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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il ...

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<strong>REPUBBLICA</strong> <strong>ITALIANA</strong><br />

<strong>IN</strong> <strong>NOME</strong> <strong>DEL</strong> <strong>POPOLO</strong> <strong>ITALIANO</strong><br />

<strong>Il</strong> Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione I<br />

composto dai signori:<br />

Corrado Calabrò Presidente<br />

Nicola Gaviano Consigliere<br />

Davide Soricelli Primo Referendario, estensore<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso n. 1556 del 2004 R.G., proposto da ROTELLA TIZIANA, ABBATE<br />

MARISA, ABRAMO GIUSEPPA, ALBERTAZZI PATRIZIA, ALFONSO<br />

MARIA ROSARIA, ALTARE GIANBEBBE, ANDREOZZI GIULIANA,<br />

APICELLA STEFANO, ARGENT<strong>IN</strong>O GIUSEPPE EDOARDO, ASSISI<br />

TIZIANA, ASTOR<strong>IN</strong>O ROSA, BACCI FABRIZIO, BALESTRIERI<br />

STEFANIA, BARBUTO MARIAROSARIA, BARRIA PATRIZIA, BELLOMO<br />

ALBERTO, BENEDDUCE SABR<strong>IN</strong>A, BIAGI AMALIA, BIANCALANA<br />

FELICITA, BIANCHI BRUNO, BISCEGLIA FRANCESCO, BOGHI<br />

PATRIZIA, BONACCORSI ELENA, BONANNI FILIPPO, BONANNI<br />

PARAGALLO V<strong>IN</strong>CENZO, BONFIRRARO DANIELA, BRUGNONE VITA<br />

MARIA, BUONGIORNO ANNA MARIA, BURGO BASILIO, CACOPARDO<br />

GIOVANNA, CAMPISI GIUSEPP<strong>IN</strong>A, CANZONI GLORIA, CAPORASO<br />

TERESA, CARCH<strong>IN</strong> MARIA CONCETTA, CARDEA MAR<strong>IN</strong>A, CARICATO<br />

ANTONELLA, CASALASPRO MARIA ANTONIETTA, CASELLA SANDRA,<br />

CASSANO TERESA, CENTORBI MARIO, CER<strong>IN</strong>I SANDRO, CHIEFFALLO<br />

V<strong>IN</strong>CENZO, CH<strong>IN</strong>IGO RENATO, CILLO ANNA RITA, CIVOLANI CHIARA,


CONIDI MARIA ANGELITA, COPPETTI COSTANZA, CORRADO<br />

PASQUALE, CORREALE FEDER<strong>IN</strong>ANDO, CORTESE MILENA, COTUGNO<br />

FRANCESCA, COZZ<strong>IN</strong>O V<strong>IN</strong>CENZA, CUCCHIARARO GIOVANNI,<br />

CUC<strong>IN</strong>ELLA ROSANGELA, CUCURACHI STEFANO, D'AGOST<strong>IN</strong>O<br />

ABELARDO, D'ALESSIO MARIA VITTORIA, D'AMORE ILARIA, DE<br />

ANGELIS TIZIANA, DE ANSERIS MARIA ROSARIA, DE BENEDICTIS<br />

V<strong>IN</strong>CENZO, DE CECILIA ROM<strong>IN</strong>A, DE FEO PAOLO, DE MASI<br />

MARCELLA, DE MATTEIS ANNA LUCE, DE RE ELEONORA, <strong>DEL</strong><strong>IN</strong>NA<br />

AGOST<strong>IN</strong>O, DESOGUS CRIST<strong>IN</strong>A, DI FRANCO BRUNO, DI GIULIO<br />

MARIAPIA, DI LEO MARIA CONCETTA, DI LORENZO ANNA, DI<br />

MART<strong>IN</strong>O PAOLO, DI MART<strong>IN</strong>O STEFANIA, DI PRIMA GIUSEPPE, DI<br />

STASIO CATIA, D<strong>IN</strong>A GIAMMARCO, D<strong>IN</strong>ARDO GIUSEPPE,<br />

DIPASQUALE ROSA, DOM<strong>IN</strong>ICI DONATELLA, DONGU ANNA MARIA,<br />

ESPOSITO ANNA, ESPOSITO NICOLA, FABBRI MICHELE, FARRIS LIDIA,<br />

ANDREANA FAZIO ANTON<strong>IN</strong>O, FAZIO ARABELLA, FAZIO<br />

DESIDERATA, FEDERIGHI MARIA CRIST<strong>IN</strong>A, FENOCCHIO MARIA<br />

PIERA, FERRARI VALERIA, FIMIANI ROSA, FIORILLO GIUSEPP<strong>IN</strong>A,<br />

FIOR<strong>IN</strong>I LAURA, FOGACCI PIER LUIGI, FONTANA ROSANNA,<br />

FOSSATARO ELIANA, FRAGOMENO GIUSEPPE, FRANCOMANO<br />

CATER<strong>IN</strong>A, FRASCHILLA LIVIO, GALLUCCI MELANIA, GERB<strong>IN</strong>O<br />

CHIARA, GHEZZI TEA GLORIANA, GIACOMELLI IR<strong>IN</strong>A, GIRONDA<br />

VERALDI ANNAMARIA, GIUFFRIDA GIUSEPPE, GIUSTI MARIO,<br />

GUADA MARIL<strong>IN</strong>DA, GUARNIERI ALBERTO, GUIDA PAOLA, GUIDO<br />

LAURA, GULLO GIUSEPPA, IZZO LUIGI, LA MANNA RENATO<br />

GIUSEPPE, LAGRAV<strong>IN</strong>ESE ROSANNA, LAI ANTONIO, LEONE ADA,<br />

LOMBARDI DANILO, LUL<strong>IN</strong>I ALESSANDRA, MADAIO PATRIZIA,


MAGRELLI ANNA MARIA, MALLAMACE ROCCO, MANCA GRAZIELLA,<br />

MANC<strong>IN</strong>I GIOVANNI, MANCUSO FEDERICO, MARCON LUCIA,<br />

MARIANO ELISABETTA, MAR<strong>IN</strong>O A<strong>DEL</strong>E, MASALA ANNA MARIA,<br />

MATTA MARIA RITA, MAZZA VANIA, MEI DANIELA, MELAPPIONI<br />

FRANCESCA, MELONI LOURDES, MELONI PAOLA, MERCIARI ELENA,<br />

MILANA ROBERTO, MILANESE CRIST<strong>IN</strong>A, M<strong>IN</strong>ERVA NICOLA,<br />

M<strong>IN</strong>GIONE MARIA ROSARIA, M<strong>IN</strong>IGR<strong>IN</strong>O MASSIMO, MIRENNA ALFIO,<br />

MONTECALVO GIUSEPPE, MONTEFUSCO LUCA, MRCHESE CARMELA,<br />

MUSU GIOVANNA, NAPPI GIOVANNI, NASTRI ALIGHIERI, NATALE<br />

CATER<strong>IN</strong>A, NAVIGANTE MARIA TERESA, NICOSIA LEO SILVIA,<br />

NOTARIANNI ANTONIO, OROF<strong>IN</strong>O AGNESE, PALLAD<strong>IN</strong>O LUCIA,<br />

PANETTIERI ASSUNTA, PANZANO MARIA, PASQUALETTO FILIPPO,<br />

PERAZZI ANTONELLA, PERRICONE CARMELA, PETT<strong>IN</strong>ICCHI MARIA<br />

ROSARIA, P<strong>IN</strong>GITORE MARIA GABRIELLA, P<strong>IN</strong>O V<strong>IN</strong>CENZO, PIRAS<br />

ELISABETTA, PIRRO PAOLA, PIZZO DARIA, PORRA' LUISA, PORRA'<br />

PAOLA, PRESUTTI CLELIA, PRIMAVERA PASQUALE FRANCESCO,<br />

PULVIRENTI MARIA, RABUANO UMBERTO, RACITI ANNA ROSSELLA,<br />

RATTI CLAUDIA, RICCI CAROL<strong>IN</strong>A, RIZZO GRAZIA, ROGGIO<br />

GAETANO, ROMITI MICHAELA, ROSCIANO MARGHERITA, ROSSO<br />

PAOLA, RUOCCO PAOLA, SAB<strong>IN</strong>I CARMELA, SALZANO ROSA,<br />

SANSEVER<strong>IN</strong>O ANNA, SANTORO OLIMPIA RITA, SARLASSARE<br />

ANTONIA, SCANO FEDERICA, SCANO LEA, SCANU MARIA<br />

ELISABETTA, SCARPA VALENT<strong>IN</strong>A, SCERBO MARIA RITA, SCOTTI<br />

PASQUALE, SEMERARO CRIST<strong>IN</strong>A, SIGNORELLO ANNA MARIA,<br />

SPATA SANDRO, SPOSATO LUCIANO, TASSITANO EUGENIO ANTONIO,<br />

TAVARIS SANDRA, TERRIZZI ROSA, TORTORA GIOVANNI,


TRAPANESE PATRIZIA, TUVERI FABIOLA, UCCHEDDU CATER<strong>IN</strong>A,<br />

URBANI FLAVIA, VALENTI FAUST<strong>IN</strong>A, VASSALLO LORENZO,<br />

VATTIMO FRANCESCO, VENTUR<strong>IN</strong>O UMBERTO, VESCOVI FABIO,<br />

VITALBA MARIA, VOLTAN GIANFRANCO, ZANGARACI LUCIA,<br />

ZICCONE MARCELLO e ZITO FILOMENA, rappresentati e difesi<br />

dall’avvocato Flavio Maria Polito, presso il cui studio in Roma, via Pasubio n. 2,<br />

sono elettivamente domiciliati<br />

contro<br />

il ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e<br />

difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei<br />

Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege<br />

e nei confronti di<br />

Piemontesi Libera, Raponi Delia Serena, Rizzo Maria Luisa, Mazzù Salvatrice,<br />

Morozzini Roberta, Perrone Filomena, Mulas Catia Maria, Montereale Giuseppe,<br />

Lo Nigro Eugenia Lucrezia, Lunardini Paola, Pascale Gerardo, Mames Francesco,<br />

Miceli Francesco, Quattrocchi Angelo, Montalto Pietro Blasco, Messeni<br />

Petronilla, Rosa Silvana, Taglieri Elisabetta Anna, Calò Iolanda, Zaccheo Liliana,<br />

Russo Lucia, Pireddu Maria Vittoria, Vianelli Maria, Santi Daniele, Vattimo<br />

Maria Antonietta, Poggioni Giovanni, Petruzzi Daniele, Strano Giovanna,<br />

Micucci Raffaele, Lofano Raffaele, Menci Raul, Orrico Maddalena, Mancini<br />

Angela, Giudice Grazia, La Mantia Giuseppe, Mate Francesca, Pezzi Mara,<br />

Migliore Biagio, Liggieri Carmelo, Lucentini Franca, Lombardo Maria, Moni<br />

Federico, Giliberti Maria, Gorbi Danilo, Del Giudice Rosa, Ventola Rita,<br />

Pappalardo Michelangelo, Pennacchio Luisa, Paolucci Maria Luisa, Pratellesi<br />

Paola, Falcone Enza, Ferlito Maria, Leoni Raul, Orsini Marina, Conti Marcella,<br />

Di Russo Filomena, Lontano Loredana, Mandarino Anna, Gelli Graziano, Benanti


Enrico, Leo Antonella, Svezia Giuseppa, Di Cara Ignazio, Gibbardo Vittorio, De<br />

Angelis Caterina, Cavallaro Santo, Minelli Anna Maria, Battecca Elisabetta, Piras<br />

Salvatore Antonio, Scioscia Carlo, Sartori Arturo, Carnevalini Maria Luisa, Di<br />

Cola Fausta, Cesari Ornella, Iannaccone Maria, Del Monte Arcangelo, Leonardi<br />

Anna Rita, Gianoglio Maria Teresa, Di Cesare Rosa Pacina, D’Antonio Pierluigi,<br />

Donati Fiorella, Bardini Anna Rita, Genco Grazia, De Lullo Egisto, Cavallucci<br />

Silva, Di Chiara Federico, Cusati Pietro, Farnelli Margherita, Civardi Leonarda,<br />

Silvana Daniele, Biancolilli Angelo, D’Amato Luigi, Bassignana Liliana, Dinoi<br />

Maria Lucrezia, Bosco Rosaria, D’Auria Giuliana, Belnudo Tiziana e Cecchi<br />

Riccardo Massimo, rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Rossano, presso il<br />

cui studio in Roma, via Veneto n. 108, sono elettivamente domiciliati<br />

Cusani Anna Maria, Ferroni Anna Maria, Puglielli Gabriele e Bonifacio Antonio,<br />

rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Rossano, presso il cui studio in Roma,<br />

via Veneto n. 108, sono elettivamente domiciliati<br />

Sole Antonio e Senatore Assunta, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico<br />

Iossa e Francesco Cinque, presso il cui studio in Roma, via Leto n. 2, sono<br />

elettivamente domiciliati<br />

Morreale Felice, Mondello Onofrio Maurizio, Vaccarello Alfonso, Montaperto<br />

Calogero, Caramanno Francesco, Morreale Pietro Antonio, Vinti Italia, Fragapane<br />

Paolo, Sciortino Giuseppina, Gagliano Vincenza, Messina Maria Giovanna,<br />

Bellomo Carmela, Amato Francesco, Butera Antonio, La Placa Fiorella, Gentile<br />

Anna, Russo Vincenzo, Romano Rosario, Pullara Pasquale, Taibi Concetta, Di<br />

Benedetto Giuseppe, Virga Concetta, Caramella Giuseppe, Pullara Giuseppe,<br />

Chianetta Antonino, Sindaco Isabella, Mostarda Massimo, Sanesi Giovannino,<br />

Miccichè Luciano, Vidoni Luigina, Graziani Luana, Camponeschi Cristina, Rossi<br />

Sauro, Fino Rosamaria, Fregni Daniela, Amoroso Carla, Cavallaro Aniello,


Zardin Annamaria, Alberti Antonella, Fornasini Annarita, Felice Maria, Lippolis<br />

Rosida, Giucciardi Deanna, Spaggiari Simona, Nizzoli Donatella, Farina Maria<br />

Rosa, Fino Donato, Caruso Salvatore, Giusti Barbara, Zito Luisa, Etna Francesco,<br />

Lettera Rosa, Natale Fausto, Arcaro Tiziana, Caselli Claudia, Azzaro Grazia,<br />

Bellucci, Patrizia, De Biase Rachele, Guerrera Daniela, Esposito Antonio, Ferola<br />

Carmine, Sferrazza Calogero, Basanisi Maria Giovanna, Ferrantino Francesco,<br />

Abbamonte Maria, Gualtieri Deanna, Martinelli Vanna, Carone Paolo Michele<br />

Antonio, Gazzotti Renata, Silvestrini Gioedana, Zanasi Bianca Maria, Artioli<br />

Liana, Oleari Roberta, Garuti Paola, Di Mattia Manuela, Pignatti Angela, Bettelli<br />

Miriam, Mantovani Maddalena, Camaioni Eliana, Vanni Agnese, Di Vita Mario,<br />

Lilo Claudio, Tassinari Marta, Oliveri Rosa Maria, Giordano Maria Concetta,<br />

Spampinato Maria Letizia, Fogliani Loretta, Rinaldi Nadia, Munarini Viller,<br />

Rossetti Giovanna, Brunetti Mirko, Luppi Renata, Golia Marianna, Matrone<br />

Raffaele, Cavalletti Maria Rosa, Tebaldi Maria, Astolfi Gabriella, Miraglia<br />

Franco Vittorio, Trenti Franca, Ancona Maria Beatrice, Poltronieri Cristina,<br />

Amore Olimpia, Bondi Domenica, Cutrì Antonio, Palazzi Lorenza, Ferrante<br />

Giovanna, Rosso Federica, Andreina Lidia, Boni Urbano, Cuscire Antonio,<br />

Grieco Isabella, Romanzini Cathia, Pappalardo Sebastiano, Cataudella Emanuele,<br />

