20150212-085924_damuri-giorgiantonio_n242-2015itpdf
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STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE IN ITALIA 45<br />
Intesa sulla<br />
produttività,<br />
21 novembre<br />
2012<br />
(CGIL dissenziente)<br />
Accordo quadro<br />
territoriale,<br />
24 aprile 2013<br />
Intesa sulla<br />
rappresentanza,<br />
31 maggio 2013<br />
Sentenza della<br />
Corte<br />
Costituzionale,<br />
4 luglio 2013<br />
Testo Unico sulla<br />
rappresentanza<br />
del 10 gennaio<br />
2014<br />
efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, purché<br />
siano sottoscritte – sulla base di un criterio maggioritario –<br />
dalle associazioni dei lavoratori più rappresentative.<br />
I contratti collettivi nazionali possono definire una quota<br />
dell’aumento concesso a livello nazionale (“salario di<br />
produttività”) che la contrattazione di secondo livello può<br />
collegare alla realizzazione di incrementi di produttività e<br />
redditività, beneficiando delle vigenti agevolazioni fiscali e<br />
contributive. Le parti si impegnano a dare seguito all'Accordo<br />
del 2011 e a definire gli aspetti regolamentari relativi a<br />
rappresentanza, rappresentatività, esigibilità.<br />
Facilita accordi a livello territoriale che consentano anche alle<br />
imprese prive di rappresentanza aziendale di applicare ai<br />
propri dipendenti le agevolazioni previste a fronte di<br />
miglioramenti della produttività aziendale che conseguono a<br />
una diversa gestione degli orari.<br />
Definisce criteri quantitativi per stabilire la legittimazione delle<br />
sigle sindacali alla contrattazione nazionale. Prevede<br />
meccanismi di approvazione a maggioranza per assicurare<br />
l’esigibilità generale dei CCNL. Si propone di valorizzare il<br />
ricorso alla RSU, prevedendo – tra le altre cose – un criterio<br />
esclusivamente proporzionale per la sua costituzione.<br />
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, dello Statuto<br />
dei Lavoratori, nella parte in cui non consentiva di costituire<br />
RSA anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non<br />
firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva,<br />
avessero comunque partecipato alla negoziazione relativa agli<br />
stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.<br />
Recepisce, unifica e armonizza i contenuti dell’accordo del<br />
2011 e dell’Intesa sulla rappresentanza del 2013. In<br />
particolare: i) stabilisce le modalità per la misurazione dei dati<br />
associativi; ii) adegua la disciplina delle RSU, in precedenza<br />
dettata dall’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, ai<br />
principi individuati dall’Intesa sulla rappresentanza del 2013.<br />
WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 242/2015