REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
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da allegare in sede di concessione o autorizzazione.<br />
I tecnici comunali nell’effettuare controlli devono avvisare gli Organi competenti<br />
qualora sorgessero la non osservanza delle norme di legge.<br />
13.4 Variante alla concessione edilizia<br />
Il concessionario può richiedere il rilascio di una variante alla concessione avuta<br />
purché non sia in contrasto con la normativa urbanistica vigente al momento della<br />
richiesta medesima.<br />
Le varianti al progetto approvato possono essere essenziali e non essenziali.<br />
Sono varianti essenziali al progetto approvato quelle definite dall’art. 1 della L.R.<br />
46/88 e successive integrazioni:<br />
a) il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard;<br />
b) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto approvato superiori a 300 mc., con<br />
esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici,<br />
così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;<br />
c) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;<br />
d) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, alla<br />
cubatura, alla superficie utile, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei<br />
fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi<br />
livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza;<br />
e) ogni intervento difforme da quanto concesso, ove effettuato su immobili sottoposti<br />
a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche,<br />
geomorfologiche, paleontologiche, archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali ed<br />
etnologiche, da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione<br />
territoriale od urbanistica, nonché effettuato su immobili ricadenti in aree protette od in<br />
parchi istituiti in conformità a leggi nazionali o regionali.<br />
Costituiscono varianti in corso d’opera (art. 15 L.47/84) le varianti non essenziali al<br />
progetto approvato, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti<br />
edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della<br />
sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e<br />
delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si<br />
tratti di immobili vincolati ai sensi del D.L. 490/99, o riguardino interventi di restauro.<br />
L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della<br />
dichiarazione di ultimazione dei lavori.<br />
Concludendo le varianti essenziali comportano il rilascio di una nuova concessione<br />
edilizia, sostitutiva della precedente, con indicazioni di nuovi termini di inizio e fine lavori,<br />
mentre le varianti in corso d’opera si affiancano alla precedente concessione senza<br />
modificare i termini di inizio e fine lavori.<br />
13.5 Ritrovamenti archeologici<br />
In conformità a quanto previsto dal D.L. 490/99 sulla tutela del patrimonio storicoartistico,<br />
il proprietario, il direttore dei lavori, l’impresa esecutrice dei lavori sono tenuti a<br />
fare immediata denuncia al Sindaco e agli Enti preposti dei rinvenimenti archeologici<br />
verificatesi durante il corso dei lavori.<br />
13.6 Volture<br />
La concessione o autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi causa,<br />
mediante apposita domanda al Sindaco ed allegando il relativo titolo di proprietà o di altro<br />
diritto reale di godimento.<br />
Gli interventi abilitati tramite concessione edilizia o autorizzazione edilizia devono<br />
essere completati entro tre anni dalla data di inizio lavori.<br />
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