Comune di Casole d'Elsa - Unione dei Comuni del Pratomagno
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432 TITOLO XI - INTERVENTI DIFFUSI DI TRASFORMAZIONE Art. 153 - Disposizioni generali 1. Nelle aree individuate nelle tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento” contrassegnate con la sigla AT sono previsti interventi di nuova edificazione e di demolizione con ricostruzione e/o di assetto degli spazi aperti esistenti. 2. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire secondo le indicazioni specifiche desumibili dalle tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento” e riferite alle indicazioni per il trattamento del suolo e per l’edificazione, riportate rispettivamente al titolo VI e VII delle presenti norme. 3. Le quantità edificabili sono espresse per ciascuna area di trasformazione secondo indici riferiti a: - la massima superficie netta di pavimento realizzabile, definita da un indice territoriale rapportato all’estensione dell’intera area di trasformazione e riferito all’articolazione delle aree di trasformazione AT come specificato al successivo art.154; - la massima estensione planimetrica realizzabile, definita da un indice di copertura rapportato all’estensione dell’area edificabile e riferito all’articolazione della zona omogenea C, D o F come specificato al Titolo VIII - Zone territoriali omogenee; - il massimo numero dei piani fuori terra realizzabili. 4. Per ciascuna area di trasformazione AT è previsto un intervento unitario da attuarsi attraverso adeguato Piano attuativo con i parametri di cui al successivo art.154. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed agli interventi sul suolo, previsti per ciascuna area di trasformazione ed indicate nelle tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”. 5. Le opere di urbanizzazione primaria identificate all’interno delle aree di trasformazione AT non possono essere trasferite o monetizzate e la loro realizzazione, così come quella relativa agli interventi sul suolo, è a totale carico dei privati proponenti ai quali, secondo le disposizioni dell’art. 127 comma 5 della L.R. 1/2005, non è più dovuta la quota di oneri riferita alla urbanizzazione primaria. 6. Il ricorso al Piano attuativo non è obbligatorio nelle aree nelle quali siano già state realizzate le opere di urbanizzazione primaria e gli interventi sul suolo previsti per ciascuna area di trasformazione ed indicate nelle tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”. Art. 154 - Articolazione delle aree di trasformazione Le aree di trasformazione sono articolate secondo la seguente tabella che stabilisce per ciascuna articolazione l’entità dell’indice di edificazione territoriale così come definito all’art. 19 delle presenti norme mq/mq (Sn/Sup.t) AT1 0,01 AT2 0,05 AT3 0,1 AT4 0,15 AT5 0,2 AT6 0,25 AT7 0,3 AT8 0,35 AT9 0,4 AT10 0,45 AT11 0,5 AT12 0,55 AT13 0,6 AT14 -
433 PARTE 5° - ATTUAZIONE DEL PIANO TITOLO XII - MODALITA’ D’ATTUAZIONE DEL PIANO Art. 155 - Disposizioni generali 1. Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto. 2. Nelle aree di trasformazione (AT) gli interventi si attuano attraverso Piano attuativo. In tal caso le norme specifiche riferite all’area di intervento, di cui alla parte 4° delle presenti norme, si assumono come prescrizioni per la redazione del piano attuativo. 3. Nelle aree di pertinenza delle case rurali e delle case sparse (SP), gli interventi previsti si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto, secondo quanto indicato per ciascuna scheda, come riportate all’art. 118; nei casi nei quali la modalità di attuazione indicata è il Piano di Recupero, sono consentiti, fino all’approvazione dello stesso, i soli interventi di manutenzione ordinaria e, ad esclusione degli edifici sottoposti ad intervento di restauro, gli interventi di manutenzione straordinaria; in sostituzione del Piano di Recupero potrà essere rilasciata autorizzazione edilizia anche sulla base di un progetto definitivo, purché esso sia relativo all’intera area sottoposta a piano attuativo e comprenda il progetto dettagliato anche di tutti gli spazi aperti. 4. Nelle aree dove si prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica questi si attuano attraverso Piano urbanistico attuativo. 5. Nelle zone del territorio non comprese nelle precedenti aree gli interventi previsti ed ammessi si attuano attraverso intervento edilizio diretto. Art. 156 - Attuazione attraverso Programma Integrato d’Intervento - stralciato - Art. 157 - Strumenti di attuazione 1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico sono attuate attraverso interventi edilizi diretti, Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata per i quali la L.R. 1/2005 (Titolo 5° - Capo IV° - Sezioni Prima e Seconda) definisce finalità, contenuti e procedure di approvazione e progetti di opere pubbliche. 2. Ai sensi della L. 1150/42, della L. 457/78 e della L.R. 1/2005 sono Piani Attuativi: - piani particolareggiati; - piani di lottizzazione; - piani per l’edilizia economica e popolare; - piani per gli insediamenti produttivi; - piani di recupero del patrimonio edilizio. 3. La sigla PA individua alcuni degli interventi che si attuano mediante strumento urbanistico attuativo. 4. I piani attuativi individuati nelle tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento” con la sigla AT PAn, sono riferiti a strumenti urbanistici già approvati e recepiti dal vecchio PRG. Essi riguardano: AT1 - Corsina AT2 - il Merlo AT5 - Lottizzazione industriale Dn7. 5. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo (art. 42 L.R. 1/2005), di seguito Programma Aziendale, viene equiparato a Piano attuativo se si verifica almeno una di queste condizioni: - preveda interventi di ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione o interventi di sostituzione edilizia; - proponga deruralizzazioni con mutamento di destinazione d’uso degli annessi agricoli che comportino incremento del carico urbanistico. Art. 157bis – Valutazione Integrata e Valutazione d’incidenza 1. I Piani Attuativi, salvo diversa indicazione nelle presenti N.T.A e salvo verifiche di cui all’Art.14 comma L.R.1/2005, sono soggetti alla Valutazione Integrata degli Effetti ai sensi dell’art. 11 della L.R.1/2005.
