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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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14. NORME PROCEDURALI A CONCLUSIONE DEI LAVORI<br />

14.1 Comunicazione di fine lavori e documentazione per il rilascio del<br />

certificato di conformità edilizia<br />

La comunicazione di fine lavori deve essere effettuata entro tre anni dal loro inizio,<br />

inviando comunicazione su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione comunale<br />

con firma del titolare dell’atto e del direttore dei lavori.<br />

Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il titolare della<br />

concessione/autorizzazione deve presentare al Comune i seguenti documenti:<br />

a) scheda tecnica descrittiva di cui al successivo art. 55, dell'immobile realizzato,<br />

debitamente sottoscritta dal titolare della concessione o autorizzazione edilizia, e da un<br />

tecnico abilitato, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 481 del Codice Penale,<br />

ovvero dichiarazione di conformità di cui al terzo comma dell'art. 55;<br />

b) certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato od a<br />

struttura metallica, ove presenti (nelle zone sismiche, certificato di conformità di cui all'art.<br />

28 della Legge n. 64/1974);<br />

c) certificato finale di prevenzione incendi ai sensi dell’art.3 del DPR 12/01/98 n.37<br />

(in assenza del certificato, copia della richiesta di collaudo presentata ai VV.FF.) o<br />

dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal titolare della concessione e dal direttore dei<br />

lavori, che l'opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme<br />

antincendio;<br />

d) dichiarazione di conformità dell'impianto termico e dell'isolamento termico, ai fini<br />

del contenimento dei consumi energetici e della certificazione energetica. Nella<br />

dichiarazione, l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori devono certificare sotto la<br />

propria responsabilità, ciascuno per gli obblighi che gli competono, la rispondenza dei<br />

lavori eseguiti alla documentazione depositata in Comune;<br />

e) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, installati nell'immobile ai<br />

sensi dell'art. 9 della Legge n. 46/90. Nelle dichiarazioni ciascuna impresa installatrice<br />

dovrà certificare di aver eseguito l'impianto utilizzando materiali certificati e messi in opera<br />

a regola d'arte;<br />

f) autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24/5/88 n. 203;<br />

g) domanda di allacciamento degli scarichi provenienti dal fabbricato alla fognatura<br />

comunale per gli insediamenti civili o, in assenza di pubblica fognatura, autorizzazione allo<br />

scarico delle acque reflue secondo le disposizioni della Legge 152/99 e della Legge<br />

regionale 7/83 e successive modificazioni;<br />

h) dichiarazione del tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento<br />

richiesto resa ai sensi dell'art. 11 del D.M. 14/6/1989 n. 236 (superamento ed eliminazione<br />

barriere architettoniche);<br />

i) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione in Catasto ai sensi delle<br />

normative vigenti, comprensiva delle planimetrie;<br />

l) autorizzazione all'esercizio ed impiego dell'impianto ascensore;<br />

m) attestazione di avvenuto pagamento degli oneri di concessione<br />

14.2 Scheda tecnica descrittiva<br />

Per ogni immobile oggetto di intervento edilizio deve essere compilata o aggiornata,<br />

se esistente, una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che<br />

la compongono, sottoscritta da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario o dai soggetti<br />

aventi titolo all'intervento edilizio. Tale scheda è redatta sulla base di apposito modello<br />

predisposto dal Comune e sottoscritta per gli effetti di cui all'art. 481 del Codice Penale.<br />

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