05.03.2015 Views

DISCIPLINARE DI GARA - CCIAA di Vibo Valentia

DISCIPLINARE DI GARA - CCIAA di Vibo Valentia

DISCIPLINARE DI GARA - CCIAA di Vibo Valentia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong><strong>DI</strong>SCIPLINARE</strong> <strong>DI</strong> <strong>GARA</strong><br />

8.1.14, è vietata qualsiasi mo<strong>di</strong>ficazione alla composizione dei raggruppamenti<br />

temporanei e dei consorzi or<strong>di</strong>nari <strong>di</strong> concorrenti rispetto a quella risultante<br />

dall'impegno presentato in sede <strong>di</strong> offerta.<br />

8.1.7 L'inosservanza dei <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui al precedente comma comporta l'annullamento<br />

dell'aggiu<strong>di</strong>cazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti<br />

riuniti in raggruppamento o consorzio or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> concorrenti, concomitanti o<br />

successivi alle procedure <strong>di</strong> affidamento relative al medesimo appalto.<br />

8.1.8 I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni<br />

nella percentuale corrispondente alla quota <strong>di</strong> partecipazione al raggruppamento.<br />

8.1.9 Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici<br />

devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza<br />

ad uno <strong>di</strong> essi, detto mandatario.<br />

8.1.10 Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è<br />

conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato<br />

è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti<br />

della stazione appaltante.<br />

8.1.11 Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti<br />

nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti <strong>di</strong> qualsiasi<br />

natura <strong>di</strong>pendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla<br />

estinzione <strong>di</strong> ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere<br />

<strong>di</strong>rettamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.<br />

8.1.12 Il rapporto <strong>di</strong> mandato non determina <strong>di</strong> per sé organizzazione o associazione degli<br />

operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini<br />

della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.<br />

8.1.13 In caso <strong>di</strong> fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore<br />

in<strong>di</strong>viduale, in caso <strong>di</strong> morte, inter<strong>di</strong>zione, inabilitazione o fallimento del medesimo<br />

ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può<br />

proseguire il rapporto <strong>di</strong> appalto con altro operatore economico che sia costituito<br />

mandatario nei mo<strong>di</strong> previsti dal Co<strong>di</strong>ce purché abbia i requisiti <strong>di</strong> qualificazione<br />

adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali con<strong>di</strong>zioni la stazione<br />

appaltante può recedere dall'appalto.<br />

8.1.14 In caso <strong>di</strong> fallimento <strong>di</strong> uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore<br />

Pagina 7 <strong>di</strong> 41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!