Cirrone Maria, Romano Nicola Antonio, Mingoia Nicolò, Mangone Vittoria,<br />

Motto Ros Franco, Barale Maria Rosa, Azzaro Giuseppe, Scarito Libonia,<br />

Pappagallo Francesca, Talamanca Tommaso, Vellotti Ermelinda, Negrini Oriano,<br />

Ambrogi Alina, Rosalia Rosa, Soldatini Cosetta, Mazzara Giacomina, Pastorino<br />

Claudia, Caselli Cristiana, Magi Anna Maria, Fabbrini Carla, Sensi Giancarlo,<br />

Picca Antonella, Carraro Antonella, Bardi Liana, Guerrini Massimo, Rotunno<br />

Massimo, Marcotulli Manuela, Musella Italia, Macchi Anna Maria, Giacosa<br />

Giovanna, Maccherini Ornella, Paolini Marco, Mencacci Gianpaolo, De Rosa


Gregorio, Granai Marcello, Baccetti Marcella, Carla Bisogni, Cepparulo Carolina,<br />

Giorgi Gianangela, Tiriboco Mirella, Caiello Fausta, Nuvolone Simonetta,<br />

Corradori Giovanna, Fabbri Susanna, Ferrini Benedetta, Giusti Meri, Iezzi<br />

Patrizio, Madiai Maria Cristina, Nannetti Lucia, Neri Cinzia, Panuccio Cristina,<br />

Perri Lilia, Capitanelli Alessandro, Guanti Antonella, Anselmi Daniela, Caporali<br />

Enrica, Turchetti Mario, Marinelli Vania, Scarpitti Barbara, Caporaletti Gigliola,<br />

Dentato Assunta, Casaccia Patrizia, Andreoni Alessandro, Brandimarti Maria Pia,<br />

Curzi Sabrina, Cingolani Marisa, Zannotti Giancarla, Boiani Angela, Battista<br />

Raffaella, Cannito Francesco, Capsalachi Calliope, Chiazzolla Livia, Chitani<br />

Giuseppe, Coppi Adele, Dell’Acqua Leonardo, Di Molfetta Giuseppe, Galietti<br />

Nicola, Gagliardi Rosalba, Guarnieri Felice Paolo, Maralfa Renato, Marsigliano<br />

Maddalena, Modugno Angela, Musicco Giuseppe, Marino Angela, Memoli<br />

Caterina, Mongelli Lucia, Paparella Antonella, Rivoir <strong>Il</strong>da, Stornata Nunzia,<br />

Serrano Carlo Vincenzo, Sivo Maria, Squeo Valentino, Susca Rosa, Tateo Anna<br />

Maria, Violante Irma, Volpe Vincenzo, Squeo Costantino, Romagnoli Dario,<br />

Picillo Silvana, Maderna Gianluca, Cannazza Alessandra, Cannazza Gabriella,<br />

Stella Antonella, Tencalla Eva, Callobicchio Paola, Di Lorenzo Ermenegildo,<br />

Carrieri Fortunata, Andreone Lucia, Ferraris Ermanna, Mandalari Giovanna,<br />

Moccia Rita Teresa, Quaglio Lorenza, Porzio Giuseppe, Montanaro Paola, Pennisi<br />

Rosa, Vaccaro Gina, Triolo Francesco, Di Cola Sandro, Fiorino Antonina Silva,<br />

Levari Maria Carmela, Cortelezzi Daniela, Golisano Silvana, Cavalieri Renato,<br />

Palumbo Aniello, Berghella Paola, Leomazzi Quirino, Valleriani Emanuela,<br />

Caruso Martino, Pietrosanti Giovanna, Sassano Giovanna, Orlandi Ivana, Forti<br />

Matilde, Rinaldi Carlo, Venanzi Delia, Boscarino Giuseppe, Di Domenico Anna,<br />

Izzo Domenico, Bernazza Maria Grazia, Bontà Antonina, Corrias Luisa, Palombi<br />

Luigi, Santangelo Francesco, Pansera Gabriella, Cioffi Rosaria Maria, Macheda


Graziella, Mallozzi Antonia, Franco Antonio, Di Donato Dilia, Andreocci Lucia,<br />

Baglio Antonino, Prisco Maria Consiglia, Di Falco Gabriella, Lombardi<br />

Annamaria Pia, Marzano Antonio, Catania Rosalba Maria, Caputo Antonello,<br />

Voli Maria Grazia, Visconti Luigi, Carlotta Mirella, Montalto Alfredo,<br />

Bonaccolta Concetta, De Longis Paola, D’Amico Rossella, Protomanni Rita,<br />

Grippa Anna, Mancini Sonia, Sportiello Rosa, Baldassarre Silvana,<br />

Dall’Armellina Doriana, Nastro Alessandra, Raho Giancesare, Macera Maria<br />

Grazia, Lepore Mariannina, Gangi Crocifissa Antonina, Dell’Utri Calogero<br />

Antonio, Alaimo Margherita, Alfieri Pina, Amenta Sonia Rosaria, Amico Alida<br />

Emma, Anzalone Asabrina, Arnone Anna Maria, Aurnia Sarina, Averna<br />

Arcangelo, Bellanti Maria Stella, Bottari Alfonsinba, Bottari Francesco, Buhagiar<br />

Filippo, Burgio Carmelina, Cagnina Angela, Cagnina Maria, Calà Rosaria Maria,<br />

Cani Vincenza, Capritta Antonella, Cassetti Tiziana Daria, Castellano Graziella<br />

Francesca Lucia, Castellano Pia Rita Grazia, Chiolo Ignazia, Chipato Giuseppe<br />

Coco Rasario, Cognata Ottavia Maria, Colombo Vincenzo, Corbo Angelo,<br />

Cordaro Giuseppe, Cartese Maria Carmela, Cosentino Salvatore, Culmone<br />

Salvatore, Cumbo Rosario Mario Aurelio, Curatolo Cinzia, Curto Rasaria,<br />

D’Amario Giovanni, D’Anca Calogero, D’Anna carmelo, D’Asaro Maria, Dellutri<br />

Ferdinando, Dell’Utri Michelangelo, Dell’Utri Rosa, Dell’Utri Silvana, Di Bella<br />

Piera, Di Benedetta Mirella, Di Francesco Paola, Difrancesco Maria Teresa,<br />

Distefano Michele Francesco, Faletra Angela, Falsone Michelina, Falsone<br />

Vincenzo, Favata Giuseppe, Ferrara Maria Antonia, Ferrara Silvana, Ferreri<br />

Franca, Ferro Ignazia, Ficarra Giovanna, Fina Rosa, Formica Salvatore, Galletti<br />

Cinzia, Galletti Salvatore, Giambra Maria Assunta, Giambra Nicolina, Giordano<br />

Siverio, Giumento Grazia Rita, Golisano Giuseppe, Grado Carmela, Grande<br />

Carmelo Francesco, GruttadauriaLuigia, Gurrera Olga Giovanna, Iacolina Silvana,


Iannello vincenza, Impellizzeri Antonia, Indorato Maria Crocifissa, La Furia<br />

Maria Rosa, La Magna Vincenzo Fabrizio, Lacagnina Antonietta, Ladduca<br />

Antonina, Lanzarone Giuseppe, Leonardi Nicolino Pio, Li Pera Maria Fatima,<br />

Livecchi Laura Maria, Lo Cascio Giuseppa, Lo Curto Gabriella Lo Manto Maria,<br />

Lo Vetere Vincenza, Locascio Concetta, Lombardo Carmela, Lunetta Giuseppa,<br />

Maiorana Arcangela Grazia Pia, Malerba Antonia, manno Rosa, Martorana<br />

Salvatore, Mastrosimone Tiziana Claudia, Mazzapica Giuseppa, Mazzapica<br />

Sonia, Melfa Maria Ignazia,Messina Fabiola Giuseppa Antonella, Messina<br />

Filomena, Lilia Mauro,Mugavero Croce, Naro Salvatore, Nicosia Michelina,<br />

Ninotta Teresa, Nocera Salvatore, Panzica Armando, Panzica Filippo Francesco,<br />

Parisi Donatella, Passeo Maria, Pecoraro Stefano, Piazza Giuseppe Gaetano,<br />

Piccicuto Giovanna, Picone Grazia Maria, Polizzano Salvatore, Pollara Lucia,<br />

Riggi Salvatore, Ristuccia Rita Maria Pia, Rizzari Maria Luisa, Rizzo Giustina,<br />

Rizzo Riccardo Fasto, Romito Gero, Rotondo Orazio, Sanfilippo Antonino,<br />

Santoro Maria Rosa, Scalzo Ausilia, Scalzo Salvatore, Scalzo Salvatore Valerio,<br />

Scarlatta Rosalia, Scarpello Rita Lucia, Scarpulla Francesca, Scarpulla Maria<br />

Laura, Scribani Lucia, Semola Gaetana, Sole Simonetta, Spitaleri Maria Fatima,<br />

Taibi Giuseppina, Tavella Maria Rita, Tocco Maddalena, Tomasella Valeria,<br />

Trafficante Fausto, Trupia Salvatore, Tumminelli Maria Pia, Tuttolomondo Maria<br />

Ausiliatrice, Vaccari Nicoletta Valentina, Vaccaro Luigi, Valle Gaetano, Vonoli<br />

Claudio, Vassallo Maurizio, Verso Ugo, Vitali Giuseppe, Vitrano Mariarita,<br />

Bettini Mauro, Brandolini Mirna, Colonna Lucia, De Luca Rosaria Antonietta,<br />

Dell’Amore Alessandra, Dell’Amore Lidia, Dell’Amore Raffaella, Francese Lucia<br />

Giuseppina, Giorgini Maria Angela, Manuzzi Elisabetta, Morelli Morena,<br />

Romagnoli Milvia, Tarantino Maria Paola, Triboli Giorgio, Zanetti Marinella,<br />

Zavalloni Dauria, Budellazzi Lorenzo, Abete Anacleto, Cheli Lucia, Allegri


Loredana, Pierantoni Stefania, Cavina Miriam, Dameluzzo Giuseppina, Minguzzi<br />

Liliana, Bezzi Paola, De Notaris Matteo, Mazza Carmelo, Biondi Antonio,<br />

D’Amico Antonino, De Leo Carlo, Corbelli Patrizia, Zaganelli Giordana,<br />

Donatini Saula, Iglio Angela, Granili Anna, Zucchini Roberta, Pandolfi Patrizia,<br />

Biral Anna Maria, <strong>Il</strong>ari Rita, Montanari Cristina, Magnani Tania, Tomasi Valeria,<br />

Piu Maria Bonaria, Senatore Filomena, Cavallucci Mirella, Lamargese<br />

Michelangelo, Zamagni Maurizio, Napolitano Raffaele, Manaresi Graziella,<br />

D’Amore Anna, Binzoni Rita, Rondoni Claudia Romana, Paesanti Nadia, Sodini<br />

Tiziana, Laghi Maura, Cavallini Anna Maria, Bartolini Settimia, Berti Vincenza,<br />

Tondelli Marinella, Zappia Silvana, Valentini Valeria, Tramonti Cristina, Profili<br />

Stefania, Caricato Massimo, Minghetti Gian Paolo, Vizzati Flavio, Augello<br />

Antonino, Panelli Paola, Marinoni Laura, Cellini Sauro, Spada Luisa, Costa<br />

Antonino, Baruzzi Claudio, Coretalla Angela, Piraccini Donatella, Zaccarini Olga,<br />

Corbara Loretta, Gasperini Miria, Tommasini Tamara, Gordini Anna Rita, Bertoni<br />

Alessandra, Loreta Serena, Versari Catia, Mastropietro Claudia, Cortesi Adalgisa,<br />

Aragona Maria, Alonge Alfonso, Falsetti Nicola, Sangiorgi Roberto, Scalisi Licia,<br />

Pini Patrizia, Donati Gabriella, Nardini Graziella, Randi Susi, De Angelis Patrizia,<br />

Lippi Bruni Antonella, Di Giuseppe Loredana, Pazzi Antonella, Gasdia Palmiro,<br />

Zaffagnini Daniela, D’Angelosante Onorina, Valenti Carlotta, Morangoni<br />

Daniela, Mondini Mara, Marasco Alessandra, Liverani Lidia, Liverani Anna,<br />

Taliercio Francesco, Loperfido Vincenza, Montanari Leonida, Prato Carmine, Lo<br />

Russo Loredana, Caliendro Irene, Gencarelli Felicetta, Pazi Enrica, Nitti Maria<br />

Aurora, Fanni Patrizia, Moretti Carmelina, Genoli Carla, Piastra Regina, Ciotta<br />

Marisa, Di Pinti Mario Romano, Garlaschelli Andreana, Bressi Concetta, Frezza<br />

Antonella, Centamore Benedetto, Bretti Barbara, Cifonelli Anna Rita, Righi<br />

Laura, Colasanti Anna, Cardarelli Alberto, Bruni Pietro, Coletti Maria Cristina,


Marino Giuseppe, Gugliucci Liliana, Romeo Michelina, Venditti Rita, Sacripanti<br />

Leonardo, Camillo Venerina, Freguglia Gabriella, Navarra Maria Teresa, Talarico<br />

Paolo, Marino Giovanni, Gianfelice Patrizia, La Greca Fiorenzo, Venga Beatrice,<br />

Madonnini Sabrina, Martino Cinzia, Passeri Orietta, Luziatelli Daniela, Emili<br />

simonetta, Sementilli Elena, Torrasi Francesco, Pizzillo Annunziata, Palaggi<br />

Virginio, Vittozzi Anna, Federici Anna, Mauriello Laura, Pedico Sandra, Baratti<br />

Massimo, Thouverai Claudia, Perrino Maria Teresa, Sorbello Carlo, Galante<br />

Maria Luisa, Cicco Gianna, Blonna Michele, Taglieri Marina, Carassai Daniela,<br />

Pandimiglio Monica, Oddo Giuseppina, De Biasio Bernardino, Aschettino Grazia<br />

Silvana, De Luca Lucia, Minichiello Armida, Baratti Lizzi, Oribone Pietro,<br />

Antamanti Maria Luisa, Regidore Mauro, Menichini Daniela, Caternuolo<br />

Salvatore, Miccichè Vincenso Salvatore, Iozza Antonio, Furneri Francesco<br />

Antonio, Zonovello marina, Razza Accursia, Stornello Mariella, Picone Giuseppe,<br />

Capizzi Carmelo, Cacciatore Salvatore Collura Gaetano, Valenti Francesco,<br />

Abbisso Gaetano, Tabbì Carmelo, Scarpinato Grazia Maria, Catalano Antonio<br />

Giuseppe, Cannarozzo Ignazio, Zuccalà Rosaria, Carrao Carmelo, Tuccio Marisa,<br />

Ferrante Giuseppina Rita, Lizzio Emanuela, Cassarino Salvatore, De Luca<br />

Silvana, Nicastro Mariella, Cassarino Maria, Orlando Sabino Ernaldo, Cascavilla<br />

Grazia, De Vito Rutilio, Petrellese Carmela, Schettino Clara, D’Ercole Carla,<br />

Vassallo Sabino, Ferola Giuseppe, Stisi Paola, Mancaniello Paolo, Di Giovanni<br />

Antonio, De Stefano Dora, Napolitano Alba, Pulvirenti Salvatore, Monica<br />

Giuseppe, Bruno Giovanni, Festa Rosalba, Della Cerra Francesco, Vitulano<br />

Francesco, Spina Antonietta, D’Aniello Maria, Capolupo Lucia, Marino<br />

Giovanni, Freda Michelina, Ambrosio Consiglia, Capuano Vitantonio, De Maria<br />

Gerardo, Picardi Rosa, D’Ercole Gianfranco, Rosa Silvana, De Gruttola Giovanni,<br />

Schiavo Antonietta, Moscariello Giosuè, Iannella Maria, Vitagliano Gerardo, De


Pippa Adriana, De Filippis Carmela, Zecchino Antonio, Cioffi Gaetano, Barbieri<br />

Salvatore, Giordano Vincenzo, Sabato Irene, Canarino Luigi, Lombardi Giovanni,<br />

