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Il futuro demografico dell'Italia - Dipartimento di Economia politica

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2.4 La legge Napolitano -Turco ed i primi due documenti programmatici<br />

Verso la fine del I Governo Pro<strong>di</strong>, viene approvata la legge 40 del 6 marzo 1998, che affronta<br />

in maniera abbastanza organica, anche se non esaustiva, la con<strong>di</strong>zione dello straniero. Sulla carta<br />

essa appare ispirata da una visione del fenomeno migratorio decisamente più realistica e da principi<br />

più progressisti rispetto a quelli che avevano prevalso fino ad allora.<br />

La prima novità <strong>di</strong> rilievo della nuova legge è che essa prevede che il Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri pre<strong>di</strong>sponga ogni tre anni un documento programmatico al quale spetta il compito <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>care le azioni e gli interventi che lo Stato italiano si propone <strong>di</strong> svolgere in materia <strong>di</strong><br />

immigrazione, nonché le misure <strong>di</strong> carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri<br />

soggiornanti nel territorio dello Stato. <strong>Il</strong> documento deve altresì in<strong>di</strong>viduare i criteri generali per la<br />

definizione dei flussi d’ingresso, delineare gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni<br />

familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia.<br />

La Napolitano - Turco riba<strong>di</strong>sce poi che le quote massime <strong>di</strong> stranieri da ammettere nel<br />

territorio dello Stato, per lavoro subor<strong>di</strong>nato, anche <strong>di</strong> carattere stagionale, e per lavoro autonomo<br />

vengano definite da decreti annuali. A <strong>di</strong>fferenza delle norme precedenti essa in<strong>di</strong>ca però che le<br />

quote dovranno tenere conto delle in<strong>di</strong>cazioni fornite, dal Ministero del lavoro e della previdenza<br />

sociale sull'andamento dell'occupazione, articolata per qualifiche o mansioni, e dei tassi <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>soccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei citta<strong>di</strong>ni stranieri non<br />

appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste <strong>di</strong> collocamento 121 .<br />

La terza novità è che la legge prevede tra le modalità per l’ottenimento del visto d’ingresso per<br />

lavoro oltre al lavoro subor<strong>di</strong>nato, al lavoro stagionale ed al lavoro autonomo, anche la ricerca <strong>di</strong><br />

lavoro.<br />

Per quanto riguarda le modalità viene precisato che il datore <strong>di</strong> lavoro che intende assumere, a<br />

tempo determinato o indeterminato, un lavoratore straniero residente all'estero deve presentare una<br />

richiesta nominativa <strong>di</strong> autorizzazione al lavoro o può richiedere l'autorizzazione al lavoro <strong>di</strong> una o<br />

più persone iscritte nelle liste pre<strong>di</strong>sposte in base all'articolo 19, comma 3, che prevede la<br />

possibilità che lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi <strong>di</strong> lavoro<br />

subor<strong>di</strong>nato si iscrivano in liste create nei paesi <strong>di</strong> partenza con i quali il nostro paese abbia<br />

stipulato appositi accor<strong>di</strong>. Insieme alla richiesta, il datore <strong>di</strong> lavoro deve documentare le modalità<br />

della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero e copia del contratto <strong>di</strong> lavoro. È poi<br />

prevista la possibilità <strong>di</strong> ottenere un permesso <strong>di</strong> soggiorno, della vali<strong>di</strong>tà massima <strong>di</strong> nove mesi,<br />

per svolgere un lavoro stagionale. <strong>Il</strong> permesso <strong>di</strong> lavoro stagionale potrà essere convertito in un<br />

permesso <strong>di</strong> soggiorno per lavoro subor<strong>di</strong>nato e dà inoltre <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> precedenza per il rientro in<br />

Italia nell'anno successivo per ragioni <strong>di</strong> lavoro stagionale. <strong>Il</strong> visto d’ingresso ed il conseguente<br />

permesso <strong>di</strong> soggiorno possono, inoltre, essere concessi per lo svolgimento <strong>di</strong> lavoro autonomo. La<br />

novità è quella dello sponsor che dà la possibilità d’ingresso a citta<strong>di</strong>ni stranieri che intendano<br />

cercare lavoro nel nostro paese a con<strong>di</strong>zione che un ente locale, un’associazione professionale o<br />

sindacale, un ente o un’associazione del volontariato presti la garanzia richiesta. Nel primo caso, il<br />

lavoratore straniero ottiene un permesso <strong>di</strong> soggiorno per lavoro subor<strong>di</strong>nato della durata <strong>di</strong> due<br />

anni. Inoltre, nel caso in cui egli perda il posto <strong>di</strong> lavoro, potrà iscriversi nelle liste <strong>di</strong> collocamento<br />

per il periodo <strong>di</strong> residua vali<strong>di</strong>tà del permesso <strong>di</strong> soggiorno e comunque non per meno <strong>di</strong> un anno.<br />

Nel secondo caso egli ottiene un permesso <strong>di</strong> soggiorno a fini <strong>di</strong> inserimento nel mercato del lavoro<br />

<strong>di</strong> durata annuale e previa iscrizione alle liste <strong>di</strong> collocamento.<br />

<strong>Il</strong> permesso <strong>di</strong> soggiorno può essere rinnovato per una durata non superiore al doppio <strong>di</strong> quella<br />

stabilita con il rilascio iniziale. Dopo cinque anni <strong>di</strong> soggiorno lo straniero che <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> avere un<br />

red<strong>di</strong>to sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari può richiedere il rilascio della carta <strong>di</strong><br />

soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi 122 . La carta <strong>di</strong> soggiorno è a tempo<br />

indeterminato.<br />

Infine, la legge Napolitano Turco impegna il Governo a raccogliere in un Testo Unico tutte le<br />

<strong>di</strong>sposizioni concernenti gli stranieri, cosa che fu fatta con il decreto legislativo del 25 luglio 1998<br />

121<br />

La legge prevede poi che: “In caso <strong>di</strong> mancata pubblicazione dei decreti <strong>di</strong> programmazione annuale, la<br />

determinazione delle quote è <strong>di</strong>sciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge<br />

nell'anno precedente”.<br />

122 La carta <strong>di</strong> soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi <strong>di</strong> un<br />

citta<strong>di</strong>no italiano o <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.<br />

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