di pericolo - Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli ...
di pericolo - Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli ... di pericolo - Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli ...
VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 comma 1. (4-8 MESI – 4000-12000 €) Nella valutazione di cui all'art. 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.
VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 comma 1. (4-8 MESI – 4000-12000 €) Nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi il datore di lavoro prende in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n.65n e succ. mod.; c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
- Page 9 and 10: Le sostanze chimiche nel mondo Chem
- Page 11 and 12: Il quadro normativo nazionale vigen
- Page 13 and 14: ELEMENTI INNOVATIVI PIU’ RILEVANT
- Page 15 and 16: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 17 and 18: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 19 and 20: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 21 and 22: D.Lgs. 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE D.
- Page 23 and 24: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 25 and 26: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 27 and 28: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 29 and 30: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 31 and 32: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 33 and 34: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 35 and 36: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 37 and 38: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 39 and 40: D.Lgs. 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE D.
- Page 41 and 42: D.Lgs. . 52/97 SOSTANZE PERICOLOSE
- Page 43 and 44: Global Harmonization System: il sis
- Page 45 and 46: GHS - come cambia l’etichettatura
- Page 47 and 48: SIGNIFICATI del REACH E GHS REACH R
- Page 49 and 50: L’etichetta: i nuovi pittogrammi
- Page 51 and 52: Etichetta : confronto per la tossic
- Page 53 and 54: Titolo IX D.Lgs. . 81/2008 PROTEZIO
- Page 55 and 56: Titolo IX D.Lgs. . 81/2008 PROTEZIO
- Page 57 and 58: Titolo IX D.Lgs. . 81/2008 PROTEZIO
- Page 59: Se il datore di lavoro prevede l’
- Page 63 and 64: VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 com
- Page 65 and 66: DEFINIZIONI Secondo i decreti legis
- Page 67 and 68: VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 com
- Page 69 and 70: Misure e principi generali per la p
- Page 71 and 72: RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ed I
- Page 73 and 74: RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ed I
- Page 75 and 76: RISCHIO DA AGENTI CHIMICI IRRILEVAN
- Page 77 and 78: Misure specifiche di prevenzione e
VALUTAZIONE DEI RISCHI<br />
Art. 223 comma 1. (4-8 MESI – 4000-12000 €)<br />
Nella valutazione <strong>di</strong> cui all'art. 28, il datore<br />
<strong>di</strong> lavoro determina, preliminarmente<br />
l'eventuale presenza <strong>di</strong> agenti chimici <strong>pericolo</strong>si<br />
sul luogo <strong>di</strong> lavoro e valuta anche i rischi per la<br />
sicurezza e la salute <strong>dei</strong> lavoratori derivanti<br />
dalla presenza <strong>di</strong> tali agenti.