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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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La scheda deve contenere:<br />

a) i dati catastali e urbanistici utili alla esatta individuazione dell'immobile stesso,<br />

con l'eventuale riferimento all'unità edilizia originaria;<br />

b) i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati;<br />

c) un quadro riepilogativo relativo ai diversi requisiti cogenti e raccomandati, ai livelli<br />

previsti dal Regolamento Edilizio per quel tipo di opera, ai livelli dichiarati in sede di<br />

progetto e alle prestazioni fornite dall'opera realizzata;<br />

d) gli elementi utili alle verifiche in merito ai requisiti previsti dalla normativa vigente<br />

in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro ed in merito a quei requisiti<br />

connessi alle prescrizioni derivanti dalla valutazione preventiva ai sensi della lettera h)<br />

dell'art. 19, primo comma, della L.R. n. 19/1982 e successive modificazioni, nel caso di<br />

insediamenti destinati ad attività classificate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 33/90 e<br />

successive modificazioni;<br />

e) una relazione sottoscritta dal tecnico incaricato, relativa allo svolgimento delle<br />

prove in opera eseguite ed ai livelli di prestazione forniti dall'opera realizzata. Tale<br />

relazione riprenderà quanto riportato nel programma delle verifiche in corso d'opera e<br />

finali indicate nella relazione di progetto presentata in sede di richiesta di concessione<br />

edilizia.<br />

La scheda dovrà altresì contenere la dichiarazione di conformità, resa dal<br />

professionista incaricato, per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, che sono stati<br />

regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d'opera e finali, prescritti dal Regolamento<br />

Edilizio e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato ed alle varianti autorizzate.<br />

Copia della scheda è conservata a cura del Comune ed è rilasciata a richiesta dei<br />

soggetti aventi titolo.<br />

Le operazioni di controllo e verifica dei requisiti che richiedono particolari condizioni<br />

legate alla stagionalità ed all'uso, possono essere rinviate ed effettuate nel periodo che, a<br />

giudizio del tecnico incaricato, risulta il più idoneo. Per tali requisiti la scheda tecnica<br />

descrittiva, già depositata, sarà completata con i dati mancanti entro e non oltre dodici<br />

mesi dalla data del primitivo deposito, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal<br />

successivo art. 14.4<br />

Gli interventi soggetti ad autorizzazione, con esclusione di quelli di restauro e<br />

risanamento conservativo, e/o riguardanti attività classificate, non sono soggetti all'obbligo<br />

della compilazione della scheda tecnica descrittiva, fatto salvo l'aggiornamento di quella<br />

eventualmente esistente.<br />

In particolare, in caso di aggiornamento della scheda esistente, la stessa verrà<br />

presentata al Comune unitamente alla dichiarazione di conformità di cui per il rilascio del<br />

certificato aggiornato di conformità edilizia, secondo le procedure di cui al successivo art.<br />

14.4<br />

Nel caso in cui non sia obbligatoria la compilazione della scheda deve essere<br />

prodotta una dichiarazione del Direttore dei Lavori, per gli effetti dell'art. 481 del Codice<br />

Penale, attestante che l'opera realizzata è conforme al progetto autorizzato.<br />

14.3 Verifica di conformità dell’opera eseguita alla concessione o<br />

autorizzazione<br />

Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il responsabile del<br />

procedimento, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla presentazione della<br />

documentazione, può richiedere per una sola volta l'integrazione della documentazione<br />

presentata ovvero la regolarizzazione della stessa.<br />

Il responsabile del provvedimento, entro 30 giorni dalla data di presentazione della<br />

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