Comune di Casole d'Elsa - Unione dei Comuni del Pratomagno

Comune di Casole d'Elsa - Unione dei Comuni del Pratomagno Comune di Casole d'Elsa - Unione dei Comuni del Pratomagno

maps.ldpgis.it
from maps.ldpgis.it More from this publisher
20.02.2015 Views

18 Art. 18 - Superficie permeabile di pertinenza La superficie permeabile di pertinenza di un edificio è quella non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni, fuori e dentro terra, che comunque consenta l’assorbimento di parte delle acque meteoriche. Art. 19 - Indice di edificabilità territoriale (Et=Sn/St) e fondiaria (Ef=Sn/Sf) 1. L’indice di edificabilità territoriale (Et=Sn/St) misura in mq/mq, la superficie netta edificabile per ogni mq. di superficie territoriale. 2. L’indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) misura in mq/mq, la superficie netta edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria. Art. 20 - Numero dei piani 1. L’altezza dell’edificio è indicata come numero di piani (n.) fuori terra, compreso l’ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile e purchè la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,50 sopra il livello del caposaldo. 2. L’altezza limite dell’edificio, espressa in ml. è fornita dal prodotto del numero di piani prescritto, per l’altezza dell’interpiano specificata dal successivo art. 21. 3. Entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti, il numero di piani si intende relativo al fronte a valle. Art. 21 - Altezza interpiano 1. L’altezza dell’interpiano misura in ml. la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio. L’altezza dell’interpiano tipo è stimata, ai fini del calcolo dell’altezza massima dell’edificio, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra. 2. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l’altezza dell’interpiano tipo adibito ad attività produttiva è stimata pari a 7,00 ml., in tal caso all’interno dell’altezza consentita, a prescindere dal numero dei piani, è ammessa la possibilità di realizzare spazi ad uso uffici tecnici e amministrativi e spazi espositivi connessi alle attività produttive. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell’edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura l’altezza tipo potrà essere elevata fino a ml. 11,00. Ove siano ammessi due piani, per il piano sovrastante dovrà essere rispettata l’altezza massima di 3,50 ml. 3. Per la realizzazione di edifici ad uso direzionale all’interno dei Sottosistemi P1 e P2 sono ammessi tre livelli, a prescindere dal numero dei piani consentiti all’interno delle diverse aree, purché l’altezza massima complessiva non superi i ml. 9,50. 4. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l’altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate. Art. 21bis - Tolleranze di costruzione 1. Nell’esecuzione degli interventi edilizi sono ammesse le tolleranze di costruzione di cui al comma 2 rispetto alle misure nominali previste dal progetto allegato al titolo abilitativo. Le tolleranze di costruzione non si applicano alle distanze tra edifici, dalle strade, dai confini ed alle misure minime in materia di sicurezza, accessibilità e igiene. 2. Sono ammesse le seguenti tolleranze di costruzione: - per lunghezze fino a ml. 2,00± 2%; - per lunghezze superiori a ml. 2,00 e fino a ml. 6,00 ± 1%; - per lunghezze superiori a ml. 6,00± 0,5%; - per altezze fino a ml. 5,00± 1%; - per altezze superiori a ml. 5,00± 0,5%.

19 PARTE 2° - PRESCRIZIONI GENERALI TITOLO III - SALVAGUARDIA ECOLOGICA CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 22 - Finalità 1. Le norme contenute negli articoli successivi riguardano la salvaguardia dei caratteri fondamentali dell’ambiente e del paesaggio del territorio del Comune di Casole d’Elsa, la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni, la gestione del patrimonio botanico-vegetazionale esistente e di futuro impianto. 2. Esse indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati in occasione di ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni singolo manufatto. Hanno carattere del tutto generale e si applicano a qualsivoglia intervento in qualsivoglia parte del territorio urbano ed extraurbano. 3. L’Amministrazione, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l’osservanza. CAPO II - ACQUA Art. 23 - Fasce di rispetto dei corsi d’acqua 1. Su ambedue le sponde di tutti i corsi d’acqua compresi all’interno dei sub-sistemi V1, V3 e V4, fatte salve le vigenti disposizioni normative é istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell’argine per i corsi d’acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d’acqua non arginati. Questa fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell’ecosistema ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche, oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse. 2. Gli interventi di ripristino delle sponde dovranno prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con l’eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata. In ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l’ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell’eutrofizzazione delle acque. 3. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le seguenti disposizioni: a) è vietato qualsiasi tipo di edificazione; saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature; b) è vietata la coltivazione, anche nell’ambito di orti, e la presenza di allevamenti animali. c) è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all’attraversamento viario e all’organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate; d) sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale. Art. 24 - Regimazione delle acque superficiali 1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d’acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell’equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le

