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Statuto - Consorzio Italiano Compostatori

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STATUTO<br />

DEL CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI


TITOLO I<br />

Art. 1 - Denominazione e sede<br />

Il <strong>Consorzio</strong> è denominato: “C I C - CONSORZIO ITALIANO<br />

COMPOSTATORI”. In lingua inglese è denominato “Italian<br />

Compost and Biogas Consortium, ICBC”.<br />

Il <strong>Consorzio</strong> è senza fine di lucro e con divieto di distribuzione degli<br />

utili.<br />

Sede Legale del <strong>Consorzio</strong> è in Roma.<br />

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire ovunque filiali, uffici,<br />

laboratori, depositi e rappresentanze.<br />

Art. 2 - Oggetto<br />

Il <strong>Consorzio</strong> ha per oggetto la promozione e valorizzazione delle attività<br />

di riciclo della frazione organica dei rifiuti e dei sottoprodotti organici con<br />

l’obiettivo principale di produrre ammendanti compostati e fertilizzanti<br />

organici, ottenuto anche attraverso fasi di recupero energetico con processi<br />

biologici. Collabora con soggetti pubblici e privati ed in particolare con<br />

gli Enti Pubblici preposti a perseguire la riduzione, la raccolta differenziata,<br />

la lavorazione, il riciclo dei rifiuti organici e dei sottoprodotti organici<br />

e la valorizzazione dei prodotti da questi ottenuti.<br />

Il <strong>Consorzio</strong> coordina e promuove le attività delle imprese e degli enti<br />

Consorziati, operando in particolare ai seguenti fini:<br />

a) la promozione della produzione di ammendanti compostati e fertilizzanti<br />

organici;<br />

b) la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso la digestione<br />

anaerobica delle frazioni organiche dei rifiuti;<br />

c) la promozione del corretto utilizzo degli ammendanti compostati e<br />

fertilizzanti organici e dei prodotti da esso derivati (ad esempio substrati)<br />

nelle attività agricole, nei recuperi e nei ripristini ambientali e in<br />

altri impieghi alternativi, la corretta gestione del digestato ottenuto<br />

dalla digestione anaerobica e del biostabilizzato ottenuto dal trattamento<br />

dei rifiuti indifferenziati;<br />

5


d) la tutela ed il controllo delle corrette metodologie e procedure di produzione<br />

dei materiali compostati, anche attraverso l’emanazione di<br />

Regolamenti e/o codici comportamentali e marchi collettivi che identificano<br />

prodotti che rispettano degli standard nazionali e internazionali;<br />

e) la promozione di iniziative volte alla commercializzazione e alla corretta<br />

destinazione dei prodotti ottenuti dal compostaggio;<br />

f) la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle frazioni<br />

organiche compostabili, sia favorendo il ripristino e l’ottimizzazione<br />

di impianti esistenti, che la realizzazione di nuovi impianti;<br />

g) assistenza normativa e contrattualistica riferite all’attività di compostaggio,<br />

di digestione anaerobica e del trattamento in generale delle<br />

frazioni organiche dei rifiuti;<br />

h) la ricerca, lo studio e la divulgazione di informazioni relative a metodologie<br />

e tecniche concernenti le raccolte differenziate della frazione<br />

organica, la produzione e l’utilizzazione del biogas e dei manufatti e<br />

materiali compostabili;<br />

i) la promozione della ricerca di ritrovati inventivi;<br />

j) l’organizzazione e la gestione, anche a mezzo di altri enti di servizi<br />

informativi, di corsi di formazione ed aggiornamento sui metodi di<br />

recupero delle frazioni organiche compostabili e delle biomasse e dei<br />

possibili impieghi nonché sui processi tecnologici;<br />

k) la definizione di accordi ed intese con organismi pubblici e privati<br />

finalizzati al perseguimento degli scopi statutari;<br />

l) il conseguimento, in proprio o mediante assistenza ai Consorziati, di<br />

agevolazioni e provvidenze previste da leggi, Regolamenti e norme di<br />

enti, di aziende ed istituzioni pubbliche e private, anche internazionali;<br />

m) fornire servizi agli associati e non associati in coerenza con lo <strong>Statuto</strong><br />

