REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
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11. ASSEVERAZIONE (at. 26 Legge n.47/85)<br />
11.1 Oggetto<br />
Sono soggette ad asseverazione le opere interne alle costruzioni che non sono in<br />
contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il Regolamento Edilizio,<br />
non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento<br />
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione<br />
d'uso delle costruzione e delle singole unità immobiliari, non recano pregiudizio alla<br />
statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate dalla<br />
lettera A) dell'art. 2 del DM 2/4/1968, rispettano le originarie caratteristiche costruttive.<br />
Quanto disposto al comma 1 non si applica nel caso di immobili vincolati ai sensi del<br />
DL 490/99, e nel caso in cui l'intervento modifichi la situazione preesistente per quanto<br />
concerne il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e<br />
lavoro.<br />
Ai fini dell'applicazione del primo comma non è considerato aumento delle superfici<br />
utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parte di esse.<br />
E' vietata la ristrutturazione "pesante" di unità immobiliari attraverso l'artificiosa e<br />
graduale applicazione della categoria di intervento "opere interne".<br />
11.2 Modalità<br />
Nei casi di cui all'articolo precedente contestualmente all'inizio dei lavori, il<br />
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Comune un elaborato grafico<br />
indicante le opere da eseguire ed una relazione sulla base di apposito fac-simile<br />
predisposto dal Comune.<br />
Tale relazione dovrà essere firmata da un professionista abilitato alla progettazione,<br />
che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente<br />
Regolamento Edilizio e nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G..<br />
Nel caso di interventi su insediamenti destinati ad attività classificate ai sensi del<br />
comma 6 dell'art. 13 della L.R. 33/90 e successive modificazioni, o comunque soggette al<br />
rispetto di norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, il<br />
professionista attesterà inoltre che l'intervento non modifica la situazione preesistente<br />
relativamente alle suddette norme.<br />
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