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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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al servizio di edifici esistenti in applicazione dell’art. 7 della legge 94/82, e qualsiasi<br />

manufatto che, indipendentemente dalla durata, inamovibilità od incorporazione al suolo,<br />

con qualsiasi destinazione d’uso, non rientri espressamente nella categoria dei veicoli (art.<br />

20 D.P.R. 15/06/53, n. 393).<br />

<br />

4.7 Ampliamento<br />

Si definisce ampliamento di edificio esistente, l’intervento che comporta un<br />

incremento fino ad un massimo del 20% delle superfici esistenti (Su, Sn, Snr, Sa) per<br />

modifica planimetrica o sopraelevazione. Per incrementi superiori al 20% l'intervento si<br />

considera di nuova costruzione.<br />

Gli interventi possono comportare o meno la contestuale trasformazione delle parti<br />

esistenti.<br />

4.8 Demolizione<br />

Si definisce demolizione un intervento volto a rimuovere in tutto o in parte manufatti<br />

preesistenti. Sui manufatti per i quali è prevista la demolizione, sono consentiti solamente<br />

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />

Gli interventi di demolizione sono specificati all’interno di due sottocategorie:<br />

a) demolizione senza ricostruzione;<br />

b) demolizione con ricostruzione, quando l’intervento prevede la ricostruzione di un<br />

fabbricato diverso in tutto o in parte dall’esistente.<br />

4.9 Costruzione pertinenze<br />

I manufatti destinati in modo durevole a servizio di edifici esistenti sono classificati<br />

come pertinenze, quali autorimesse fino alla quantità di 1 mq/10 mc indicata all’art. 2 della<br />

L. n. 122/89, nonché gli spazi di parcheggio predisposti e mantenuti tali ai sensi della<br />

legge predetta.<br />

4.10 Costruzione di manufatti temporanei e stagionali<br />

Sono ammesse opere per l’installazione di manufatti di carattere temporaneo per<br />

esigenze precarie a condizione che non siano modificati in modo permanente lo stato dei<br />

luoghi, che la permanenza non sia superiore a sei mesi, e che la destinazione d’uso non<br />

contrasti con gli usi previsti nella zonizzazione vigente. Non rientrano in tale categoria i<br />

manufatti temporanei funzionali connessi ad interventi edilizi o assimilabili ad essi.<br />

4.11 Opere di arredo urbano e opere minori<br />

Si definiscono “Interventi relativi all’arredo urbano e alle opere minori” i seguenti<br />

interventi:<br />

cartelloni, insegne ed altri indicatori pubblicitari;<br />

vetrinette, attrezzature per l’illuminazione degli spazi pubblici;<br />

lapidi e ceppi commemorativi;<br />

cabine di pubblici servizi;<br />

manufatti esterni ed opere nel sottosuolo al servizio delle reti;<br />

altre opere aventi rilevanza nel quadro urbano;<br />

recinzioni;<br />

tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici;<br />

manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne;<br />

arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, chiostri,<br />

gazebo, voliere, ecc.),<br />

muri e manufatti per la sistemazione delle aree esterne;<br />

20

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