REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
18.3 Contenuto del requisito<br />
La formulazione di ogni requisito comprende:<br />
a) la definizione del requisito in riferimento alle esigenze da soddisfare;<br />
b) la specifica di prestazione che è, di massima, articolata in livelli di prestazione<br />
attesi e metodi di verifica. Il metodo di verifica può comprendere metodi di calcolo, prove<br />
in opera, di laboratorio e di collaudo.<br />
Le specifiche di prestazione dei requisiti sono riferite alle sottoelencate funzioni che<br />
riuniscono nei seguenti cinque raggruppamenti le diverse categorie edilizie o destinazioni<br />
d'uso:<br />
A) funzione abitativa;<br />
B) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi<br />
gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manufatturiero<br />
artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività<br />
culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;<br />
C) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad eccezione di quelle di cui al<br />
precedente punto B), ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti<br />
zootecnici di tipo intensivo;<br />
D) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e<br />
interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale ;<br />
E) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.<br />
I livelli di prestazione dei requisiti possono essere articolati in relazione alla<br />
destinazione d’uso e al tipo di intervento, quando si tratta di trasformazioni o processi di<br />
intervento che riguardano il patrimonio edilizio esistente.<br />
I metodi di calcolo, le prove di laboratorio, le prove in opera o le verifiche finali,<br />
vengono riportati nel presente regolamento se non sono definiti da leggi o norme vigenti<br />
(ad esempio: Direttive CNR, norme UNI). In tal caso, i metodi e le prove riportate fanno<br />
riferimento a procedimenti consolidati e sperimentati, quindi noti ed acquisiti dagli<br />
operatori tecnici del settore della progettazione ed esecuzione delle opere edilizie.<br />
L’operatore nel caso ritenga di poter utilizzare conoscenze più precise ed innovative, può<br />
procedere con altri metodi. In tal caso, nella relazione allegata al progetto, deve chiarire a<br />
quale metodo, sistema di calcolo o di verifica si è riferito e ne assume conseguentemente<br />
ogni responsabilità al fine del rispetto del livello di prestazione obbligatorio per l’intervento.<br />
18.4 Classificazione dei requisiti<br />
I requisiti si dividono in cogenti e volontari.<br />
I REQUISITI COGENTI (RC) sono obbligatori in quanto essenziali per la sicurezza e<br />
la salute degli utenti dei manufatti edilizi e sono riportati nell'elenco che segue. Alcuni di<br />
essi, possono prevedere diversi livelli di prestazione, in relazione alle caratteristiche<br />
territoriali, alle destinazioni d’uso, ai tipi di intervento, fermo restando il carattere di<br />
cogenza del requisito.<br />
Elenco dei requisiti cogenti (RC)<br />
FAMIGLIA 1: RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ<br />
RC 1.1. : Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio<br />
RC 1.2. : Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali<br />
RC 1.3. : Resistenza meccanica alle vibrazioni<br />
FAMIGLIA 2: SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO<br />
RC 2.1. : Resistenza al fuoco<br />
63