REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
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10. LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’<br />
10.1 Interventi soggetti a denuncia di inizio attività<br />
a) Sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 2 della L. 24.12.93 n.<br />
537 i seguenti interventi:<br />
opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;<br />
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti<br />
in rampe ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma<br />
dell’edificio;<br />
c) recinzioni, cancellate;<br />
d) opere destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;<br />
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della<br />
sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla staticità dell’immobile e,<br />
limitatamente agli usi compresi nelle zone omogenee A, non modifichino la<br />
destinazione d’uso;<br />
f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove<br />
disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;<br />
g) varianti non essenziali a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui<br />
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e<br />
la categoria edilizia, e non alterino la sagoma e non violino le eventuali<br />
prescrizioni contenuti nella concessione edilizia;<br />
parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.<br />
La facoltà di cui la comma precedente è data esclusivamente ove sussistano le<br />
seguenti condizioni:<br />
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi Dl<br />
490/99, legge del 6 dicembre 1991 n.394, ovvero a disposizioni immediatamente<br />
operative dei piani aventi la valenza di cui all’art. 1-bis del decreto legge<br />
27ngiugno 1985 n.312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985<br />
n.431, o dalla legge 18 maggio n.138, e non siano comunque assoggettati dagli<br />
strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro<br />
caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico–archeologiche, storico –<br />
artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;<br />
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di<br />
pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le<br />
trasformazioni progettate siano in contrasto con strumenti adottati.<br />
10.2 Modalità<br />
Le modalità operative per l’applicazione della denuncia di inizio di attività sono quelle<br />
fissate ai punti 7,8,8bis,9,10,11,12,13,14,15 dell’art.2, comma 60 della L.23/12/96 n.662<br />
come modificato dalla L.23/05/97 n.135.<br />
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