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REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

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2.10.3) Distanza degli edifici dai confini di proprietà<br />

Per gli interventi su edifici esistenti alla data di adozione del presente R.E. che non<br />

comportano modifiche alla sagoma planivolumetrica, sono ammesse le distanze<br />

preesistenti.<br />

Per gli interventi su edifici esistenti alla data di adozione del presente R.E., che<br />

comportino modifiche alla sagoma planivolumetrica, quali ampliamenti, sopraelevazioni e<br />

nuove costruzioni, la distanza minima dai confini di proprietà o dai confini di zona non<br />

deve essere inferiore a due terzi dell’altezza della parete più elevata e comunque non<br />

inferiore a m 5, salvo diversa indicazione per casi specifici eventualmente prevista dalle<br />

norme di zona (strumenti urbanistici preventivi, edifici rurali o altri manufatti per i quali<br />

vigono normative speciali).<br />

E’ ammessa l’edificazione in confine di zona solo se tale confine separa due aree<br />

della stessa proprietà, di cui una ricadente in ZTO E.<br />

E’ ammessa l’edificazione in aderenza ad edificio preesistente costruito sul confine,<br />

nel rispetto di quanto indicato dal Codice Civile.<br />

Le costruzioni adibite a pertinenze del fabbricato principale (autorimesse, lavanderie,<br />

cantinole, ecc.) se di altezza massima inferiore a m 3, possono essere edificate in ogni<br />

zona, con esclusione della zona A, in confine di proprietà.<br />

La norma delle distanze non si applica tra le aree residenziali e aree di verde<br />

attrezzato e di parcheggio, se non disposto diversamente dalle tavole di piano.<br />

2.10.4) Distanza degli edifici dalle strade – arretramenti<br />

Salvo quanto disposto dall’art.14.1 del presente R.E. o indicato nelle tavole di<br />

P.R.G./V, ogni tipo di intervento nell’edificato esistente dovrà avvenire in allineamento con<br />

quanto consolidato precedentemente.<br />

Se tale allineamento non è definibile, dovrà rispettarsi il distacco minimo di m 5 in<br />

arretramento dal confine stradale.<br />

Per le zone produttive o residenziali in espansione, se non disposto diversamente<br />

nei piani particolareggiati con previsioni planivolumetriche, valgono gli arretramenti del<br />

D.M. n. 1404/1968 e dell’art. 45 della L.R. n. 47/1978, di m. 5, 7, 5, 15 per sezioni stradali<br />

rispettivamente inferiori a m. 7, compresi fra m. 7 e m. 15, sempreché non sia disposto<br />

diversamente in applicazione delle prescrizioni delle presenti normative sulla viabilità<br />

comunale.<br />

Per l’edificato esistente all’esterno degli abitati, così come definiti nelle tavole di<br />

P.R.G./V, ma all’interno delle fasce di rispetto stradale, sono ammessi interventi di<br />

ristrutturazione e/o ampliamento da effettuarsi, questi ultimi, nella parte non prospiciente il<br />

fronte stradale e in direzione perpendicolare allo stesso oltre a quanto indicato all’art. 22<br />

delle N.T.A.<br />

All’esterno degli stessi abitati, è prescritto, per ogni nuovo intervento ammesso<br />

(recinzioni, edificazioni, ecc.), il rispetto delle distanze degli artt. 26, 27 del D.P.R. n.<br />

495/1992 e successive modifiche. Sono esclusi da tale vincolo i manufatti di modesta<br />

mole necessari per la gestione del territorio (cabine elettriche, del gas, ecc.), di arredo<br />

urbano o di servizio ai trasporti extra-urbani, nonché manufatti interrati e recinzioni di<br />

altezza inferiore a m 3.<br />

<br />

2.10.5) Indice di visuale libera (Ivl):<br />

Rappresenta il rapporto minimo che deve esistere tra la distanza tra le varie fronti di<br />

un fabbricato da altri edifici, dai confini di zona o di proprietà e l’altezza (Hf) dalle fronti<br />

stesse. Per le fronti dello stesso edificio si applica nel caso di sporti superiori a mt.3.<br />

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