Comune di Casole d'Elsa - Unione dei Comuni del Pratomagno
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56 d) sono elementi di finitura: - le superfici parietali esterne: intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista; - gli elementi decorativi: marcapiani, elementi delimitanti le aperture, etc.; - gli infissi, i serramenti ed i sistemi di oscuramento; - le ringhiere e le inferriate. - gli elementi non strutturali della copertura; e) sono elementi tecnici: - gli impianti tecnologici; - i sistemi di protezione degli orizzontamenti e delle strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi, etc.). Art. 112 - Definizioni generali degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (in riferimento agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005) a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Devono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la sua destinazione. b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d’uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essa compatibili; tali interventi comprendono: c.1) il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio; c.2) l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso; c.3) l’eliminazione degli elementi estranei a l’organismo edilizio; c.4) gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti; d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono: d.1) il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio; d.2) la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; d.3) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; d.4) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza; d.5) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici e i volumi tecnici nonché le autorimesse pertinenziali all’interno dei centri abitati; d.6) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari. d.7) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità. e) Sono, altresì, interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 79 comma 2 lettera d) della L.R. 1/2005,
57 gli interventi per il recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti”. I progetti relativi a tali interventi sono sottoposti al parere preventivo delle Aziende USL competenti per il territorio. e)gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione. f) interventi di ampliamento volumetrico, ossia le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia. g) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. CAPO II - AREE URBANE Art. 113 - Aree da sottoporre ad interventi di restauro 1. Sono edifici, complessi e spazi aperti che necessitano di interventi volti ad assicurarne, migliorarne e/o reintegrarne la funzionalità. Ad essi viene riconosciuto carattere urbanistico ed architettonico significativo e valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica o di aggregazione, per testimonianza storica. 2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, i seguenti interventi: re - interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti al precedente art.112, con le seguenti precisazioni: a) Gli interventi sugli edifici potranno comportare l’eliminazione di parti che ne alterano l’assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità mentre potranno essere compiuti interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti crollate o demolite. b) Gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell’edificio e non dovranno modificare la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato mantenendo in generale le caratteristiche strutturali esistenti. Gli interventi potranno prevedere l’impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte. c) Gli interventi sugli elementi complementari e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia e di limitato e parziale rifacimento, oltre che interventi di protezione e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione e nuova realizzazione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art.112, saranno limitati ai soli elementi complementari interni; d) Gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l’integrazione e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che non dovranno comunque alterare i volumi esistenti, la superficie netta di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura. e) Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell’unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest’ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare. Condizione comunque indispensabile alla concessione di tale deroga è che in tale caso l’intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti. f) Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell’assetto storico e paesistico-ambientale. Art. 114 - Aree da sottoporre ad interventi di conservazione 1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e/o
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56<br />
d) sono elementi <strong>di</strong> finitura:<br />
- le superfici parietali esterne: intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista;<br />
- gli elementi decorativi: marcapiani, elementi <strong>del</strong>imitanti le aperture, etc.;<br />
- gli infissi, i serramenti ed i sistemi <strong>di</strong> oscuramento;<br />
- le ringhiere e le inferriate.<br />
- gli elementi non strutturali <strong>del</strong>la copertura;<br />
e) sono elementi tecnici:<br />
- gli impianti tecnologici;<br />
- i sistemi <strong>di</strong> protezione degli orizzontamenti e <strong>del</strong>le strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi,<br />
etc.).<br />
Art. 112 - Definizioni generali degli interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente (in riferimento agli artt. 78 e 79<br />
<strong>del</strong>la L.R. 1/2005)<br />
a) interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, ossia quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione<br />
<strong>del</strong>le finiture degli e<strong>di</strong>fici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici<br />
esistenti. Devono riguardare solo gli elementi <strong>di</strong> finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi<br />
strutturali, la <strong>di</strong>visione <strong>dei</strong> locali, le caratteristiche originarie e la sua destinazione.<br />
b) interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria, ossia le opere e le mo<strong>di</strong>fiche necessarie per rinnovare e sostituire<br />
parti anche strutturali degli e<strong>di</strong>fici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici,<br />
sempre che non alterino i volumi e le superfici <strong>del</strong>le singole unità immobiliari; detti interventi non possono<br />
comportare mo<strong>di</strong>fiche <strong>del</strong>la destinazione d’uso;<br />
c) interventi <strong>di</strong> restauro e <strong>di</strong> risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo e<strong>di</strong>lizio e<br />
ad assicurare la funzionalità me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,<br />
formali e strutturali <strong>del</strong>l’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essa compatibili; tali<br />
interventi comprendono:<br />
c.1) il rinnovo degli elementi costitutivi <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio;<br />
c.2) l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze <strong>del</strong>l’uso;<br />
c.3) l’eliminazione degli elementi estranei a l’organismo e<strong>di</strong>lizio;<br />
c.4) gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali <strong>del</strong>l’organismo<br />
e<strong>di</strong>lizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli e<strong>di</strong>fici, ancorché recenti;<br />
d) interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi e<strong>di</strong>lizi me<strong>di</strong>ante un<br />
insieme sistematico <strong>di</strong> opere che possono portare ad un organismo e<strong>di</strong>lizio in tutto o in parte <strong>di</strong>verso dal<br />
precedente; tali interventi comprendono:<br />
d.1) il ripristino o la sostituzione <strong>di</strong> alcuni elementi costitutivi <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio;<br />
d.2) la eliminazione, la mo<strong>di</strong>fica e l’inserimento <strong>di</strong> nuovi elementi ed impianti;<br />
d.3) le demolizioni con fe<strong>del</strong>e ricostruzione degli e<strong>di</strong>fici, intendendo per fe<strong>del</strong>e ricostruzione quella realizzata<br />
con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro<br />
planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa<br />
antisismica;<br />
d.4) la demolizione <strong>di</strong> volumi secondari, facenti parte <strong>di</strong> un medesimo organismo e<strong>di</strong>lizio, e la loro ricostruzione<br />
nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in <strong>di</strong>versa collocazione sul lotto <strong>di</strong> pertinenza;<br />
d.5) le ad<strong>di</strong>zioni, anche in deroga agli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fabbricabilità per realizzare i servizi igienici e i volumi tecnici<br />
nonché le autorimesse pertinenziali all’interno <strong>dei</strong> centri abitati;<br />
d.6) il rialzamento <strong>del</strong> sottotetto al fine <strong>di</strong> renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari.<br />
d.7) interventi necessari al superamento <strong>del</strong>le barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili<br />
per le esigenze <strong>dei</strong> <strong>di</strong>sabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fabbricabilità.<br />
e) Sono, altresì, interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 79 comma 2 lettera d) <strong>del</strong>la L.R. 1/2005,