Sociale.<br />

Il <strong>Consorzio</strong> può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed<br />

immobiliari, finanziarie e commerciali che, a giudizio del Consiglio di<br />

Amministrazione, siano necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto<br />

consortile.<br />

6


Il <strong>Consorzio</strong> potrà, nell’ambito degli scopi statutari, costituire, aderire,<br />

partecipare o contribuire a società od altri consorzi, nonché ad altre forme<br />

e contratti di associazione di carattere nazionale ed internazionale.<br />

Art. 3 - Durata<br />

Il <strong>Consorzio</strong> ha durata sino al 31/12/2030 (trentuno dicembre duemilatrenta),<br />

che potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea dei<br />

Consorziati assunta almeno sei mesi prima della scadenza e con il voto<br />

favorevole di tanti Consorziati che abbiano la maggioranza delle quote<br />

consortili.<br />

Il <strong>Consorzio</strong> può essere sciolto anticipatamente, oltre che nei casi previsti<br />

dalla legge, ove ne facciano richiesta tanti Consorziati che possiedano<br />

i tre quarti delle quote consortili.<br />

Ai Consorziati non intervenuti all’Assemblea che deliberi la proroga,<br />

sarà comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il testo<br />

della delibera con lettera raccomandata spedita nei 30 (trenta) giorni successivi<br />

a quello di assunzione della delibera stessa.<br />

7


Art. 4 - Soci<br />

TITOLO II<br />

RAPPORTO CONSORTILE<br />

Il numero dei Consorziati è illimitato e l’ammissione di nuovi<br />

Consorziati comporta per gli stessi l’incondizionata accettazione di tutte<br />

le norme del presente <strong>Statuto</strong> e dei Regolamenti consortili.<br />

I Soci del <strong>Consorzio</strong> sono distinti in:<br />

- Soci Ordinari<br />

- Soci Ordinari Generali di Categoria<br />

- Soci Aderenti<br />

- Soci Aderenti, Istituti di Ricerca, Associazioni e Fondazioni.<br />

Tutte le imprese e gli enti pubblici e privati produttori di compost e/o<br />

biostabilizzato possono entrare a far parte esclusivamente quali Soci<br />

Ordinari del <strong>Consorzio</strong>, previa delibera favorevole del Consiglio di<br />

Amministrazione.<br />

L’ammissione sarà concessa a seguito di accettata osservanza delle prescrizioni<br />

contenute nel presente <strong>Statuto</strong> e nei Regolamenti Consortili.<br />

Possono far parte del <strong>Consorzio</strong> come Soci Ordinari Generali di<br />

Categoria le Associazioni Nazionali delle Categorie Imprenditoriali, sia<br />

pubbliche che private, alle quali siano associate anche Aziende operanti<br />

nel settore del compostaggio e di altri servizi di igiene ambientale.<br />

All’attività consortile, previa delibera favorevole del Consiglio di<br />

Amministrazione, possono partecipare quali Soci Aderenti le imprese,<br />

enti pubblici o privati e le Associazioni, che, pur non essendo produttori<br />

di compost e/o biostabilizzato, sono comunque interessati al perseguimento<br />

degli scopi statutari.<br />

Possono pure partecipare come Soci Aderenti gli Istituti di Ricerca,<br />

le Associazioni e le Fondazioni la cui finalità, a giudizio del Consiglio<br />

di Amministrazione, è esclusivamente la ricerca scientifica, tecnologica e<br />

sperimentale inerente al perseguimento degli scopi statutari, e le attività<br />

didattiche che ne fanno parte integrante (Università, scuole, collegi,<br />

Enti, ecc.).<br />

8


Il Socio, di qualsiasi categoria esso sia, può dimettersi dal <strong>Consorzio</strong><br />

dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno sei mesi<br />

prima della scadenza annuale. A seguito delle dimissioni, al Socio non<br />

verranno restituite le quote consortili e quelle del fondo di Riserva e<br />

dovrà mantenere la qualifica e gli obblighi di Socio fino al 31 dicembre<br />

dell’anno in corso.<br />

Art. 5 - Obblighi<br />

Ciascuna impresa od ente consorziato assume i seguenti obblighi:<br />

- di non stipulare da parte delle imprese Soci Ordinari, altri contratti di<br />

<strong>Consorzio</strong> aventi oggetto uguale o simile a quello convenuto nel presente<br />

<strong>Statuto</strong>, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di<br />

Amministrazione e risultante dal relativo verbale;<br />

- di uniformarsi, nell’effettuazione delle rispettive autonome attività di<br />

produzione e commercializzazione, alle norme del presente <strong>Statuto</strong> ed<br />

a quelle contenute nei Regolamenti consortili, ed in particolare di produrre<br />

secondo i requisiti di qualità prescritti dalle norme consortili,<br />

con facoltà di commercializzare i prodotti contrassegnati con i marchi<br />

di qualità del <strong>Consorzio</strong>, in aggiunta ai propri;<br />

- di effettuare puntualmente i versamenti previsti dai patti consortili per<br />

contributi a qualsiasi titolo deliberati dall’Assemblea;<br />

- di tutelare e difendere il buon nome del <strong>Consorzio</strong>, anche astenendosi<br />

da ogni pratica socialmente e commercialmente riprovevole o scorretta<br />

e segnalando immediatamente agli organi consortili ogni attività di<br />

terzi capace di compromettere il buon nome del <strong>Consorzio</strong> ed il prestigio<br />

dei marchi di qualità del <strong>Consorzio</strong>;<br />

- di accettare integralmente le sanzioni previste dai Regolamenti consortili.<br />

