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STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE IN ITALIA 27<br />

possono, altresì, favorire l’insorgere di comportamenti elusivi. Se ne sono<br />

riscontrati usi distorti, indirizzati prevalentemente a minimizzare il carico<br />

fiscale attraverso c.d. “accordi cosmetici” 57 , con scarse ricadute sulla<br />

produttività. Più in dettaglio, in molti casi sono stati siglati accordi<br />

decentrati siglati con il solo fine di dichiarare l’esistenza di ricadute<br />

positive in termini di efficienza, e quindi la detassabilità, di alcune voci<br />

retributive variabili già previste dalla contrattazione nazionale 58 . Pertanto,<br />

la detassazione spesso non ha determinato un cambiamento<br />

organizzativo o una maggiore variabilità della retribuzione, ma ha<br />

esclusivamente ridotto il cuneo fiscale su componenti variabili già<br />

esistenti e predefinite al livello centrale.<br />

Pur con questi limiti, gli sgravi alla retribuzione di produttività<br />

possono aumentare il consenso delle parti sociali verso il superamento dei<br />

richiamati ostacoli che limitano il ruolo della contrattazione decentrata.<br />

A questo fine, è necessario definire un contesto di regole certe<br />

sulla base del quale essi possano essere accordati alle aziende e,<br />

specularmente, limitare i rischi di possibili abusi. Finora, vi sono state<br />

frequenti variazioni della platea dei beneficiari e della tipologia di redditi<br />

soggetti a detassazione, che – in alcuni anni – hanno ricompreso anche i<br />

redditi da straordinari e turni. Inoltre, mentre lo sgravio contributivo è<br />

stato – almeno in una certa misura – reso strutturale con la riforma<br />

Fornero, il d.P.C.M. 22 gennaio 2013 ha rinnovato i benefici fiscali<br />

limitatamente ai due anni successivi, non incentivando – quindi – le<br />

aziende all’adozione di piani gestionali su orizzonti temporali più lunghi.<br />

Quanto al contrasto dell’elusione, la proroga della detassazione<br />

introdotta dal d.P.C.M del 22 gennaio 2013 ha condizionato la possibilità<br />

di fruire degli sgravi all’esistenza di un nesso quantitativo tra retribuzione<br />

e indicatori di produttività, oppure in presenza di alcune fattispecie<br />

definite di riforma organizzativa. La concreta efficacia di queste<br />

disposizioni dipenderà dall’interpretazione che sarà accordata a tale<br />

condizionalità. Appare irrealistico, da parte del legislatore, l’intento di<br />

poter elencare tutte le fattispecie nelle quali vi sia una ricaduta positiva<br />

della contrattazione decentrata sulla produttività e di poterne verificare la<br />

concreta sussistenza al livello locale.<br />

La distinzione tra i due livelli di contrattazione, e l’attribuzione di<br />

benefici fiscali alla quota di retribuzione effettivamente negoziata al livello<br />

locale, è condizione necessaria per l’efficacia del provvedimento. La<br />

57 Cfr. Antonioli e Pini (2012).<br />

58 Fazio e Tiraboschi (2011) mostrano l’estrema omogeneità di diversi contratti collettivi<br />

aziendali sottoscritti nel 2011 (quelli resi pubblici), siglati con il solo scopo di dichiarare<br />

l’esistenza di un nesso tra alcune componenti accessorie della retribuzione già contrattate al<br />

livello centrale e una maggiore produttività.<br />

WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 242/2015

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