20150212-085924_damuri-giorgiantonio_n242-2015itpdf
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16 FRANCESCO D’AMURI - CRISTINA GIORGIANTONIO<br />
come tali intitolate a sottoscrivere i contratti di prossimità, alimentando –<br />
quindi – orientamenti interpretativi divergenti 21 .<br />
La definizione di regole univoche per misurare la rappresentatività<br />
effettiva delle sigle sindacali consentirebbe di determinare in modo<br />
oggettivo la legittimazione a negoziare e a stipulare i contratti collettivi 22 .<br />
Le regole fissate dagli Accordi degli ultimi anni mutuano il criterio già<br />
applicato nel pubblico impiego basato sulla “pesatura” fondata sulle due<br />
gambe equivalenti dei voti e degli iscritti. Tuttavia, esse valgono solo nei<br />
confronti dei soggetti firmatari o di quelli che comunque vi aderiscano,<br />
con le conseguenti incertezze e asimmetrie tra organizzazioni sindacali<br />
che ne possono scaturire. Al contrario l’opzione legislativa, già<br />
sperimentata nel pubblico impiego, garantirebbe la vincolatività<br />
generale 23 . e consentirebbe, inoltre, di superare le incongruenze<br />
segnalate in punto di misurazione del consenso e di raccolta dei dati<br />
associativi e di quelli elettorali 24 . Andrebbe, inoltre, effettuato un raccordo<br />
con la disciplina dell’art. 8, prevedendo espressamente un’estensione dei<br />
criteri di rappresentatività stabiliti per legge anche per individuare i<br />
soggetti sindacali legittimati alla stipula dei contratti di prossimità, a<br />
livello sia aziendale, sia territoriale.<br />
Regole sulla rappresentanza sindacale in azienda. – L’attuale<br />
sistema continua a vedere la coesistenza di due organismi<br />
rappresentativi: i) le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), previste<br />
per via legislativa (art. 19 dello Statuto dei lavoratori) e rappresentative<br />
dei soli lavoratori iscritti a una determinata sigla sindacale; ii) le<br />
rappresentanze sindacali unitarie (RSU), disciplinate da intese negoziali<br />
(già Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, e ora Testo unico<br />
sulla rappresentanza) e che consentono una rappresentanza generale per<br />
il fatto di essere legittimate dal voto di tutti i lavoratori, iscritti e non<br />
iscritti a sigle sindacali. Tale assetto ha comportato l’insorgere di<br />
21 Oscillanti tra il richiamo implicito ai criteri del citato Accordo e l’applicazione di quelli<br />
elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla nozione di “confederazioni maggiormente<br />
rappresentative sul piano nazionale” di cui all’abrogata lett. a), del comma 1, dell’art. 19<br />
dello Statuto dei lavoratori. Cfr., ad esempio, Perulli e Speziale (2011).<br />
22 Cfr. Carrieri (2011); Antonioli e Pini (2013).<br />
23 Inoltre, consentirebbe di definire in maniera più efficace le modalità di rilevazione dei dati<br />
associativi ed elettorali (e, quindi, l’eventuale coinvolgimento di enti quali l’INPS e il CNEL).<br />
24 È opportuno sottolineare come l’esperienza maturata nel pubblico impiego e i principali<br />
limiti in essa riscontrati, evidenziati, ad esempio, da Maresca (2010) e Morongiu (2014),<br />
dovrebbero rappresentare un imprescindibile riferimento nell’introduzione dello strumento<br />
legislativo in ambito privato, in modo da prevenire possibili criticità applicative (si pensi, ad<br />
esempio, al contenzioso legato al processo di certificazione).<br />
WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 242/2015