di pericolo - Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli ...
di pericolo - Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli ... di pericolo - Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli ...
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Art. 224 comma 1. Devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; e) misure igieniche adeguate;
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Art. 224 comma 1. Devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
- Page 17 and 18: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 19 and 20: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 21 and 22: D.Lgs. 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE D.
- Page 23 and 24: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 25 and 26: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 27 and 28: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 29 and 30: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 31 and 32: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 33 and 34: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 35 and 36: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 37 and 38: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 39 and 40: D.Lgs. 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE D.
- Page 41 and 42: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 43 and 44: Global Harmonization System: il sis
- Page 45 and 46: GHS - come cambia l’etichettatura
- Page 47 and 48: SIGNIFICATI del REACH E GHS REACH R
- Page 49 and 50: L’etichetta: i nuovi pittogrammi
- Page 51 and 52: Etichetta : confronto per la tossic
- Page 53 and 54: Titolo IX D.Lgs. . 81/2008 PROTEZIO
- Page 55 and 56: Titolo IX D.Lgs. . 81/2008 PROTEZIO
- Page 57 and 58: Titolo IX D.Lgs. . 81/2008 PROTEZIO
- Page 59 and 60: Se il datore di lavoro prevede l’
- Page 61 and 62: VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 com
- Page 63 and 64: VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 com
- Page 65 and 66: DEFINIZIONI Secondo i decreti legis
- Page 67: VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 com
- Page 71 and 72: RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ed I
- Page 73 and 74: RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ed I
- Page 75 and 76: RISCHIO DA AGENTI CHIMICI IRRILEVAN
- Page 77 and 78: Misure specifiche di prevenzione e
Misure e principi generali per la prevenzione <strong>dei</strong> rischi<br />
Art. 224 comma 1.<br />
Devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici<br />
<strong>pericolo</strong>si o ridotti al minimo me<strong>di</strong>ante le seguenti misure:<br />
a) progettazione e organizzazione <strong>dei</strong> sistemi <strong>di</strong><br />
lavorazione sul luogo <strong>di</strong> lavoro;<br />
b) fornitura <strong>di</strong> attrezzature idonee per il lavoro specifico<br />
e relative procedure <strong>di</strong> manutenzione adeguate;<br />
c) riduzione al minimo del numero <strong>di</strong> lavoratori che sono<br />
o potrebbero essere esposti;<br />
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità<br />
dell'esposizione;<br />
e) misure igieniche adeguate;