Pacifico Annunziatina, Bove Immacolata, Spiezio Antonio, Mitrione Rosa Maria,<br />

Genovese Maria, Greco Anna, Gambale Giovanna, Buonanno Massimo,<br />

D’Amelio Giustina, Suma Maria, Sorrentino Carmencita, Andreozzo Giulia,<br />

Savignano Patrizia, Cannaviello Lucio, Guerriero Giovanna, Aliperti Gelsomina,<br />

Picariello Claudio, Russo Elvira, Piano Vincenza Lucia, Chieffo Maria Teresa,<br />

Pagliuca Concetta Giuseppina, Muscetta Carmen, Raimondi Alfredo,<br />

Romagnuolo Maria Grazia, Ronconi Antonia, Liriti, Loredana, Censullo<br />

Francesco, Schiavone Maria Teresa, Bartolucci Laura, Argenio Antonella,<br />

Castaldo Massimo, Cava Francesca, D’Aniello Antonio, Donadio Filippo, Rubino<br />

Giovanni, Vece Carlo, Villani Raffaella, Zola Carlo, Cantelmo Antonio,<br />

Iannaccone Rosa, Ganci Alba Carmen, Cioffi Carmine, Cerbino Tedesco Carla,<br />

Fiorenzi Elio, Cardinale Rocco Mario, De Leo Licia Emma, Lotano Giuseppe,<br />

Vivolo Domenico, Di Milia Rosetta, Strazza Angelina, Antonelli Gianpaolo,<br />

Batista Luciana, Bolognone Carmelina, Bonasera Maria Luisa, Bussola Maurizio,<br />

Corigliano Maria, Cunsolo Giuseppina, D’Ermes Rachelina, Di Domenico Felice,<br />

Di Pietrantonio Romana, Donadio Ines, Fedele Vincenzo, Fergola Rosaria,<br />

Giaccoli Annamaria, Incalza Pietro Antonio, Leni Santi, Lombardo Giuseppe,<br />

Maniscalco Salvatore, Marzano Domenico, Medici Enrico, Melidona Concetta,<br />

Merola Patrizia, Minora Carlo, Mistretta Benedetta, Nardone Martino, Naso<br />

Maria Pia, Nava Marisa, Panarelli Vittorio, Pavanini Lea, Praticò Anna, Puma<br />

Carmela, Riefoli Oronzo, Rizzo Eugenia, Saporito Mariella, Serio Maria<br />

Concetta, Somonetti Antonio, Sisinno Anna Filomena, Vecchio Bernardina,<br />

Zaccaria Angelo, Zigliai Maddalena Bruna, Rinaldo Aldo, Mongelli Francesco,<br />

Tucci Caterina, Muscetta Franca, Gargano Michele, Sansonetti Pasqua, Ciardi


Nicola, Cortigliano Antonia, Cantatore Elio Domenico, Lacitignola Mariangela,<br />

Schilizzi Francesco Antonio Rocco, Tarantini Flavia, Petruzzelli Teresa,<br />

Montanari Leonida, Raffone Antonio, Maiorano Erminia, Lamusta Giuseppe<br />

Bruno, Zaccaria Luigi, Lenti Raffaele, Di Noi Damiano, Mastrovito Anna Maria,<br />

Iannella Angelo, Semeraro Dora, Di Mitri Grazia, Sebastio Donato, Caputi Luigi,<br />

De Sanctis Angelo, Spataro Elena, Rinaldo Bruno, Prillo Michele, Muro Canio,<br />

Via Maria Antonietta, Armiento Rosa, Iacovino Mario, De Fata, Antonio,<br />

Cordisco Pasqualino, Padula Cesira Maria, Cilla Antonio, Larocca Rosa, Miele<br />

Anna Maria, Moscaritolo Lorenzo, Festa Michele, Carriero Imacolata, Romaniello<br />

Andrea, Fierro Giuseppina, La Torre Lucia, Imbriano Rosario, Lanzotti Ida,<br />

Parenti Gildo, Balestra Maria Felicia, Buongiardino Salvatore, De Meo Angelo,<br />

Pizza Angelo, Lanzillotti donato, Gallo Franca, Spirito Filomena, Iuliano<br />

Giuseppe, Chieffo Anna Maria, Roselli Grazia, Cuccinello Maria, Gambale<br />

Generoso, De Benedictis Marco, Carbone Flavia, Guarino Federico, Corona Ciro,<br />

Amoroso Vincenza, Del Gaudio Cinzia, Rainone Angelo Michele, De Falco<br />

Eugenio, Tomeo laura, Mainolfi Perone Giuseppa, Iorillo Maria Antonia,<br />

Moscatiello Luigi, Lettieri Vincenzo, Manzo Alessandro, Bova Claudia,<br />

Iannaccone Giuseppina, Lo Gatto Giuseppe, Verosimile Paolo, Santoro Maria<br />

Michela, Mstarazzo Giuseppe, De Lucia Maria, Petroccione Caterina, Ciamillo<br />

<strong>Il</strong>iana, D’Argenio Maria Giovanna, Urciuoli Luciana, Sgambati Angela,<br />

Granatino Anna Maria, Scillia Giuseppe, La Blunda Giuseppa, Montapero Santa,<br />

Politi Anna Maria, Spinelli Maria Luisa, Piredda Pasqualina, Masia Rosa Luisella,<br />

Pisu Graziella, Atzori Mariangela, Cuomo Brusco Giorgio Giuseppe, Lai Marco,<br />

Sotgiu Francesco, Marini Ernesto Maria, Meloni Laura, Rombi Sandra, Casu<br />

Sara, Caredda Giovanni, Gana Raimondo Salvatore, Locci Francesco, Meloni<br />

Annalisa, Demuro Maria Bonaria, Melis Maria Bonaria, Belfiori Clara Maria,


Cocco Maria Elisabetta, Costa Mario, Sorgia Daniela, Costa Silvana, Nateri<br />

Vittorio, Pili Tiberia, Omù Aldina, Santandrea Cesare, Bertolusso Carla, Tatti<br />

Giuseppina, Marchetti Antonio, Orrù Isabella, Cambuli Marisa, Puddu Anna<br />

Maria, Cuccu <strong>Il</strong>eana, Altomonte Anna, Cangemi Francesco, Comparetto Angela,<br />

De Maria La Rosa Rosa Maria, Del Grosso Ledda Anna, Distefano Giovanni,<br />

Falcone Francesca, Federico Francesco, Garrapa Leonardo, Gedda Annalisa,<br />

Gedda <strong>Il</strong>aria, Gianoncelli Mauro, Grandieri Angela, La Rocca Maria, Longo<br />

Angelina, Marabella Grazia, Mazzucco Anna Maria, Novello Maria Grazia, Perini<br />

Tiziana, Regazzi Maria Teresa, Romano Maria Rita, Turco Antonella, Valvo<br />

Maria, Ventriglia Vincenzo, Vannella Claudio, Baum Guido, Bressan Maurizio,<br />

de Savorgnani Miranda, Franzò Claudio, Izzo Tommaso, Leandro Mariateresa,<br />

Lodolo Ombretta, Malvani Lucia, Pedicini Maria Francesca, Picillo Francesco,<br />

Puzzer Patrizia, Schiavone Caterina, Sclaunich Renata, Semprini Eliana, Semprini<br />

Maurizio, Strussia Silvana, Tambalo Maria Grazia, Michelutti Nadia, Piccillo<br />

Maria Rosa, Tomat Chiara, Maccariello Giambattista, Ramot Fulvio, Barbera<br />

Andrea, Ranise Daniela, Piccinini Patrizia, Calzato Patrizia, Fontana Caterina,<br />

Corradi Annamaria, Cervetto Maria Rita, Fabrizio Maria Stella, Castagno Maria<br />

Gabriella, Rizzato Nadia, Santato Giovanni, Aureli Gianfranco, Cavaliere Nicola,<br />

Cerasoli Licia, Cetra Franca, Cialone Tommaso, Ciccarelli Antonietta, Cinaglia<br />

Teresa, Colaiuda Delfina, Consolati Tiziana, Corellas Virginia, Cripoli Patrizia,<br />

D’Aprile Annamaria, Di Donato Tullio, Gianfrancesco Anna, Miglio Marinella<br />

Laura, Morelli Nadia, Rosettini Beatrice, Troiani Giuseppe, Valente Palmerina,<br />

Vittorini Maria Paola, Laria Angelo, Allegri Rosangela, Carbone Gabriele,<br />

Scarica Antonio, Sposito Maria Albina, Schettini Giuseppe, Rizzi Biagio Luigi,<br />

Santangelo Amedeo Giuseppe, Andreozzi Vanda, Antonelli Assunta, Antonietti<br />

Frine, Campisi Rita, Campoli Adriano Loreto, Campoli Giuseppe, Celani Laura,


Cristofari Massimo, D’Agostini Rosalba, Grossi Rocco, Lembo Rossana,<br />

Magnante Franco, Martina Alessandra, Polletta Emanuela, Scala Maria, Sinopoli<br />

Daniela, Spaziani Margherita, Vanvitelli Francesco, Zeppieri Orietta, Inglese<br />

Michelina, Fiorenza Maurizio, Barraco Salvatore, Creta Giuseppe, Ottaviani<br />

Edoardo, Fratazzi Laura, D’Antoni Patrizia, Lentricchia Piero, Gottardolini<br />

Simonetta, Geraci Annunziata, Manetti Giampiero, Papini Nadia, Vargiu Anna,<br />

Gagliano Antonio, Legora Giordana, Paita Annamaria, Anzalone Matteo,<br />

Vernazzani Giovanna, Lombardi Tiziana, Lazzarotti Stefano, Sommovico<br />

Daniela, Musetti Rossella, De Maio Anna, Cafagno Riccardo, D’Oriano Luigi,<br />

Bracci Gabriella, Ravani Mirella, Aveta Concetta, Baratta Giuseppe, Bottone<br />

Maria Teresa, Buono Adriana, Cacace Cira, Capasso Giovanna, Del Gaudio<br />

Francesco, De Rosa De Ponte Mario, Di Biase Maria Antonietta, Fedele Pasquale,<br />

Fortunato Amedeo, Grimaldi Domenico, Intavaja Alfonso, Lombardi Nunzio,<br />

Manganaro Letterio, Marinaccio Luigi, Marra Luciano, Napoletano Giovanna,<br />

Orlacchio Caterina, Palazzo Giuseppina, Palumbo Gabriella, Posilipo Giuseppe,<br />

Ruggiero Gennaro, Spena Vincenza, Cuomo Claudio, Esposito Maria, Galdi Elisa,<br />

Maglione Domenico, Carrino Fortunata, Di Domenico Teresa, Arpaia Anna,<br />

Bianco Maria Antonietta, Ciuoffo Salvatore, Ferraro Ignazio Antonio, Fontana<br />

Anna, Fucci Antonio, Grillo Maria, Maione Angela, Merola Immacolata, Ottaiano<br />

Giovanna, Nettuno Alfredo, Palma Anna Maria, Palomba Tiziana, Pellegrino<br />

Concetta, Valente Gilda, Algeri Patrizia, Bertano Edia, Cannizzaro Claudio,<br />

Capoluongo Emilio, Capuano Giuseppe, Cigni Barbara, Costi Fiorella, Cutroni<br />

Maria, D’Avino Domenico, D’Avino Rosalba, De Mitri Tiziana, Ferretti<br />

Elisabetta, Ferri Giovanna, Friello Franco, Gaddi Cristina, Galantino Paola,<br />

Ghiacci Mirca, Lauria Antonietta, Marchiò Anna, Pepe Gianni, Pini Lorena,<br />

Radichieri Cosetta, Renna Lucrezia, Ritorto Francesca Lucia, Rosselli Danila,


Stornaiuolo Michele, Spinelli Alfonso, Suriano Maria, Zecchetti Romano, Amore<br />

Giorgio, Buscemi Pasqualina, Campagnolo Gaetano, Coniglio Giancarlo, Di<br />

Bernardo Angelo, Di Giovanni Francesco, Falcone Gesualdo, Ferrante Rosa,<br />

Gibellino Eleonora, Libertini Giuseppe, Lombardo Cecilia, Montalto Filippina,<br />

Ninfa Francesca, Noto Santa, Palazzo Gabriella, Paolata Caterina, Pepi Pasquale,<br />

Reina Daniele, Rizzo Carlo Giulio, Runza Saverio, Santangelo Luca Michele,<br />

Scalzo Agata, Scarcella Carmela, Sciacca Antonino, Taccia Adriana, Vellini<br />

Giovanna, Zisa Giuseppe Donato, Angilello Carmela, Piluso Marco, Taibba<br />

Concettina, Testa Eugenio, Di Filippo Giuseppe, Barricella Oreste, Castiello<br />

Rosalba, Cecere josephina, Ciervo Elio Luciano, D’Aronzo Rita, De Lorenzo<br />

Corrado, Diglio Emilia, Fiore Geppino, Goglia Adriana, Limata Alessandra,<br />

Liucci Angela, Lombardi Candida, Maglione Maria, Mucci Candida, Muscaritolo<br />

Rosa, Ritirato Pio Carmine, Soricelli Elisa, Scarinzi Concetta, Ziccardi Ciriaco,<br />

Assini Pietro, Foschini Maria, Plenzick Filippo, Falato Giuseppe, Civitillo<br />

Innocenzio, Acciaro Maria Sandra, Arena Salvatore, Barbera Marisa Antonia,<br />

Bevilacqua Rosa, Blanca Nicolò, Bonomo Augusto Maria Cesarino, Campagna<br />

Gaetana Vita, Cannata Roberto, Cianci Angela, Conti Loredana, Conti Rosaria<br />

Maria, D’Alù Francesca, Di Maita Concetta, Di Salvo Carmela, Di Salvo<br />

Salvatore, Fioriglio Basilio, Flores Carolina, Grasso Calogera, La Porta Enrico,<br />

Lavuri Salvatrice Silvana, Lentini Carmelo, Lisacchi Concetta, Macaluso Dora<br />

Maria, Manto Maria Dionisia, Merlo Carmelo Maria Claudio, Messina Daamiana,<br />

Morante Pietra Rita, Morgana Gaetano, Novello Catena, Paternicò Tecla, Petitto<br />

Raffaello, Polonia Concetto, Puglisi Palmira Mirella, Puzzo Mario, Rabito<br />

Loredana, Raimondo Emilia, Refano Mario Armando, Rigo Maria Pia, Rivoli<br />

Maria Anna, Russo Dora, Scillia Umberto, Spallina Maria Grazia, Sutera Luigi,<br />

Tilaro Angelo Massimo, Tramontana Vincenzo, Tudisco Antonio Salvatore,


Ventura Rita Antonia, Veronica Roberto, Tarducci Leonarda, Spaterna Maria<br />

Teresa, Pasciuto Iole Maria, Agabitini Giuliana, Curcio Raffaele, Severi<br />

Francesca, Severi Patrizia, Fiorucci Mirella, Maggiore Ruth Najda, Corridoni<br />

Luigia, Maggiore Maria Delizia, Cappelletti Sandrina, Mascalzoni Maria Rita, Di<br />

Maria Angela, Pagliarini Francesco, Capoccia Aldo, Zuccherini Serenella, Minelli<br />

Annamaria, Galardini Anna Rita, Abbondandolo Annina, Abrile Matilde, Aleo<br />

Antonino, Asinaro Tiziana, Barbieri Annalisa, Basile Paolo, Bertonasco Silvana,<br />

Botto Maria Carla, Buratto Ivana, Carletto Nicola Mario, Cattana Riccarda,<br />

Cattarin Gabriele, Cavaliero Laura, Chierchia Rita, Chiodi Maria Paola, Conforti<br />

Domenico, Corino Elisabetta, Cornara Maria, Cuttica Rosa, Di Dio Concetta,<br />

Elefante Antonietta, Fabbri Davide, Ferraioli Antonietta, Franco Angela,<br />

Gallareto Maurizia, Genovese Mirella, Giordano Elena,Giordano Michele,<br />

Giuliano Giuseppina, Grillo Carlo, Grossi Mariarosa, Rosa Arcangela, Laguzzi<br />