19<br />

PARTE 2° - PRESCRIZIONI GENERALI<br />

TITOLO III - SALVAGUARDIA ECOLOGICA<br />

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Art. 22 - Finalità<br />

1. Le norme contenute negli articoli successivi riguardano la salvaguar<strong>di</strong>a <strong>dei</strong> caratteri fondamentali<br />

<strong>del</strong>l’ambiente e <strong>del</strong> paesaggio <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong> <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Casole</strong> d’Elsa, la protezione dai rischi naturali<br />

o che conseguono alle sue mo<strong>di</strong>fiche e trasformazioni, la gestione <strong>del</strong> patrimonio botanico-vegetazionale<br />

esistente e <strong>di</strong> futuro impianto.<br />

2. Esse in<strong>di</strong>cano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati in occasione <strong>di</strong> ogni<br />

intervento <strong>di</strong> manutenzione, mo<strong>di</strong>ficazione e trasformazione <strong>del</strong>lo stato <strong>di</strong> ogni singola porzione <strong>di</strong> territorio<br />

o <strong>di</strong> ogni singolo manufatto. Hanno carattere <strong>del</strong> tutto generale e si applicano a qualsivoglia intervento in<br />

qualsivoglia parte <strong>del</strong> territorio urbano ed extraurbano.<br />

3. L’Amministrazione, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l’osservanza.<br />

CAPO II - ACQUA<br />

Art. 23 - Fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>dei</strong> corsi d’acqua<br />

1. Su ambedue le sponde <strong>di</strong> tutti i corsi d’acqua compresi all’interno <strong>dei</strong> sub-sistemi V1, V3 e V4, fatte salve<br />

le vigenti <strong>di</strong>sposizioni normative é istituita una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> larghezza minima pari a 10 ml. a partire<br />

dal piede <strong>del</strong>l’argine per i corsi d’acqua incanalati e a partire dal ciglio <strong>di</strong> sponda per i corsi d’acqua non<br />

arginati. Questa fascia, oltre a garantire la conservazione <strong>del</strong>le funzioni biologiche <strong>del</strong>l’ecosistema ripariale,<br />

servirà ad assicurare la piena efficienza <strong>del</strong>le sponde e la funzionalità <strong>del</strong>le opere idrauliche, oltre a facilitare<br />

le operazioni <strong>di</strong> manutenzione <strong>del</strong>le stesse.<br />

2. Gli interventi <strong>di</strong> ripristino <strong>del</strong>le sponde dovranno prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con l’eliminazione<br />

graduale <strong>del</strong>le pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia<br />

inevitabile il mantenimento <strong>di</strong> una portata elevata. In ogni caso dovrà essere garantita la continuità <strong>del</strong>la<br />

copertura vegetale al fine <strong>di</strong> aumentare l’ombreggiamento <strong>del</strong> corso idrico e quin<strong>di</strong> ridurre al minimo la<br />

crescita algale ed i conseguenti effetti <strong>del</strong>l’eutrofizzazione <strong>del</strong>le acque.<br />

3. Nelle fasce <strong>di</strong> rispetto, ferme restando le <strong>di</strong>sposizioni normative vigenti, saranno applicate le seguenti<br />

<strong>di</strong>sposizioni:<br />

a) è vietato qualsiasi tipo <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione; saranno consentiti solamente interventi <strong>di</strong> sistemazione a verde<br />

con impiego esclusivo <strong>di</strong> specie ripariali autoctone, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;<br />

b) è vietata la coltivazione, anche nell’ambito <strong>di</strong> orti, e la presenza <strong>di</strong> allevamenti animali.<br />

c) è vietato ogni tipo <strong>di</strong> impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione <strong>dei</strong><br />

corsi d’acqua, alla regolazione <strong>del</strong> deflusso <strong>di</strong> magra e <strong>di</strong> piena, alle derivazioni e alle captazioni per<br />

approvvigionamento idrico e per il trattamento <strong>del</strong>le acque reflue, nonché per le opere necessarie<br />

all’attraversamento viario e all’organizzazione <strong>di</strong> percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole<br />

meccanizzate;<br />

d) sono vietati i movimenti <strong>di</strong> terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo <strong>del</strong> terreno con<br />

la sola eccezione <strong>di</strong> quelli connessi ai progetti <strong>di</strong> recupero ambientale.<br />

Art. 24 - Regimazione <strong>del</strong>le acque superficiali<br />

1. Le nuove opere <strong>di</strong> regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, <strong>di</strong>fese spondali) previste per i corsi<br />

d’acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto <strong>del</strong>l’equilibrio idrogeologico, al ripristino <strong>del</strong>la<br />

funzionalità <strong>del</strong>la rete <strong>del</strong> deflusso superficiale, alla messa in sicurezza <strong>dei</strong> manufatti e <strong>del</strong>le strutture, alla<br />

rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita <strong>del</strong>le specie acquatiche e al generale miglioramento<br />

<strong>del</strong>la qualità biologica e <strong>del</strong>la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!