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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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4.3.1) Ristrutturazione<br />

Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di<br />

esso, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione<br />

originaria.<br />

Il tipo di intervento prevede:<br />

la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante:<br />

– il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora<br />

conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale<br />

deve essere salvaguardata l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi<br />

edilizi;<br />

– il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora<br />

consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;<br />

– il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti<br />

verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;<br />

– l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.<br />

4.3.2) Ripristino edilizio<br />

Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati e ora<br />

completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione della<br />

loro organizzazione e per i quali è necessario ricostruire la compagine edilizia originaria.<br />

Il tipo di intervento prevede:<br />

- la ricostruzione con nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e<br />

verticali, prevalenti nell’isolato, prevedendo la quota di parcheggio fissata dalla legge<br />

e la cessione o monetizzazione di uno standards di parcheggio pubblico non<br />

inferiore a mq.3 ogni 30mq di superficie utile.<br />

4.4 Ristrutturazione urbanistica<br />

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente<br />

tessuto urbanistico con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi<br />

anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale, ognuno<br />

risultante in contrasto con le caratteristiche dell’impianto urbano ed edilizio originario.<br />

4.5 Mutamento della destinazione d’uso<br />

Si definisce mutamento della destinazione delle singole unità immobiliari (con o<br />

senza esecuzione di opere) la modificazione da uno ad un altro degli usi classificati dal<br />

P.R.G.<br />

La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita<br />

dalla licenza o concessione edilizia ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge<br />

e in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede<br />

di primo accatastamento o da altri documento comprovanti. Si ha mutamento d’uso<br />

quando si modifica l’uso in atto dell’unità immobiliare per più del trenta per cento della<br />

superficie utile dell’unità stessa o per più di trenta mq.<br />

4.6 Nuova costruzione<br />

Si definisce “nuova costruzione” l’opera edilizia volta a realizzare un nuovo edificio<br />

od un nuovo manufatto, sia fuori che entro terra.<br />

Rientrano in questo tipo di intervento le opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici<br />

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