Marina, Lavaselli Maura, Leto Maria Pia, Libralesso Lorella, Mazzucca<br />

Bartolomeo, Menzoni Marisa, Montemerlo Anna Luisa, Nicotra Alessandro,<br />

natale Alice Paola, Nunzi Anna Teresa Nunzi Maria Carmen Loredana, Oddone<br />

Giuseppina, Pesce Adele, Pratesi Davide, Prearo Luciana, Premer Margherita,<br />

Priora Fulvio,, Romano Ezio, Romeo Clotilde, Romiti Pio, Ronchi Roberta,<br />

Sansone Loretta, Santiero Maria Margherita, Secondi Patrizia, Speranza Rocco,<br />

Spirito Floriana, Tabucchi Nadia, Vezzoso Giovanna, Zaccara Maria Gaetana,<br />

Gabellone Giuseppe, panico Antonio, Altieri Maria Rosaria, Aprea Annamaria<br />

maddalena, Chirico Luisa, Correggia Maria, D’Amore Maria, Del Coro Carmela,<br />

Della Corte Ciro, De Rosa Giuseppe, De Vito Rolando, Di Rosa Bianca, Fierro<br />

Flavio, Fiore Pirone Petronilla, Fontana Giuseppina, Frangipani Luzio, Fratta<br />

Alessandro, Galise Luciana, Giorgini Maria Teresa, Guerrasio Maria Grazia,<br />

Iamarco Donatella, Luongo Anna, Luongo Assunta, Majella Lucia, Manna Adele,


Mignona Michelino, Morra Monica, NocerinoAssunta, Perez Barbara, Rizzo<br />

Maria, Starace Brigida, Stendardo Luigi, Travaglione Elisabetta, Urciolo Evelina,<br />

Zuccarini Gaetano, Palermo Enza, Messina Paolo, Mirabella Salvatore, Scarpinato<br />

Anna Maria, Franchini Giuseppe, Nicolosi Rocco Domenico, Rizzo<br />

GiovannaMaria Marta, Neri Giuseppina, Belcastro Vincenzo, Sammarco Gaetana,<br />

Fichera Carmelina, Costantino Maria Carmela, Russo Vincenzina, Vaccaro<br />

Giuseppe, Borrometi Salvatore, Marletta Rosaria, Pafumi Fulvia, Santuccio<br />

Corrado, Camilleri Dario, D’Angelo Francesca, Magra Domenico, Pantano Vito,<br />

Ingrao Ortensia, Martinez Bazan Fabio, Buccheri Andreana, Scozzoni Maria<br />

Angela, Scaravilli Giuseppe, Ranno Carmelo, Tudisco Serafina, Fabozzi Vincenza<br />

Urzì Rosa, Grosso Fortunato Penna Matteo, Germanà Rita, Zichittella Anna Rita,<br />

Giglio Olga, Giustolisi Francesca, Lombardo Innocenza Aprile Mafalda, Costanza<br />

Alfia, Valastro Grazia, D’urso Rosetta Angela, Campisi Aurora, Garozzo Mario,<br />

Defelice Liliana, Cannavò Angela, Rinceri Gaetana, Terravecchia Calogero,<br />

Buscema Salvatore, Russo Licia, Marcellino Marina, Musmeci Vincenzo, Fichera<br />

Giuseppina, Silvestro Antonio, Carrara Francesco, Sciacca Giosuele, Ferlito<br />

Maria, Sferlazzo Mario Carlo, Capodicasa Bernardo, Fede Franco, Carbone Paolo,<br />

Tomaselli Lucia, Barbagallo Riccardo, Riganati Angelo, Rubino Rosa, Scibilia<br />

Franca, Amuso Grazia, Galvagno Anna Maria, Conte Corradina, Nanfitò Marisa,<br />

Savoca Giuseppa, Panascì Giorgio, Guerrera Liliana, Demma Salvatore, Sortino<br />

Maria, Spina Franca, Minuto Rosa, Aureliano Salvatore, Samperi Maria Paola<br />

Loredana, Dimaiuta Giuseppa, Rizzo Amalia, Burcheri Arcangela Grazia, Di<br />

Bella Caterina, Cuffari Cosimo, Laudani Salvatore, Campisi Angela Maria,<br />

Cannizzaro Vittorio, Scalia Paola, Iozzia Giovanna, Giuffrida Giuseppe, Morsello<br />

Luigi Sebastiano Artale Antonio, Cazzetta Donatella, Coco Alessandra, Di Pietro<br />

Cesario, Drago Silvana, Franza Ugo, Giannone Salvatore, Lorefice Salvatore,


Meloni Natalizia, Minniti Corrado, Mirabito Giuseppe, Oliveri Grazia, Pannuzzo<br />

Salvatore, Pistritto Luciano, Santino Andrea, Valvo Pietro, Vinci Emilia, Zappalà<br />

Angelo, Guglielmo Ignazio, Cugno Corrado, Gennaro Maria Carmela, Buonomo<br />

Antonietta, Cafararo Matilde, Crispo Alberto, Ferriere Antonietta, Fiocco Maria<br />

Rosaria, Forlani Barbara Noemi, Frattini Raimondo, Gianquinto Anna Maria,<br />

Loffredo Anna, Mazzeo Gennaro, Monfrecola Salvatore, Ruggiero Rosaria, Serra<br />

Giancarlo, Velente Vittorio, Virot Liliana, Urciuolo Maria, Zannella Francesco,<br />

Biasco Maurizio, Caropreso Nicoletta, Casillo Assunta, Colonna Lucia, Conte<br />

Procolo, Coronato Patrizia, Cuomo Anna, D’Ambrosio Matilde, De Vita Rosaria,<br />

Di Leva CarMine, D’Onofrio Fulvia, Esposito Antonio, Favilla Albina, Ferraiolo<br />

Maria Immacolata, Foggia Teresa, Fuccio Igina, Germanò Vincenzo, Manno<br />

Salvatore, Masullo Giannino, Mazzella Salvatore, Mottola Franco, Orpello Diego,<br />

Nocella Lucio, Pavia Elena, Pignatelli Maria Rosaria, Paterno Enrichetta, Pompeo<br />

Rosaria, Quarantiello Giuseppe, Ricciardi Anna, Racca Antonio, Sarpa Anna<br />

Maria, Sabatelli Patrizia, Sepe Aldo Franco, Vitale Angelina, Carano Antonio,<br />

Cuomo Domenico, Di Martino Vincenzo, Di Somma Carla, Donnarumma<br />

Gaetana, Esposito Virginia, Forte Anna Maria, Iaccarino Giovanna, martone<br />

Raffaele, Regli Mariarosaria, Pacchiarotta Annamaria, Cotticelli Giuseppe,<br />

Lignola Alfonso, Vitaglione Ida, Accogli Carmela, Blanc Silvio, Bruzzese<br />

Giuseppe, Cantore Vito, Cecchinel Caterina, Cutugno Anna Maria, Di Bernardo<br />

Amato Aldo, Gagliardi Carmela, Geracitano Maurizia, Lo Cascio Filippa, Marcon<br />

Anna Maria, Marsocci Salvatore, Putzolu Maria Antonietta, Re Rosalia, Rosito<br />

Gennaro, Siepi Antonella, Soverchia Rosalba, Aderigi Claudio, Aragona Raffaele,<br />

Bullera Tamara, Ceccarelli Riccardo, Cini Anna Maria, Firrera Roberto, Franchi<br />

Maria Ercolana, Frediani Mara, Galletti Moreno, Grassini Lorella, Iorio Lorenzo,<br />

Leoni Maria Cristina, Manna Luciana, Marinoni Roberta, Meucci Silvio,


Pellegrini Elvira, Pernisco Francesca, Puntoni Silvia, Agrimi Lidia, Alloggio<br />

Angelica, Arachi Vincenzo, Arnesano Carlo, Brucchietti Gilda, Caforio Franca,<br />

Candido Maria Grazia, Capone Marinella, Caprino Giuseppina, Carcagnì Luigi,<br />

Cesarino Rita, Ciminiello Antonella, Contaldi Rodolfo, Costantini Maria Cesaria,<br />

Cuna Maria Antonia, De Blasi Lucia, De Matteis Daniela, De Matteis Franco, De<br />

Pascalis Maria Liliana, De Pascalis Maria Teresa, De Vitis Giuseppe, Del Giudice<br />

Sabrina, Donatio Anna Luisa, Forcignanò Maria Colomba, Fracasso Anna Maria,<br />

Gervasi Fernando, Giannuzzi Teresa, Grillo Antonio, Guida Maria Teresa,<br />

Ingrosso Francesca, Lodeserto Maria, Lorenzo Massimo, Marcuccio Luigia,<br />

Margarito Pantaleo, Marzo Rocco Luigi, Masciullo Fabiola, Mastrolia Vincenzo,<br />

Molendini Ottavio, Morbidelli Anna, Morello Gianfranco, Mulas Franca Maria,<br />

Nicolau Stefano, Nobile Giovanni, Nuzzo Rita, Orlando Vincenzo, Pantaleo Vera<br />

Maria, Pascalicchio Michele, Pellegrino Tommaso, Pesce Armando, Pirelli<br />

Roberto, Podo Antonio, Renna Antonio Giovanni, Renna Corrado, Rizzo<br />

Giovanni, Rizzo William, Rolè Raimonda, Rollo Adriana, Rollo Anna Rita,<br />

Romano Antonio, Rosato Elio, Saponaro Carmelina, Serafino Anacilda, Simmini<br />

Anna Maria, Spada Claudia, Spata Giancarlo, Stamer Carmela, Tamburetto<br />

Franco, Tarantino Egidio Ugo, Trazza Angelo, Turdo Pietrina, Uleri Giovanna,<br />

Vedruccio Fabio, Vergori Lorella, Goffredo MAurizia, Gemma Lucia, Donno<br />

Fania, Gallo Silvia, Cicoira Maria Pia, Veccari Domenica, Anastasia Maria Lucia,<br />

Antonazzo Addolorata, Antonucci Amalia, Armeno Martina, Arseni Angela,<br />

Bergamo Ermelinda, Bottalico Silvana, Bruno Mariolina, Cafaro Luigi, Calabrese<br />

Antonella, Capoti Rita, Cappello Giuseppa, Cappello Maria Rosaria, Caracciolo<br />

Antonella, Castrignanò Maria Lucia, Chiriatti Claudia, Cisternino Giovanni,<br />

Civino Giovanna, Colella Loredana, Colizzi Maria Rita, Contino Annamaria,<br />

D’Andrea Donatella, D’Andrea Maria Nerina, De Gaetanis Gioacchino Roberto,


De Giorgi Oronza, De Pascalis Lucia, Dell’Anna Paolo, Di Maria Carmela, Di<br />

Muro Giovanni, Dongiovanni Giovanni Paolo, Esposito Anna, Faggiano Luigi,<br />

Alessandrì Marta Maria Maddalena, Fattizzo Giovanna, Gaetani Salvatore, Garrisi<br />

Daniela, Gerardi Sergio, Gainnotta Domenica, Gioia Maria, Giura Giovanni,<br />

Giustizieri Edvige, Goffredo Rosaria, Grazioli Giovanni, Greco Antonio, Greco<br />

Raffaele, Lamosa Anna Carmela, Legittimo Marilena Pazienza, Luchena Patrizia,<br />

Magagnino Agnese, Mancarella Maria Domenica, Marra Silvana, Marchello<br />

Francesco, Marcucci Michelina, Marinosci Vincenzo, Masciullo Carmela,<br />

Mastrolia Maria Antonietta, Mazzeo Anna Rita, Mazzeo Concetta, Mazzeo<br />

Vincenza, Mazzotta Patrizia, Megha Roberta, Melcarne Donato, Mele Maria<br />

Rosaria, Milillo Giacoma, Monastero Giancarlo, Morgagni Andrea, Nesta Lucilla,<br />

Padula Giulia, Pano Gregorio, Parlangeli Cosima Consiglia, Parlangeli Esterina,<br />

Pastore Giovanni, Pastorelli Giovanna, Pedone Antonia, Pedone Antonio,<br />

Petracca Antonio, Potera Valeria, Quaranta Anna, Quarta Elio, Rampino<br />

Giuseppa, Renna Anna Maria, Ricchiuto Antonio, Ripa Nicola, Rizzo Oronzo,<br />

Romano Angelo, Russo Antonio, Scillieri Giorgio, Siciliano Marcello, Sicuro<br />

Antonio, Tafuro Maria Rosaria, Tanieli Marisa, Toma Luciana, Toma Miliana,<br />

Troisi Vincenzo, Urso Anna Lucia, Veca Maria Rita, Vese Gabriele Salvatore,<br />

Vetere Rossi Anna, Vicentelli Maria, Villani Leonardo, Martignetti Maria Gioia,<br />

Villa Fernando, Sgravo Luisa, Cimmino Roberto, Scialla Simona Rita,<br />

Montagnani Mariarosa, Ciolfi Emma, Mangione Paola, Cangemi Liliana, Corriero<br />

Monica, Natale Luciana, Lodovichi Mara, De Martinis Ada, Spina Giuditta,<br />

Pifferi Luigia, Palazzi Marinella, Natali Marisa, De Vito Wanda, Nizza Giuseppe,<br />

Cecconami Fabrizio, Bertolucci Mara, Tizzi Silvio, Corbo Maria Rosaria, Galli<br />

Clotilde, Baldi Rossella, Borri Stefania, Caiazzo Leonardo, Cencini Luciano,<br />

Duchini Sergio, Forti Massimo, Fusi Alessandro, Gagnarli Patrizia, Giani Angela,


Luinguanti Donella, Marascio Giuseppina, Marcocci Fiorella, Marzano Tullio,<br />

Menchini Maria Teresa, Migliorucci Loriana, Oci Enrico, Palazzo Maria Rosa,<br />

Ricci Mariella, Rinaldini Francesco, Romani Roberta, Santeanesi Anna Rita,<br />

Turchi Mariangela, Basile Gerardo, Biondo Luigi, Costantino Vincenzo, Di<br />

Domenico Domenico, Fiorentino Maria, Grimaldi Eliseo, Gasparro Anna,<br />

Gasparro Luigi, Guarracino Maria, Lettieri Rocco, Marano Vito, Santucci<br />

Giocondo, Spagnuolo Vincenzo, Napoli Maria Luisa, Giordano Regina, Girardi<br />

Francesca, Laudonia Clara, Livrieri Michele, Sibilio Mario, Caroniti Ida, Sessa<br />

Antonio, Guarino Cleonice, Abbate Maria Luisa, Baruffo Maria Grazia, Carli<br />

Silvana, De Rosa Daniela, Di Vaio Lucia, Di Vincenzo Raffaele, Esposito<br />

Rosanna, Ferrara Giustina, Finizio Camillo, Forgione Umberto, Fummo Olga,<br />

Guida Mariano, Ippolito Maria, Labate Rosaria, Manfellotti Roberta, Marseglia<br />

Daniela, Mirabile Anna, Montella Umberto, Paliotti Anna Maria, Postiglione<br />

Anna, Priore Caterina, Ronga Emilia, Sammarco Concetta, Terlizzi Vincenzo<br />

Paolo e Taglialatela Angelo, rappresentati e difesi dall’avvocato Pasquale Lattari<br />

ed elettivamente domiciliati presso la sede del Sag-Sindacato Autonomo Giustizia<br />

in Roma, Largo dei Lombardi n. 21<br />

UIL Pubblica amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />

rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Elisabetta Rende, presso il cui studio in<br />

Roma, via Panaro n. 11, è elettivamente domiciliata<br />

CISL – Federazione Lavoratori Pubblici e dei servizi, in persona del legale<br />

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Cardi,<br />

presso il cui studio in Roma, via Basento n. 37, è elettivamente domiciliata<br />

