28.03.2015 Views

REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

REGOLAMENTO EDILIZIO - Unione Terre e Fiumi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(per gli edifici con copertura piana).<br />

2.8.4) Altezza massima (Hm)<br />

E’ la massima fra le Hf del fabbricato.<br />

2.9 Volume (V = Sl x Hp = mc)<br />

Il volume è dato dalla somma dei prodotti dell’area della superficie lorda di ogni<br />

piano per le relative altezze di piano. Il volume delle scale esterne è dato dall’ingombro<br />

della superficie coperta moltiplicato per il dislivello dai piani serviti dalla scala medesima.<br />

Sono esclusi dal computo della volumetria quei sottotetti la cui struttura non<br />

consente ulteriore trasformazione per renderli accessibili; in tal caso l’altezza dell’ultimo<br />

piano abitabile è data dalla differenza tra la quota di calpestio e l’intradosso del solaio.<br />

Sono altresì esclusi i balconi dell’ultimo piano che non siano protetti da pensilina o da<br />

sporto di gronda.<br />

Non sono computabili ai fini della volumetria gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli<br />

impianti tecnici degli ascensori, delle attrezzature degli impianti tecnologici e i volumi<br />

tecnici in genere.<br />

<br />

2.10 Definizione di distanze e di indice di visuale libera<br />

2.10.1) Distanza minima fra edifici<br />

Per tutti gli interventi edilizi, salvo maggiori distanze previste per le diverse zone<br />

omogenee dalle presenti norme, è prescritta per le nuove costruzioni la distanza minima di<br />

ml 10 fra pareti finestrate come indicato all’art. 9 del D.l. n. 1444/68. Tale prescrizione si<br />

applica anche quando una sola parete sia finestrata.<br />

Non sono considerate finestre le aperture che siano definite “luci” secondo il Codice<br />

Civile, qualora servano locali non adibiti al soggiorno di persone.<br />

Per gli interventi su edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme, che<br />

non comportino modifiche alla sagoma planivolumetrica, sono ammesse le distanze<br />

preesistenti nonché l’apertura di vani finestra di superficie non inferiore ad 1/8 della<br />

superficie del pavimento del vano servito. Ogni intervento comunque dovrà avvenire in<br />

osservanza di quanto previsto nel Codice Civile all’art. 873 e seguenti.<br />

2.10.2) Distanza fra corpi di fabbrica di uno stesso edificio<br />

Alle nuove costruzioni, nonché alle sopraelevazioni o agli ampliamenti, relative a<br />

corpi di fabbrica di uno stesso edificio, si applicano le stesse norme di distanza definite<br />

all’articolo precedente; inoltre, se le pareti di fronte non sono finestrate, la distanza deve<br />

essere pari ai 2/3 del fronte più alto; mentre, se anche una sola delle pareti è finestrata, la<br />

distanza non potrà essere inferiore a ml10.<br />

Ai fini del presente articolo non sono considerate finestrate le pareti recanti aperture<br />

che danno aria e luce ai vani scala, alle cantine, ai locali di deposito e ripostiglio nonché ai<br />

locali destinati ai servizi ed impianti tecnologici dell’edificio, o aperture che siano definite<br />

“luci” dal Codice Civile qualora che servano locali non adibiti al soggiorno di persone.<br />

Per gli interventi sull’esistente sono ammesse modifiche a pozzi luce o chiostrine,<br />

solo se è assicurata una distanza minima fra finestre illuminanti bagni, corridoi, locali di<br />

cottura, vani scala, ripostigli e la parete frontistante non finestrata non inferiore a ml 4,00 e<br />

la superficie dell’area del pozzo luce non sarà inferiore ad 1/18 della somma delle<br />

superfici delle pareti che lo circondano.<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!