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44 FRANCESCO D’AMURI - CRISTINA GIORGIANTONIO<br />
Appendice<br />
Tavola 1<br />
L’evoluzione recente del sistema di relazioni industriali italiano:<br />
principali elementi<br />
Interventi<br />
Protocollo,<br />
23 luglio 1993<br />
Accordo quadro,<br />
22 maggio 2009<br />
(CGIL dissenziente)<br />
Accordo<br />
interconfederale,<br />
28 giugno 2011<br />
art. 8 DL 138,<br />
13 agosto 2011<br />
Principali contenuti<br />
Per alcuni profili ancora vigente, conferma l’assetto su due<br />
livelli della contrattazione collettiva. II CCNL ha un ruolo<br />
dominante rispetto al secondo livello, di cui definisce modalità<br />
e ambiti di applicazione.<br />
Il CCNL definisce il quadro normativo relativo all’utilizzo della<br />
manodopera e preserva il potere d’acquisto dei salari. Il<br />
secondo livello, gerarchicamente subordinato a quello<br />
nazionale, riguarda invece materie e istituti diversi e non<br />
ripetitivi – c.d. clausola di non ripetibilità – rispetto a quelli<br />
retributivi propri del CCNL, con il fine di introdurre eventuali<br />
aumenti salariali e modifiche organizzative. Attraverso<br />
clausole di rinvio, il CCNL può affidare al livello decentrato la<br />
regolamentazione-rinegoziazione di istituti o materie<br />
appannaggio del livello nazionale.<br />
Accordo di tipo sperimentale e di durata quadriennale. La<br />
vigenza dei contratti collettivi nazionali è riportata a tre anni<br />
sia per la parte normativa, sia per quella economica.<br />
Introduce nuove regole per il calcolo degli adeguamenti<br />
retributivi, determinati sulla base non più dell’inflazione<br />
programmata, ma dell’IPCA depurato della dinamica dei prezzi<br />
dei beni energetici importati. Alleggerisce contenuto e funzioni<br />
del CCNL, consentendo il raggiungimento di specifiche intese<br />
per governare direttamente nel territorio o in azienda,<br />
situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico e<br />
occupazionale.<br />
Amplia i margini entro i quali i contratti di secondo livello<br />
possono derogare – anche in senso peggiorativo – al CCNL,<br />
superando la c.d. clausola di non ripetibilità e ancorandoli al<br />
solo limite dell’obiettivo di conseguire una più efficace<br />
adesione alle esigenze degli specifici contesti produttivi.<br />
Tuttavia, preserva la centralità del CCNL, confermando che<br />
esso definisce i limiti e le procedure entro cui i contratti<br />
aziendali possono derogare alle disposizioni previste dagli<br />
stessi CCNL. Stabilisce criteri in base ai quali i contratti<br />
collettivi aziendali sono efficaci per tutto il personale in forza.<br />
Introduce la possibilità di siglare contratti aziendali che<br />
possono derogare sia al CCNL sia alla legge. Le intese hanno<br />
WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 242/2015