B) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi<br />

gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manufatturiero<br />

artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività<br />

culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;<br />

C) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad eccezione di quelle di cui al<br />

precedente punto B), ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti<br />

zootecnici di tipo intensivo;<br />

D) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e<br />

interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale ;<br />

E) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.<br />

I livelli di prestazione dei requisiti possono essere articolati in relazione alla<br />

destinazione d’uso e al tipo di intervento, quando si tratta di trasformazioni o processi di<br />

intervento che riguardano il patrimonio edilizio esistente.<br />

I metodi di calcolo, le prove di laboratorio, le prove in opera o le verifiche finali,<br />

vengono riportati nel presente regolamento se non sono definiti da leggi o norme vigenti<br />

(ad esempio: Direttive CNR, norme UNI). In tal caso, i metodi e le prove riportate fanno<br />

riferimento a procedimenti consolidati e sperimentati, quindi noti ed acquisiti dagli<br />

operatori tecnici del settore della progettazione ed esecuzione delle opere edilizie.<br />

L’operatore nel caso ritenga di poter utilizzare conoscenze più precise ed innovative, può<br />

procedere con altri metodi. In tal caso, nella relazione allegata al progetto, deve chiarire a<br />

quale metodo, sistema di calcolo o di verifica si è riferito e ne assume conseguentemente<br />

ogni responsabilità al fine del rispetto del livello di prestazione obbligatorio per l’intervento.<br />

18.4 Classificazione dei requisiti<br />

I requisiti si dividono in cogenti e volontari.<br />

I REQUISITI COGENTI (RC) sono obbligatori in quanto essenziali per la sicurezza e<br />

la salute degli utenti dei manufatti edilizi e sono riportati nell'elenco che segue. Alcuni di<br />

essi, possono prevedere diversi livelli di prestazione, in relazione alle caratteristiche<br />

territoriali, alle destinazioni d’uso, ai tipi di intervento, fermo restando il carattere di<br />

cogenza del requisito.<br />

Elenco dei requisiti cogenti (RC)<br />

FAMIGLIA 1: RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ<br />

RC 1.1. : Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio<br />

RC 1.2. : Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali<br />

RC 1.3. : Resistenza meccanica alle vibrazioni<br />

FAMIGLIA 2: SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO<br />

RC 2.1. : Resistenza al fuoco<br />

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