Comune di Casole d'Elsa - Unione dei Comuni del Pratomagno

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32 1. devono essere realizzati in legno semplicemente appoggiati a terra, utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili, altezza max ml.3.00, finitura esterna in legno e coperture in legno o con manto in coppi e tegole. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi; 2. non è ammessa la realizzazione di servizi igienici o cucina, ne’ di altre funzioni collegate alla residenza; 3. i progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni, comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti e comunque privilegiare la localizzazione che richiede il minimo movimento di terra e col minore impatto visivo sul paesaggio. Si dovranno scegliere collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di “emergenza visiva” (crinali, sommità di colline, ecc.) ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile. d) La realizzazione degli annessi è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale sulla base della necessità di utilizzo che non può, comunque, essere superiore a venti (20) anni. L’Atto può essere rinnovato se persistono e vengono adeguatamente dimostrate le condizioni iniziali. L’Atto deve contenere l’obbligo a: 1. demolire tutti i manufatti realizzati con materiali impropri (lamiere o altri materiali di riciclo) e comunque indecorosi eventualmente presenti sul fondo; 2. a non mutare la destinazione d’uso dell’annesso; 3. a non frazionare le aree per venti anni; 4. a demolire l’annesso se l’area viene adibita ad altro uso o dismessa; 5. ad accettare le sanzioni comminate per l’inadempienza. L’inadempienza di quanto contenuto nell’atto d’obbligo comporta la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo documentato di costruzione dell’annesso al momento in cui viene constatata l’inadempienza stessa. e) Chiunque intende realizzare gli annessi agricoli di cui al presente articolo deve presentare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Regolamento d’attuazione 5R/2007, il progetto corredato da: - l’organizzazione dell’azienda e le esigenze produttive; - l’esplicitazione del calcolo per il dimensionamento dell’annesso con un elaborato cartografico e la documentazione tecnica che riporti le colture in atto e che intende praticare; - la descrizione delle caratteristiche tecniche e costruttive, nonché adeguata planimetria con l’esatta localizzazione e la dimostrazione del rispetto di quanto prescritto al punto c) del presente articolo; - la verifica della conformità dell’intervento alla L.R. 1/2005, al Regolamento di attuazione 5R/2007, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina. f) La loro installazione è inibita nei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree di Pertinenza Paesistica individuate dal PTC della Provincia di Siena. g) Nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” va dimostrato che l’intervento è assolutamente necessario e che non è possibile o opportuno localizzarlo altrove nonché che la percezione del beni tutelati non viene alterata in modo pregiudizievole. h) Per le aree che non presentano le caratteristiche di cui al punto a) del presente articolo, e, comunque, non inferiori a mq. 1.000 di superficie agraria, sono consentiti annessi nella misura di uno con superficie fino a mq. 15 di superficie utile. Per la loro realizzazione vale il rispetto di quanto prescritto dal presente articolo. i) Per le aree inferiori a 1.000 mq non è ammessa la realizzazione di alcun manufatto. 2 - Manufatti precari di cui all’art. 41 comma 8 L.R. 1/2005 - La realizzazione di manufatti precari deve rispettare le condizioni di cui all’art. 7 e 8 del

33 Regolamento d’attuazione 5R/2007 della L.R. 1/2005. - Nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale i manufatti precari necessari allo svolgimento dell’attività agricola sono realizzati con materiali leggeri semplicemente appoggiati a terra ed utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. - La loro installazione è inibita nei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree di Pertinenza Paesistica individuate dal PTC della Provincia di Siena. - Nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” va dimostrato che l’intervento è assolutamente necessario e che non è possibile o opportuno localizzarlo altrove nonché che la percezione del beni tutelati non viene alterata in modo pregiudizievole. Art. 60 - Sottosistema V1: I serbatoi di naturalità 1. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola. 2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema: - Attività agricole (A) - Spazi scoperti d’uso pubblico a verde (V) 3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento”: - Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) limitatamente alle seguenti articolazioni: Sb - servizi per l’istruzione di base Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi; Sh - servizi per l’assistenza socio sanitaria; Sr - servizi religiosi. 4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti: - Residenza (R) - Attività ricettive e pubblici esercizi (Tr), con esclusione di: campeggi; villaggi turistici; aree di sosta; parchi di vacanza. 5. All’interno del sottosistema V1 è ammessa l’individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche che consentano il collegamento fra i tre ambiti (V1.1; V1.2; V1.3) ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti. Per la segnaletica dovrà essere predisposto apposito regolamento a garanzia della massima discrezione ed inserimento nel contesto ambientale. Resta il divieto generalizzato su tutto il territorio di percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate. 6. Se non diversamente riportato nelle tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento” o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel sottosistema V1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 2 dell’art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art 3 comma 1 del relativo Regolamento d’attuazione 5R/2007 e s.m.i. 7. E’ ammessa la sola costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell’art. 41 della L.R. 1/2005 s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all’art. 41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell’art. 117 delle presenti norme. Art. 61 - Ambito V1.1: La Montagnola 1. Nell’ambito V1.1 oltre alle caratterizzazioni funzionali definite al precedente art. 60, valgono le seguenti

