REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
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Del P.R.G. vigente.<br />
Entro il medesimo termine, ovvero entro 10 gg dalla data di ricevimento della<br />
integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione, il<br />
responsabile del procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione<br />
edilizia comunale.<br />
A seguito del parere della Commissione Edilizia, e comunque decorso il termine per<br />
l'acquisizione del parere della C.E., il responsabile del procedimento, entro 10 giorni<br />
formula al Dirigente la proposta motivata relativa all'emanazione del provvedimento.<br />
Il controllo degli uffici comunali, in particolari casi su richiesta della C.E., potrà<br />
verificare la corrispondenza dell'intervento di progetto alle definizioni dei tipi di intervento<br />
contenute nel R.E. e consentiti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente e la<br />
correttezza della metodologia di intervento.<br />
In particolare, quanto al soddisfacimento da parte delle previsioni di progetto dei<br />
requisiti tecnici, il rilascio della concessione edilizia è subordinato al rispetto dei soli<br />
requisiti definiti cogenti dal Regolamento Edilizio. Le verifiche degli uffici comunali non<br />
entrano nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a<br />
raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.<br />
Ai fini del rilascio della concessione, la Commissione Edilizia esprime il proprio<br />
parere nei casi previsti. Il Comune potrà inoltre avvalersi del parere della C.E. per la<br />
valutazione dell'idoneità del tecnico progettista rispetto all'intervento richiesto.<br />
Qualora la domanda di concessione venga rigettata, con la seconda istanza l’interessato<br />
può richiedere che il Comune in sede di esame del progetto faccia riferimento alla<br />
documentazione già presentata.<br />
Le attività commerciali, produttive, ecc. seguono le procedure delle seguenti<br />
normative:<br />
- distribuzione dei carburanti D.L. 11/2/98 n.32<br />
- att. Commerciali D.P.R. 31/03/98 n.114<br />
- att. Produttive D.L. 31/03/98 n.112<br />
D.G.R. 26/07/99 n.1367<br />
- Grandi strutture di vendita L.R. 5/07/99 n.14<br />
8.5 Documentazione da presentare prima del rilascio della concessione<br />
Prima del rilascio della concessione dovrà essere prodotto quanto eventualmente<br />
richiesto nell’atto di notifica di accoglimento del provvedimento.<br />
8.6 Atto di concessione<br />
L'atto con il quale viene rilasciata la concessione può contenere raccomandazioni<br />
e/o prescrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l'adeguamento del<br />
progetto ai disposti di legge, di P.R.G., di Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene,<br />
oppure per il miglioramento formale e funzionale del progetto.<br />
8.7 Decadenza ed annullamento<br />
Gli interventi abilitati tramite concessione edilizia devono essere completati entro tre<br />
anni dalla data di inizio lavori.<br />
La concessione decade nei seguenti casi:<br />
- mancato ritiro entro il termine;<br />
- mancato inizio ed ultimazione lavori nei termine contenuti nell’atto di concessione;<br />
- se entro 15 mesi dal rilascio della concessione, non sono stati eseguiti i lavori fino<br />
alla costruzione del solaio del piano terra o di altre opere, indicate nella concessione<br />
stessa, per costruzioni di particolare caratteristiche e per gli interventi sull’edilizia<br />
esistente.<br />
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