Art. 6 - Contributi<br />

I Consorziati si obbligano a versare alla cassa del <strong>Consorzio</strong>, con le<br />

modalità e nei termini per ciascuno indicati, i seguenti contributi:<br />

9


a) Soci Ordinari e Soci Ordinari Generali di Categoria:<br />

Contributi per sottoscrizione di quote consortili e fondo di riserva<br />

dovuti nelle misure previste nell’articolo 7 alla lettera a) per i Soci<br />

Ordinari ed alla lettera b) per i Soci Ordinari Generali di Categoria.<br />

a/1) Soci Ordinari:<br />

“Contributo annuale per la gestione” nella misura stabilita annualmente<br />

dall’Assemblea dei Soci.<br />

a/2) Soci Ordinari Generali di Categoria:<br />

“Contributo annuale per la gestione” nella misura stabilita annualmente<br />

dall’Assemblea dei Soci.<br />

b) Soci Aderenti:<br />

b/1) “Contributi per la sottoscrizione iniziale di quote consortili e fondo<br />

di Riserva” come previsto dalla lettera c) dell’articolo 7).<br />

b/2) “Contributo annuale per la gestione” nella misura stabilita annualmente<br />

dall’Assemblea dei Soci.<br />

Il contributo annuale per i nuovi Soci che si iscrivono durante il corso<br />

dell’anno può essere frazionato secondo quanto deliberato di volta in<br />

volta dal Consiglio di Amministrazione.<br />

Art. 7 - Fondo consortile e fondo di riserva.<br />

Il fondo consortile, così come definito dall’art. 2614 del Codice Civile, è<br />

costituito da quote consortili tutte uguali dell’importo unitario di Euro<br />

550 (cinquecentocinquanta) che verranno assegnate ai Consorziati come<br />

segue:<br />

a) Ciascun ente o impresa che entra a far parte del <strong>Consorzio</strong> quale<br />

Socio Ordinario deve versare la somma di Euro 4.000 (quattromilaquattrocento),<br />

corrispondenti a:<br />

- N° cinque quote consortili da nominali Euro 550 (cinquecentocinquanta)<br />

ciascuna;<br />

- Una quota per il fondo di Riserva del <strong>Consorzio</strong>, pari a Euro 1.250<br />

(milleduecentocinquanta);<br />

10


) Ciascuna Associazione che entra a far parte del <strong>Consorzio</strong> quale<br />

Socio Ordinario Generale di Categoria deve versare la somma di<br />

Euro 20.000 (ventimila), corrispondenti a:<br />

- N° cinque quote consortili da nominali Euro 550 (cinquecentocinquanta)<br />

ciascuna;<br />

- Una quota per il fondo di Riserva del <strong>Consorzio</strong> pari a Euro 17.250<br />

(diciassettemiladuecentocinquanta);<br />

c) Ciascun ente o impresa che entra a far parte del <strong>Consorzio</strong> quale<br />

Socio Aderente deve versare la somma di Euro 1.650 (milleseicentocinquanta)<br />

per la sottoscrizione di tre quote consortili di nominali<br />

Euro 550 (cinquecentocinquanta) ciascuna;<br />

d) Ciascun Istituto di Ricerca che entra a far parte del <strong>Consorzio</strong> quale<br />

Socio Aderente deve versare la somma di Euro 550 (cinquecentocinquanta)<br />

per la sottoscrizione di una quota consortile.<br />

Il fondo di Riserva potrà essere usato anche per ripianare eventuali perdite<br />

di esercizio, oltre che per le altre destinazioni proposte dal Consiglio<br />

di Amministrazione in sede di bilancio.<br />

Il versamento di quanto sopra indicato dovrà essere effettuato entro 30<br />

(trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta per raccomandata<br />

con avviso di ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di<br />

Amministrazione indicante l’importo da versare.<br />

Art. 8 - Esclusione - Recesso<br />

Ove ne facciano richiesta il Consiglio di Amministrazione oppure tanti<br />

Consorziati che posseggano almeno i sette ventesimi delle quote consortili,<br />

