Comune di Casole d'Elsa - Unione dei Comuni del Pratomagno

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14 dimenti conoscitivi, schemi progettuali (qualora indicati) maggiormente aderenti alla situazione dei luoghi e agli approfondimenti conoscitivi. Art. 7 - Criteri relativi agli standards 1. Tutte le aree e le attrezzature pubbliche o private, ivi comprese quelle religiose, sono considerate standards se ne è garantito l’uso pubblico, anche se di proprietà privata, realizzate o gestite da privati. 2. Le aree specificatamente indicate dal Regolamento Urbanistico come parcheggi di uso pubblico Mp ed Ms, devono essere assunte quale dotazione minima inderogabile. 3. In aggiunta alle quote di parcheggi stabilite dall’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n.1151, come modificato dall’art.2 della legge 24 marzo 1989 n.122, dovranno comunque essere rispettati i seguenti rapporti minimi: a. per tutti i nuovi insediamenti residenziali, mq.25 di parcheggi ogni 100 mq. di Sn; b. per tutte le nuove attività industriali ed artigianali (comprese le costruzioni per attività industrializzate e per allevamenti zootecnici in zona agricola), mq.30 di parcheggi ogni 100 mq. di Sc; c. per tutti i nuovi complessi direzionali e le attrezzature ricettive, mq.60 di parcheggi ogni 100 mq. di Sn; d. per tutte le nuove attrezzature commerciali: - mq.100 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie di vendita, per esercizi di vicinato, artigianato di servizio botteghe artigiane ed artistiche, con esclusione della zona A ove non è richiesta alcuna dotazione minima; - mq.100 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie di vendita, per medie strutture di tipologia non alimentare, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 100 mq. ogni 100 mq. di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, etc.) - mq.150 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie di vendita, per medie strutture di tipologia alimentare o mista, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 100 mq. ogni 100 mq. di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, etc.); - mq.200 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie di vendita, per grandi strutture di tipologia non alimentare, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 150 mq. ogni 100 mq. di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, etc.); - mq.300 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie di vendita, per grandi strutture di tipologia alimentare o mista, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 150 mq. ogni 100 mq. di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, etc.). 4. Negli interventi che prevedono il cambio di destinazione d’uso dovranno essere verificati e rispettati i rapporti minimi di cui al precedente comma, con esclusione della trasformazione in residenza ed in attrezzature commerciali con superficie di vendita non superiore a 150 mq. 5. Nel caso di strutture di vendita medie o grandi il rispetto dei parametri dei parcheggi è richiesto anche nei casi di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita e di modifica del settore merceologico. Art. 7bis - Criteri relativi ad impianti di energia rinnovabile 1. Secondo il D.lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili) la costruzione di impianti da fonti energetiche rinnovabili non comporta variazioni della destinazione urbanistica dei terreni agricoli classificati dai vigenti strumenti urbanistici. 2. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto: a) - delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizza-

15 zione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità, alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale; b) - della coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle “Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” del PIT regionale, relative agli Ambiti 31 “Valdelsa” e 33B “Montagnola Senese e Valli del Merse”; c) - di eventuali prescrizioni del PTC provinciale. 3. In coerenza con il PIT regionale l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere realizzata come segue: a) - negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico comprendendo anche quelle parti con uno stretto rapporto visivo e di continuità con i centri storici, l’installazione dovrà essere integrata nella copertura degli edifici adottando soluzioni tecniche e progettuali tali da rendere minimo l’impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica; b) - negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi, appartenenti a tessuti più recenti, l’installazione dovrà essere eseguita con tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino, comunque, una soluzione architettonica ottimale; c) - qualora l’installazione sia prevista a terra, entro i limiti di potenza consentiti per usufruire dello scambio sul posto, come definiti dalla normativa vigente in materia, dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico prevedendo soluzioni in grado di armonizzarne l’impatto visivo, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nel contesto circostante. 4. Fermo restando quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di energia in ordine alle attività libere ed ai titoli abilitativi, l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere realizzata secondo i seguenti criteri: - comunque, garantire il minimo impatto visivo adeguandosi ai caratteri architettonici degli edifici e/o morfologici e paesistici dell’area; - nelle nuove edificazioni gli impianti dovranno essere integrati e coerenti con il progetto complessivo dell’edificio e, se realizzati sulla copertura, integrati alla copertura in modo strutturale; - come copertura di pensiline per posti auto; - come integrazione di strutture di arredo urbano; - in aree industriali e artigianali. 5. Per l’installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici di tipo produttivo dovranno essere privilegiati: a) - i siti degradati o bonificati; b) - le zone a destinazione produttiva; c) - le zone individuate ad hoc dall’Amministrazione comunale per impianti pubblici da convenzionare per quote con i privati interessati anche in funzione di salvaguardare i centri storici e le aree soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 6. L’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici può essere realizzata nel territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, ai sensi della L.R. 1/2005, nei seguenti casi. - in coerenza con gli obiettivi di qualità delle “schede di paesaggio” del PIT regionale nonché con la disciplina del PIT stesso. - limitata ai Sottosistemi V1, V2, V4: 1. secondo regole e criteri tesi a minimizzarne l’impatto visivo; 2. privilegiando radure circondate da aree boscate localizzate in maniera da essere visibili esclusivamente dall’alto; - è esclusa l’ubicazione (ai sensi dell’art. 34 bis comma 10 del PIT) all’interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 (beni paesaggistici) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);

