disposizioni generali - Comune di Aosta
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PATRIMONIO<br />
AREA N° 8<br />
CITTÀ DI AOSTA<br />
Piazza Chanoux 1, 11100 <strong>Aosta</strong><br />
Tel: 0165. 300432 Fax: 0165. 31913<br />
PATRIMOINE<br />
SECTEUR N° 8<br />
VILLE D’AOSTE<br />
1, Place Chanoux, 11100 Aoste<br />
Tél: 0165. 300432 Fax: 0165. 31913<br />
OGGETTO: Stima <strong>di</strong> indennità <strong>di</strong> servitù permanente per la concessione reciproca dell’e<strong>di</strong>ficazione in<br />
deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini, tra il fondo <strong>di</strong> proprietà comunale in Reg. Bibian destinato ad<br />
area pertinenziale del pozzo del civico acquedotto (fg 43 n. 68) e i fon<strong>di</strong> privati <strong>di</strong> proprietà<br />
SFERRAZZA e VINCI (fg 43 n. 67-917),<br />
DISPOSIZIONI GENERALI<br />
Le servitù oggetto della presente stima sono inquadrabili nell’ambito delle servitù pre<strong>di</strong>ali stabilite<br />
dall’art. 1027 del C.C. che la definisce quale “..peso imposto sopra un fondo per l’utilità <strong>di</strong> un altro fondo<br />
appartenente a <strong>di</strong>verso proprietario”. Il fondo sul quale grava la servitù è detto fondo servente, quello che<br />
gode il vantaggio fondo dominante.<br />
Tra le <strong>di</strong>verse modalità <strong>di</strong> legge previste per la costituzione della servitù, quella del caso è per volontà<br />
delle parti e pertanto deve essere formalizzata per atto scritto, registrato e trascritto, pena la nullità. Inoltre<br />
deve essere costituita ed esercitata in modo da arrecare il minor danno possibile al fondo servente.<br />
OBIETTIVO DELLE SERVITU’<br />
Le servitù da istituire sono originate dalla necessità dei proprietari dei 3 <strong>di</strong>stinti lotti, censiti<br />
catastalmente ai n. 67-68-917, <strong>di</strong> ottenere la concessione dell’e<strong>di</strong>ficazione in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini<br />
per i motivi <strong>di</strong> seguito specificati:<br />
a) il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> recentemente ha eseguito un intervento sul manufatto esistente nella<br />
particella <strong>di</strong> proprietà n. 68, già destinato a serbatoio per il civico acquedotto <strong>di</strong> Bibian,<br />
realizzando un ampliamento del serbatoio stesso e alcuni nuovi locali ad esso funzionali.<br />
L’intervento ha comportato l’esigenza <strong>di</strong> avvicinamento al confine tra le particelle 68 e 917<br />
e, pertanto, trattandosi <strong>di</strong> costruzione già eseguita, la relativa servitù deve essere istituita a<br />
sanatoria. In questo caso il rapporto tra i soggetti in<strong>di</strong>vidua il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> in qualità <strong>di</strong><br />
proprietario <strong>di</strong> fondo dominante e i privati, proprietari <strong>di</strong> fondo servente.<br />
b) i sigg.ri SFERRAZZA e VINCI intendono ottenere la concessione dell’e<strong>di</strong>ficazione in<br />
deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini, per poter realizzare due <strong>di</strong>stinti fabbricati <strong>di</strong> civile<br />
abitazione, da realizzare sui lotti <strong>di</strong> proprietà n. 67 e 917. L’intenzione dei privati è quella <strong>di</strong><br />
poter e<strong>di</strong>ficare ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 5 metri dal confine nord, a<strong>di</strong>acente alla proprietà comunale<br />
(lotto n. 68), anziché 6 metri come previsto dal vigente PRGC. In questo caso il rapporto tra i<br />
soggetti in<strong>di</strong>vidua i privati in qualità <strong>di</strong> proprietari <strong>di</strong> fondo dominante e il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong><br />
proprietario <strong>di</strong> fondo servente.<br />
L’obiettivo della presente stima è quello <strong>di</strong> valutare le indennità <strong>di</strong> servitù permanente, per la<br />
concessione reciproca dell’e<strong>di</strong>ficazione in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini, che devono essere corrisposte tra<br />
il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> e i privati SFERRAZZA e VINCI, secondo il seguente rapporto tra i soggetti:<br />
1
1° SERVITU’ tra i lotti dominante n 917 e servente n 68<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong>, in qualità <strong>di</strong> proprietario del fondo servente (fg 43 n. 68), concede l‘e<strong>di</strong>ficazione<br />
in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini ai sigg.ri SFERRAZZA e VINCI, proprietari del fondo dominante (fg 43<br />
n. 917), per la costruzione <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> civile abitazione da realizzare alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 5 metri dal confine<br />
