Comune di Casole d'Elsa - Unione dei Comuni del Pratomagno

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50 per alberi di III° grandezza 3 ml. d. le distanze dalle recinzioni da definire con la seguente regola: per alberi di I° grandezza 3,5 ml.; per alberi di II° grandezza 3 ml.; per alberi di III° grandezza 2 ml. e. le distanze da infrastrutture sotterranee (minimo 4 ml.). Art. 96 - Barriere vegetali 1. Le barriere vegetali sono costituite da fasce boscate ad alta densità (copertura pari al 100%) con impianto irregolare. Sono composte da specie arboree ed arbustive molto resistenti alle emissioni inquinanti atmosferiche e sonore, in grado di assorbire e trattenere polveri, fumi e rumore. 2. In relazione alle prestazioni richieste variano la composizione specifica, la densità e la morfologia di impianto delle barriere vegetali che, in rapporto alla funzione specifica che devono assolvere, si dividono in: - barriere visive - barriere frangivento - barriere antipolveri ed antirumore 3. salvo specifica e diversa indicazione nelle tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento”, nella realizzazione delle barriere vegetali si dovranno rispettare le seguenti indicazioni: a. barriere visive: dovranno essere costituite da fasce alberate, monofilare con sesto d’impianto fitto o rado e spessore minimo pari a 5-6 metri, o plurifilare con sesto d’impianto fitto o rado e disposizione a quinconce. In alcuni casi saranno da preferire specie a foglie persistenti; b. barriere frangivento: dovranno essere costituite da fasce alberate monofilare o plurifilare, composte dalle specie Tamerix gallica, Populus nigra, Populus nigra italica ed organizzate secondo le disposizioni previste per le barriere visive. Sono possibili integrazioni con specie arbustive; c. barriere antipolveri ed antirumore: dovranno essere costituite da fasce boscate di spessore minimo pari a 18 ml. (ottimale 30 ml.) ad alta densità di impianto. Le specie arboree ed arbustive dovranno essere selezionate in considerazione del portamento e delle caratteristiche dell’apparato fogliare, una quota parte delle quali dovrà essere a foglie persistenti per garantire l’efficacia della barriera durante tutto l’anno. Art. 97 - Fasce ripariali 1. Le fasce ripariali sono costituite da una copertura arborea ad alta densità, con impianto irregolare. Queste dovranno assolvere alla funzione di consolidare e proteggere il suolo e di mitigare e compensare gli impatti ambientali. 2. La scelta della densità deve essere compiuta in funzione del ruolo prevalente assegnato alla fascia ripariale: consolidamento e protezione del suolo, mitigazione e compensazione. Art. 98 - Massa boschiva 1. Per massa boschiva si intende un raggruppamento minimo di specie costitutive del bosco. Essa può assolvere la funzione di rinaturalizzare le aree incolte, di consolidare e proteggere il suolo, di mitigare e compensare gli impatti ambientali e di fornire una produzione lignea. 2. Il rapporto di copertura dello strato arboreo non potrà comunque scendere sotto il 50% (normalmente compreso tra 60 ed 80%). 3. La scelta della densità deve essere compiuta in funzione del ruolo prevalente assegnato alla formazione boschiva: rinaturalizzazione di aree incolte, consolidamento e protezione del suolo, mitigazione e compensazione, produzione lignea.

51 TITOLO VII - INDICAZIONI PER L’EDIFICAZIONE Art. 99 - Disposizioni generali 1. Gli interventi di nuova edificazione, sono quelli finalizzati a creare una o più nuove opere autonome o dipendenti da altre preesistenti, secondo parametri riportati nelle presenti norme tecniche. 1bis. Gli interventi di nuova edificazione con destinazione turistico-ricettiva dovranno essere supportati da “piano industriale” che dia conto dell’efficacia di lungo periodo degli interventi proposti sia per gli effetti innovativi sia rispetto alla loro congruità economica, sociale e occupazionale. 2. Nelle tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento”, per gli interventi di nuova edificazione, sono riportate particolari indicazioni riferite agli allineamenti ed agli assi geometrici di orientamento principali. 3. Negli interventi di nuova edificazione previsti dal Regolamento Urbanistico la Superficie accessoria del nuovo edificio, così come definita all’art.17 non potrà essere superiore al 20% della Superficie netta consentita. 4. Per gli edifici a destinazione esclusiva non residenziale, il limite di cui al precedente punto 3 è esteso fino al 30% della Superficie netta consentita. 4bis. L’eventuale quota di Sa eccedente i limiti di cui ai commi 3 e 4 è computata come Sn. 4ter. I nuovi edifici dovranno essere progettati secondo regole di sostenibilità energetica ed ambientale seguendo i criteri delle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” nonché secondo quanto previsto dai D.lgs 192/2005, D.lgs 311/2006 e s.m.i. 5. Negli interventi di nuova edificazione dovranno essere rispettate le norme di riduzione dell’impermeabilizzazione di cui alla DCR 21 giugno 1994 n.230 ed in particolare: nella realizzazione di nuovi edifici si dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria.; - per gli interventi di ampliamento non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi scoperti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore al 25% della superficie fondiaria; - nella realizzazione di nuovi edifici produttivi dovranno essere verificate e rispettate le norme di cui al precedente art. 37 (bacini di accumulo) delle presenti norme. 6. Relativamente agli interventi di nuova edificazione residenziale, il dimensionamento massimo ammissibile è quello indicato nelle schede “Dimensionamento residenziale” rispetto all’UTOE di appartenenza (Allegato A presenti N.T.A.). Art. 100 - Allineamento L’allineamento rappresenta il riferimento per la linea di proiezione in pianta della facciata di uno o più edifici; rispetto ad esso sono possibili arretramenti parziali, ma non sono ammessi sbalzi (ad eccezione di pensiline). Art. 101 - Asse geometrico di orientamento principale Costituisce il riferimento planimetrico per l’orientamento degli assi principali delle nuove costruzioni. L’asse geometrico di orientamento principale non rappresenta linee di allineamento o fronti continui. TITOLO VIII - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE Art. 102 - Disposizioni generali 1. Il Regolamento Urbanistico, per le aree sottoposte ad interventi di trasformazione, definisce la massima estensione planimetrica ed il massimo numero dei piani fuori terra realizzabili, in funzione della loro appartenenza ad una zona territoriale omogenea. 2. Il Regolamento Urbanistico prevede le seguenti zone territoriali omogenee: -A: zone del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di partico-