SAG – Sindacato autonomo giustizia, in persona del legale rappresentante pro<br />

tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Lattari ed elettivamente<br />

domiciliato Presso la propria sede in Roma, Largo dei Lombardi n. 21


tutti gli altri soggetti, intimati a mezzo di pubblici proclami in attuazione<br />

dell’ordinanza T.A.R. Lazio, sezione I, n. 1634 del 16 marzo 2004 e indicati<br />

nominativamente nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />

Italiana - Foglio delle inserzioni n. 105 del 6 maggio 2004<br />

per ottenere, previa concessione di tutela cautelare<br />

l’annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o invalidità dei<br />

seguenti atti:<br />

1) graduatoria definitiva per l’ammissione al percorso formativo del procedimento<br />

selettivo interno per l’accesso a 477 posti della posizione economica C3, profilo<br />

professionale “direttore di cancelleria” approvata il 28 febbraio 2002;<br />

2) atto di approvazione della graduatoria definitiva adottato il 28 febbraio 2002<br />

dal direttore generale della formazione e del personale del ministero della<br />

giustizia;<br />

3) graduatoria provvisoria per l’ammissione al percorso formativo del<br />

procedimento selettivo interno per l’accesso a 477 posti della posizione<br />

economica C3, profilo professionale “direttore di cancelleria” approvata il 29<br />

novembre 2001;<br />

4) atto di approvazione della graduatoria provvisoria adottato il 29 novembre<br />

2001 dal capo dipartimento del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del<br />

personale e dei servizi del ministero della giustizia;<br />

5) avviso di selezione per l’accesso a 477 posti della posizione economica C3,<br />

profilo professionale “direttore di cancelleria” del 5 febbraio 2001;<br />

6) criteri generali disciplinanti la selezione all’interno delle aree contenuti negli<br />

articoli 16, 17 e 18 del contratto integrativo di lavoro del ministero della giustizia<br />

1998/2001, sottoscritto il 5 aprile 2000;<br />

7) accordo ministero della giustizia/ org. sind. del 14 ottobre 2003;


8) accordo ministero della giustizia/ org. sind. del 25 marzo 2002, recante<br />

modifiche al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di “direttore di<br />

cancelleria, pos. C3”;<br />

9) circolare 11 novembre 2003 del direttore generale del personale e della<br />

formazione, recante comunicazione dell’accordo sindacale del 14 ottobre 2003;<br />

10) circolare 28 novembre 2003 del direttore generale del personale e della<br />

formazione, recante comunicazione della prosecuzione della procedura;<br />

nonché l’accertamento<br />

del diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso per l’accesso alla qualifica di<br />

“direttore di cancelleria pos. C3” a mezzo di procedure selettive nel rispetto dei<br />

principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 1 del 1999 e 904<br />

del 2002.<br />

Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e degli<br />

intervenienti;<br />

Visti gli atti tutti della causa;<br />

Relatore alla udienza pubblica del 14 luglio 2004 il Primo Referendario Davide<br />

Soricelli; uditi altresì l’avvocato Polito per i ricorrenti, l’avvocato Aiello per il<br />

ministero della giustizia e gli avvocati Rende, Lattari, Iossa e Rossano per gli altri<br />

resistenti;<br />

FATTO<br />

1. I ricorrenti sono funzionari del ministero della giustizia; in particolare essi sono<br />

stati assunti a seguito di pubblico concorso nella VIII qualifica funzionale –<br />

profilo professionale di funzionario di cancelleria.<br />

Entrato in vigore il primo contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto<br />

comune del comparto dei ministeri (quadriennio 1998/2001), essi, in conseguenza


del “superamento” del sistema di classificazione e inquadramento basato sulle<br />

qualifiche funzionali, sono stati collocati nella cd. “area funzionale C”, posizione<br />

economica C2 (ed infatti in base alla tabella B allegata al contratto gli<br />

appartenenti alle ex q.f. VII, VIII e IX sono stati inseriti nell’area funzionale C<br />

rispettivamente nelle tre posizioni economiche C1, C2 e C3 in cui tale area è stata<br />

articolata).<br />

2. E’ opportuno premettere sin d’ora che il contratto collettivo citato prevede che i<br />

posti corrispondenti alla posizione economica C3 siano interamente riservati (a<br />

differenza di quelli corrispondenti alle posizioni C1 e C2 per le quali è prevista la<br />

possibilità di accesso dall’esterno, mediante selezione pubblica, oltre che per<br />

passaggio interno) al personale interno in possesso della posizione C1, C1S (cioè<br />

C1 super, costituente “sviluppo economico all’interno dell’area” ex articolo 17) e<br />

C2; in particolare l’articolo 15 del contratto stabilisce che “il passaggio dei<br />

dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area avverrà nei limiti dei<br />

posti di cui ai contingenti previsti dal primo comma (cioè concertati<br />

dall’amministrazione con le organizzazione sindacali), mediante percorsi di<br />

qualificazione e aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei<br />

quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in<br />

ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono<br />

considerati altresì elementi utili l’esperienza professionale acquisita e il possesso<br />

di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o<br />

innovazione tecnologica”.<br />

2.1. E’ altresì opportuno aggiungere che, in data 5 aprile 2000, è stato stipulato il<br />

contratto collettivo integrativo per il ministero della giustizia che ha disciplinato,<br />

agli articoli 16, 17 e 18, le modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi<br />

dei dipendenti da una posizione economica all’altra all’interno delle aree.


2.2. Successivamente in data 5 febbraio 2001 è stata bandita la selezione interna<br />

per “l’attribuzione di 477 posti disponibili nella figura professionale del direttore<br />

di cancelleria, area C, posizione economica C3”.<br />

2.3. Per quanto qui interessa, il contratto integrativo e l’avviso di selezione hanno<br />

previsto l’ammissione alla procedura di un numero di soggetti pari al numero dei<br />

posti da attribuire incrementato del 20% (percentuale elevata al 100% in<br />

attuazione di un successivo accordo sindacale del 14 ottobre 2003).<br />

2.4. Più specificamente alla procedura possono essere ammessi i dipendenti<br />

dell’amministrazione appartenenti all’area C; è richiesto come titolo di studio la<br />

laurea; per i dipendenti privi di laurea (che costituisce il titolo di studio<br />

ordinariamente richiesto per l’accesso alla posizione C3) ma in possesso del<br />

diploma di scuola secondaria superiore è prescritta un’anzianità di servizio di otto<br />

anni nella posizione economica C1 o di quattro anni nella posizione economica<br />

C2.<br />

2.5. L’ammissione al percorso formativo avviene sulla base di una graduatoria<br />

unica nazionale. In particolare, i candidati in possesso dei requisiti di ammissione<br />

sopra indicati sono graduati tenendo conto dell’anzianità di servizio e dei titoli di<br />

studio posseduti (sono altresì previsti punteggi negativi in corrispondenza di<br />

condanne riportate, ma questo profilo è ininfluente ai fini del ricorso in esame).<br />

2.6. E’ opportuno precisare che: a) a parità di punteggio il bando di selezione<br />

prevedeva la precedenza del candidato “inquadrato nella posizione economica<br />

superiore” (qualora i candidati fossero in possesso delle medesima posizione<br />

economica, era preferito quello con maggiore anzianità di servizio e, in caso di<br />

ulteriore parità, quello con maggiore anzianità presso l’amministrazione<br />

giudiziaria; infine in caso di identica anzianità presso l’amministrazione<br />

giudiziaria era preferito il candidato più anziano di età); b) il medesimo bando di


selezione consentiva agli interessati di presentare domanda di partecipazione “a<br />

non più di due procedimenti di selezione”.<br />

L’accordo sindacale del 14 ottobre 2003 sopra citato ha innovato su entrambi i<br />

punti; esso ha infatti stabilito che: a) in ogni caso – e quindi anche in fase di<br />

redazione delle graduatorie di ammissione – è attribuita prevalenza alla<br />

posizione economica più elevata (art. 2); b) ogni interessato può partecipare ad<br />

una sola procedura con la conseguenza che coloro che si siano avvalsi della<br />

facoltà originariamente prevista di presentare domanda di partecipazione a più di<br />

una procedura sono obbligati a sceglierne una sola (sono cioè tenuti ad un’opzione<br />

di cui l’accordo ha anche disciplinato modalità e termini), mentre coloro che<br />

abbiano proposto un’unica domanda possono chiedere di partecipare alla<br />

procedura finalizzata all’inquadramento nella posizione economica<br />

immediatamente superiore a quella posseduta (quest’ultima previsione si riferisce,<br />

ad es., a chi, in possesso della posizione C1, non abbia fatto domanda per la<br />

procedura per il passaggio alla posizione C2 ma solo a quella per il passaggio alla<br />

posizione C3) (art. 3).<br />

2.7. <strong>Il</strong> percorso formativo consiste “in un periodo di tirocinio teorico-pratico della<br />

durata di 2 mesi ed in 5 moduli di 3 giornate d’aula”; al termine di esso è prevista<br />

la presentazione e discussione di una relazione su uno o più argomenti oggetto del<br />

percorso formativo. Con l’accordo del 25 marzo 2002 è stata peraltro concordata<br />

una riduzione del tirocinio teorico-pratico prevedendosi 30 giorni di tirocinio e 2<br />

moduli di 5 giornate.<br />

3. Con il loro ricorso, in concreto, i ricorrenti lamentano che le modalità di<br />

copertura dei posti disponibili di direttore di cancelleria così individuate dagli atti<br />

citati sono illegittime.


3.1. Essi anzitutto sostengono che è illegittima la previsione della copertura dei<br />

posti attraverso lo strumento della selezione riservata esclusivamente a personale<br />

interno; al riguardo la tesi dei ricorrenti – che richiamano la nota giurisprudenza<br />

costituzionale in materia – è che dovrebbe farsi ricorso al pubblico concorso.<br />

3.2. In via logicamente subordinata, i ricorrenti censurano altresì le modalità con<br />

cui la selezione interna è stata articolata.<br />

La tesi di fondo dei ricorrenti è che il regolamento delle selezione è<br />

sostanzialmente preordinato ad una sorta di cooptazione verso l’alto del personale<br />

avente maggiore anzianità di servizio (in larga misura neppure in possesso del<br />

titolo di studio, cioè la laurea, ordinariamente prescritto per l’accesso alle<br />

complesse e delicate funzioni di direttore di cancelleria).<br />

Questo obiettivo è stato realizzato prevedendo: a) un contingente massimo di<br />

dipendenti da ammettere al percorso formativo e da individuare sulla base di una<br />

graduatoria – peraltro neppure prevista dal C.C.N.L., che prevede invece la sola<br />

graduatoria da formare dopo l’espletamento del “percorso formativo” – che<br />

privilegia chiaramente l’anzianità di servizio rispetto al titolo di studio; b)<br />

l’articolazione del cd. percorso formativo con modalità tali da escludere ogni<br />

possibilità di una seria verifica del livello di preparazione e di professionalità dei<br />

partecipanti (che non sono neppure tenuti a sostenere una prova scritta).<br />

In concreto la sopravvalutazione dell’anzianità, ad avviso dei ricorrenti, ha come<br />

conseguenza che nei posti utili della graduatoria di ammissione si siano collocati<br />

colleghi forniti di elevata anzianità di servizio (spesso funzionari C1 neppure<br />

laureati); la ulteriore conseguenza è che i dipendenti che possono vantare una<br />

bassa anzianità di servizio pur essendo in possesso della laurea (come i ricorrenti<br />

che, in gran parte, sostengono di essere entrati in servizio nel 1996 a seguito di<br />

pubblico concorso) sono “automaticamente tagliati fuori” dalla possibilità di


essere ammessi al percorso formativo. In pratica i ricorrenti lamentano che il<br />

regolamento concordato con le organizzazioni sindacali produrrà la conseguenza<br />

di determinare uno scivolamento dalle posizioni C1 e C2 alla posizione C3 del<br />

personale più anziano ma meno qualificato a danno dei funzionari inseriti in<br />

posizione C2 in possesso di bassa anzianità di servizio ma maggiormente<br />

qualificati in ragione del reclutamento a mezzo di concorso destinato a soggetti in<br />

possesso della laurea.<br />

3.3. Sottolineano al riguardo i ricorrenti che questi elementi di disequilibrio a<br />

favore dei colleghi con maggiore anzianità di servizio e con qualifica più bassa<br />

sono solo attenuati dall’accordo sindacale del 14 ottobre 2003; questo accordo<br />

sindacale, stabilendo la regola della prevalenza anche in sede di formazione della<br />

graduatoria preliminare della posizione economica superiore, indubbiamente<br />

salvaguarda la situazione del personale in posizione C2 rispetto al personale di<br />

qualifica inferiore. In questa medesima direzione “si muove” anche la previsione<br />

dell’incremento dei dipendenti che possono essere ammessi al percorso formativo.<br />

Nondimeno sostengono i ricorrenti che neppure queste modifiche (incremento a<br />

954 dei dipendenti ammissibili al percorso e prevalenza della posizione di<br />

provenienza anche in sede di formazione della graduatoria preliminare) sono tali<br />

da consentire loro di essere ammessi alla procedura, essendo essi collocati nelle<br />

ultime posizioni della graduatoria provvisoria (al riguardo è opportuno precisare<br />

che tale graduatoria comprende quasi cinquemila candidati).<br />

In sostanza i ricorrenti sostengono che è da escludere che essi possano utilmente<br />

collocarsi nella graduatoria definitiva rideterminata per effetto delle opzioni e in<br />

attuazione della regola della prevalenza della posizione di provenienza più alta.<br />

4. Si è costituito in giudizio il ministero della giustizia che resiste al ricorso.


5. Con ordinanza n. 1634 del 16 marzo 2004, il Tribunale ha accolto l’istanza di<br />

tutela cautelare e sospeso la procedura selettiva, ha disposto l’integrazione del<br />

contraddittorio nei confronti dei soggetti compresi nella graduatoria impugnata e<br />

delle organizzazioni sindacali sottoscrittici degli accordi sindacali disciplinanti la<br />

procedura e fissato la trattazione del merito del ricorso per l’udienza del 14 luglio.<br />

5.1. I ricorrenti hanno eseguito l’incombente nei termini stabiliti.<br />

5.2. Si sono costituiti in giudizio i signori Libera Piemontesi e altri<br />

nominativamente indicati in epigrafe, i signori Cusani Anna Maria, Ferroni Anna<br />

Maria, Puglielli Gabriele e Bonifacio Antonio, i signori Sole Antonio e Senatore<br />

Assunta e, infine, i signori Migliaccio Felice e altri pure indicati nominativamente<br />

in epigrafe. Si sono altresì costituiti la UIL Pubblica amministrazione, la CISL –<br />

