REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
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4. TIPI DI INTERVENTO<br />
4.1 Manutenzione ordinaria<br />
Sono opere di manutenzione ordinaria quelle che riguardano la riparazione, il<br />
rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o<br />
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali:<br />
riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali, canne fumarie, canne di<br />
aspirazione, camini, senza alterazione dei materiali esistenti;<br />
pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazione di materiali o delle<br />
tinte esistenti;<br />
pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi, recinzioni, manti di<br />
copertura, pavimentazioni esterne senza alterazioni di materiali esistenti, o delle<br />
tinte o delle tecnologie;<br />
rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazioni dei tipi di materiali<br />
esistenti o delle tinte o delle tecnologie;<br />
riparazione o sostituzione di infissi interni;<br />
riparazione o sostituzione di pavimenti interni;<br />
riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la<br />
costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;<br />
rifacimento degli intonaci interni, pittura e tinteggiatura;<br />
riparazione degli impianti tecnologici in edifici industriali ed artigianali.<br />
4.2 Manutenzione straordinaria<br />
Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche<br />
necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, fatiscenti, degli edifici nonché<br />
le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e<br />
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e<br />
non comportino modifiche alle destinazioni d’uso.<br />
In particolare sono opere di manutenzione straordinaria:<br />
il rifacimento totale di intonaci esterni, di recinzioni, di manti di copertura, delle<br />
tinteggiature esterne, delle pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi dei<br />
materiali, o delle tinte esistenti;<br />
rifacimento ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;<br />
demolizione o sostituzione di solai;<br />
demolizione di tramezzature;<br />
adeguamento delle strutture perimetrali, delle coperture e dei solai a fini strutturali<br />
o di coibenza termica ed acustica;<br />
sostituzione di elementi architettonici (inferriate, bancali, cornici, zoccolature,<br />
gradini, ecc.) con modificazioni dei tipi e della forma;<br />
installazione di cancelli, cancelletti, inferriate;<br />
installazione di antenne di grandi dimensioni;<br />
installazione e sostituzione di vetrine con alterazione dei tipi, dei colori e dei<br />
materiali;<br />
costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne dell’edificio.<br />
Nel caso di interventi su edifici classificati A2 vanno comunque rispettate nella<br />
manutenzione straordinaria le prescrizioni del P.R.G relative a tali edifici.<br />
La manutenzione straordinaria non è ammessa nei casi di restauro scientifico. In tal<br />
caso deve essere richiesta una concessione edilizia.<br />
Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di manutenzione<br />
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