l’Assemblea potrà deliberare l’esclusione del consorziato che abbia<br />

violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti verso il<br />

<strong>Consorzio</strong>, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo<br />

carico; la delibera dovrà essere assunta con il voto favorevole di tanti<br />

Consorziati che siano in possesso di almeno dei tre quarti delle quote<br />

consortili rappresentate in Assemblea escludendosi dal computo le<br />

quote consortili del consorziato da escludere.<br />

In deroga a quanto sopra e con sola delibera del Consiglio di<br />

11


Amministrazione è escluso di diritto il Socio Ordinario ed il Socio<br />

Aderente che non abbia rispettati gli art. 4, 5, 6; è pure escluso di diritto<br />

il consorziato che sia dichiarato fallito o che venga ammesso a procedura<br />

di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione<br />

straordinaria e di liquidazione coatta.<br />

Il recesso del singolo consorziato prima del termine stabilito dallo statuto<br />

e dalle norme consortili, è consentito per giusta causa e nei casi di scioglimento<br />

della rispettiva società o di cessazione definitiva della società.<br />

Art. 9 - Penali<br />

Per il mancato adempimento degli obblighi dei Consorziati nei casi previsti<br />

dal presente <strong>Statuto</strong> e dai Regolamenti Consortili, il Consiglio di<br />

Amministrazione, ovvero l’Assemblea nei casi previsti nel precedente<br />

art. 8, in funzione della gravità dell’infrazione, procederà alla diffida, alla<br />

sospensione, o alla espulsione del Socio.<br />

È fatta salva la possibilità per il <strong>Consorzio</strong> di rivalersi per danni subiti.<br />

Art. 10 - Regolamenti Consortili<br />

Le norme del presente <strong>Statuto</strong> sono integrate da appositi Regolamenti<br />

Consortili concernenti l’attività di gestione del <strong>Consorzio</strong>, i marchi di<br />

qualità ed il loro impiego, i requisiti di qualità della produzione, la definizione<br />

del contributo annuo per la gestione, i criteri per la ripartizione<br />

delle spese di gestione, e tutti gli altri aspetti che si ritenga di regolamentare.<br />

12


TITOLO III<br />

ORGANI DEL CONSORZIO<br />

Art. 11 - Organi del <strong>Consorzio</strong><br />

Sono Organi del <strong>Consorzio</strong>:<br />

- l’Assemblea dei Soci<br />

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del <strong>Consorzio</strong><br />

- il Consiglio di Amministrazione<br />

- la Consulta dei Tecnici<br />

- il Comitato Tecnico<br />

- il Collegio dei Revisori dei Conti.<br />

Art. 12 - Assemblea: partecipanti e voti<br />

L’Assemblea è costituita dai titolari e dai legali rappresentanti dei consorziati,<br />

che, con delega scritta, possono farsi rappresentare<br />

nell’Assemblea da altre persone anche esterne ai componenti della<br />

medesima, purchè non siano nè Presidente nè membri del Consiglio di<br />

Amministrazione.<br />

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei<br />

Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al<br />

presente statuto, obbligano tutti i Consorziati.<br />

In Assemblea tutti i Soci hanno voto deliberativo e delibera con la maggioranza<br />

dei voti.<br />

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza<br />

di almeno metà delle quote rappresentate; mentre in seconda convocazione<br />

con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentate.<br />

L’Assemblea chiamata a deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo<br />

e dello statuto, della messa in liquidazione del consorzio, della nomina<br />

dei liquidatori e dei relativi poteri è costituita dai Soci Ordinari e dai<br />

Soci Ordinari Generali di Categoria e delibera con il voto favorevole di<br />

tanti soci che rappresentino i due terzi delle quote.<br />

13


Art. 13 - Attribuzioni dell’Assemblea<br />

L’Assemblea in forma ordinaria:<br />

a) elegge di volta in volta il Presidente dell’Assemblea;<br />

b) elegge e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione ed il<br />

Collegio dei Revisori dei Conti;<br />

c) valuta, controlla ed approva il programma di attività del Consiglio di<br />

Amministrazione e del Comitato Tecnico;<br />

d) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;<br />

e) delibera sull’esclusione dei Consorziati, quando l’esclusione non sia di<br />

diritto;<br />

f) delibera ed approva i Regolamenti Consortili, nonché ogni successiva<br />

modifica ed integrazione;<br />

g) determina i contributi annuali per la gestione;<br />

h) determina e delibera eventuali variazioni per quanto concerne il<br />

fondo consortile di Riserva ed il suo ammontare.<br />

Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea<br />

L’Assemblea è convocata presso la sede del <strong>Consorzio</strong>, od altrove purchè<br />

