Il sistema bancario italiano - Etudes économiques du Crédit Agricole
Il sistema bancario italiano - Etudes économiques du Crédit Agricole
Il sistema bancario italiano - Etudes économiques du Crédit Agricole
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
HORIZONS BANCAIRES<br />
NUMERO 340 – NOVEMBRE 2010<br />
infatti, che le acquisizioni di partecipazioni di minoranza<br />
non siano di per sé assimilabili a pratiche restrittive<br />
della concorrenza 2 . Nonostante ciò, il controllo<br />
delle concentrazioni è stato utilizzato dalla Commissione<br />
europea e dall’AGCM come strumento per contrastare<br />
il fenomeno delle partecipazioni di minoranza incrociate<br />
fra concorrenti, in particolare nel settore <strong>bancario</strong>.<br />
L’approccio delle <strong>du</strong>e autorità al riguardo non è però<br />
del tutto uniforme, probabilmente a causa delle incertezze<br />
che sussistono riguardo agli effetti concreti derivanti<br />
da questo tipo di legami.<br />
Nei casi citati, l’AGCM ha costantemente adottato la<br />
posizione secondo la quale un’impresa o un gruppo<br />
con cui esistono legami di azionariato o personali<br />
non possa essere considerato come una terza parte<br />
indipendente. Per considerare <strong>du</strong>e gruppi come indipendenti,<br />
l’AGCM ha infatti <strong>sistema</strong>ticamente richiesto<br />
l’eliminazione delle partecipazioni incrociate nella<br />
loro interezza o, quanto meno, la loro ri<strong>du</strong>zione al di<br />
sotto di una soglia piuttosto bassa – di solito il 2% -<br />
unitamente alla rinuncia ai diritti amministrativi collegati<br />
a questa partecipazione. Con riferimento alle<br />
banche, gli sforzi operati dall’AGCM per obbligare le<br />
società interessate alla cessione delle partecipazioni<br />
incrociate hanno tuttavia incontrato notevoli difficoltà,<br />
<strong>du</strong>rante la crisi finanziaria, a causa del crollo delle<br />
quotazioni. L’AGCM ha dovuto prenderne atto e ha<br />
concesso la proroga dei termini di vendita, accompagnata<br />
tuttavia da misure volte ad assicurare la<br />
neutralità di tali partecipazioni sotto il profilo della<br />
concorrenza.<br />
<strong>Il</strong> comportamento della Commissione in questo ambito<br />
sembra più ricco di sfumature. Nella sua comunicazione<br />
del 2008 sulle misure correttive nell’ambito del<br />
controllo delle concentrazioni, la Commissione indica<br />
che, in presenza di una partecipazione di minoranza<br />
di una delle parti in un concorrente o in una jointventure<br />
con un concorrente, sarà normalmente<br />
necessaria la cessione della partecipazione. Se quest’ultima<br />
viene conservata, la Commissione esige la<br />
rinuncia ai diritti che danno un’influenza sul comportamento<br />
concorrenziale dell’impresa partecipata, in<br />
particolare la rappresentazione nel consiglio di amministrazione,<br />
i diritti di veto e i diritti all’informazione.<br />
Nella pratica, la Commissione si mostra più flessibile<br />
nella formulazione di misure correttive.<br />
Nel caso Generali/INA (2000), la Commissione ha<br />
adottato un orientamento molto severo, spingendo le<br />
parti alla fusione ad impegnarsi non solo a sbarazzarsi<br />
di una partecipazione minoritaria in Fondiaria ma<br />
anche a fare in modo che nessuno dei membri del loro<br />
comitato esecutivo o degli organi amministrativi dell’INA<br />
assumesse in seguito la stessa funzione in altre compagnie<br />
di assicurazione. In occasione delle fusioni<br />
Nordbanken/Postgirot e Allianz/Dresdner del 2001, la<br />
stessa Commissione ha mostrato invece minori riserve<br />
in merito a partecipazioni di minoranza detenute in<br />
un concorrente, accettando che venissero mantenute<br />
partecipazioni rispettivamente del 10% e del 20,5%, a<br />
patto che i rappresentanti negli organi sociali rassegnassero<br />
le proprie dimissioni. Allo stesso modo, con<br />
riferimento alla concentrazione Santander/Abbey<br />
National del 2004, la Commissione ha accettato alle<br />
stesse condizioni il mantenimento di una partecipazione<br />
incrociata fra l’impresa acquirente e Royal Bank of<br />
Scotland (RBS) del 2,5% e del 2,8%.<br />
Ma soprattutto, nell’ultima decisione importante relativa<br />
al settore <strong>bancario</strong>, BNP Paribas/Fortis, adottata<br />
appena dopo la Comunicazione sulle misure correttive,<br />
la Commissione non ha considerato necessario imporre<br />
misure relative alla partecipazione incrociata fra BNP<br />
Paribas e AXA (BNPP deteneva il 6,1% di AXA, che a<br />
sua volta deteneva il 5,9% nella banca), o alla partecipazione<br />
comune di queste ultime a joint-venture e ad<br />
accordi di cooperazione, considerando che il carattere<br />
limitato di questi legami non era sufficiente per ri<strong>du</strong>rre<br />
la pressione concorrenziale sul mercato. È legittimo<br />
chiedersi se la crisi dei mercati finanziari, che ha fatto<br />
da sfondo all’operazione, abbia rivestito un ruolo determinante<br />
in queste considerazioni.<br />
Conclusioni<br />
I legami fra concorrenti possono in teoria influenzare<br />
gli incentivi delle imprese interessate a farsi concorrenza.<br />
Pur essendo universalmente riconosciuto che<br />
questi legami non costituiscono, di per sé, pratiche<br />
2. Rapporto 2008 dell’OCSE sulle partecipazioni di minoranza fra concorrenti.<br />
24