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Il sistema bancario italiano - Etudes économiques du Crédit Agricole

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HORIZONS BANCAIRES<br />

NUMERO 340 – NOVEMBRE 2010<br />

infatti, che le acquisizioni di partecipazioni di minoranza<br />

non siano di per sé assimilabili a pratiche restrittive<br />

della concorrenza 2 . Nonostante ciò, il controllo<br />

delle concentrazioni è stato utilizzato dalla Commissione<br />

europea e dall’AGCM come strumento per contrastare<br />

il fenomeno delle partecipazioni di minoranza incrociate<br />

fra concorrenti, in particolare nel settore <strong>bancario</strong>.<br />

L’approccio delle <strong>du</strong>e autorità al riguardo non è però<br />

del tutto uniforme, probabilmente a causa delle incertezze<br />

che sussistono riguardo agli effetti concreti derivanti<br />

da questo tipo di legami.<br />

Nei casi citati, l’AGCM ha costantemente adottato la<br />

posizione secondo la quale un’impresa o un gruppo<br />

con cui esistono legami di azionariato o personali<br />

non possa essere considerato come una terza parte<br />

indipendente. Per considerare <strong>du</strong>e gruppi come indipendenti,<br />

l’AGCM ha infatti <strong>sistema</strong>ticamente richiesto<br />

l’eliminazione delle partecipazioni incrociate nella<br />

loro interezza o, quanto meno, la loro ri<strong>du</strong>zione al di<br />

sotto di una soglia piuttosto bassa – di solito il 2% -<br />

unitamente alla rinuncia ai diritti amministrativi collegati<br />

a questa partecipazione. Con riferimento alle<br />

banche, gli sforzi operati dall’AGCM per obbligare le<br />

società interessate alla cessione delle partecipazioni<br />

incrociate hanno tuttavia incontrato notevoli difficoltà,<br />

<strong>du</strong>rante la crisi finanziaria, a causa del crollo delle<br />

quotazioni. L’AGCM ha dovuto prenderne atto e ha<br />

concesso la proroga dei termini di vendita, accompagnata<br />

tuttavia da misure volte ad assicurare la<br />

neutralità di tali partecipazioni sotto il profilo della<br />

concorrenza.<br />

<strong>Il</strong> comportamento della Commissione in questo ambito<br />

sembra più ricco di sfumature. Nella sua comunicazione<br />

del 2008 sulle misure correttive nell’ambito del<br />

controllo delle concentrazioni, la Commissione indica<br />

che, in presenza di una partecipazione di minoranza<br />

di una delle parti in un concorrente o in una jointventure<br />

con un concorrente, sarà normalmente<br />

necessaria la cessione della partecipazione. Se quest’ultima<br />

viene conservata, la Commissione esige la<br />

rinuncia ai diritti che danno un’influenza sul comportamento<br />

concorrenziale dell’impresa partecipata, in<br />

particolare la rappresentazione nel consiglio di amministrazione,<br />

i diritti di veto e i diritti all’informazione.<br />

Nella pratica, la Commissione si mostra più flessibile<br />

nella formulazione di misure correttive.<br />

Nel caso Generali/INA (2000), la Commissione ha<br />

adottato un orientamento molto severo, spingendo le<br />

parti alla fusione ad impegnarsi non solo a sbarazzarsi<br />

di una partecipazione minoritaria in Fondiaria ma<br />

anche a fare in modo che nessuno dei membri del loro<br />

comitato esecutivo o degli organi amministrativi dell’INA<br />

assumesse in seguito la stessa funzione in altre compagnie<br />

di assicurazione. In occasione delle fusioni<br />

Nordbanken/Postgirot e Allianz/Dresdner del 2001, la<br />

stessa Commissione ha mostrato invece minori riserve<br />

in merito a partecipazioni di minoranza detenute in<br />

un concorrente, accettando che venissero mantenute<br />

partecipazioni rispettivamente del 10% e del 20,5%, a<br />

patto che i rappresentanti negli organi sociali rassegnassero<br />

le proprie dimissioni. Allo stesso modo, con<br />

riferimento alla concentrazione Santander/Abbey<br />

National del 2004, la Commissione ha accettato alle<br />

stesse condizioni il mantenimento di una partecipazione<br />

incrociata fra l’impresa acquirente e Royal Bank of<br />

Scotland (RBS) del 2,5% e del 2,8%.<br />

Ma soprattutto, nell’ultima decisione importante relativa<br />

al settore <strong>bancario</strong>, BNP Paribas/Fortis, adottata<br />

appena dopo la Comunicazione sulle misure correttive,<br />

la Commissione non ha considerato necessario imporre<br />

misure relative alla partecipazione incrociata fra BNP<br />

Paribas e AXA (BNPP deteneva il 6,1% di AXA, che a<br />

sua volta deteneva il 5,9% nella banca), o alla partecipazione<br />

comune di queste ultime a joint-venture e ad<br />

accordi di cooperazione, considerando che il carattere<br />

limitato di questi legami non era sufficiente per ri<strong>du</strong>rre<br />

la pressione concorrenziale sul mercato. È legittimo<br />

chiedersi se la crisi dei mercati finanziari, che ha fatto<br />

da sfondo all’operazione, abbia rivestito un ruolo determinante<br />

in queste considerazioni.<br />

Conclusioni<br />

I legami fra concorrenti possono in teoria influenzare<br />

gli incentivi delle imprese interessate a farsi concorrenza.<br />

Pur essendo universalmente riconosciuto che<br />

questi legami non costituiscono, di per sé, pratiche<br />

2. Rapporto 2008 dell’OCSE sulle partecipazioni di minoranza fra concorrenti.<br />

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