Federazione Lavoratori Pubblici e dei servizi e la SAG – Sindacato autonomo<br />

giustizia.<br />

5.3. Tutti resistono al ricorso di cui deducono l’inammissibilità e, in subordine,<br />

l’infondatezza.<br />

DIRITTO<br />

1. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dai<br />

resistenti.<br />

1.1. Questi anzitutto denunciano che il ricorso è palesemente tardivo, in quanto la<br />

maggior parte degli atti impugnati sono precedenti di più di sessanta giorni<br />

rispetto a quello di notifica dell’atto introduttivo. Eccepiscono altresì che il<br />

giudice amministrativo difetta di giurisdizione in quanto la controversia in esame<br />

non è riconducibile alla residuale giurisdizione sui concorsi “per l’assunzione dei<br />

dipendenti della pubblica amministrazione” di cui all’articolo 63 del d.lgs. 30<br />

marzo 2001, n. 165.<br />

1.2. Le eccezioni sono infondate.


1.3. Per quanto attiene ai profili inerenti alla tempestività del ricorso, il Collegio<br />

ribadisce quanto già rilevato in sede cautelare in ordine alla sussistenza dei<br />

presupposti per rimettere in termini i ricorrenti per errore scusabile dovuto alle<br />

incertezze inerenti alla individuazione del giudice avente giurisdizione sulla<br />

controversia.<br />

1.3.1. Non può infatti dubitarsi della sussistenza di tali presupposti.<br />

La definizione delle regole di riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e<br />

il giudice amministrativo in ordine ai concorsi cd. interni è stata oggetto negli<br />

ultimi anni di un intenso contenzioso e non può dirsi che in materia siano state<br />

ancora raggiunte soluzioni oggetto di generale condivisione e tali da eliminare la<br />

situazione di diffusa e oggettiva incertezza in ordine all’individuazione del<br />

giudice avente giurisdizione.<br />

Basti solo ricordare che le sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno<br />

adottato in materia posizioni diverse; e lo stesso può dirsi sia dei giudici ordinari<br />

di merito che dei giudici amministrativi.<br />

Anche attualmente non può ritenersi che in materia esista un esteso consenso su<br />

una soluzione.<br />

1.3.2. Venendo al ricorso in esame, non può negarsi che – allorchè sono stati<br />

adottati gli atti impugnati e, in particolare, il bando di selezione (che è l’atto che<br />

concreta la lesione dell’interesse dei ricorrenti, dato che essi sostanzialmente<br />

contestano la legittimità delle regole della selezione, sia sotto il profilo della<br />

scelta, per così dire “a monte”, del concorso interno in luogo di quello pubblico<br />

sia sotto il profilo della concreta disciplina del procedimento) – l’orientamento<br />

giurisprudenziale prevalente fosse nel senso dell’appartenenza alla giurisdizione<br />

dell’a.g.o. delle controversie relative a concorsi interni; lo conferma del resto la<br />

circostanza – che i ricorrenti hanno puntualmente documentato – che numerosi


giudici ordinari hanno adottato provvedimenti proprio sulla procedura selettiva in<br />

esame.<br />

Non può quindi negarsi che sussistesse una situazione di oggettiva incertezza in<br />

ordine all’individuazione del giudice fornito di giurisdizione, che ha indotto i<br />

ricorrenti in un errato giudizio circa esistenza ed attualità dell’onere<br />

dell’impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa; tanto integra i<br />

presupposti per la rimessione in termini dei ricorrenti per errore scusabile<br />

(Consiglio Stato, sez. V, 23 giugno 2003, n. 3714, Consiglio Stato, sez. VI, 20<br />

giugno 2003, n. 3689, Consiglio Stato, sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5315).<br />

1.4. Si può ora esaminare la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione<br />

del giudice amministrativo sulla controversia.<br />

1.5. Ritiene il Collegio che la controversia in esame sia riconducibile al<br />

contenzioso in materia di concorsi che, secondo la disposizione già citata<br />

dell’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra nella giurisdizione di<br />

legittimità del giudice amministrativo anche a seguito della cd.<br />

contrattualizzazione del rapporto di impiego alla dipendenza di amministrazioni<br />

pubbliche.<br />

Di conseguenza l’eccezione di inammissibilità dev’essere respinta, per le<br />

considerazioni che seguono.<br />

1.6. Sul punto si osserva che l’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in cui<br />

sono confluite le disposizioni dell’articolo 69 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e<br />

successive modifiche e integrazioni) – nel devolvere all’a.g.o. la giurisdizione<br />

sulle controversie relative ai rapporti di lavoro contrattualizzati, ivi comprese<br />

quelle “concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli<br />

incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le<br />

indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano


in questione atti amministrativi presupposti” – ha tuttavia disposto al quarto<br />

comma che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le<br />

controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti<br />

delle pubbliche amministrazioni”.<br />

1.7. Sul significato di questa riserva, come già accennato, si sono subito registrate<br />

prese di posizione diversificate. Come è intuibile, si è subito posto il problema<br />

dell’individuazione del giudice competente in materia di concorsi o selezioni<br />

interne, cioè riservate al personale già in servizio alle dipendenze<br />

dell’amministrazione.<br />

1.8. In sintesi, può ricordarsi che dopo iniziali incertezze la prevalente<br />

giurisprudenza, sia civile che amministrativa, si è orientata nel senso che le<br />

“procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche<br />

amministrazioni” dovessero individuarsi esclusivamente nei pubblici concorsi<br />

preordinati alla (prima) instaurazione del rapporto di impiego con la p.a.; per i<br />

concorsi interni si riteneva invece che sussistesse la giurisdizione dell’a.g.o. in<br />

quanto tali procedure, riferendosi a soggetti che rivestono già lo status di<br />

dipendenti della p.a., venivano configurate come una vicenda modificativa di un<br />

rapporto già in atto, che non subisce alcuna interruzione, in cui non viene in<br />

rilievo l’esercizio di pubbliche potestà ma l’esercizio di poteri di gestione del<br />

rapporto di lavoro, espressione dell’autonomia organizzativa del datore di lavoro.<br />

Questo orientamento – peraltro non incontroverso in quanto sia in ambito civile<br />

sia in ambito amministrativo non mancavano posizioni difformi – implicava che<br />

restassero devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie inerenti a<br />

concorsi pubblici, cioè destinati a soggetti esterni (rectius soggetti non già<br />

dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso), o misti, cioè destinati<br />

a esterni ma con riserve a favore di candidati “interni”; venivano invece attratti


nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le<br />

controversie sui concorsi interamente riservati a interni, indipendentemente dal<br />

fatto che implicassero o meno il passaggio da un’area o fascia funzionale all’altra.<br />

A questa posizione hanno inizialmente aderito le Sezioni Unite della Corte di<br />

Cassazione (Cass., sez. un. civ., 27 febbraio 2002 n. 2954, Cass., sez. un. civ., 11<br />

dicembre 2001, n. 15638, Cass., sez. un. civ., 22 marzo 2001 n. 128).<br />

1.9. Come è noto, successivamente le Sezioni Unite della Cassazione hanno<br />

tuttavia modificato il proprio orientamento: con la sentenza 15 ottobre 2003, n.<br />

15403 hanno infatti affermato il principio secondo cui “il comma 4 dell’articolo<br />

63 del d.lg. n. 165 del 2001, nel riservare alla giurisdizione del giudice<br />

amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per<br />

l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non<br />

solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta,<br />

del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso<br />

del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, posto che tale<br />

accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque<br />

denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, di<br />

norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni”.<br />

La Cassazione è stata indotta a questo revirement dalla rilettura della<br />

giurisprudenza della Corte Costituzionale e dal principio da questa più volte<br />

affermato secondo cui il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro<br />

di un sistema come quello in vigore che non prevede carriere o le prevede entro<br />

ristretti limiti, deve essere attuato mediante una forma di reclutamento che<br />

permetta un selettivo accertamento delle attitudini e, quindi, mediante pubblico<br />

concorso, che non può di regola essere riservato esclusivamente ai dipendenti<br />

interni.


“Dovendo essere considerato come un imprenscindibile presupposto … il<br />

principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche<br />

amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia<br />

funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione,<br />

comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al<br />

quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati<br />

esterni” (così letteralmente la sentenza sopra citata), le Sezioni Unite della<br />

Cassazione sono quindi giunte alla conclusione che il quarto comma dell'articolo<br />

63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 fa riferimento non solo alle procedure<br />

concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di<br />

lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale<br />

già assunto ad una fascia o area superiore, dovendosi il termine assunzione<br />

correlare alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso<br />

iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che l’accesso nell’area<br />

superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento<br />

della pianta organica.<br />

1.10. Questa impostazione è stata quindi ribadita dalla ordinanza 10 dicembre<br />

2003, n. 18886, cui ha fatto seguito la ordinanza 3 febbraio 2004, n. 1989, e poi in<br />

una recentissima nuova ordinanza con cui le Sezioni unite hanno anche fornito un<br />

quadro riassuntivo delle regole di ripartizione della giurisdizione in materia di<br />

concorsi prospettando quattro distinte ipotesi: a) giurisdizione del g.a. sulle<br />

controversie relative a concorsi per soli “esterni”; b) giurisdizione del g.a. sulle<br />

controversie relative a concorsi “misti” (cioè a concorsi cui sono ammessi anche<br />

candidati esterni all’amministrazione risultando in tal caso irrilevante che il<br />

vincitore interno passi ad altra area funzionale); c) giurisdizione del giudice<br />

amministrativo sulle controversie relative a concorsi interni implicanti passaggio


ad un’area funzionale diversa (rimanendo al giudice del merito il compito di<br />

verificare se sia o meno legittima la riserva agli interni dei posti); d) residuale<br />

giurisdizione dell’a.g.o. sulle controversie relative a concorsi riservati a interni<br />

comportanti passaggio da una qualifica ad un’altra ma nell’ambito della medesima<br />

fascia funzionale (Cass., Sez. un. civ. 26 maggio 2004, n. 10183).<br />

1.10.1. Alla luce di quanto precede, e nel presupposto che il Collegio intende<br />

adeguarsi a quanto statuito dal supremo organo regolatore della giurisdizione,<br />

deve a questo punto stabilirsi se la controversia in esame debba ricondursi alla<br />

ipotesi c) o alla ipotesi d) sopra descritte.<br />

1.10.2. Se si seguisse una impostazione formalista si dovrebbe concludere –<br />

aderendo alle conclusioni dei resistenti – nel senso che la procedura per cui è<br />

causa rientri nella ipotesi sub d): nella fattispecie infatti viene in rilievo una<br />

procedura comportante passaggio di dipendenti dell’amministrazione dalle<br />

posizioni C1 o C2 alla posizione C3 dell’area funzionale C, così come definita dal<br />

C.C.N.L. del comparto ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001; si<br />

avrebbe cioè un passaggio non ad una fascia o area funzionale superiore ma un<br />

passaggio all’interno delle medesima fascia o area funzionale.<br />

1.10.3. E’ però opinione del Collegio che la Cassazione – nel parlare di area o<br />

fascia funzionale – non intendesse compiere una sorta di rinvio alle classificazioni<br />

del personale attualmente previste dai contratti collettivi ma piuttosto volesse<br />

riferirsi, coerentemente alle premesse delle conclusioni da essa raggiunte, alla<br />

qualifica, da intendersi come livello funzionale di inquadramento connotato da un<br />

complesso determinato di mansioni cui corrisponde un complesso altrettanto<br />

determinato di responsabilità.<br />

1.10.4. In questa prospettiva non appare persuasivo il rilievo che la procedura per<br />

cui è causa attiene al passaggio – nell’ambito della area funzionale C – di


personale dalle posizioni economiche C1 e C2 alla posizione economica C3 e,<br />

quindi, si riferisce (o, meglio, sembra riferirsi) a una procedura implicante una<br />

mera progressione economica nell’ambito di una medesima area o fascia<br />

funzionale.<br />

In realtà, il sistema di classificazione del personale del C.C.N.L. del comparto<br />

ministeri – nell’istituire l’area funzionale C e facendo confluire nelle “posizioni<br />

economiche” C1, C2 e C3 il personale direttivo già inquadrato nelle ex qualifiche<br />

funzionali VII, VIII e IX – ha solo apparentemente superato (o meglio non ha<br />

ancora superato) il precedente sistema di articolazione di tale personale in<br />

qualifiche (cui corrispondono distinte mansioni e distinte responsabilità)<br />

sostituendolo con un più flessibile meccanismo di classificazione imperniato su<br />

un’unica qualifica (o area funzionale), caratterizzata da mansioni e responsabilità<br />

omogenee, al cui interno il personale è distinto solo in base alla posizione<br />

economica.<br />

Basta la semplice lettura dell’allegato A al contratto per rendersi conto che alle<br />

“posizioni economiche” C1, C2 e C3 corrispondono mansioni distinte e di<br />

complessità via via crescente e responsabilità parimenti diverse e crescenti. Non si<br />

tratta quindi di semplici posizioni economiche ma di vere e proprie (distinte) aree<br />

o fasce funzionali, nel senso in cui tali espressioni sono impiegate nella citata<br />

giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione; in sostanza le<br />

posizioni economiche C1, C2 e C3 non sono (ancora) qualcosa di<br />

qualitativamente diverso dalle vecchie VII, VIII e IX qualifica funzionale.<br />

In questo quadro deve dunque ritenersi che la procedura selettiva preordinata al<br />

passaggio da una “posizione economica” ad altra, sia pur nell’ambito della “area<br />

funzionale C”, non costituisca una semplice progressione economica all’interno di<br />

un’area o fascia funzionale (cioè una selezione comportante una progressione di


tipo “orizzontale”, immutata rimanendo la qualifica) implicando al contrario quel<br />

passaggio da una area o fascia funzionale ad altra che, secondo la giurisprudenza<br />

della Cassazione, radica la giurisdizione del giudice amministrativo; si tratta<br />

dunque di una selezione che comporta un passaggio di qualifica, cioè una<br />

progressione di tipo verticale, come del resto conferma incontestabilmente la<br />

circostanza che la procedura è preordinata alla copertura di posti vacanti: in altri<br />

termini si è in presenza di una selezione che determina una “nuova assunzione”<br />

nel senso indicato dalla citata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della<br />

Cassazione.<br />

1.10.5. Potrebbe sostenersi che l’interpretazione proposta implichi una sostanziale<br />

esclusione della giurisdizione del giudice ordinario nella materia in esame.<br />

Deve però osservarsi in contrario che: a) non è da escludere che i successivi<br />

sviluppi della contrattazione collettiva introducano classificazioni del personale<br />

idonee a operare una reale riduzione, mediante il loro accorpamento, delle<br />

qualifiche esistenti, così determinando un allargamento dell’area delle selezioni<br />

implicanti progressioni economiche nell’ambito di una medesima area o fascia<br />

funzionale; b) già attualmente esiste uno spazio per selezioni interne non<br />

implicanti passaggio da un’area o fascia funzionale ad altra (nel senso<br />

specificato), dato che l’articolo 17 del C.C.N.L. in esame ha introdotto le<br />

posizioni denominate “super” che realizzano un reale sviluppo economico<br />

nell’ambito della posizione A1, B3, C1 e C3.<br />

1.10.6. Deve infine osservarsi che, ove il riferimento all’area o fascia funzionale<br />

della giurisprudenza della Cassazione si intendesse come rinvio alle<br />

classificazioni degli odierni contratti collettivi, la conseguenza sarebbe quella di<br />

sottoporre alla cognizione di giudici diversi procedure selettive prive di qualitativa<br />

differenziazione; per esemplificare le controversie su procedure selettive per


l’accesso alla posizione C3 sarebbero sempre di competenza del giudice ordinario<br />

(dato che il C.C.N.L. esclude che tale “posizione economica” possa essere<br />

attribuita mediante selezione pubblica, stabilendo al contrario che essa sia<br />

attribuita mediante selezioni interne riservate al personale appartenente alla<br />

medesima area, cioè in possesso delle posizioni C1, C1S e C2); quelle per<br />

l’accesso alla posizione C2 sarebbero invece di competenza del giudice<br />

amministrativo o ordinario secondo che si tratti di selezione pubblica o riservata al<br />

personale interno in possesso della posizione C1 o C1S (ed infatti il contratto<br />

prevede che il reclutamento del personale C2 avvenga o mediante concorso<br />

pubblico o mediante selezione interna riservata al personale in posizione C1 o C1<br />

S); quelle per l’accesso alla posizione C1 sarebbero invece sempre di competenza<br />

del giudice amministrativo sia nel caso di concorso pubblico sia nel caso di<br />

selezione riservata ai dipendenti in possesso della posizione B1, B2, B3 o B3S (ed<br />

infatti anche per l’accesso alla posizione C1 il contratto prevede in alternativa il<br />

pubblico concorso o la selezione interna riservata al personale proveniente<br />

dall’area funzionale B).<br />

Un tale sistema risulterebbe poco razionale; esso, per fare un esempio inerente alla<br />

controversia in esame, implicherebbe, in difetto di una plausibile giustificazione<br />

sul piano logico e giuridico, l’attribuzione a giudici diversi della cognizione delle<br />

controversie sulle selezioni riservate a collaboratori e funzionari di cancelleria<br />

(cioè ai dipendenti ora inquadrati come C1 e C2) per il conferimento della<br />

posizione di direttore di cancelleria (cioè della odierna posizione C3) e delle<br />

controversie relative alle selezioni riservate ad operatori e assistenti giudiziari<br />

(cioè ai dipendenti ora in possesso delle posizioni B1, B2 e B3) per il<br />

conferimento della posizione di collaboratore di cancelleria (cioè della posizione<br />

C1). Tra l’altro, sempre per restare all’esempio fatto, deve aggiungersi che, nel


primo caso, si verifica sempre e comunque un mutamento di “figura<br />

professionale” (il direttore di cancelleria C3 costituisce figura professionale<br />

distinta da quella dei cancellieri, cioè dei collaboratori C1 e funzionari di<br />

cancelleria C2), mentre nel secondo caso (in cui comunque si verifica un<br />

passaggio di area funzionale), non necessariamente si verifica un mutamento di<br />

figura professionale dato che anche l’assistente giudiziario B3 appartiene alla<br />

figura professionale del cancelliere, cosicchè il vincitore della selezione già in<br />

possesso di quest’ultima posizione economica, transitando in posizione C1,<br />

cambia area funzionale ma non anche figura professionale.<br />

2. La conclusione è che la giurisdizione sulle controversie inerenti a “concorsi<br />

interni” si ripartisce tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario secondo<br />

che la procedura selettiva sia preordinata a passaggi di area o fascia funzionale –<br />

da intendersi nel senso di passaggio da una qualifica inferiore a una qualifica<br />

superiore (cd. progressioni verticali) – ovvero a una semplice progressione<br />

economica nell’ambito della medesima area o fascia (cd. progressione<br />

orizzontale).<br />

3. I resistenti eccepiscono altresì che il ricorso è inammissibile per carenza di<br />

legittimazione attiva e/o interesse a ricorrere.<br />

In concreto l’amministrazione evidenzia nella memoria depositata il 3 luglio 2004<br />

che ben “126 su 212 ricorrenti sono inseriti nella graduatoria di ammissione al<br />

percorso formativo, anche se alcuni con riserva” (il 23 giugno è stata depositata<br />

anche documentazione attestante la circostanza); di conseguenza si afferma da un<br />

lato che gli ammessi non hanno interesse al ricorso e, dall’altro, che i non<br />

ammessi avrebbero dovuto fornire prova del loro personale interesse, cioè prova<br />

di “poter vincere il concorso de quo” ove esso fosse legittimamente espletato.


