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Relazione Programmatica - Unione dei Comuni del Pratomagno

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Comune di Empoli<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Programmatica</strong><br />

Secondo Regolamento Urbanistico<br />

La Regione Toscana, in applicazione <strong>del</strong>la L. 23.08.2004 n. 239 (Riordino <strong>del</strong> settore<br />

energetico, nonchè <strong>del</strong>ega al Governo per il riassetto <strong>del</strong>le disposizioni vigenti in materia<br />

di energia), ha emanato la L.R. 24.02.2005 n. 39, che disciplina le attività in materia di<br />

energia e, in particolare, la produzione, il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la<br />

distribuzione, la fornitura e l’uso <strong>del</strong>l’energia, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze<br />

energetiche <strong>del</strong>la vita civile e <strong>del</strong>lo sviluppo economico secondo criteri di efficienza<br />

economica, di contenimento <strong>dei</strong> costi, di sostenibilità e tutela ambientale, di<br />

razionalizzazione degli usi e di risparmio energetico, anche attraverso l’armonizzazione<br />

<strong>del</strong>le infrastrutture energetiche e la promozione di fonti rinnovabili per ridurre la<br />

dipendenza da fonti fossili.<br />

Con la Legge regionale Toscana n.11/2011, che ha modificato la LRT 39 <strong>del</strong> 2005, sono<br />

state dettate le disposizioni in materia di “installazione di impianti di produzione di<br />

energia elettrica da fonti rinnovabili”, ed in particolare sono stati limitati fortemente gli<br />

impianti fotovoltaici a terra in aree non urbanizzate.<br />

La legge ha individuato i siti non idonei all’installazione degli impianti (art. 4), così come<br />

elencati nell’Allegato A: “siti inseriti nella lista <strong>del</strong> patrimonio mondiale <strong>del</strong>l’UNESCO”;<br />

“aree e beni immobili di notevole interesse culturale individuati ex art.10 e 11 D.lgs<br />

42/04”; “aree e beni immobili vincolati ex art.136 D.lgs 42/04”; “zone all’interno di coni<br />

visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, aree agricole di particolare pregio<br />

paesaggistico”; “emergenze culturali e zone contigue a parchi archeologici e culturali”;<br />

“aree naturali protette”; “zone umide ai sensi <strong>del</strong>la convenzione di Ramsar”; “aree D.O.P,<br />

D.O.C., D.O.C.G. e I.G.P.”; “zone vincolate ex art.142 Dlgs 42/04”.<br />

La legge ha stabilito per nuovi impianti a terra tra loro limitrofi una distanza minima di<br />

200 m (art.6).<br />

Sono state invece considerate idonee alle installazioni le aree già urbanizzate prive di<br />

valore culturale paesaggistico e le aree di pertinenza <strong>del</strong>l’edificato privo di valore storicoarchitettonico;<br />

le aree degradate quali siti minerari dismessi e cave dismesse, per i quali<br />

non sia riconosciuto alcun valore storico-culturale o paesaggistico, discariche, depositi<br />

inerti e rottamazioni, fatte salve le norme in materia di bonifica.<br />

Oltre alla installazione sulle nuove costruzioni si dovrà incoraggiare la realizzazione di<br />

impianti solari fotovoltaici in:<br />

- aree industriali ed artigianali (coperture);<br />

- coperture di grandi edifici moderni nelle aree urbane e rurali (scuole, uffici, ecc.);<br />

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