REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
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sistemazione aree libere;<br />
installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;<br />
edilizia funeraria;<br />
deposito di materiali a cielo aperto.<br />
4.12 Interventi di edilizia minore<br />
S’intendono interventi di edilizia minore quei manufatti destinati in modo durevole o<br />
stagionale, al servizio o ad ornamento, purché di modesta entità dimensionale, tale da<br />
non pregiudicare gli elementi costitutivi degli strumenti urbanistici vigenti.<br />
Non sono comunque da considerarsi pertinenze, i manufatti che costituiscono<br />
superficie utile netta e/o unità immobiliare autonome e che la loro superficie sia maggiore<br />
del 20% della superficie coperta dell’unità immobiliare principale esistente.<br />
Per quanto riguarda i pergolati di abbellimento degli edifici residenziali, sono da<br />
considerarsi pertinenze se non in contrasto con i limiti di cui sopra e purché la copertura<br />
sia di materiali leggeri quali canniccio, rampicanti, teli, ecc.<br />
Sono da considerarsi pertinenze, i manufatti d’arredo giardino quali Gazebi, o<br />
casette per gli attrezzi da giardino purché i lati non siano maggiori di mt. 2.00/2.50 altezza<br />
non maggiore di 2.40, con una tipologia in armonia con l’edificio principale, da realizzarsi<br />
sui retri dei fabbricati principali e, se non in confine, ad una distanza tale da permetterne<br />
l’accesso a persona per la normale pulizia (taglio d’erba, raccolta foglie secche) in ogni<br />
modo non inferiore a mt.1.00.<br />
Qualora sia impossibile, per mancanza di spazio, installare tali pertinenze sul retro<br />
dei fabbricati principali, esse potranno essere autorizzate se poste in allineamento con<br />
l’edificio principale purché non costituiscano ostacolo alla visibilità ed alla sicurezza<br />
stradale.<br />
4.13 Recupero dei sottotetti (L.R. 6/04/1998 n.11)<br />
E’ possibile il recupero a fini abitativi dei sottotetti di edifici esistenti, con l’obiettivo di<br />
contenere il consumo di nuovo territorio attraverso una più efficace riutilizzo dei volume<br />
esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle<br />
prescrizioni igienico-sanitarie e alle seguenti condizioni:<br />
a) l’altezza utile media di m.2.40, per i locali, adibiti ad abitazione, e di m. 2,20 per i<br />
locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L’altezza utile<br />
media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza<br />
superi m.1,80 per la superficie utile relativa;<br />
b) se le aperture aereoilluminanti sono ricavate nella falda del tetto, il rapporto di<br />
illuminazione può essere ridotto fino a 1/16 della superficie del locale; qualora le<br />
finestre siano ubicate in parte in falda in parte in parete, va inteso che queste<br />
ultime concorrono al raggiungimento di 1/16 solo in ragione della metà della loro<br />
superficie. La superficie illuminante così definita, misurata al lordo degli infissi,<br />
deve anche essere apribile per garantire un’idonea ventilazione dei locali e deve<br />
essere integrata dalla ventilazione continua naturale mediante presa d’aria o da<br />
ventilazione continua meccanica, variabile in funzione della destinazione d’uso al<br />
fine di garantire il livello richiesto dai Requisiti cogenti.<br />
c) non devono essere modificate le altezze di colmo, di gronda nonché le linee di<br />
pendenza delle falde. Non sono da considerare modifiche delle altezze ed<br />
aumento dei volumi quelle dovute alla posa di materiale isolante all’estradosso<br />
del solaio di copertura per il contenimento dei consumi energetici in applicazione<br />
della legge 10/1991 su risparmio energetico.<br />
d) Il recupero esclusivamente a fini abitativi dei sottotetti può avvenire solo per gli<br />
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