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Regolamento d’attuazione 5R/2007 <strong>del</strong>la L.R. 1/2005.<br />

- Nel rispetto <strong>del</strong> corretto inserimento paesistico-ambientale i manufatti precari necessari allo<br />

svolgimento <strong>del</strong>l’attività agricola sono realizzati con materiali leggeri semplicemente appoggiati a<br />

terra ed utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili. Sono consentite esclusivamente<br />

opere <strong>di</strong> ancoraggio che non comportino alcuna mo<strong>di</strong>ficazione <strong>del</strong>lo stato <strong>dei</strong> luoghi.<br />

- La loro installazione è inibita nei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree <strong>di</strong> Pertinenza<br />

Paesistica in<strong>di</strong>viduate dal PTC <strong>del</strong>la Provincia <strong>di</strong> Siena.<br />

- Nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi <strong>del</strong> D.lgs 42/2004 “Co<strong>di</strong>ce <strong>dei</strong> beni culturali e <strong>del</strong><br />

paesaggio” va <strong>di</strong>mostrato che l’intervento è assolutamente necessario e che non è<br />

possibile o opportuno localizzarlo altrove nonché che la percezione <strong>del</strong> beni tutelati non viene<br />

alterata in modo pregiu<strong>di</strong>zievole.<br />

Art. 60 - Sottosistema V1: I serbatoi <strong>di</strong> naturalità<br />

1. Le parti <strong>del</strong> territorio ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione<br />

agricola.<br />

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:<br />

- Attività agricole (A)<br />

- Spazi scoperti d’uso pubblico a verde (V)<br />

3. Sono consentiti, in e<strong>di</strong>fici esistenti, se non <strong>di</strong>versamente in<strong>di</strong>cato sulle tavv. “Usi <strong>del</strong> suolo e modalità d’intervento”:<br />

- Servizi ed attrezzature <strong>di</strong> uso pubblico (S) limitatamente alle seguenti articolazioni:<br />

Sb - servizi per l’istruzione <strong>di</strong> base<br />

Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;<br />

Sh - servizi per l’assistenza socio sanitaria;<br />

Sr - servizi religiosi.<br />

4. Sono altresì previsti e consentiti, in e<strong>di</strong>fici esistenti:<br />

- Residenza (R)<br />

- Attività ricettive e pubblici esercizi (Tr), con esclusione <strong>di</strong>:<br />

campeggi;<br />

villaggi turistici;<br />

aree <strong>di</strong> sosta;<br />

parchi <strong>di</strong> vacanza.<br />

5. All’interno <strong>del</strong> sottosistema V1 è ammessa l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> percorsi trekking ed ippovie anche su strade<br />

bianche che consentano il collegamento fra i tre ambiti (V1.1; V1.2; V1.3) ed il riallacciamento con analoghi<br />

tracciati nei territori confinanti. Per la segnaletica dovrà essere pre<strong>di</strong>sposto apposito regolamento a<br />

garanzia <strong>del</strong>la massima <strong>di</strong>screzione ed inserimento nel contesto ambientale. Resta il <strong>di</strong>vieto generalizzato su<br />

tutto il territorio <strong>di</strong> percorrere tali aree con mezzi motorizzati al <strong>di</strong> fuori <strong>del</strong>le strade segnalate.<br />

6. Se non <strong>di</strong>versamente riportato nelle tavv. “Usi <strong>del</strong> suolo e modalità d’intervento” o nelle schede normative<br />

<strong>di</strong> riferimento degli e<strong>di</strong>fici rurali e <strong>del</strong>le case sparse, nel sottosistema V1 non è consentita la realizzazione<br />

<strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione <strong>del</strong> fondo ed all’esercizio <strong>del</strong>le attività<br />

agricole e <strong>di</strong> quelle connesse, in applicazione <strong>del</strong> comma 2 <strong>del</strong>l’art. 41 <strong>del</strong>la L.R. 1/2005 e successive mo<strong>di</strong>fiche<br />

ed integrazioni e <strong>del</strong>l’art 3 comma 1 <strong>del</strong> relativo Regolamento d’attuazione 5R/2007 e s.m.i.<br />

7. E’ ammessa la sola costruzione <strong>di</strong> annessi agricoli, secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>del</strong>l’art. 41 <strong>del</strong>la L.R. 1/2005 s.m.i.<br />

ed è soggetta a quanto prescritto all’art. 41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione <strong>di</strong> nuovi annessi<br />

agricoli è soggetta al rispetto <strong>del</strong>le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cui al comma 12 <strong>del</strong>l’art. 117 <strong>del</strong>le presenti norme.<br />

Art. 61 - Ambito V1.1: La Montagnola<br />

1. Nell’ambito V1.1 oltre alle caratterizzazioni funzionali definite al precedente art. 60, valgono le seguenti

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