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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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Del P.R.G. vigente.<br />

Entro il medesimo termine, ovvero entro 10 gg dalla data di ricevimento della<br />

integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione, il<br />

responsabile del procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione<br />

edilizia comunale.<br />

A seguito del parere della Commissione Edilizia, e comunque decorso il termine per<br />

l'acquisizione del parere della C.E., il responsabile del procedimento, entro 10 giorni<br />

formula al Dirigente la proposta motivata relativa all'emanazione del provvedimento.<br />

Il controllo degli uffici comunali, in particolari casi su richiesta della C.E., potrà<br />

verificare la corrispondenza dell'intervento di progetto alle definizioni dei tipi di intervento<br />

contenute nel R.E. e consentiti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente e la<br />

correttezza della metodologia di intervento.<br />

In particolare, quanto al soddisfacimento da parte delle previsioni di progetto dei<br />

requisiti tecnici, il rilascio della concessione edilizia è subordinato al rispetto dei soli<br />

requisiti definiti cogenti dal Regolamento Edilizio. Le verifiche degli uffici comunali non<br />

entrano nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a<br />

raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.<br />

Ai fini del rilascio della concessione, la Commissione Edilizia esprime il proprio<br />

parere nei casi previsti. Il Comune potrà inoltre avvalersi del parere della C.E. per la<br />

valutazione dell'idoneità del tecnico progettista rispetto all'intervento richiesto.<br />

Qualora la domanda di concessione venga rigettata, con la seconda istanza l’interessato<br />

può richiedere che il Comune in sede di esame del progetto faccia riferimento alla<br />

documentazione già presentata.<br />

Le attività commerciali, produttive, ecc. seguono le procedure delle seguenti<br />

normative:<br />

- distribuzione dei carburanti D.L. 11/2/98 n.32<br />

- att. Commerciali D.P.R. 31/03/98 n.114<br />

- att. Produttive D.L. 31/03/98 n.112<br />

D.G.R. 26/07/99 n.1367<br />

- Grandi strutture di vendita L.R. 5/07/99 n.14<br />

8.5 Documentazione da presentare prima del rilascio della concessione<br />

Prima del rilascio della concessione dovrà essere prodotto quanto eventualmente<br />

richiesto nell’atto di notifica di accoglimento del provvedimento.<br />

8.6 Atto di concessione<br />

L'atto con il quale viene rilasciata la concessione può contenere raccomandazioni<br />

e/o prescrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l'adeguamento del<br />

progetto ai disposti di legge, di P.R.G., di Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene,<br />

oppure per il miglioramento formale e funzionale del progetto.<br />

8.7 Decadenza ed annullamento<br />

Gli interventi abilitati tramite concessione edilizia devono essere completati entro tre<br />

anni dalla data di inizio lavori.<br />

La concessione decade nei seguenti casi:<br />

- mancato ritiro entro il termine;<br />

- mancato inizio ed ultimazione lavori nei termine contenuti nell’atto di concessione;<br />

- se entro 15 mesi dal rilascio della concessione, non sono stati eseguiti i lavori fino<br />

alla costruzione del solaio del piano terra o di altre opere, indicate nella concessione<br />

stessa, per costruzioni di particolare caratteristiche e per gli interventi sull’edilizia<br />

esistente.<br />

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