REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi
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P.V. 1<br />
ANALISI DEL SITO<br />
PREREQUISITO<br />
Collegato alle famiglie 6, 8, 9<br />
FAMIGLIA 7<br />
REQUISITI DI FRUIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE<br />
Proposizione esigenziale<br />
L’opera deve essere concepita e realizzata in modo tale da garantire agli utenti<br />
la massima fruibilità degli spazi in funzione della destinazione d’uso. Inoltre,<br />
dovranno essere considerate le specifiche esigenze degli utenti portatori di handicap<br />
motorio e/o sensoriale in ordine alle problematiche relative alla accessibilità e<br />
fruibilità di spazi e delle attrezzature.<br />
Fanno parte della presente famiglia, i seguenti requisiti:<br />
RC 7.1.: ACCESSIBILITÀ, VISITABILITÀ, ADATTABILITÀ<br />
Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o<br />
impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità<br />
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi ed attrezzature in<br />
condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.<br />
Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o<br />
impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad<br />
almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi<br />
di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizi ed incontro, nei<br />
quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.<br />
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio<br />
costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile<br />
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.<br />
SPECIFICA DI PRESTAZIONE<br />
CAMPI DI APPLICAZIONE:tutte le destinazioni previste dalla legge<br />
LIVELLI DI PRESTAZIONE, METODI DI VERIFICA<br />
Il requisito si intende soddisfatto se la progettazione, esecuzione e collaudo<br />
degli edifici rispondono ai dettami della relativa normativa in vigore, ed in particolare<br />
(per gli edifici pubblici o aperti al pubblico) della Legge 30 marzo 1971 n. 118 e del<br />
relativo regolamento di attuazione, (per gli altri edifici) della Legge 9 gennaio 1989 n.<br />
13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere<br />
architettoniche negli edifici privati” e del relativo Regolamento di attuazione (D.M. 14<br />
giugno 1989, n. 236).<br />
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