Comune di Casole d'Elsa - Unione dei Comuni del Pratomagno

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20.02.2015 Views

52 lare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono esserne considerarate parte integrante -B: zone del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A -C: zone del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o scarsamente edificate ed infrastrutturate -D: zone del territorio destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali -E: zone territorio destinate ad usi agricoli e ad essi assimilabili -F: zone del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. Art. 103 - Zone A Le zone A corrispondono alle parti del territorio nelle quali il processo di costruzione urbana è sostanzialmente terminato e sedimentato, dando luogo a stratificazioni più o meno complesse. In linea generale tali zone sono soggette prevalentemente ad interventi di conservazione e di limitato, ma continuo adeguamento alle esigenze dei nuovi abitanti e delle loro attività. Art. 104 - Zone B Le zone B corrispondono alle parti della città nelle quali il processo di costruzione non può ancora considerarsi concluso, per la presenza di parti numerose parti edificabili, ma non ancora edificate od adeguatamente attrezzate. Art. 105 - Zone C 1. Le zone C corrispondono alle parti di città nelle quali il processo di costruzione urbana non è ancora iniziato, ma è previsto dal Piano. 2. Le zone C, in funzione del numero dei piani e del rapporto di copertura in esse consentito, sono così articolate: numero piani % mq/mq (Rc) C1 1 10 C2 1 20 C3 2 10 C4 2 20 C5 2 30 C6 2 40 Art. 106 - Zone D 1. Le zone D corrispondono alle parti di città e di territorio, esistenti o di nuova costruzione, che il Piano destina prevalentemente e secondo quanto previsto dalla Disciplina dei Sistemi, alle attività produttive. 2. Le zone D, in funzione del numero dei piani e del rapporto di copertura in esse consentito, sono così articolate: numero piani % mq/mq (Rc) D1 1 10 D2 1 20 D3 2 10 D4 2 20 D5 2 30 D6 2 40 D7 1 30 D8 1 40

53 D9 1 50 D10 1 60 D11 2 60 Art. 107 - Zone E Le zone E corrispondono alle parti del territorio che il Piano riserva alle attività agricole. All’interno delle zone E vige il divieto di aperture di nuove cave (salvo quelle previste dal Piani Regionali) e di predisposizione di qualsiasi discarica, deposito e immagazzinamento di materiali di rifiuto e di rottami, fatte salve le discariche in atto regolarmente autorizzate. Art. 108 - Zone F 1. Le zone F corrispondono alle parti di città e di territorio che il Piano riserva per attrezzature urbane. 2. Le aree appartenenti al patrimonio indisponibile del demanio ricadenti all’interno delle zone F non sono soggette ad esproprio, secondo quanto disposto dall’Art.828 del Codice civile. 3. Le zone F, in funzione del numero dei piani e del rapporto di copertura in esse consentito, sono così articolate: numero piani % mq/mq (Rc) F1 1 10 F2 1 20 F3 2 10 F4 2 20 F5 2 30 F6 2 40 TITOLO IX - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 109 - Interventi consentiti e vietati 1. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni dello “Statuto dei luoghi” di cui al Titolo VI delle norme del Piano Strutturale, stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici e spazi aperti. 2. Per ciascun’area individuata nelle tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento”, è indicata la categoria d’intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda alle disposizioni di cui al successivo Capo II “Aree Urbane”. 3. Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali degli interventi di cui agli artt. 78 e 79 della L.R 1/2005 e riportati all’art.112 delle presenti norme, salvo limitazioni e/o precisazioni riferite agli elementi costituivi degli edifici, eventualmente riportate nei successivi artt. 113, 114, 115 e 116 delle presenti norme. 4. Quando l’indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento, con esclusione delle strade per le quali valgono le prescrizioni relative ai sistemi e sottosistemi. 5. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti. 6. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti con esclusione di quelli sottoposti ad intervento di restauro. 7. I diversi tipi di intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), sia agli spazi aperti. Essi riguardano qualunque tipo di edificio e di spazio aperto qualunque

