Il sistema bancario italiano - Etudes économiques du Crédit Agricole
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<strong>Il</strong> mercato <strong>bancario</strong> <strong>italiano</strong> e l’evoluzione normativa di Basilea 3<br />
ANDREA FERRETTI &<br />
GIUSEPPE QUAGLIA<br />
La nuova proposta di regolamentazione si pone in<br />
particolare i seguenti obiettivi 3 :<br />
• Innalzamento della qualità del patrimonio di vigilanza,<br />
al fine di aumentare la capacità delle banche di<br />
assorbire le perdite (derivanti dai rischi).<br />
• Maggiore copertura dei rischi complessivi assunti dalle<br />
banche: viene proposto un rafforzamento dei requisiti<br />
patrimoniali a fronte del rischio di controparte, con<br />
incentivi per favorire la concentrazione degli scambi<br />
presso controparti centrali.<br />
• Contenimento del grado di leva finanziaria del <strong>sistema</strong><br />
mediante l’intro<strong>du</strong>zione di un indicatore che vincoli l’espansione<br />
delle attività complessive, anche fuori bilancio,<br />
alla disponibilità di un’adeguata base patrimoniale.<br />
• Ri<strong>du</strong>zione della “prociclicità” della regolamentazione<br />
prudenziale attuale (Basilea 2), mediante l’intro<strong>du</strong>zione<br />
dell’obbligo per le banche di accantonare <strong>du</strong>rante le fasi<br />
espansive del ciclo economico risorse patrimoniali da<br />
utilizzare <strong>du</strong>rante i periodi di crisi (il Comitato sta inoltre<br />
promuovendo l’adozione di metodologie di calcolo<br />
degli accantonamenti per il rischio di credito basate<br />
sulla stima delle perdite attese 4 ).<br />
• Rafforzamento dei presidi a fronte del rischio di liquidità;<br />
mediante l’intro<strong>du</strong>zione di <strong>du</strong>e indicatori volti a<br />
garantire livelli di liquidità a breve, in condizione di<br />
instabilità dei mercati, e a medio-lungo termine.<br />
Focus su patrimonio e liquidità<br />
Qualità del Capitale<br />
Le principali innovazioni introdotte nella definizione del<br />
Patrimonio di Vigilanza riguardano i seguenti aspetti:<br />
• Viene definito il Common Equity, con l’esclusione dal<br />
capitale delle azioni di risparmio e delle azioni privilegiate.<br />
Nel Patrimonio di Vigilanza potranno quindi essere<br />
computate senza limiti solo le azioni “ordinarie” o<br />
azioni che attribuiscano un limitato privilegio nella distribuzione<br />
degli utili.<br />
• Relativamente agli strumenti innovativi e non innovativi<br />
di capitale 5 :<br />
– ne viene rafforzata la qualità patrimoniale, soprattutto<br />
in termini di flessibilità dei pagamenti e di capacità<br />
di assorbimento delle perdite;<br />
– vengono innalzati i limiti di computabilità per gli strumenti<br />
privi di incentivi al rimborso anticipato e viene<br />
introdotta una nuova categoria di strumenti computabili<br />
che prevedano la conversione obbligatoria in azioni<br />
ordinarie in caso di emergenza (mancato rispetto del<br />
requisito patrimoniale minimo) o su richiesta della<br />
Banca d’Italia;<br />
– la normativa prevede comunque un articolato regime<br />
transitorio (grandfathering) di <strong>du</strong>rata trentennale,<br />
che dispone la ri<strong>du</strong>zione progressiva della computabilità<br />
degli strumenti (azioni e strumenti innovativi e non<br />
innovativi) compresi nel patrimonio di vigilanza prima<br />
del 31.12.2010 che non rispettano i nuovi criteri di<br />
ammissibilità.<br />
• De<strong>du</strong>zione integrale dal Common Equity delle partecipazioni<br />
in enti finanziari e creditizi che superano il<br />
10% del capitale dell’ente partecipato 6 .<br />
• De<strong>du</strong>zione dal Common Equity delle Deferred Tax<br />
Asset - DTA nette (de<strong>du</strong>zione delle Attività per imposte<br />
anticipate al netto delle Passività per imposte differite).<br />
L’iscrizione nei bilanci delle DTA è influenzata dalle<br />
normative fiscali nazionali. Con riferimento alla situazione<br />
italiana, sono evidenti alcune peculiarità della normativa<br />
fiscale che tendono ad amplificare le differenze tra<br />
l’utile contabile e la base imponibile, con conseguente<br />
iscrizione di rilevanti importi di DTA. Tra le più significative,<br />
come identificate dall’ABI 7 , si citano le rettifiche<br />
di valore su crediti non de<strong>du</strong>cibili nell’anno, gli accantonamenti<br />
a fondi rischi e oneri non de<strong>du</strong>cibili e l’affrancamento<br />
dell’avviamento.<br />
Con riferimento alle de<strong>du</strong>zione delle DTA nette ed alle<br />
partecipazioni significative detenute in banche, società<br />
finanziarie ed assicurative, negli ultimi giorni del<br />
<br />
3. Rif. Comunicato Stampa di Banca d’Italia del 17.12.2009.<br />
4. Tale tematica è anche all’attenzione dello IASB che, nel mese di novembre del 2009, ha pubblicato un Exposure Draft, nel quale viene proposto un nuovo modello<br />
di impairment, fondato sul concetto di “Expected Loss” (in luogo dell’attuale modello contenuto nello IAS39, fondato sul concetto di “Incurred Loss”), in base al<br />
quale la stima iniziale delle perdite attese deve confluire nella determinazione del tasso di interesse effettivo dell’attività finanziaria.<br />
5. Per la definizione e le attuali modalità di computabilità nel Patrimonio di Vigilanza di tali «preferred shares» si faccia riferimento alla Circolare 263 (Tit. I, Cap. 2) di<br />
Banca d’Italia.<br />
6. Per le Banche che hanno adottato approcci IRB, la de<strong>du</strong>zione riguarda anche le eccedenze della perdita attesa rispetto alle rettifiche di valore complessive (le<br />
disposizioni correnti prevedono invece una de<strong>du</strong>zione al 50% dal Tier 1 e al 50% dal Tier 2).<br />
7. Rif. Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI: “<strong>Il</strong> dibattito sulle nuove architetture di regolamentazione e vigilanza in Europa”, 14 maggio 2010.<br />
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