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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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da allegare in sede di concessione o autorizzazione.<br />

I tecnici comunali nell’effettuare controlli devono avvisare gli Organi competenti<br />

qualora sorgessero la non osservanza delle norme di legge.<br />

13.4 Variante alla concessione edilizia<br />

Il concessionario può richiedere il rilascio di una variante alla concessione avuta<br />

purché non sia in contrasto con la normativa urbanistica vigente al momento della<br />

richiesta medesima.<br />

Le varianti al progetto approvato possono essere essenziali e non essenziali.<br />

Sono varianti essenziali al progetto approvato quelle definite dall’art. 1 della L.R.<br />

46/88 e successive integrazioni:<br />

a) il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard;<br />

b) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto approvato superiori a 300 mc., con<br />

esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici,<br />

così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;<br />

c) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;<br />

d) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, alla<br />

cubatura, alla superficie utile, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei<br />

fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi<br />

livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza;<br />

e) ogni intervento difforme da quanto concesso, ove effettuato su immobili sottoposti<br />

a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche,<br />

geomorfologiche, paleontologiche, archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali ed<br />

etnologiche, da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione<br />

territoriale od urbanistica, nonché effettuato su immobili ricadenti in aree protette od in<br />

parchi istituiti in conformità a leggi nazionali o regionali.<br />

Costituiscono varianti in corso d’opera (art. 15 L.47/84) le varianti non essenziali al<br />

progetto approvato, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti<br />

edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della<br />

sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e<br />

delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si<br />

tratti di immobili vincolati ai sensi del D.L. 490/99, o riguardino interventi di restauro.<br />

L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della<br />

dichiarazione di ultimazione dei lavori.<br />

Concludendo le varianti essenziali comportano il rilascio di una nuova concessione<br />

edilizia, sostitutiva della precedente, con indicazioni di nuovi termini di inizio e fine lavori,<br />

mentre le varianti in corso d’opera si affiancano alla precedente concessione senza<br />

modificare i termini di inizio e fine lavori.<br />

13.5 Ritrovamenti archeologici<br />

In conformità a quanto previsto dal D.L. 490/99 sulla tutela del patrimonio storicoartistico,<br />

il proprietario, il direttore dei lavori, l’impresa esecutrice dei lavori sono tenuti a<br />

fare immediata denuncia al Sindaco e agli Enti preposti dei rinvenimenti archeologici<br />

verificatesi durante il corso dei lavori.<br />

13.6 Volture<br />

La concessione o autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi causa,<br />

mediante apposita domanda al Sindaco ed allegando il relativo titolo di proprietà o di altro<br />

diritto reale di godimento.<br />

Gli interventi abilitati tramite concessione edilizia o autorizzazione edilizia devono<br />

essere completati entro tre anni dalla data di inizio lavori.<br />

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