numero 03 - CNA Ravenna
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L’esperto risponde<br />
Il contratto di locazione<br />
È obbligatoria la forma scritta?<br />
12<br />
L’esperto risponde<br />
di Simona Ruffilli<br />
Responsabile provinciale Ufficio Giuridico Legislativo <strong>CNA</strong><br />
Ho un’appartamento sito in località<br />
sede di corsi universitari e<br />
vorrei darlo in locazione a studenti<br />
fuori sede che abbiano necessità<br />
di soggiornarvi durante il<br />
periodo di frequenza delle lezioni.<br />
Sono obbligato a formalizzare<br />
per iscritto il contratto anche<br />
se la locazione avvenga per periodi<br />
brevi?<br />
La risposta al quesito inviato è affermativa.<br />
La legge che disciplina i contratti di locazione<br />
ad uso abitativo (L. 431/98) prevede<br />
necessariamente, per la loro validità, la<br />
forma scritta, a prescindere dalla tipologia<br />
di locazione e dalla durata prescelta (locazione<br />
libera con durata anni 4+4, locazione<br />
regolamentata con durata anni 3+2, locazione<br />
transitoria, locazione per studenti<br />
universitari, locazione per finalità turistica,<br />
etc).<br />
Ciò significa che, laddove si sia trascurata<br />
tale formalizzazione dei rapporti, non importa<br />
se intenzionalmente o per mera leggerezza,<br />
il rapporto di fatto instaurato sarà<br />
da considerarsi nullo, vale a dire improduttivo<br />
di effetti fin dall’origine, con il rischio,<br />
per il proprietario dell’appartamento,<br />
di dovere restituire i canoni percepiti<br />
sin dall’inizio del rapporto locativo.<br />
Più precisamente, nel caso rappresentato<br />
dall’associato che ha inviato il quesito, la L.<br />
431/98 attribuisce al conduttore la facoltà<br />
di scegliere se agire in giudizio per fare<br />
valere la nullità del contratto per mancanza<br />
della forma scritta o, in alternativa,<br />
qualora abbia interesse alla conservazione<br />
del rapporto, per farne ottenere la convalida,<br />
chiedendo al giudice la determinazione<br />
della durata del contratto (che dovrà<br />
essere quella prevista dalla legge per<br />
le locazioni per studenti universitari, che<br />
va da un minimo di 6 mesi ad un massimo<br />
di 3 anni), del canone dovuto (la cui misura<br />
non potrà essere superiore a quella definita<br />
a livello locale negli Accordi depositati<br />
nel Comune di riferimento) e la restituzione<br />
di quanto già eventualmente versato<br />
in eccedenza al proprietario.<br />
Inoltre, non si deve dimenticare che il contratto<br />
di locazione redatto in forma scritta<br />
è funzionale anche all’assolvimento<br />
dell’adempimento dell’obbligo fiscale di<br />
Un nuovo servizio<br />
per gli associati <strong>CNA</strong><br />
GESTIONE DELLE LOCAZIONI<br />
Vista l’implementazione di un<br />
nuovo servizio per la gestione delle<br />
locazioni, tanto abitative che<br />
commerciali, da parte della Società<br />
Servizi di Cna, invitiamo gli associati<br />
a rivolgersi all’Ufficio Giuridico<br />
e ai nostri Uffici territoriali,<br />
nel caso in cui desiderino maggiori<br />
informazioni.<br />
registrazione dello stesso (la cui inosservanza<br />
è stigmatizzata dalla Finanziaria per<br />
il 2005 a pena di nullità) e del pagamento<br />
della relativa imposta proporzionale di registro,<br />
dal quale sono esentati solo i contratti<br />
di locazione di immobili con una durata<br />
complessiva, nell’arco dell’anno solare,<br />
inferiore a 30 giorni.<br />
Nel caso specifico, è opportuno ricordare che<br />
il contratto di locazione per studenti universitari<br />
dovrà attenersi alla regolamentazione<br />
concordata a livello locale, il cui scrupoloso<br />
rispetto è condizione perchè il proprietario<br />
possa usufruire di significativi benefici di carattere<br />
fiscale.<br />
Sedar <strong>CNA</strong> Servizi<br />
Viale Randi, 90<br />
48121 <strong>Ravenna</strong><br />
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