in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso<br />

di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal “Consigliere<br />

Anziano”, tutte le volte che sia necessario per adempiere alle norme di<br />

questo <strong>Statuto</strong> oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno tre<br />

membri del Consiglio di Amministrazione o da tanti Consorziati che<br />

rappresentino almeno un terzo delle quote consortili, nonché tutte le<br />

volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga<br />

necessario.<br />

L’Assemblea è altresì convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno<br />

precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso, quando non<br />

sia stato già approvato da una precedente Assemblea.<br />

La convocazione dell’Assemblea è fatta a mezzo di lettera raccomandata,<br />

oppure per Fax o per E-mail inviata almeno dieci giorni prima di quello<br />

fissato per la riunione, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione,<br />

14


al Collegio dei Revisori dei Conti ed a tutti i Consorziati; nella convocazione<br />

dovranno essere indicati gli argomenti all’ordine del giorno, la data,<br />

l’ora ed il luogo della riunione nonché, per i casi nei quali sia prevista la<br />

possibilità di deliberare in seconda convocazione la data, l’ora ed il luogo<br />

per la riunione in seconda convocazione.<br />

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o<br />

telefax o E-mail da spedire almeno quattro giorni prima di quello fissato<br />

per la riunione. L’urgenza non può riguardare le modifiche al presente<br />

<strong>Statuto</strong> o ai Regolamenti consortili e l’approvazione del Bilancio.<br />

Pur in difetto di regolare convocazione, l’Assemblea si intenderà regolarmente<br />

costituita e potrà validamente deliberare, ove siano presenti o<br />

rappresentati con delega scritta tutti i Consorziati e siano presenti il<br />

Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed il<br />

Collegio dei Revisori dei Conti.<br />

Art. 15 - Disciplina dell’Assemblea<br />

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Assemblea.<br />

Il Presidente verifica il diritto di intervento in Assemblea dei<br />

Consorziati, la regolarità delle deleghe ed il numero di quote consortili a<br />

ciascuno spettanti ai fini del computo delle maggioranze: regola e dirige<br />

la discussione e nomina un segretario anche esterno al <strong>Consorzio</strong> ed<br />

all’Assemblea, per la redazione del verbale.<br />

In apposito libro, è redatto per ciascuna riunione, il verbale delle deliberazioni<br />

dell’Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della<br />

riunione.<br />

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione<br />

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea con le modalità<br />

di cui ai punti successivi ed è composto da nove Consiglieri, di cui uno<br />

nella carica di Presidente e due in quella di Vice Presidente:<br />

- sei in rappresentanza dei Soci Ordinari;<br />

- due in rappresentanza dei Soci Ordinari Generali di Categoria;<br />

- uno in rappresentanza dei Soci Aderenti.<br />

15


Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre<br />

anni e sono rieleggibili.<br />

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di<br />

Amministrazione a maggioranza dei voti.<br />

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del<br />

<strong>Consorzio</strong> o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano o dal consigliere<br />

più anziano (di età) fra quelli eletti dai Soci Ordinari, che ne assume<br />

le funzioni.<br />

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con le stesse forme e<br />

modalità previste per la convocazione dell’Assemblea.<br />

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza<br />

con la presenza della maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale<br />

quello del Presidente.<br />

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale<br />

sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario, scelto dal<br />

Presidente della riunione anche fra persone esterne al Consiglio.<br />

I verbali sono conservati in apposito libro tenuto a cura del Presidente<br />

del Consiglio di Amministrazione.<br />

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione<br />

Il Consiglio di Amministrazione:<br />

a) nomina e revoca il Presidente ed i Vice Presidenti;<br />

b) sostituisce per cooptazione un consigliere dimissionario o decaduto;<br />

c) partecipa a tutte le riunioni dell’Assemblea;<br />

d) istruisce e delibera sulle domande di ammissione di nuovi<br />

Consorziati, siano essi Soci Ordinari o Soci Aderenti;<br />

e) predispone il bilancio consuntivo e preventivo, corredato dalle note<br />

illustrative;<br />

f) esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per<br />

il conseguimento degli scopi consortili, anche per quanto riguarda le<br />

modalità di versamento da parte dei Soci dei contributi di gestione;<br />

16


può delegare attraverso deliberazione scritta, in tutto o in parte i propri<br />