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TITOLO XI - INTERVENTI DIFFUSI DI TRASFORMAZIONE<br />
Art. 153 - Disposizioni generali<br />
1. Nelle aree in<strong>di</strong>viduate nelle tavv. “Usi <strong>del</strong> suolo e modalità <strong>di</strong> intervento” contrassegnate con la sigla AT<br />
sono previsti interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione e <strong>di</strong> demolizione con ricostruzione e/o <strong>di</strong> assetto degli spazi<br />
aperti esistenti.<br />
2. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire secondo le in<strong>di</strong>cazioni specifiche desumibili dalle<br />
tavv. “Usi <strong>del</strong> suolo e modalità <strong>di</strong> intervento” e riferite alle in<strong>di</strong>cazioni per il trattamento <strong>del</strong> suolo e per l’e<strong>di</strong>ficazione,<br />
riportate rispettivamente al titolo VI e VII <strong>del</strong>le presenti norme.<br />
3. Le quantità e<strong>di</strong>ficabili sono espresse per ciascuna area <strong>di</strong> trasformazione secondo in<strong>di</strong>ci riferiti a:<br />
- la massima superficie netta <strong>di</strong> pavimento realizzabile, definita da un in<strong>di</strong>ce territoriale rapportato all’estensione<br />
<strong>del</strong>l’intera area <strong>di</strong> trasformazione e riferito all’articolazione <strong>del</strong>le aree <strong>di</strong> trasformazione AT come<br />
specificato al successivo art.154;<br />
- la massima estensione planimetrica realizzabile, definita da un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> copertura rapportato all’estensione<br />
<strong>del</strong>l’area e<strong>di</strong>ficabile e riferito all’articolazione <strong>del</strong>la zona omogenea C, D o F come specificato al<br />
Titolo VIII - Zone territoriali omogenee;<br />
- il massimo numero <strong>dei</strong> piani fuori terra realizzabili.<br />
4. Per ciascuna area <strong>di</strong> trasformazione AT è previsto un intervento unitario da attuarsi attraverso adeguato<br />
Piano attuativo con i parametri <strong>di</strong> cui al successivo art.154. Il rilascio <strong>del</strong>l’autorizzazione è comunque subor<strong>di</strong>nato<br />
alla realizzazione <strong>del</strong>le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria ed agli interventi sul suolo, previsti per ciascuna<br />
area <strong>di</strong> trasformazione ed in<strong>di</strong>cate nelle tavv. “Usi <strong>del</strong> suolo e modalità <strong>di</strong> intervento”.<br />
5. Le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria identificate all’interno <strong>del</strong>le aree <strong>di</strong> trasformazione AT non possono<br />
essere trasferite o monetizzate e la loro realizzazione, così come quella relativa agli interventi sul suolo, è a<br />
totale carico <strong>dei</strong> privati proponenti ai quali, secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>del</strong>l’art. 127 comma 5 <strong>del</strong>la L.R. 1/2005,<br />
non è più dovuta la quota <strong>di</strong> oneri riferita alla urbanizzazione primaria.<br />
6. Il ricorso al Piano attuativo non è obbligatorio nelle aree nelle quali siano già state realizzate le opere <strong>di</strong><br />
urbanizzazione primaria e gli interventi sul suolo previsti per ciascuna area <strong>di</strong> trasformazione ed in<strong>di</strong>cate<br />
nelle tavv. “Usi <strong>del</strong> suolo e modalità <strong>di</strong> intervento”.<br />
Art. 154 - Articolazione <strong>del</strong>le aree <strong>di</strong> trasformazione<br />
Le aree <strong>di</strong> trasformazione sono articolate secondo la seguente tabella che stabilisce per ciascuna articolazione<br />
l’entità <strong>del</strong>l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione territoriale così come definito all’art. 19 <strong>del</strong>le presenti norme<br />
mq/mq (Sn/Sup.t)<br />
AT1 0,01<br />
AT2 0,05<br />
AT3 0,1<br />
AT4 0,15<br />
AT5 0,2<br />
AT6 0,25<br />
AT7 0,3<br />
AT8 0,35<br />
AT9 0,4<br />
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