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44 FRANCESCO D’AMURI - CRISTINA GIORGIANTONIO<br />

Appendice<br />

Tavola 1<br />

L’evoluzione recente del sistema di relazioni industriali italiano:<br />

principali elementi<br />

Interventi<br />

Protocollo,<br />

23 luglio 1993<br />

Accordo quadro,<br />

22 maggio 2009<br />

(CGIL dissenziente)<br />

Accordo<br />

interconfederale,<br />

28 giugno 2011<br />

art. 8 DL 138,<br />

13 agosto 2011<br />

Principali contenuti<br />

Per alcuni profili ancora vigente, conferma l’assetto su due<br />

livelli della contrattazione collettiva. II CCNL ha un ruolo<br />

dominante rispetto al secondo livello, di cui definisce modalità<br />

e ambiti di applicazione.<br />

Il CCNL definisce il quadro normativo relativo all’utilizzo della<br />

manodopera e preserva il potere d’acquisto dei salari. Il<br />

secondo livello, gerarchicamente subordinato a quello<br />

nazionale, riguarda invece materie e istituti diversi e non<br />

ripetitivi – c.d. clausola di non ripetibilità – rispetto a quelli<br />

retributivi propri del CCNL, con il fine di introdurre eventuali<br />

aumenti salariali e modifiche organizzative. Attraverso<br />

clausole di rinvio, il CCNL può affidare al livello decentrato la<br />

regolamentazione-rinegoziazione di istituti o materie<br />

appannaggio del livello nazionale.<br />

Accordo di tipo sperimentale e di durata quadriennale. La<br />

vigenza dei contratti collettivi nazionali è riportata a tre anni<br />

sia per la parte normativa, sia per quella economica.<br />

Introduce nuove regole per il calcolo degli adeguamenti<br />

retributivi, determinati sulla base non più dell’inflazione<br />

programmata, ma dell’IPCA depurato della dinamica dei prezzi<br />

dei beni energetici importati. Alleggerisce contenuto e funzioni<br />

del CCNL, consentendo il raggiungimento di specifiche intese<br />

per governare direttamente nel territorio o in azienda,<br />

situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico e<br />

occupazionale.<br />

Amplia i margini entro i quali i contratti di secondo livello<br />

possono derogare – anche in senso peggiorativo – al CCNL,<br />

superando la c.d. clausola di non ripetibilità e ancorandoli al<br />

solo limite dell’obiettivo di conseguire una più efficace<br />

adesione alle esigenze degli specifici contesti produttivi.<br />

Tuttavia, preserva la centralità del CCNL, confermando che<br />

esso definisce i limiti e le procedure entro cui i contratti<br />

aziendali possono derogare alle disposizioni previste dagli<br />

stessi CCNL. Stabilisce criteri in base ai quali i contratti<br />

collettivi aziendali sono efficaci per tutto il personale in forza.<br />

Introduce la possibilità di siglare contratti aziendali che<br />

possono derogare sia al CCNL sia alla legge. Le intese hanno<br />

WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 242/2015

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