poteri al Presidente ovvero ad uno o più dei Consiglieri, può<br />

nominare Segretari e/o Direttori Generali, procuratori speciali, direttori<br />

tecnici ed amministrativi determinandone poteri, attribuzioni e<br />

compensi;<br />

g) vigila sull’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti<br />

del <strong>Consorzio</strong> da parte dei singoli Consorziati;<br />

h) predispone e propone all’Assemblea i Regolamenti previsti dall’art.10)<br />

e le variazioni ed integrazioni, nonché le convenzioni aggiuntive<br />

che via si rendano opportune;<br />

i) ratifica la composizione dei membri del Comitato Tecnico eletti dalla<br />

Consulta dei Tecnici e, in caso di necessità dovuta a gravi mancanze,<br />

può revocarne i Membri, dando motivazione di tale decisione;<br />

j) delibera le eventuali indennità e compensi per le attività richieste ai<br />

Membri del Comitato Tecnico;<br />

k) delibera comunque sulle altre questioni non riservate all’Assemblea<br />

dal presente <strong>Statuto</strong> e dai Regolamenti consortili;<br />

l) promuove il coordinamento e lo sviluppo della ricerca e della conoscenza<br />

nel settore del compostaggio, avvalendosi del supporto di<br />

Istituti, Università, Scuole, Associazioni, nonché di altri qualificati<br />

organismi operanti nel settore;<br />

m) al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri<br />

potranno essere corrisposti, se ritenuto opportuno, eventuali rimborsi<br />

per spese per attività di istituto.<br />

Art. 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione<br />

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza<br />

del <strong>Consorzio</strong> nei confronti dei terzi ed in giudizio.<br />

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del<br />

<strong>Consorzio</strong>.<br />

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente<br />

anziano esercita a pieno titolo tutte le funzioni del Presidente e gode di<br />

tutte le sue attribuzioni.<br />

17


Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio di Amministrazione per la<br />

nuova elezione deve essere convocato entro 30 giorni.<br />

Art. 19 - Consulta dei Tecnici<br />

La Consulta dei Tecnici è organo consultivo del <strong>Consorzio</strong> ed è costituita<br />

dai tecnici indicati per iscritto dai Soci e rimane in carica tre anni.<br />

I componenti del Consiglio di Amministrazione del <strong>Consorzio</strong> non possono<br />

essere indicati a partecipare alla Consulta dei Tecnici.<br />

Ogni Socio potrà indicare un solo tecnico che potrà rappresentare più<br />

Soci.<br />

Presidente della Consulta dei Tecnici è il Presidente del Consiglio di<br />

Amministrazione del <strong>Consorzio</strong> o un suo delegato, che presiede senza<br />

diritto di voto.<br />

I componenti della Consulta votano per eleggere, all’interno delle tre<br />

categorie previste dal successivo art.20, i propri rappresentanti nel<br />

Comitato Tecnico.<br />

La Consulta rappresenta l’organo assembleare dei tecnici, nel quale si<br />

discutono i temi tecnici di carattere generale inerenti al settore del compostaggio,<br />

e ad essa vengono attribuite le seguenti funzioni:<br />

a) elegge i membri del Comitato Tecnico;<br />

b) formula indirizzi e criteri generali dell’attività del Comitato Tecnico<br />

tenendo conto delle deliberazioni del C.D.A.;<br />

c) verifica periodicamente i risultati delle attività del Comitato Tecnico.<br />

La Consulta è convocata, presso la sede del <strong>Consorzio</strong>, od altrove purchè<br />

in Italia, dal Presidente della Consulta, almeno una volta l’anno.<br />

La convocazione della Consulta è fatta a mezzo di telefax o E-mail inviati<br />

almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti i<br />

membri; nella lettera dovranno essere indicati gli argomenti all’ordine<br />

del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione.<br />

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta almeno quattro<br />

giorni prima della data fissata.<br />

18


In apposito libro, è redatto per ciascuna riunione, il verbale della seduta,<br />

a cura del Presidente di Consulta.<br />

Art. 20 - Comitato Tecnico<br />

Il Comitato Tecnico è composto da tredici membri, di cui uno è nominato<br />

dal C.D.A. nella carica del Coordinatore del Comitato Tecnico, e i<br />

dodici componenti sono eletti dalla Consulta dei Tecnici con le seguenti<br />

modalità:<br />

- sette in rappresentanza dei Soci Ordinari;<br />

- due in rappresentanza dei Soci Ordinari Generali di Categoria;<br />

- tre in rappresentanza dei Soci Aderenti;<br />

e ratificati dal Consiglio di Amministrazione come previsto all’art. 17<br />

punto i).<br />

Il Comitato Tecnico resta in carica per tre anni ed i suoi membri sono<br />

rieleggibili.<br />

Il Coordinatore del Comitato Tecnico è tenuto a presentare una relazione<br />

semestrale sulle attività propria e dei Gruppi di lavoro al Consiglio di<br />

Amministrazione e alla Consulta dei Tecnici.<br />

Art. 21 - Attribuzione del Comitato Tecnico<br />

L’Attività del Comitato Tecnico ha rilevanza soltanto interna al<br />

<strong>Consorzio</strong> e le sue proposte vengono sottoposte al Consiglio di<br />