nord del fondo privato anziché 6 metri previsti dal vigente PRGC.<br />
2° SERVITU’ tra i lotti dominante n 67 e servente n 68<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong>, in qualità <strong>di</strong> proprietario del fondo servente (fg 43 n. 68), concede l‘e<strong>di</strong>ficazione<br />
in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini ai sigg.ri SFERRAZZA e VINCI, proprietari del fondo dominante (fg 43<br />
n. 67), per la costruzione <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> civile abitazione da realizzare alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 5 metri dal confine<br />
nord del fondo privato , anziché 6 metri previsti dal vigente PRGC.<br />
3° SERVITU’ tra i lotti dominante n 68 e servente n 917<br />
I sigg.ri SFERRAZZA e VINCI, in qualità <strong>di</strong> proprietari del fondo servente (fg 43 n. 917), concedono,<br />
in sanatoria, l‘e<strong>di</strong>ficazione in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong>, proprietario del fondo<br />
dominante (fg 43 n. 68), per la realizzazione <strong>di</strong> una costruzione funzionale all’ampliamento del pozzo del<br />
civico acquedotto, già e<strong>di</strong>ficata ad una <strong>di</strong>stanza dal confine inferiore rispetto a quella prevista dal vigente<br />
PRGC.<br />
Di seguito, per esigenze <strong>di</strong> sintesi, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> viene definito soggetto “A”, proprietario del<br />
fondo “a” catastalmente in<strong>di</strong>viduato con particella n. 68, mentre i sigg.ri SFERRAZZA e VINCI vengono<br />
definiti soggetto “B” in relazione alla proprietà del fondo “b” riferito alla particella n. 917, e soggetto “C”<br />
in relazione alla proprietà del fondo “c” riferito alla particella n. 67<br />
Dato che i lotti sono 3, ma i proprietari sono 2 e cioè da una parte il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> e dall’altra, in<br />
comproprietà al 50% ciascuno, i sigg. SFERRAZZA e VINCI, è possibile raggruppare le indennità <strong>di</strong><br />
servitù, eseguendo la <strong>di</strong>fferenza tra le indennità sopraccitate e determinando, quin<strong>di</strong>, il pagamento a<br />
conguaglio tra le parti come segue:<br />
conguaglio = indennità A – indennità B – indennità C<br />
PRGC E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE<br />
I terreni interessati dalle servitù risultano in<strong>di</strong>viduati nel vigente PRGC come segue:<br />
1) fondo “a” inserito nella zona territoriale BA70 con vincolo per servizi <strong>di</strong> tipo amministrativo <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 5 del vigente PRGC;<br />
2) fondo “b” inserito nella zona Ba70 del vigente PRGC, interessata da prossima e<strong>di</strong>ficazione;<br />
3) fondo “c” inserito nella zona Ba70 del vigente PRGC, interessata da prossima e<strong>di</strong>ficazione;<br />
Per quanto riguarda la <strong>di</strong>stanza legittima da osservare rispetto ai confini, l’art. 10, comma 5 delle<br />
norme tecniche <strong>di</strong> attuazione prescrive, per i fon<strong>di</strong> a,b,c il limite <strong>di</strong> 6 metri, cioè 12 metri tra fabbricati, e<br />
comunque, come specificato dal comma 6, la <strong>di</strong>stanza fra pareti finestrate non può essere inferiore a 10<br />
metri anche qualora una sola delle due pareti sia finestrata.<br />
Si deduce che la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 10 metri tra fabbricati sia il limite entro il quale è possibile<br />
derogare dalle <strong>di</strong>stanze.<br />
Inoltre la <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati deve essere misurata:<br />
2
- dal perimetro dei fabbricati (art. 8, comma N.T.A.)<br />
- non in senso ra<strong>di</strong>ante, bensì lungo il prolungamento delle facciate dei fabbricati.<br />
METODO DI STIMA<br />
In generale l’indennità <strong>di</strong> servitù deve compensare il proprietario del fondo servente per la<br />
penalizzazione gravante sul proprio fondo, a vantaggio del fondo dominante.<br />
In linea <strong>di</strong> massima il metodo <strong>di</strong> stima da adottare deve consentire <strong>di</strong> calcolare il danno subìto dal<br />
proprietario del fondo servente, ossia determinando la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> valore, come ad esempio la minore capacità<br />
e<strong>di</strong>ficatoria, con conseguenze economiche sul valore del bene, e/o con<strong>di</strong>zioni che possono incidere sul grado<br />
<strong>di</strong> appetibilità del bene in caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, o in alternativa, se sussistono le con<strong>di</strong>zioni, riferendolo<br />