3.1. A questo riguardo è opportuno sottolineare che l’amministrazione sembra far<br />

riferimento alla graduatoria rideterminata – evidentemente prima della<br />

concessione della tutela cautelare da parte del Tribunale - per effetto dell’accordo<br />

sindacale del 14 ottobre 2003 (ciò sembra dedursi dalla circostanza che sono<br />

indicati come ammessi al percorso formativo candidati collocati oltre il 572°<br />

posto, benchè in concreto la graduatoria non sia stata depositata).<br />

3.2. L’eccezione è infondata.<br />

Deve anzitutto premettersi che il reale oggetto dell’impugnazione proposta è<br />

costituito dal bando di selezione; con il ricorso proposto i ricorrenti, come<br />

accennato, contestano sia le modalità scelte dall’amministrazione per la copertura<br />

dei posti di direttore di cancelleria (selezione interamente riservata al personale in<br />

servizio) sia le regole della selezione interna, in quanto ritenute inidonee sia a<br />

garantire parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura sia un oggettivo e<br />

trasparente accertamento del loro livello di conoscenze e professionalità.<br />

In altri termini l’interesse fatto valere dai ricorrenti è un interesse di tipo<br />

strumentale rivolto ad ottenere che, in sede di rinnovazione della procedura, i<br />

posti di direttore di cancelleria di cui al bando in questione siano coperti con<br />

modalità diverse (conformi alla Costituzione, ai principi fondamentali<br />

dell’ordinamento e alla legge).<br />

3.3. In questa prospettiva può osservarsi, con riferimento alla posizione dei<br />

ricorrenti che sarebbero stati ammessi al percorso formativo e che pertanto hanno<br />

la possibilità di risultare vincitori della selezione e di conseguire per tale via la<br />

qualifica di direttore di cancelleria, che per gli stessi più che un “problema” di<br />

carenza d’interesse potrebbe ipotizzarsi una sopravvenuta carenza d’interesse al<br />

ricorso (dato che al tempo della proposizione del gravame la graduatoria definitiva


non risultava ancora essere stata rideterminata secondo le previsioni dell’accordo<br />

sindacale dell’ottobre 2003).<br />

3.3.1. Ritiene però il Collegio che ciò debba escludersi.<br />

Sul punto deve premettersi che la giurisprudenza ha chiarito che l’improcedibilità<br />

del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse – al fine di evitare una<br />

sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della<br />

domanda - può essere dichiarata solo allorchè sussista una situazione in fatto o in<br />

diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del<br />

ricorso e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa<br />

conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale,<br />

per il ricorrente (Consiglio di Stato, 21 agosto 2003, n. 4699).<br />

3.3.2. Nella fattispecie non sembra possa ritenersi con assoluta certezza che una<br />

tal situazione si sia verificata.<br />

Anche a prescindere dai rilievi del difensore dei ricorrenti che alla pubblica<br />

udienza ha insistito nell’affermare che la quasi totalità dei suoi assistiti ammessi al<br />

percorso formativo è in posizione talmente “alta” da potersi escludere che all’esito<br />

della procedura possano risultare vincitori (nel senso che anche ottenendo il<br />

massimo punteggio possibile essi comunque non riuscirebbero a collocarsi in<br />

posizione utile nella graduatoria finale), deve rilevarsi che i ricorrenti dichiarano<br />

di agire a tutela di “un interesse morale e professionale all’effettuazione di una<br />

seria selezione che ne valorizzi le capacità e le attitudini” (così letteralmente la<br />

memoria depositata il 3 luglio 2004); di tale interesse – che, avendo connotati di<br />

oggettiva consistenza e apparendo serio e non pretestuoso o emulativo, non<br />

sembra possa essere disconosciuto dal giudice – sono effettivamente arbitri i<br />

titolari.


3.3.3. Deve comunque aggiungersi, con specifico riguardo a quei ricorrenti che<br />

hanno collocazioni in graduatoria tali da far ritenere probabile che possano<br />

risultare vincitori della procedura (si pensi al ricorrente Urbani che è collocato in<br />

205° posizione), che questi conservano un interesse strumentale alla rinnovazione<br />

della procedura secundum legem: essi avrebbero infatti comunque la possibilità in<br />

sede di rinnovazione non solo di risultare vincitori (possibilità che come<br />

accennato già hanno) ma eventualmente di ottenere – in un contesto di maggiore<br />

“competitività” - collocazioni nella graduatoria finale migliori di quelle che loro<br />

assicura l’attuale regolamentazione della selezione (e ciò effettivamente potrebbe<br />

avvantaggiarli nei futuri sviluppi della vita professionale). Certamente per tali<br />

ricorrenti ciò implica l’assoggettamento all’alea insita nella partecipazione alla<br />

nuova selezione ma si tratta di una loro consapevole e responsabile scelta che non<br />

può il giudice amministrativo sindacare, tenuto anche conto che alla pubblica<br />

udienza il difensore dei ricorrenti, sollecitato su questa specifica questione, ha<br />

confermato che tutti i suoi assistiti conservano interesse alla definizione nel<br />

merito del ricorso.<br />

3.3.4. Nessun dubbio può invece sussistere circa l’interesse ad agire di quei<br />

ricorrenti che non risultano ammessi al percorso formativo. Essi hanno un<br />

incontestabile interesse all’annullamento della procedura in esame e alla sua<br />

rinnovazione secondo regole che consentano loro di parteciparvi.<br />

Al riguardo deve solo aggiungersi che il Collegio non condivide il rilievo dei<br />

resistenti secondo cui tali ricorrenti dovrebbero, al fine di dare concreta prova del<br />

loro interesse ad agire, dimostrare di “poter vincere il concorso de quo” ove esso<br />

fosse legittimamente espletato. L’interesse dei ricorrenti infatti si radica proprio<br />

sulla circostanza che l’impugnata regolamentazione della selezione li esclude<br />

dalla possibilità di partecipare; nello stesso tempo – ove i posti in contestazione


fossero coperti con le modalità auspicate dai ricorrenti – avrebbe luogo una<br />

selezione sulla base di principi e regole diverse, dai risultati imprevedibili, nel<br />

senso che di essa non è possibile individuare a priori i vincitori. Al fine di poter<br />

riconoscere in capo ai ricorrenti l’interesse e la legittimazione ad agire appare<br />

quindi sufficiente la circostanza che essi siano in possesso dei titoli occorrenti a<br />

partecipare a tale nuova selezione e abbiano quindi astrattamente la possibilità di<br />

risultarne vincitori.<br />

4. Si può quindi passare all’esame del merito del ricorso, che è fondato e deve<br />

pertanto essere accolto nei limiti che saranno precisati in prosieguo.<br />

5. Deve anzitutto rilevarsi che il contestato regolamento della selezione, così come<br />

delineato dal bando impugnato, costituisce attuazione della disciplina contenuta<br />

nel contratto collettivo nazionale del comparto ministeri relativo al quadriennio<br />

1998/2002, nel successivo contratto integrativo relativo al ministero della giustizia<br />

del 2000 e negli ulteriori accordi sindacali del 25 marzo 2002 e del 14 ottobre<br />

2003. Ed infatti i resistenti evidenziano come il bando di selezione costituisca da<br />

parte dell’amministrazione adempimento degli obblighi assunti con tali contratti,<br />

vincolanti per le parti stipulanti e per i lavoratori interessati.<br />

5.1. A loro volta i ricorrenti chiedono che il Tribunale annulli ovvero dichiari la<br />

nullità e/o illegittimità e/o invalidità dei contratti collettivi disciplinanti la<br />

selezione.<br />

5.2. E’ opportuno precisare al riguardo che i ricorrenti non impugnano il contratto<br />

collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri relativo al quadriennio<br />

1998/2002 (anche alla pubblica udienza il legale dei ricorrenti ha confermato la<br />

circostanza); sul punto i resistenti eccepiscono che tale omessa impugnazione<br />

renderebbe inammissibile il ricorso in quanto i successivi contratti collettivi<br />

impugnati e gli atti della selezione parimenti impugnati costituirebbero atti


esecutivi di quanto prescritto dal C.C.N.L. (è infatti quest’ultimo che riserva<br />

interamente al personale interno i posti corrispondenti alla posizione economica<br />

C3 stabilendo che essi siano coperti “mediante percorsi di qualificazione ed<br />

aggiornamento professionale con esame finale”).<br />

In ogni caso i resistenti eccepiscono che la cognizione dei contratti collettivi di<br />

lavoro è riservata al giudice ordinario cosicchè in materia il giudice<br />

amministrativo difetta di giurisdizione.<br />

5.2.1. <strong>Il</strong> Collegio in parte condivide i rilievi dei resistenti.<br />

Deve anzitutto osservarsi che la residuale giurisdizione sui concorsi prevista dal<br />

più volte citato articolo 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 si identifica con la generale<br />

giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. Di conseguenza i relativi<br />

giudizi hanno come oggetto l’impugnazione di atti e provvedimenti<br />

amministrativi nei limiti dei vizi denunciati dal ricorrente; deve così escludersi<br />

che nelle controversie in questione sia consentita l’impugnazione di atti di natura<br />

negoziale, quali i contratti collettivi di lavoro disciplinanti il rapporto di servizio<br />

dei dipendenti pubblici “contrattualizzati”, in funzione di un loro annullamento<br />

ovvero di una declaratoria di nullità: la verifica in via principale della validità dei<br />

contratti collettivi compete infatti al giudice ordinario, unico titolare del potere di<br />

accertare con efficacia di giudicato e quindi erga omnes l’invalidità di tali atti<br />

traendone le relative conseguenze con pronunce di annullamento o dichiarative di<br />

nullità. Del resto lo stesso d.lgs. n. 165 all’articolo 64 delinea uno speciale<br />

procedimento in materia prevedendo la competenza del giudice ordinario.<br />

5.2.2. Quanto precede non esclude però la possibilità nell’odierno giudizio di un<br />

sindacato sulla validità delle disposizioni dei descritti contratti collettivi<br />

disciplinanti i passaggi di posizione del personale.


La questione della validità- invalidità di tali disposizioni costituisce rispetto alla<br />

questione principale oggetto del giudizio – vale a dire quella della legittimità degli<br />

atti amministrativi disciplinanti la selezione e, in particolare, del bando di<br />

selezione – un antecedente logico della decisione e, in particolare, una questione<br />

pregiudiziale.<br />

Se infatti le procedure di passaggio di qualifica del personale dipendente<br />

contrattualizzato costituissero legittimo oggetto di disciplina da parte<br />

dell’autonomia collettiva e se le disposizioni inerenti a tale oggetto contenute nei<br />

contratti collettivi in esame fossero valide, gli atti amministrativi disciplinanti la<br />

selezione e in primo luogo il relativo bando – la verifica della cui legittimità<br />

costituisce, lo si ripete, la questione principale all’esame del Collegio –<br />

costituirebbero nulla più che un atto dovuto da parte del ministero, nel senso che<br />

quest’ultimo si sarebbe limitato a dare attuazione a una valida disciplina di origine<br />

negoziale, cosicchè dovrebbero escludersi le illegittimità denunciate dai ricorrenti.<br />

In effetti nella fattispecie in esame i contratti collettivi hanno un contenuto<br />

assimilabile a quello di regolamenti e costituiscono l’atto presupposto del bando<br />

di selezione.<br />

Se la questione della validità dei contratti collettivi disciplinanti la selezione<br />

costituisce – rispetto alla questione principale all’esame – una questione<br />

pregiudiziale, cioè un antecedente logico della decisione, essa può e deve essere<br />

fatta oggetto di cognizione incidentale in applicazione del principio – valevole<br />

anche nel processo amministrativo – secondo cui il giudice ha il potere di decidere<br />

incidenter tantum le questioni pregiudiziali la cui risoluzione sia necessaria ai fini<br />

della definizione della questione principale portata al suo esame (articolo 8 della<br />

legge 6 dicembre 1971, n. 1034).


In questo quadro irrilevante è la circostanza che i ricorrenti non abbiano<br />

impugnato il C.C.N.L. del comparto ministeri relativo al quadriennio 1998/2001.<br />

5.2.3. L’opinione del Collegio è che le disposizioni dei contratti collettivi<br />

disciplinanti la selezione siano nulle e che, conseguentemente, il bando che ad<br />

esse ha dato attuazione indicendo la selezione sia illegittimo.<br />

5.2.4. Deve anzitutto rilevarsi come i contratti collettivi in questione pretendano di<br />

regolamentare una materia – quella dei procedimenti di selezione per l'accesso al<br />

lavoro e di avviamento al lavoro - che l’articolo 2, comma1, lett. c) n. 4) della<br />

legge 23 ottobre 1992, n. 421 riserva alla legge, ovvero, sulla base della legge o<br />

nell'ambito dei princìpi dalla stessa posti, ad atti normativi o amministrativi:<br />

riserva che, con specifico riferimento ad una delle questioni poste dal ricorso, è<br />

anche giustificata dalla circostanza che le deroghe alla regola costituzionale<br />

dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico possono essere<br />

introdotte soltanto dalla legge.<br />

Per concludere riguardo al profilo in esame, sussiste quindi un primo vizio di<br />

nullità relativo all’oggetto; essendo le materie in esame sottratte all’autonomia<br />

collettiva e non potendo pertanto formare oggetto di regolamentazione ad opera<br />

dei contratti collettivi, questi sono viziati da nullità per “impossibilità giuridica<br />

dell’oggetto” ai sensi degli articoli 1346 e 1418 c.c..<br />

5.2.5. Sotto il profilo sostanziale il Collegio – riconfermando sul punto le pur<br />

sommarie valutazioni compiute in sede cautelare – ritiene che la disciplina della<br />

selezione interna in contestazione, così come delineata dai contratti collettivi<br />

sopra indicati e come dedotto dai ricorrenti, violi in modo palese i principi che la<br />

Corte Costituzionale ha più volte enunciato in materia di reclutamento dei<br />

pubblici dipendenti (Corte costituzionale, 24 luglio 2003, n. 274, 4 dicembre<br />

2002, n. 517, 23 luglio 2002, n. 373, 29 maggio 2002, n. 218, 16 maggio 2002, n.