Amministrazione per l’adozione di eventuali successive delibere che<br />

hanno valenza esterna.<br />

L’Attività del Comitato Tecnico è indirizzata dal Coordinatore, che ne<br />

presiede le riunioni e che garantisce il necessario collegamento con il<br />

Consiglio di Amministrazione e con la Consulta dei Tecnici.<br />

Le proposte del Comitato Tecnico sono prese a maggioranza dei presenti;<br />

a parità di voti prevale quello del Coordinatore.<br />

Di ogni riunione del Comitato Tecnico viene redatto apposito verbale<br />

firmato dal Coordinatore e dai membri presenti; i verbali redatti vengo-<br />

19


no numerati e custoditi a cura del Coordinatore in apposita cartella che<br />

viene tenuta agli atti del <strong>Consorzio</strong>.<br />

Il Comitato Tecnico:<br />

a) svolge la propria attività seguendo gli orientamenti forniti dalla<br />

Consulta dei Tecnici e dal Consiglio di Amministrazione sui temi pertinenti<br />

il mondo del compostaggio;<br />

b) fornisce al Consiglio di Amministrazione i parametri e gli schemi tecnici<br />

per la predisposizione e aggiornamento della parte tecnica dei<br />

Regolamenti previsti dallo <strong>Statuto</strong>;<br />

c) reperisce informazioni sulla presenza e sul livello qualitativo dei centri<br />

di ricerca scientifici e tecnologici, delle cui competenze il<br />

<strong>Consorzio</strong> si avvarrà per la realizzazione degli scopi statutari;<br />

d) si rapporta con i centri di ricerca scientifici e tecnologici, individuati<br />

sulla base di quanto emerso dall’indagine di cui al punto c), con le<br />

forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione;<br />

e) reperisce informazioni sulla presenza e sul livello qualitativo di Società<br />

di Certificazione e strutture tecniche abilitate, pubbliche o private, al<br />

fine di garantire la disponibilità di strumenti idonei alle verifiche<br />

periodiche di qualità previste dai Regolamenti Consortili;<br />

f) promuove e coordina la formazione dei Gruppi di Lavoro. I Gruppi<br />

di Lavoro costituiscono le sedi di approfondimento tecnico di temi<br />

specifici: i tecnici possono partecipare, in virtù della loro competenza<br />

e preparazione, a più di un gruppo di lavoro; in ogni Gruppo di<br />

Lavoro un membro del Comitato Tecnico ricoprirà la carica di<br />

Coordinatore del Gruppo e documenterà e relazionerà al Comitato<br />

Tecnico l’andamento dei lavori;<br />

g) esamina i documenti elaborati dai Gruppi di Lavoro, evidenziandone<br />

le implicazioni di carattere tecnico, economico, sociale e politico, portando<br />

quanto emerso all’evidenza del Consiglio di Amministrazione;<br />

h) acquisisce informazioni, anche avvalendosi del supporto dei Gruppi<br />

di Lavoro, sullo stato dell’arte del settore del compostaggio nelle sue<br />

varie articolazioni, ed elabora proposte per garantirne l’evoluzione<br />

verso livelli qualitativi sempre più elevati;<br />

20


i) valuta le esigenze formative inerenti il settore del compostaggio e, di<br />

conseguenza, propone al Consiglio di Amministrazione l’istituzione<br />

di specifici seminari, convegni o corsi di formazione professionale;<br />

j) esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente <strong>Statuto</strong>, dai<br />