adeguatamente all’incremento <strong>di</strong> valore del bene del proprietario del fondo dominante, quin<strong>di</strong> secondo il<br />
valore complementare del bene.<br />
In questo caso non sono applicabili tali meto<strong>di</strong> estimativi, in quanto nessuno dei soggetti A,B e C è<br />
penalizzato in modo tale da subire un danno economico della rilevanza sopraccitata, tant’è che ciò che si<br />
andrà a realizzare sui 2 lotti privati non sarà in alcun modo impe<strong>di</strong>to o limitato nemmeno nelle forme e nei<br />
volumi, ma beneficerà dell’unico vantaggio <strong>di</strong> avere una maggiore corte a sud del futuro fabbricato, grazie<br />
alla sua maggiore traslazione verso nord. A tal proposito, anche il vantaggio è relativo e non può essere<br />
facilmente monetizzato.<br />
Anche il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> non deve affrontare alcuna ricaduta economica, in quanto, a prescindere<br />
dal fatto che l’ampliamento della struttura a servizio del serbatoio <strong>di</strong> Bibian sia già stata eseguita, come già<br />
sopra <strong>di</strong>mostrato, l’intervento non influisce sulla e<strong>di</strong>ficabilità dei fon<strong>di</strong> privati.<br />
La concessione reciproca in deroga della <strong>di</strong>stanza dai confini è quin<strong>di</strong> esclusivamente un’operazione<br />
che consente <strong>di</strong> regolarizzare un rapporto tra i soggetti coinvolti, che altrimenti risulterebbe quantomeno<br />
sbilanciato, per effetti dell’intervento già eseguito da parte del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong>.<br />
Pertanto, in questo caso, essendo <strong>di</strong>fficile esprimere economicamente il peso delle servitù gravanti sui<br />
fon<strong>di</strong> serventi per la deroga dalle <strong>di</strong>stanze dai confini, si ritiene opportuno, per il calcolo dell’indennità che<br />
il proprietario del fondo dominante deve corrispondere al proprietario del fondo servente, applicare i criteri<br />
estimativi <strong>di</strong> prassi, in riferimento ai quali, trattandosi <strong>di</strong> servitù permanente, l’indennità può essere<br />
determinata me<strong>di</strong>ante la somma dei seguenti valori:<br />
1) V = percentuale o frazione del valore venale del suolo oggetto <strong>di</strong> servitù (al lordo delle imposte e<br />
degli altri carichi inerenti al fondo);<br />
2) D1 =entità dei danni subìti dal proprietario del fondo servente, ivi compresi quelli derivanti dalla<br />
separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.<br />
3) l’indennità ottenuta per la concessione permanente della suddetta servitù deve essere aumentata<br />
del valore dei danni subìti dal proprietario servente durante l’esecuzione dei lavori, per<br />
soprassuolo (= D2) e frutti pendenti <strong>di</strong>strutti (= D3), per spese che devono essere sostenute dal<br />
medesimo in conseguenza alla realizzazione dello scopo del proprietario del fondo dominante (=<br />
D4).<br />
Per il valore venale si considera la porzione <strong>di</strong> suolo determinata dal maggiore arretramento <strong>di</strong><br />
possibili e<strong>di</strong>ficazioni sul fondo servente, conseguente alla deroga alle <strong>di</strong>stanze concessa al fondo dominante.<br />
Ciò anche nella considerazione generale che sul fondo servente grava la per<strong>di</strong>ta della possibilità <strong>di</strong><br />
e<strong>di</strong>ficazione in aderenza o in comunione verso il fronte a<strong>di</strong>acente sul fondo dominante, sia perché i<br />
fabbricati non sono costruiti sui confini, sia per la presenza <strong>di</strong> vedute/aperture presenti o che verranno<br />
realizzate sui fronti prospicienti.<br />
Inoltre, la costruzione in aderenza o in comunione, possibile se l’e<strong>di</strong>ficio realizzato nel fondo<br />
dominante conserva la facciata cieca, anche se pur sempre una possibilità remota per il proprietario del<br />
fondo servente, con la presente servitù viene definitivamente compromessa.<br />
3
La con<strong>di</strong>zione essenziale per la definizione del rapporto <strong>di</strong> servitù tra i soggetti interessati è che venga<br />
sod<strong>di</strong>sfatta la <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 10 metri tra i fabbricati, misurata non in senso ra<strong>di</strong>ante, bensì lungo il<br />
prolungamento delle facciate dei fabbricati.<br />
INDIVIDUAZIONE AREE SOGGETTE A SERVITU’<br />
Le “aree soggetta a servitù” si costituiscono sull’imposizione <strong>di</strong> un maggiore arretramento <strong>di</strong> un<br />
eventuale e<strong>di</strong>ficazione e sono in<strong>di</strong>viduate sul fondo servente e comprendono la superficie <strong>di</strong> terreno che il<br />