53<br />

D9 1 50<br />

D10 1 60<br />

D11 2 60<br />

Art. 107 - Zone E<br />

Le zone E corrispondono alle parti <strong>del</strong> territorio che il Piano riserva alle attività agricole.<br />

All’interno <strong>del</strong>le zone E vige il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> aperture <strong>di</strong> nuove cave (salvo quelle previste dal Piani Regionali)<br />

e <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> qualsiasi <strong>di</strong>scarica, deposito e immagazzinamento <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> rifiuto e <strong>di</strong> rottami,<br />

fatte salve le <strong>di</strong>scariche in atto regolarmente autorizzate.<br />

Art. 108 - Zone F<br />

1. Le zone F corrispondono alle parti <strong>di</strong> città e <strong>di</strong> territorio che il Piano riserva per attrezzature urbane.<br />

2. Le aree appartenenti al patrimonio in<strong>di</strong>sponibile <strong>del</strong> demanio ricadenti all’interno <strong>del</strong>le zone F non sono<br />

soggette ad esproprio, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dall’Art.828 <strong>del</strong> Co<strong>di</strong>ce civile.<br />

3. Le zone F, in funzione <strong>del</strong> numero <strong>dei</strong> piani e <strong>del</strong> rapporto <strong>di</strong> copertura in esse consentito, sono così<br />

articolate:<br />

numero piani % mq/mq (Rc)<br />

F1 1 10<br />

F2 1 20<br />

F3 2 10<br />

F4 2 20<br />

F5 2 30<br />

F6 2 40<br />

TITOLO IX - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE<br />

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Art. 109 - Interventi consentiti e vietati<br />

1. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto <strong>dei</strong> contenuti e <strong>del</strong>le in<strong>di</strong>cazioni <strong>del</strong>lo “Statuto <strong>dei</strong> luoghi” <strong>di</strong> cui<br />

al Titolo VI <strong>del</strong>le norme <strong>del</strong> Piano Strutturale, stabilisce e definisce i singoli tipi <strong>di</strong> intervento relativi a tutti gli<br />

e<strong>di</strong>fici e spazi aperti.<br />

2. Per ciascun’area in<strong>di</strong>viduata nelle tavv. “Usi <strong>del</strong> suolo e modalità d’intervento”, è in<strong>di</strong>cata la categoria<br />

d’intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al successivo<br />

Capo II “Aree Urbane”.<br />

3. Gli interventi consentiti nelle <strong>di</strong>verse aree fanno riferimento alle definizioni generali degli interventi <strong>di</strong> cui<br />

agli artt. 78 e 79 <strong>del</strong>la L.R 1/2005 e riportati all’art.112 <strong>del</strong>le presenti norme, salvo limitazioni e/o precisazioni<br />

riferite agli elementi costituivi degli e<strong>di</strong>fici, eventualmente riportate nei successivi artt. 113, 114, 115 e 116<br />

<strong>del</strong>le presenti norme.<br />

4. Quando l’in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong> tipo <strong>di</strong> intervento si riferisce ad una parte <strong>del</strong> territorio ogni area ivi inclusa è<br />

assoggettata a quel tipo <strong>di</strong> intervento, con esclusione <strong>del</strong>le strade per le quali valgono le prescrizioni relative<br />

ai sistemi e sottosistemi.<br />

5. Gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria sono estesi a tutti gli e<strong>di</strong>fici e spazi aperti.<br />

6. Gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria sono estesi a tutti gli e<strong>di</strong>fici e spazi aperti con esclusione <strong>di</strong><br />

quelli sottoposti ad intervento <strong>di</strong> restauro.<br />

7. I <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli e<strong>di</strong>fici (opere interne ed<br />

opere esterne), sia agli spazi aperti. Essi riguardano qualunque tipo <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio e <strong>di</strong> spazio aperto qualunque

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