Regolamenti Consortili e dal Consiglio di Amministrazione.<br />

Gli elaborati del Comitato Tecnico e dei Gruppi di Lavoro non possono<br />

essere modificati né dal Consiglio di Amministrazione, né dal<br />

Comitato Tecnico senza un preventivo accordo. Il Consiglio di<br />

Amministrazione è l’unico organo del <strong>Consorzio</strong> che decide la diffusione<br />

all’esterno dei contenuti degli elaborati del Comitato Tecnico e dei<br />

Gruppi di Lavoro. In caso di diffusione parziale degli elaborati il<br />

Coordinatore del Comitato Tecnico e il Coordinatore del Gruppo di<br />

Lavoro interessato ne saranno informati. A tutti i membri della<br />

Consulta, del Comitato Tecnico e dei Gruppi di Lavoro, è fatto divieto<br />

di diffondere i documenti elaborati senza un preventivo assenso del<br />

Consiglio di Amministrazione.<br />

Dopo tre assenze consecutive non giustificate, decade automaticamente<br />

la presenza del Membro eletto nel Comitato Tecnico.<br />

La Consulta dei Tecnici, nella prossima riunione, coopta il nuovo<br />

Membro del Comitato Tecnico dal primo dei non eletti alle precedenti<br />

elezioni per il Comitato Tecnico.<br />

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti<br />

Il Collegio dei Revisori dei Conti, si compone di tre membri effettivi, di<br />

cui uno con la carica di Presidente, e due supplenti. I Revisori, scelti tra<br />

gli iscritti nell’Albo dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia<br />

e Giustizia, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.<br />

Il Collegio deve controllare l’amministrazione contabile del <strong>Consorzio</strong>,<br />

vigilare sull’osservanza delle leggi e dello <strong>Statuto</strong> ed accertare la regolare<br />

tenuta della contabilità consortile.<br />

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TITOLO IV<br />

SITUAZIONE PATRIMONIALE, ESERCIZIO SOCIALE<br />

E BILANCIO<br />

Art. 23 - Situazione Patrimoniale<br />

Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio di<br />

Amministrazione del <strong>Consorzio</strong> redige la Situazione Patrimoniale di cui<br />

all’art.2615 bis del C.C. osservando le norme ivi previste sia in materia<br />

di redazione che di deposito.<br />

Art. 24 - Esercizio Sociale<br />

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L’organo amministrativo,<br />

entro i termini e sotto l’osservanza delle disposizioni di legge,<br />

provvederà alla redazione del Bilancio Consuntivo così come previsto<br />

dagli articoli 2423 - 2429 bis del C.C.<br />

Art. 25 - Bilancio<br />

Il Bilancio, la Relazione dell’Organo Amministrativo, accompagnati dalla<br />

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno sottoposti<br />

all’Assemblea per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio<br />

o entro 180 giorni, in presenza di particolari esigenze che<br />

dovranno constare dalla relazione dell’organo amministrativo.<br />

È fatto assoluto divieto di distribuire eventuali utili alle imprese consorziate;<br />

dovessero risultare poste attive dal bilancio consuntivo, queste<br />

saranno imputate ai fondi di Riserva.<br />

I Consorziati hanno diritto di far revisionare a propria cura e spese la<br />

contabilità consortile dell’anno precedente anche dopo l’approvazione<br />

del bilancio.<br />

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TITOLO V<br />

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE<br />

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione del <strong>Consorzio</strong><br />

In ogni caso di scioglimento del <strong>Consorzio</strong>, l’Assemblea nominerà uno<br />

o più liquidatori. Il residuo attivo del fondo che, eventualmente, risulti<br />

disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività<br />

per la quota relativa alla partecipazione di Enti pubblici Soci<br />

Aderenti, sarà devoluto nei modi che verranno indicati dalla Giunta<br />

regionale di appartenenza degli Enti Pubblici partecipanti, sentite le<br />

competenti Commissioni.<br />

Il residuo passivo che eventualmente risulti alla fine della liquidazione<br />

sarà sopportato da tutti i Consorziati, ad esclusione degli Enti Pubblici<br />

Soci Aderenti, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale<br />

sociale, tenuto anche conto della ridistribuzione tra i partecipanti della<br />

quota posseduta dagli Enti Pubblici che non fanno fronte al residuo passivo<br />

di liquidazione.<br />

Art. 27 - Clausola compromissoria<br />

Ogni controversia fra i Consorziati e fra costoro ed il <strong>Consorzio</strong> circa<br />

l’interpretazione ed attuazione dello statuto consortile sarà deferita ad<br />

un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, di cui i primi due designati<br />

dalle parti in contestazione (uno per parte) ed il terzo, che assumerà<br />

le funzioni di Presidente, designato dai due membri designati dalle<br />

parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di<br />

Bologna.<br />

Il Collegio Arbitrale avrà funzioni di amichevole compositore ed avrà le<br />

più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.<br />

I Consorziati si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione al lodo<br />

arbitrale come se esso costituisse un’obbligazione assunta da essi stessi.<br />

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Art. 28 - Clausola di rinvio<br />

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente <strong>Statuto</strong> si<br />

applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre norme in materia di<br />

“consorzi di imprese”.<br />

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