proprietario deve lasciare libero da costruzioni in quanto lo stesso costituisce spazio <strong>di</strong> osservanza della<br />
<strong>di</strong>stanza tra i fabbricati.<br />
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il peso della servitù comporta, quin<strong>di</strong>, soltanto<br />
l’aggravamento per il fondo servente dovuto all’obbligo del rispetto <strong>di</strong> una maggiore <strong>di</strong>stanza dal confine<br />
che l’art. 10 delle N.T.A. del vigente PRGC impone tra gli e<strong>di</strong>fici una <strong>di</strong>stanza pari a 12 metri e una <strong>di</strong>stanza<br />
pari a 6 metri dal confine.<br />
Pertanto ai fini del calcolo dell’indennizzo da corrispondere ai proprietari dei fon<strong>di</strong> serventi “le aree<br />
soggette a servitù” risultano della seguente consistenza:<br />
per la 1° servitù tra i lotti dominante n 917 e servente n 68:<br />
Nessuna area è soggetta a servitù, in quanto è rispettata la <strong>di</strong>stanza che, in deroga alle previsioni del<br />
PRGC, con accordo tra le parti, viene fissata in 10 metri tra i fabbricati, nel rispetto dei limiti <strong>di</strong> legge.<br />
Pertanto, il fondo servente non è soggetto ad un maggiore arretramento dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />
per la 2° servitù tra i lotti dominante n 67 e servente n 68<br />
Nessuna area è soggetta a servitù, in quanto è rispettata la <strong>di</strong>stanza che, in deroga alle previsioni del<br />
PRGC, con accordo tra le parti, viene fissata in 10 metri tra i fabbricati, nel rispetto dei limiti <strong>di</strong> legge.<br />
Pertanto, il fondo servente non è soggetto ad un maggiore arretramento dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />
per la 3° servitù tra i lotti dominante n 68 e servente n 917<br />
L’area soggetta a servitù è la porzione nord-est del fondo servente, delimitata dai confini della<br />
particella n. 917 e dalla perimetrazione che si ottiene tracciando il limite della <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 10 metri imposto<br />
dalla presenza dell’e<strong>di</strong>ficio funzionale al serbatoi del civico acquedotto presente sul fondo dominante. Il<br />
proprietario del fondo n. 917, però, deve comunque lasciare libera l’area medesima da qualsiasi e<strong>di</strong>ficazione<br />
per l’osservazione delle <strong>di</strong>stanze dai confini e dal ciglio stradale della Via dei Cappuccini, determinando, <strong>di</strong><br />
fatto, l’inesistenza dell’aggravio per maggiore arretramento dell’e<strong>di</strong>ficazione da realizzare.<br />
Anche in questo caso, quin<strong>di</strong>, non sussiste nessuna area soggetta a servitù.<br />
Pertanto, non essendo in<strong>di</strong>viduata alcuna superficie soggetta a servitù, a prescindere da qualsiasi<br />
valore venale unitario, ne consegue che il valore V è pari a zero, per tutti i tre casi <strong>di</strong> servitù sopra descritti,<br />
per cui essendo:<br />
I = V+D1+D2+D3+D4<br />
per il calcolo dell’indennità delle 3 servitù <strong>di</strong> cui trattasi, i valori sopra descritti risultano essere i<br />
seguenti:<br />
calcolo del valore V:<br />
V = 0<br />
Al valore V non si somma alcuna maggiorazione prevista per imposte e oneri inerenti al fondo, in<br />
quanto inesistenti.<br />
4
danni:<br />
non si evidenziano importi imputabili per danni contemplati ai punti D1, D2, D3 e D4 in quanto:<br />
- D1: inesistenti perché l’area soggetta a servitù non subisce alcuna <strong>di</strong>visione, né per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> utilizzo<br />
per il fondo servente;<br />
- D2 e D3: inesistenti perché la servitù non comporta una per<strong>di</strong>ta né <strong>di</strong> frutti pendenti, né danni sul<br />
soprassuolo del fondo servente.<br />
- D4: non vi sono spese a carico del fondo servente.<br />
Pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, le 3 servitù trattate non comportano la<br />
corresponsione <strong>di</strong> alcuna indennità.<br />
Le servitù costituiscono, pertanto, una reciproca concessione in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini,<br />
consentendo ai 3 soggetti il medesimo vantaggio <strong>di</strong> costruire ad una <strong>di</strong>stanza ridotta <strong>di</strong> 10 metri tra i<br />
fabbricati, senza determinare per nessuno, un maggiore aggravio per l’arretramento del fabbricato realizzato<br />
o <strong>di</strong> prossima realizzazione.<br />
Allegati:<br />
allegato “A” planimetria<br />
<strong>Aosta</strong>, 31 marzo 2010<br />
L’ISTRUTTORE TECNICO<br />
Geom. Pietro NATO<br />
IL DIRIGENTE<br />
DELL’AREA N° 8<br />
Comin arch. Elisabetta<br />
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