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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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10. LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’<br />

10.1 Interventi soggetti a denuncia di inizio attività<br />

a) Sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 2 della L. 24.12.93 n.<br />

537 i seguenti interventi:<br />

opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;<br />

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti<br />

in rampe ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma<br />

dell’edificio;<br />

c) recinzioni, cancellate;<br />

d) opere destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;<br />

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della<br />

sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla staticità dell’immobile e,<br />

limitatamente agli usi compresi nelle zone omogenee A, non modifichino la<br />

destinazione d’uso;<br />

f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove<br />

disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;<br />

g) varianti non essenziali a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui<br />

parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e<br />

la categoria edilizia, e non alterino la sagoma e non violino le eventuali<br />

prescrizioni contenuti nella concessione edilizia;<br />

parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.<br />

La facoltà di cui la comma precedente è data esclusivamente ove sussistano le<br />

seguenti condizioni:<br />

a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi Dl<br />

490/99, legge del 6 dicembre 1991 n.394, ovvero a disposizioni immediatamente<br />

operative dei piani aventi la valenza di cui all’art. 1-bis del decreto legge<br />

27ngiugno 1985 n.312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985<br />

n.431, o dalla legge 18 maggio n.138, e non siano comunque assoggettati dagli<br />

strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro<br />

caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico–archeologiche, storico –<br />

artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;<br />

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di<br />

pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le<br />

trasformazioni progettate siano in contrasto con strumenti adottati.<br />

10.2 Modalità<br />

Le modalità operative per l’applicazione della denuncia di inizio di attività sono quelle<br />

fissate ai punti 7,8,8bis,9,10,11,12,13,14,15 dell’art.2, comma 60 della L.23/12/96 n.662<br />

come modificato dalla L.23/05/97 n.135.<br />

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