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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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sistemazione aree libere;<br />

installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;<br />

edilizia funeraria;<br />

deposito di materiali a cielo aperto.<br />

4.12 Interventi di edilizia minore<br />

S’intendono interventi di edilizia minore quei manufatti destinati in modo durevole o<br />

stagionale, al servizio o ad ornamento, purché di modesta entità dimensionale, tale da<br />

non pregiudicare gli elementi costitutivi degli strumenti urbanistici vigenti.<br />

Non sono comunque da considerarsi pertinenze, i manufatti che costituiscono<br />

superficie utile netta e/o unità immobiliare autonome e che la loro superficie sia maggiore<br />

del 20% della superficie coperta dell’unità immobiliare principale esistente.<br />

Per quanto riguarda i pergolati di abbellimento degli edifici residenziali, sono da<br />

considerarsi pertinenze se non in contrasto con i limiti di cui sopra e purché la copertura<br />

sia di materiali leggeri quali canniccio, rampicanti, teli, ecc.<br />

Sono da considerarsi pertinenze, i manufatti d’arredo giardino quali Gazebi, o<br />

casette per gli attrezzi da giardino purché i lati non siano maggiori di mt. 2.00/2.50 altezza<br />

non maggiore di 2.40, con una tipologia in armonia con l’edificio principale, da realizzarsi<br />

sui retri dei fabbricati principali e, se non in confine, ad una distanza tale da permetterne<br />

l’accesso a persona per la normale pulizia (taglio d’erba, raccolta foglie secche) in ogni<br />

modo non inferiore a mt.1.00.<br />

Qualora sia impossibile, per mancanza di spazio, installare tali pertinenze sul retro<br />

dei fabbricati principali, esse potranno essere autorizzate se poste in allineamento con<br />

l’edificio principale purché non costituiscano ostacolo alla visibilità ed alla sicurezza<br />

stradale.<br />

4.13 Recupero dei sottotetti (L.R. 6/04/1998 n.11)<br />

E’ possibile il recupero a fini abitativi dei sottotetti di edifici esistenti, con l’obiettivo di<br />

contenere il consumo di nuovo territorio attraverso una più efficace riutilizzo dei volume<br />

esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle<br />

prescrizioni igienico-sanitarie e alle seguenti condizioni:<br />

a) l’altezza utile media di m.2.40, per i locali, adibiti ad abitazione, e di m. 2,20 per i<br />

locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L’altezza utile<br />

media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza<br />

superi m.1,80 per la superficie utile relativa;<br />

b) se le aperture aereoilluminanti sono ricavate nella falda del tetto, il rapporto di<br />

illuminazione può essere ridotto fino a 1/16 della superficie del locale; qualora le<br />

finestre siano ubicate in parte in falda in parte in parete, va inteso che queste<br />

ultime concorrono al raggiungimento di 1/16 solo in ragione della metà della loro<br />

superficie. La superficie illuminante così definita, misurata al lordo degli infissi,<br />

deve anche essere apribile per garantire un’idonea ventilazione dei locali e deve<br />

essere integrata dalla ventilazione continua naturale mediante presa d’aria o da<br />

ventilazione continua meccanica, variabile in funzione della destinazione d’uso al<br />

fine di garantire il livello richiesto dai Requisiti cogenti.<br />

c) non devono essere modificate le altezze di colmo, di gronda nonché le linee di<br />

pendenza delle falde. Non sono da considerare modifiche delle altezze ed<br />

aumento dei volumi quelle dovute alla posa di materiale isolante all’estradosso<br />

del solaio di copertura per il contenimento dei consumi energetici in applicazione<br />

della legge 10/1991 su risparmio energetico.<br />

d) Il recupero esclusivamente a fini abitativi dei sottotetti può avvenire solo per gli<br />

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