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16 FRANCESCO D’AMURI - CRISTINA GIORGIANTONIO<br />

come tali intitolate a sottoscrivere i contratti di prossimità, alimentando –<br />

quindi – orientamenti interpretativi divergenti 21 .<br />

La definizione di regole univoche per misurare la rappresentatività<br />

effettiva delle sigle sindacali consentirebbe di determinare in modo<br />

oggettivo la legittimazione a negoziare e a stipulare i contratti collettivi 22 .<br />

Le regole fissate dagli Accordi degli ultimi anni mutuano il criterio già<br />

applicato nel pubblico impiego basato sulla “pesatura” fondata sulle due<br />

gambe equivalenti dei voti e degli iscritti. Tuttavia, esse valgono solo nei<br />

confronti dei soggetti firmatari o di quelli che comunque vi aderiscano,<br />

con le conseguenti incertezze e asimmetrie tra organizzazioni sindacali<br />

che ne possono scaturire. Al contrario l’opzione legislativa, già<br />

sperimentata nel pubblico impiego, garantirebbe la vincolatività<br />

generale 23 . e consentirebbe, inoltre, di superare le incongruenze<br />

segnalate in punto di misurazione del consenso e di raccolta dei dati<br />

associativi e di quelli elettorali 24 . Andrebbe, inoltre, effettuato un raccordo<br />

con la disciplina dell’art. 8, prevedendo espressamente un’estensione dei<br />

criteri di rappresentatività stabiliti per legge anche per individuare i<br />

soggetti sindacali legittimati alla stipula dei contratti di prossimità, a<br />

livello sia aziendale, sia territoriale.<br />

Regole sulla rappresentanza sindacale in azienda. – L’attuale<br />

sistema continua a vedere la coesistenza di due organismi<br />

rappresentativi: i) le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), previste<br />

per via legislativa (art. 19 dello Statuto dei lavoratori) e rappresentative<br />

dei soli lavoratori iscritti a una determinata sigla sindacale; ii) le<br />

rappresentanze sindacali unitarie (RSU), disciplinate da intese negoziali<br />

(già Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, e ora Testo unico<br />

sulla rappresentanza) e che consentono una rappresentanza generale per<br />

il fatto di essere legittimate dal voto di tutti i lavoratori, iscritti e non<br />

iscritti a sigle sindacali. Tale assetto ha comportato l’insorgere di<br />

21 Oscillanti tra il richiamo implicito ai criteri del citato Accordo e l’applicazione di quelli<br />

elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla nozione di “confederazioni maggiormente<br />

rappresentative sul piano nazionale” di cui all’abrogata lett. a), del comma 1, dell’art. 19<br />

dello Statuto dei lavoratori. Cfr., ad esempio, Perulli e Speziale (2011).<br />

22 Cfr. Carrieri (2011); Antonioli e Pini (2013).<br />

23 Inoltre, consentirebbe di definire in maniera più efficace le modalità di rilevazione dei dati<br />

associativi ed elettorali (e, quindi, l’eventuale coinvolgimento di enti quali l’INPS e il CNEL).<br />

24 È opportuno sottolineare come l’esperienza maturata nel pubblico impiego e i principali<br />

limiti in essa riscontrati, evidenziati, ad esempio, da Maresca (2010) e Morongiu (2014),<br />

dovrebbero rappresentare un imprescindibile riferimento nell’introduzione dello strumento<br />

legislativo in ambito privato, in modo da prevenire possibili criticità applicative (si pensi, ad<br />

esempio, al contenzioso legato al processo di certificazione).<br />

WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 242/2015

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