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zione <strong>del</strong>le tra<strong>di</strong>zioni agro-alimentari locali, alla tutela <strong>del</strong>la bio<strong>di</strong>versità, alla tutela <strong>del</strong> patrimonio culturale<br />

e <strong>del</strong> paesaggio rurale;<br />

b) - <strong>del</strong>la coerenza con gli obiettivi <strong>di</strong> qualità contemplati nelle “Schede <strong>dei</strong> paesaggi e in<strong>di</strong>viduazione<br />

degli obiettivi <strong>di</strong> qualità” <strong>del</strong> PIT regionale, relative agli Ambiti 31 “Val<strong>del</strong>sa” e 33B “Montagnola Senese e<br />

Valli <strong>del</strong> Merse”;<br />

c) - <strong>di</strong> eventuali prescrizioni <strong>del</strong> PTC provinciale.<br />

3. In coerenza con il PIT regionale l’installazione <strong>di</strong> impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere realizzata<br />

come segue:<br />

a) - negli inse<strong>di</strong>amenti e nei complessi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> valore storico e paesaggistico comprendendo anche quelle<br />

parti con uno stretto rapporto visivo e <strong>di</strong> continuità con i centri storici, l’installazione dovrà essere integrata<br />

nella copertura degli e<strong>di</strong>fici adottando soluzioni tecniche e progettuali tali da rendere minimo l’impatto<br />

visivo unitamente al conseguimento <strong>del</strong>la maggiore efficienza energetica;<br />

b) - negli inse<strong>di</strong>amenti e nei complessi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong>versi, appartenenti a tessuti più recenti, l’installazione dovrà<br />

essere eseguita con tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento <strong>del</strong>la maggiore efficienza<br />

energetica, assicurino, comunque, una soluzione architettonica ottimale;<br />

c) - qualora l’installazione sia prevista a terra, entro i limiti <strong>di</strong> potenza consentiti per usufruire <strong>del</strong>lo scambio<br />

sul posto, come definiti dalla normativa vigente in materia, dovranno essere adottate soluzioni progettuali<br />

atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico prevedendo soluzioni in grado <strong>di</strong> armonizzarne l’impatto<br />

visivo, anche in considerazione <strong>di</strong> eventuali valori storici e architettonici presenti nel contesto circostante.<br />

4. Fermo restando quanto <strong>di</strong>sposto dalla vigente <strong>di</strong>sciplina in materia <strong>di</strong> energia in or<strong>di</strong>ne alle attività libere<br />

ed ai titoli abilitativi, l’installazione <strong>di</strong> impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere realizzata secondo i<br />

seguenti criteri:<br />

- comunque, garantire il minimo impatto visivo adeguandosi ai caratteri architettonici degli e<strong>di</strong>fici e/o morfologici<br />

e paesistici <strong>del</strong>l’area;<br />

- nelle nuove e<strong>di</strong>ficazioni gli impianti dovranno essere integrati e coerenti con il progetto complessivo <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio<br />

e, se realizzati sulla copertura, integrati alla copertura in modo strutturale;<br />

- come copertura <strong>di</strong> pensiline per posti auto;<br />

- come integrazione <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> arredo urbano;<br />

- in aree industriali e artigianali.<br />

5. Per l’installazione a terra <strong>di</strong> impianti solari termici e fotovoltaici <strong>di</strong> tipo produttivo dovranno essere privilegiati:<br />

a) - i siti degradati o bonificati;<br />

b) - le zone a destinazione produttiva;<br />

c) - le zone in<strong>di</strong>viduate ad hoc dall’Amministrazione comunale per impianti pubblici da convenzionare per<br />

quote con i privati interessati anche in funzione <strong>di</strong> salvaguardare i centri storici e le aree soggette a vincolo<br />

ai sensi <strong>del</strong> D.Lgs. 42/2004.<br />

6. L’installazione <strong>di</strong> impianti solari termici e fotovoltaici può essere realizzata nel territorio rurale ovvero nelle<br />

zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 1/2005, nei seguenti casi.<br />

- in coerenza con gli obiettivi <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong>le “schede <strong>di</strong> paesaggio” <strong>del</strong> PIT regionale nonché con la <strong>di</strong>sciplina<br />

<strong>del</strong> PIT stesso.<br />

- limitata ai Sottosistemi V1, V2, V4:<br />

1. secondo regole e criteri tesi a minimizzarne l’impatto visivo;<br />

2. privilegiando radure circondate da aree boscate localizzate in maniera da essere visibili<br />

esclusivamente dall’alto;<br />

- è esclusa l’ubicazione (ai sensi <strong>del</strong>l’art. 34 bis comma 10 <strong>del</strong> PIT) all’interno degli ambiti <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> monumenti<br />

e <strong>di</strong> centri antichi e <strong>del</strong>le aree <strong>di</strong>chiarate <strong>di</strong> notevole interesse pubblico <strong>di</strong> cui all’articolo 136 (beni<br />

paesaggistici) <strong>del</strong> Co<strong>di</strong>ce <strong>dei</strong> beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio (D.Lgs. 42/2004);

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