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Comune di Casole d'Elsa - Unione dei Comuni del Pratomagno

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34<br />

prescrizioni:<br />

2. E’ sconsigliato il rimboschimento se non in presenza <strong>di</strong> rilevanti fenomeni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto idrogeologico, da<br />

effettuare con specie decidue autoctone.<br />

3. I castagneti monumentali ancora presenti non potranno essere convertiti in cedui e non dovranno essere<br />

sottoposti al taglio i soggetti censiti come emergenze floristiche, le cenosi classificate come emergenze<br />

vegetazionali e le querce camporili.<br />

4. Per favorire il mantenimento <strong>del</strong>la lecceta, che caratterizza con la sua presenza tale contesto, sarà<br />

favorita la conversione a fustaia, mentre il ritorno a popolamenti misti sarà invece auspicato in leccete già<br />

degradate, nelle aree a rischio erosivo e nei rimboschimenti, ai fini <strong>di</strong> sostituire con vegetazione autoctona<br />

spontanea le conifere, per l’elevato rischio <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o che esse rappresentano. La forma <strong>del</strong>le tagliate<br />

consentite secondo i dettami <strong>del</strong>la L.R. 1/90 dovrà seguire le curve <strong>di</strong> livello per contrastare l’erosione <strong>del</strong><br />

suolo.<br />

5. In tutto l’ambito V1.1 valgono inoltre le seguenti limitazioni:<br />

a) non è consentita l’asfaltatura <strong>di</strong> strade bianche, se non in corrispondenza <strong>dei</strong> nuclei abitati dove si<br />

dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l’impatto ambientale <strong>del</strong>lo strato superficiale, attraverso<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> idonee miscele colorate.<br />

b) è escluso il pascolo caprino in bosco ed in appezzamenti non recintati;<br />

c) è escluso il pascolo caprino su tutte le superfici con pendenza superiore al 25%;<br />

d) non è consentito l’uso <strong>del</strong> fuoco per il mantenimento e l’ampliamento <strong>dei</strong> pascoli;<br />

e) è esclusa la messa a coltura <strong>di</strong> terreni destinati a bosco.<br />

Art. 62 - Ambito V1.2: Berignone<br />

1. Nell’ambito V1.2 oltre alle caratterizzazioni funzionali <strong>del</strong> precedente art. 60, valgono le seguenti prescrizioni:<br />

2. E’ sconsigliato il rimboschimento, se non in presenza <strong>di</strong> rilevanti fenomeni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto idrogeologico con<br />

specie decidue autoctone.<br />

3. Gli interventi <strong>di</strong> smacchiatura dovranno essere contenuti per evitare il riscoppio <strong>del</strong>le specie più eliofile<br />

<strong>del</strong>la macchia a svantaggio <strong>del</strong> leccio e <strong>del</strong> cerro, con l’obiettivo <strong>di</strong> aumentare nei soprassuoli più maturi la<br />

copertura boschiva facendo evolvere i cedui a fustaia.<br />

4. In tutto l’ambito V1.2 valgono inoltre le seguenti limitazioni:<br />

a) non è consentita l’asfaltatura <strong>di</strong> strade bianche, se non in corrispondenza <strong>dei</strong> nuclei abitati dove si<br />

dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l’impatto ambientale <strong>del</strong>lo strato superficiale, attraverso<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> idonee miscele colorate.<br />

b) assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>del</strong> taglio <strong>di</strong> esemplari <strong>di</strong> sughera e <strong>di</strong> Quercus petraea, con l’obiettivo <strong>di</strong> favorire la<br />

loro ricolonizzazione.<br />

c) non dovranno in ogni caso essere sottoposti al taglio i soggetti censiti come emergenze floristiche, le<br />

cenosi classificate come emergenze vegetazionali e le querce camporili.<br />

d) è escluso il pascolo caprino in bosco ed in appezzamenti non recintati;<br />

e) è escluso il pascolo caprino su tutte le superfici con pendenza superiore al 25%<br />

f) non è consentito l’uso <strong>del</strong> fuoco per il mantenimento e l’ampliamento <strong>dei</strong> pascoli;<br />

g) è esclusa la messa a coltura <strong>di</strong> terreni destinati a bosco;<br />

h) non è consentito il rimboschimento <strong>di</strong> terreni a seminativo.<br />

Art. 63 - Ambito V1.3: La Selva<br />

Nell’ambito V1.3 oltre alle caratterizzazioni funzionali <strong>del</strong> precedente art. 60, valgono le seguenti limitazioni:<br />

a) non è consentita l’asfaltatura <strong>di</strong> strade bianche, se non in corrispondenza <strong>dei</strong> nuclei abitati dove si<br />

dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l’impatto ambientale <strong>del</strong>lo strato superficiale, attraverso<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> idonee miscele colorate.

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