REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
scheda tecnica descrittiva, o dell'aggiornamento della stessa corredata dalla<br />
documentazione prevista dall'art. 14.1, comunica al richiedente la data di inizio delle<br />
operazioni di controllo e verifica dell'opera eseguita. Tali operazioni saranno effettuate,<br />
entro i successivi 30 giorni, dagli uffici comunali ovvero da un tecnico incaricato dal<br />
Comune il cui nominativo è compreso nell'elenco di cui al successivo art. 14.5.<br />
Nel caso di interventi già sottoposti a parere preventivo dell'U.S.L. in fase di<br />
concessione/autorizzazione, le operazioni di controllo saranno effettuate con le stesse<br />
modalità di cui al secondo comma dagli uffici comunali congiuntamente a quelli dell'U.S.L.<br />
territorialmente competente.<br />
Il soggetto incaricato del controllo esamina la rispondenza dell'opera eseguita alla<br />
concessione/autorizzazione edilizia rilasciata nonché alla scheda tecnica descrittiva e<br />
relativi allegati e verifica in particolare il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia,<br />
nonché dei requisiti cogenti previsti nel Regolamento Edilizio.<br />
Qualora in sede di controllo, anche a campione, vengano riscontrate difformità con<br />
quanto dichiarato nella scheda tecnica descrittiva, il responsabile del provvedimento<br />
comunica le risultanze negative del controllo al richiedente invitando lo stesso a produrre,<br />
entro il termine prefissato, le proprie controdeduzioni, riservandosi ogni altra successiva<br />
azione.<br />
14.4 Rilascio del certificato di conformità edilizia<br />
Il certificato di conformità edilizia viene rilasciato per tutte le opere soggette a<br />
concessione edilizia e nel caso di autorizzazione edilizia, per gli interventi di Restauro e<br />
Risanamento Conservativo e per quelli riguardanti attività classificate ai sensi dell'art. 13<br />
della L.R. 33/90 e successive modificazioni.<br />
Tale certificato, attesta che l'opera edilizia risponde al progetto regolarmente<br />
approvato dal punto di vista dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche,<br />
edilizie ed igieniche di interesse edilizio. Esso vale altresì come dichiarazione di abitabilità<br />
o usabilità di cui al D.P.R. 22/4/94, n. 425.<br />
Il responsabile del provvedimento, entro 60 giorni dalla presentazione della<br />
documentazione di cui all'art. 14.1 del presente Regolamento Edilizio, accertato che essa<br />
è completa, e viste le risultanze dei controlli effettuati secondo le modalità previste all'art.<br />
14.3, rilascia il certificato di conformità edilizia.<br />
Qualora non si proceda alla verifica di cui al precedente art. 14.3, o il suddetto<br />
controllo comunale non venga svolto entro il termine previsto, il certificato è rilasciato nei<br />
successivi 10 giorni, anche nei casi di applicazione dell'art. 55 - 5° comma, mediante<br />
convalida della dichiarazione di conformità resa dal professionista incaricato. Nel caso di<br />
mancata convalida nel termine appena indicato, la scheda tecnica descrittiva da cui risulti<br />
la data di presentazione al Comune, tiene luogo del certificato di conformità edilizia.<br />
Nel caso di rilascio del certificato di conformità edilizia mediante convalida della<br />
dichiarazione di conformità sottoscritta dal tecnico incaricato, il responsabile del<br />
provvedimento appone l'attestazione di convalida della dichiarazione, riservandosi la<br />
possibilità di effettuare nei dodici mesi successivi al rilascio il controllo a campione,<br />
secondo i modi ed i tempi previsti dal comma seguente.<br />
I criteri di scelta delle opere edilizie per le quali si procede al controllo preventivo,<br />
nonché, nel caso di controllo a campione, le modalità e le procedure per la definizione del<br />
campione stesso, sono stabilite da apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi<br />
dell'art. 10 della L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni.<br />
14.5 Elenco dei tecnici verificatori<br />
53