50<br />

per alberi <strong>di</strong> III° grandezza 3 ml.<br />

d. le <strong>di</strong>stanze dalle recinzioni da definire con la seguente regola:<br />

per alberi <strong>di</strong> I° grandezza 3,5 ml.;<br />

per alberi <strong>di</strong> II° grandezza 3 ml.;<br />

per alberi <strong>di</strong> III° grandezza 2 ml.<br />

e. le <strong>di</strong>stanze da infrastrutture sotterranee (minimo 4 ml.).<br />

Art. 96 - Barriere vegetali<br />

1. Le barriere vegetali sono costituite da fasce boscate ad alta densità (copertura pari al 100%) con<br />

impianto irregolare. Sono composte da specie arboree ed arbustive molto resistenti alle emissioni inquinanti<br />

atmosferiche e sonore, in grado <strong>di</strong> assorbire e trattenere polveri, fumi e rumore.<br />

2. In relazione alle prestazioni richieste variano la composizione specifica, la densità e la morfologia <strong>di</strong><br />

impianto <strong>del</strong>le barriere vegetali che, in rapporto alla funzione specifica che devono assolvere, si <strong>di</strong>vidono in:<br />

- barriere visive<br />

- barriere frangivento<br />

- barriere antipolveri ed antirumore<br />

3. salvo specifica e <strong>di</strong>versa in<strong>di</strong>cazione nelle tavv. “Usi <strong>del</strong> suolo e modalità d’intervento”, nella realizzazione<br />

<strong>del</strong>le barriere vegetali si dovranno rispettare le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />

a. barriere visive: dovranno essere costituite da fasce alberate, monofilare con sesto d’impianto fitto o rado<br />

e spessore minimo pari a 5-6 metri, o plurifilare con sesto d’impianto fitto o rado e <strong>di</strong>sposizione a quinconce.<br />

In alcuni casi saranno da preferire specie a foglie persistenti;<br />

b. barriere frangivento: dovranno essere costituite da fasce alberate monofilare o plurifilare, composte dalle<br />

specie Tamerix gallica, Populus nigra, Populus nigra italica ed organizzate secondo le <strong>di</strong>sposizioni previste<br />

per le barriere visive. Sono possibili integrazioni con specie arbustive;<br />

c. barriere antipolveri ed antirumore: dovranno essere costituite da fasce boscate <strong>di</strong> spessore minimo pari<br />

a 18 ml. (ottimale 30 ml.) ad alta densità <strong>di</strong> impianto. Le specie arboree ed arbustive dovranno essere<br />

selezionate in considerazione <strong>del</strong> portamento e <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>l’apparato fogliare, una quota parte<br />

<strong>del</strong>le quali dovrà essere a foglie persistenti per garantire l’efficacia <strong>del</strong>la barriera durante tutto l’anno.<br />

Art. 97 - Fasce ripariali<br />

1. Le fasce ripariali sono costituite da una copertura arborea ad alta densità, con impianto irregolare.<br />

Queste dovranno assolvere alla funzione <strong>di</strong> consolidare e proteggere il suolo e <strong>di</strong> mitigare e compensare<br />

gli impatti ambientali.<br />

2. La scelta <strong>del</strong>la densità deve essere compiuta in funzione <strong>del</strong> ruolo prevalente assegnato alla fascia<br />

ripariale: consolidamento e protezione <strong>del</strong> suolo, mitigazione e compensazione.<br />

Art. 98 - Massa boschiva<br />

1. Per massa boschiva si intende un raggruppamento minimo <strong>di</strong> specie costitutive <strong>del</strong> bosco. Essa può<br />

assolvere la funzione <strong>di</strong> rinaturalizzare le aree incolte, <strong>di</strong> consolidare e proteggere il suolo, <strong>di</strong> mitigare e<br />

compensare gli impatti ambientali e <strong>di</strong> fornire una produzione lignea.<br />

2. Il rapporto <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong>lo strato arboreo non potrà comunque scendere sotto il 50% (normalmente<br />

compreso tra 60 ed 80%).<br />

3. La scelta <strong>del</strong>la densità deve essere compiuta in funzione <strong>del</strong> ruolo prevalente assegnato alla formazione<br />

boschiva: rinaturalizzazione <strong>di</strong> aree incolte, consolidamento e protezione <strong>del</strong> suolo, mitigazione e compensazione,<br />

produzione lignea.

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