di pericolo - Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli ...
di pericolo - Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli ... di pericolo - Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli ...
RISCHIO DA AGENTI CHIMICI BASSO PER LA SICUREZZA Rischio chimico per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità, in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell’incidente è da ritenersi limitata.
Misure specifiche di prevenzione e protezione Art. 225 comma 1. (4-8 MESI – 4000-12000 €) Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante: la SOSTITUZIONE, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori.
- Page 25 and 26: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 27 and 28: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 29 and 30: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 31 and 32: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 33 and 34: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 35 and 36: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 37 and 38: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 39 and 40: D.Lgs. 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE D.
- Page 41 and 42: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 43 and 44: Global Harmonization System: il sis
- Page 45 and 46: GHS - come cambia l’etichettatura
- Page 47 and 48: SIGNIFICATI del REACH E GHS REACH R
- Page 49 and 50: L’etichetta: i nuovi pittogrammi
- Page 51 and 52: Etichetta : confronto per la tossic
- Page 53 and 54: Titolo IX D.Lgs. . 81/2008 PROTEZIO
- Page 55 and 56: Titolo IX D.Lgs. . 81/2008 PROTEZIO
- Page 57 and 58: Titolo IX D.Lgs. . 81/2008 PROTEZIO
- Page 59 and 60: Se il datore di lavoro prevede l’
- Page 61 and 62: VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 com
- Page 63 and 64: VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 com
- Page 65 and 66: DEFINIZIONI Secondo i decreti legis
- Page 67 and 68: VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 com
- Page 69 and 70: Misure e principi generali per la p
- Page 71 and 72: RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ed I
- Page 73 and 74: RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ed I
- Page 75: RISCHIO DA AGENTI CHIMICI IRRILEVAN
RISCHIO DA AGENTI CHIMICI<br />
BASSO PER LA SICUREZZA<br />
Rischio chimico per la sicurezza esistente nei<br />
luoghi <strong>di</strong> lavoro o parte <strong>di</strong> essi in cui sono<br />
presenti agenti <strong>di</strong> bassa <strong>pericolo</strong>sità, in cui<br />
le con<strong>di</strong>zioni locali e <strong>di</strong> esercizio offrono<br />
scarse possibilità <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> eventi<br />
incidentali ed in cui, in caso <strong>di</strong> tali eventi,<br />
la probabilità <strong>di</strong> propagazione <strong>degli</strong> effetti<br />
dell’incidente è da ritenersi limitata.