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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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ecc. stabilite ai precedenti artt. 5.2 e 5.3, con la precisazione che per la validità delle<br />

sedute della Commissione Edilizia integrata devono essere presenti almeno due degli<br />

esperti, nelle ipotesi indicate dal primo comma, oltre che il numero legale della Commissione<br />

Edilizia.<br />

5.5 Dichiarazione di indirizzi<br />

art.5.5 – COMMISSIONE EDILIZIA – Dichiarazione di indirizzi – “soppresso”;<br />

La C.E., all’atto del suo insediamento deve formulare un documento chiamato<br />

“Dichiarazione di indirizzi” che esplicita i criteri e i metodi di lavoro che adotterà nella<br />

valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. La dichiarazione di indirizzi definisce fra<br />

l’altro:<br />

- criteri e procedure per il supplemento di istruttoria ai sensi del comma 3 dell’art.<br />

5.2;<br />

- criteri e modalità di valutazione per la formulazione del parere preventivo;<br />

- regolamentazione dell'esame delle varianti progettuali, con particolare attenzione<br />

alla semplificazione procedurale nel caso di modifiche non significative dal punto di vista<br />

formale e compositivo;<br />

- possibilità di successivo esame semplificato nel caso di parere favorevole, già<br />

espresso sul progetto preliminare;<br />

- indicazioni preliminari e/o suggerimenti ricavabili dall'esperienza e criteri a cui la<br />

C.E. si atterrà per la formulazione del proprio parere;<br />

- chiarezza progettuale (leggibilità del progetto, analisi funzionale, importanza dei<br />

particolari costruttivi e degli aspetti cromatici, rapporto tra l'opera progettata e l'ambiente<br />

circostante);<br />

La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal Consiglio comunale e così<br />

anche le eventuali revisioni.<br />

Qualora le C.E. che si susseguono non adottassero una propria dichiarazione di<br />

indirizzi, continua a valere quella formulata dalla precedente Commissione.<br />

5.6 Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio (integrazioni<br />

approvate con atto C.C. n. 63 in data 15/12/2008)<br />

E’ istituita la “Commissione Comunale per la qualità Architettonica ed il Paesaggio”<br />

quale organo consultivo del Comune nel settore urbanistico ed edilizio cui spetta<br />

l’emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti<br />

comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di ristrutturazione, di risanamento<br />

conservativo e restauro, e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi<br />

valore storico e architettonico o collocati in zona di tutela ambientale.<br />

I pareri della Commissione sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed<br />

architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e<br />

ambientale.<br />

La Commissione, tramite apposite convenzioni, può essere istituita in forma<br />

associata tra Comuni contermini sulla base di unità di paesaggio comuni così come<br />

individuate dal P.T.P.R e P.T.C.P., così da garantire una valutazione complessiva degli<br />

interventi dal punto di vista territoriale e paesaggistico.<br />

5.7. Composizione e nomina<br />

La Commissione è nominata dalla Giunta comunale ed è composta:<br />

da n. 04 (quattro) membri scelti tra esperti in urbanistica, arte, storia, geologia, tutela<br />

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