194, 4 gennaio 1999, n. 1, 30 ottobre 1997 n. 320, 27 aprile 1995 n. 134, 29<br />

dicembre 1995 n. 528 20 luglio 1994 n. 314, 27 dicembre 1991 n. 487 e 4 aprile<br />

1990 n. 161).<br />

In particolare la Corte ha più volte affermato che: 1) l’accesso ad una fascia<br />

funzionale superiore non può essere ordinariamente sottratto alla regola del<br />

pubblico concorso, costituendo comunque un nuovo accesso ad una nuova<br />

posizione lavorativa e, quindi, una forma di reclutamento; 2) la previsione di un<br />

concorso interno riservato ai dipendenti per una percentuale di posti disponibili<br />

particolarmente elevata ed incongrua, in quanto stabilita in mancanza di<br />

giustificazioni valide per una migliore garanzia del buon andamento (da<br />

specificare puntualmente), è irragionevole e contrasta con gli articoli 3, 51 e 97<br />

Cost.; 3) contrasta con il principio del buon andamento (articolo 97 Cost.) una<br />

procedura selettiva in realtà finalizzata ad un generale ed indiscriminato<br />

scivolamento verso l’alto di tutto il personale; 4) una valorizzazione ingiustificata<br />

dell’anzianità di servizio è irragionevole ed irrazionale; 5) la deroga al titolo di<br />

studio previsto per l’accesso dall’esterno viola i principi di eguaglianza e di buon<br />

andamento; 6) è illegittimo l’accesso al posto messo a concorso anche da<br />

qualifiche non immediatamente inferiori; 7) i criteri di accertamento della<br />

formazione professionale richiesta per la qualifica messa a concorso non possono<br />

essere talmente generici da impedirne ogni verifica.<br />

5.2.6. Tali principi – ricollegandosi e costituendo diretta applicazione della norma<br />

costituzionale che sancisce l’accesso al pubblico impiego mediante concorso<br />

pubblico, salvo le eccezioni stabilite dalla legge (che ben può essere intesa come<br />

norma imperativa per il suo contenuto immediatamente precettivo), e della norma<br />

costituzionale che stabilisce i principi di imparzialità e buon andamento – si<br />

atteggiano a veri e propri principi di ordine pubblico che, oltre a fungere da


parametro di costituzionalità delle leggi, costituiscono anche parametro per la<br />

verifica della validità dei contratti collettivi, che sono comunque assoggettati al<br />

limite del rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon<br />

costume secondo quanto dispone l’articolo 1418 c.c..<br />

Da questo punto di vista deve escludersi che ciò che non sarebbe consentito alla<br />

legge – cioè la deroga ai principi costituzionali degli articoli 97 e 98 C. – possa<br />

essere consentito al contratto collettivo. Deve in particolare negarsi che questo<br />

possa essere uno degli effetti (o, peggio, uno degli scopi) della cd.<br />

contrattualizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze di amministrazioni<br />

pubbliche; se così fosse, non sarebbero infondati i dubbi di costituzionalità<br />

avanzati dai ricorrenti nei confronti delle disposizioni legislative che la<br />

contrattualizzazione hanno previsto e attuato (cioè la legge 421 del 1992 e il d.lgs.<br />

n. 165 del 2001).<br />

5.2.7. Al contrario il Collegio ritiene che i limiti costituzionali si impongano a<br />

qualsiasi fonte regolativa della materia in questione; di conseguenza, se la<br />

disciplina sospetta di incostituzionalità è contenuta in una legge, della questione<br />

dev’essere investita la Corte Costituzionale; se essa è invece contenuta in un<br />

regolamento, quest’ultimo formerà oggetto di sindacato da parte del giudice<br />

amministrativo ai fini del suo annullamento o della sua disapplicazione; se infine<br />

la disciplina sospetta d’incostituzionalità è contenuta, come avviene nella<br />

fattispecie in esame, in un contratto collettivo e i suoi contenuti siano stati trasfusi<br />

in un provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione, il giudice<br />

amministrativo dovrà verificare incidenter tantum la validità del contratto<br />

collettivo.<br />

5.3 Nella fattispecie i principi costituzionali sopra sintetizzati sono stati violati.


5.3.1. Anzitutto è stata prevista la copertura di tutti i posti di direttore di<br />

cancelleria mediante il ricorso al concorso interno. In pratica quella che l’articolo<br />

97 C. configura come eccezione – tra l’altro implicante, come più volte accennato,<br />

una previsione legislativa - è stata trasformata nella regola senza che tale<br />

circostanza abbia la minima giustificazione.<br />

5.3.2. Nello stesso tempo il regolamento della selezione interna appare abbastanza<br />

palesemente preordinato a favorire il personale fornito di maggiore anzianità di<br />

servizio, pur in mancanza del titolo di studio prescritto, a danno del personale più<br />

giovane.<br />

In questo quadro si colloca per es. la previsione dell’attribuzione di punti 0,125<br />

per ogni anno di servizio presso l’amministrazione giudiziaria dall’assunzione<br />

fino al quinto anno compreso, a fronte dell’attribuzione di un punto per ogni anno<br />

dal sesto al quindicesimo e di 0,5 punti per ogni anno di servizio successivo al<br />

quindicesimo; se a ciò si aggiunge che per i lavoratori in possesso della posizione<br />

C2 questi punteggi sono raddoppiati e che alla laurea è attribuito un punteggio di<br />

10 a fronte del punteggio di 7 attribuito al diploma di scuola superiore, appare<br />

evidente la fondatezza dei rilievi dei ricorrenti. Per esemplificare un dipendente<br />

laureato in posizione C2 con cinque anni di servizio si vede riconosciuto un<br />

punteggio complessivo di 11,250 (1,250 punti per l’anzianità e 10 per la laurea),<br />

mentre un collega C2 non laureato con dieci anni di anzianità si vede invece<br />

riconosciuto un punteggio di 18,250 (11,250 per l’anzianità e 7 per il titolo di<br />

studio).<br />

In pratica, per effetto della previsione di una graduatoria preliminare per<br />

l’ammissione al percorso formativo imperniata su anzianità di servizio e titolo di<br />

studio posseduto e della evidente supervalutazione delle anzianità di servizio<br />

medie e alte rispetto alle anzianità di servizio basse, anche se accompagnate dal


possesso della laurea, il meccanismo descritto produce la tendenziale conseguenza<br />

di garantire l’accesso al percorso formativo al personale con maggiore anzianità di<br />

servizio.<br />

Sul punto deve solo aggiungersi che il regolamento iniziale della procedura,<br />

prevedendo la prevalenza della posizione di provenienza più alta solo a parità di<br />

punteggio esasperava la descritta conseguenza, favorendo il personale più anziano<br />

senza distinguere tra personale inquadrato come C1 o C2 (salvo il profilo del<br />

raddoppio del punteggio per quest’ultimo); le modifiche introdotte dall’accordo<br />

sindacale del 14 ottobre 2003 da questo punto di vista attenuano le distorsioni<br />

descritte (sembrando disegnare un meccanismo preordinato a far “scivolare” il<br />

personale più anziano in posizione C1 verso la posizione C2 e, analogamente, il<br />

personale più anziano in posizione C2 verso la posizione C3) ma non vi è dubbio<br />

che non è venuta meno la distorsione fondamentale, cioè la supervalutazione<br />

dell’anzianità di servizio con il conseguente pregiudizio della possibilità di<br />

ammissione alla procedura per il personale più giovane.<br />

5.3.3. Censurabile è anche la previsione della possibilità di accesso alla posizione<br />

di direttore di cancelleria per il personale sfornito del titolo di studio, cioè la<br />

laurea, ordinariamente prescritto per tale posizione.<br />

5.3.4. Altra violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale<br />

consiste nella prevista possibilità di transito alla posizione di direttore di<br />

cancelleria del personale in posizione C1; in sostanza il regolamento della<br />

procedura consente che gli ex collaboratori di cancelleria (in pratica gli<br />

appartenenti alla vecchia VII q.f. ora inquadrati come C1) possano transitare per<br />

saltum alla posizione di direttore di cancelleria C3.<br />

5.3.5. A quest’ultimo riguardo deve anche aggiungersi che tale possibilità risulta<br />

particolarmente censurabile alla luce della obiettiva scarsa consistenza del


percorso formativo, le cui prove non appaiono idonee – come persuasivamente<br />

sostenuto dai ricorrenti - a garantire una seria e oggettiva verifica dell’idoneità<br />

degli ammessi al percorso formativo ad esercitare le delicate e complesse funzioni<br />

di direttore di cancelleria.<br />

In questo quadro altrettanto persuasive si palesano le deduzioni dei ricorrenti che<br />

segnalano come gli ammessi al percorso formativo non debbano sostenere<br />

neppure una prova scritta.<br />

6. In conclusione la procedura in esame appare preordinata – attraverso la<br />

violazione della regola costituzionale del pubblico concorso – a garantire lo<br />

scivolamento verso una qualifica più alta del personale più anziano, anche<br />

indipendentemente dal possesso del prescritto titolo di studio e in mancanza di un<br />

meccanismo di seria, oggettiva e trasparente verifica delle capacità.<br />

7. Quanto precede giustifica la valutazione di nullità per impossibilità giuridica<br />

dell’oggetto e per contrasto con norme imperative (la regola costituzionale del<br />

pubblico concorso) e con principi di ordine pubblico sia delle disposizioni del<br />

contratto collettivo nazionale del comparto ministeri relativo al quadriennio<br />

1998/2001 – e in particolare di quelle che riservano interamente al personale<br />

interno i posti corrispondenti alla posizione economica C3 stabilendo che essi<br />

siano coperti mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale<br />

con esame finale – sia delle disposizioni degli accordi collettivi che ad esso hanno<br />

dato attuazione, con specifico e particolare riguardo agli articoli 16, 17 e 18 del<br />

contratto integrativo nazionale del ministero della giustizia stipulato il 5 aprile<br />

2000 (con le successive modifiche e integrazioni).<br />

8. La nullità delle disposizioni dei contratti collettivi ha la conseguenza che<br />

nessun vincolo poteva derivare dalle stesse a carico dell’amministrazione della<br />

giustizia; l’indizione della selezione secondo le regole stabilite in sede di


autonomia collettiva non può pertanto ritenersi adempimento di obblighi<br />

negoziali.<br />

Ulteriore conseguenza di ciò è che, dovendosi le disposizioni dei contratti<br />

collettivi indicate considerare tamquam non essent a causa della loro nullità, il<br />

bando di selezione è illegittimo e deve essere annullato. Una volta escluso, infatti,<br />

che possa trovare un valido presupposto nelle disposizioni dei contratti collettivi<br />

che in concreto attua, disposizioni che, come accennato, a causa delle loro nullità<br />

sono improduttive di qualsiasi effetto, esso risulta illegittimo per violazione di<br />

legge, nel senso che la violazione delle norme e dei principi costituzionali in<br />

materia di reclutamento dei pubblici impiegati - che si traduce in vizio di nullità<br />

dei contratti collettivi “a monte” della selezione – determina un vizio di violazione<br />

di legge degli atti amministrativi disciplinanti la selezione “a valle” dei contratti<br />

collettivi.<br />

9. Sostengono in contrario i resistenti che la previsione di selezioni interne<br />

riservate dirette a consentire a chi è già dipendente il transito verso qualifiche<br />

superiori è consentita in base al disposto dell’articolo 52, comma 1, del d.lgs. n.<br />

165 citato secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni<br />

per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito<br />

della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle<br />

corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per<br />

effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”; la<br />

disposizione in esame prevede che chi è dipendente dell’amministrazione possa<br />

conseguire una qualifica superiore – oltre che attraverso la partecipazione a una<br />

procedura concorsuale – anche attraverso uno “sviluppo professionale”; in questa<br />

prospettiva i “percorsi formativi” previsti dalla contrattazione collettiva


costituirebbero appunto lo strumento attraverso cui si attua questo sviluppo<br />

professionale.<br />

10. Deve osservarsi che la disposizione in questione deve essere letta – alla luce<br />

dell’articolo 97 C. che consente deroghe legislative al principio del reclutamento a<br />

mezzo di pubblico concorso – nel senso che siano eccezionalmente ammesse<br />

selezioni interne riservate per favorire il transito di dipendenti verso qualifiche<br />

superiori. Ciò può in concreto servire – risultando quindi strumentale anche a<br />

esigenze di buon andamento – a motivare il personale, valorizzando l’impegno<br />

dimostrato e la professionalità acquisita.<br />

Tale possibilità però – configurandosi come una deroga a un principio generale<br />

dell’ordinamento avente fondamento costituzionale – deve ammettersi entro limiti<br />

rigorosi. In conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale,<br />

deve quindi escludersi che questo strumento possa essere utilizzato per la<br />

copertura di aliquote di posti vacanti particolarmente elevate (o addirittura<br />

totalitarie come avviene nel caso in esame); nello stesso tempo deve anche<br />

affermarsi che tale strumento può essere utilizzato esclusivamente per favorire il<br />

passaggio alla qualifica immediatamente superiore a quella posseduta da parte di<br />

chi sia in possesso del necessario titolo di studio e sulla base di una seria,<br />

oggettiva e trasparente verifica della professionalità posseduta o acquisita.<br />

In definitiva, il regolamento delle selezione interna in contestazione si pone in<br />

contrasto anche con le previsioni dell’articolo 52 citato, che non può pertanto<br />

fornirgli una “copertura legislativa”.<br />

11. Deve poi osservarsi in relazione alla dedotta illegittimità della previsione da<br />

parte del bando di una graduatoria per l’ammissione al percorso formativo, in<br />

quanto non prevista dal contratto collettivo nazionale e dal contratto integrativo,<br />

che l’illegittimità (che in questo caso si concreta in un vizio del tutto autonomo


del bando di selezione che prescinde dai contratti collettivi presupposti) deve<br />

ravvisarsi non tanto nella circostanza che sia stata prevista una graduazione degli<br />

interessati ai fini dell’ammissione alla procedura, dato che, in presenza di un<br />

elevato numero di aspiranti candidati, la previsione di un meccanismo di selezione<br />

preliminare preordinato a contenere il numero dei partecipanti alla procedura può<br />

ritenersi ammissibile, ma piuttosto nella circostanza che i criteri sulla cui base<br />

avviene la graduazione sono illegittimi e ingiusti nel senso sopra specificato, e, in<br />

particolare, nel senso che essi negano a una parte degli interessati ogni reale e<br />

concreta possibilità di ammissione alla procedura in condizioni di parità di<br />

trattamento.<br />

11.1. In altri termini, se si può ritenere in linea di principio legittima la previsione<br />

di un numero massimo di partecipanti ad una procedura concorsuale per esigenze<br />

di semplificazione e di accelerazione del suo svolgimento, deve<br />

contemporaneamente affermarsi che ciò non può che avvenire garantendo la parità<br />

di trattamento degli interessati, come prescritto dall’articolo 51 C.; di conseguenza<br />

il meccanismo che si adotta allo scopo deve essere tale da garantire a ogni<br />

interessato la reale possibilità di essere ammesso alla procedura in condizioni di<br />

uguaglianza con gli altri, risultando pertanto illegittimi meccanismi pre-selettivi<br />

tali da escludere a priori di diritto o di fatto la possibilità di concorrere per intere<br />

categorie di soggetti.<br />

12. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati; per<br />

l’effetto sono annullati il bando di selezione e gli atti conseguenti. Novità e<br />

complessità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle<br />

spese di lite tra le parti.<br />

P.Q.M.


<strong>Il</strong> Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione I,<br />

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti<br />

indicati in motivazione.<br />

Spese compensate.<br />

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />

Così deciso in Roma il 14 luglio 2004.<br />

Corrado Calabrò, Presidente<br />

Davide Soricelli, Primo Referendario estensore<br />

Segretario

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