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disposizioni generali - Comune di Aosta

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PATRIMONIO<br />

AREA N° 8<br />

CITTÀ DI AOSTA<br />

Piazza Chanoux 1, 11100 <strong>Aosta</strong><br />

Tel: 0165. 300432 Fax: 0165. 31913<br />

PATRIMOINE<br />

SECTEUR N° 8<br />

VILLE D’AOSTE<br />

1, Place Chanoux, 11100 Aoste<br />

Tél: 0165. 300432 Fax: 0165. 31913<br />

OGGETTO: Stima <strong>di</strong> indennità <strong>di</strong> servitù permanente per la concessione reciproca dell’e<strong>di</strong>ficazione in<br />

deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini, tra il fondo <strong>di</strong> proprietà comunale in Reg. Bibian destinato ad<br />

area pertinenziale del pozzo del civico acquedotto (fg 43 n. 68) e i fon<strong>di</strong> privati <strong>di</strong> proprietà<br />

SFERRAZZA e VINCI (fg 43 n. 67-917),<br />

DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Le servitù oggetto della presente stima sono inquadrabili nell’ambito delle servitù pre<strong>di</strong>ali stabilite<br />

dall’art. 1027 del C.C. che la definisce quale “..peso imposto sopra un fondo per l’utilità <strong>di</strong> un altro fondo<br />

appartenente a <strong>di</strong>verso proprietario”. Il fondo sul quale grava la servitù è detto fondo servente, quello che<br />

gode il vantaggio fondo dominante.<br />

Tra le <strong>di</strong>verse modalità <strong>di</strong> legge previste per la costituzione della servitù, quella del caso è per volontà<br />

delle parti e pertanto deve essere formalizzata per atto scritto, registrato e trascritto, pena la nullità. Inoltre<br />

deve essere costituita ed esercitata in modo da arrecare il minor danno possibile al fondo servente.<br />

OBIETTIVO DELLE SERVITU’<br />

Le servitù da istituire sono originate dalla necessità dei proprietari dei 3 <strong>di</strong>stinti lotti, censiti<br />

catastalmente ai n. 67-68-917, <strong>di</strong> ottenere la concessione dell’e<strong>di</strong>ficazione in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini<br />

per i motivi <strong>di</strong> seguito specificati:<br />

a) il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> recentemente ha eseguito un intervento sul manufatto esistente nella<br />

particella <strong>di</strong> proprietà n. 68, già destinato a serbatoio per il civico acquedotto <strong>di</strong> Bibian,<br />

realizzando un ampliamento del serbatoio stesso e alcuni nuovi locali ad esso funzionali.<br />

L’intervento ha comportato l’esigenza <strong>di</strong> avvicinamento al confine tra le particelle 68 e 917<br />

e, pertanto, trattandosi <strong>di</strong> costruzione già eseguita, la relativa servitù deve essere istituita a<br />

sanatoria. In questo caso il rapporto tra i soggetti in<strong>di</strong>vidua il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> in qualità <strong>di</strong><br />

proprietario <strong>di</strong> fondo dominante e i privati, proprietari <strong>di</strong> fondo servente.<br />

b) i sigg.ri SFERRAZZA e VINCI intendono ottenere la concessione dell’e<strong>di</strong>ficazione in<br />

deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini, per poter realizzare due <strong>di</strong>stinti fabbricati <strong>di</strong> civile<br />

abitazione, da realizzare sui lotti <strong>di</strong> proprietà n. 67 e 917. L’intenzione dei privati è quella <strong>di</strong><br />

poter e<strong>di</strong>ficare ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 5 metri dal confine nord, a<strong>di</strong>acente alla proprietà comunale<br />

(lotto n. 68), anziché 6 metri come previsto dal vigente PRGC. In questo caso il rapporto tra i<br />

soggetti in<strong>di</strong>vidua i privati in qualità <strong>di</strong> proprietari <strong>di</strong> fondo dominante e il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong><br />

proprietario <strong>di</strong> fondo servente.<br />

L’obiettivo della presente stima è quello <strong>di</strong> valutare le indennità <strong>di</strong> servitù permanente, per la<br />

concessione reciproca dell’e<strong>di</strong>ficazione in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini, che devono essere corrisposte tra<br />

il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> e i privati SFERRAZZA e VINCI, secondo il seguente rapporto tra i soggetti:<br />

1


1° SERVITU’ tra i lotti dominante n 917 e servente n 68<br />

Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong>, in qualità <strong>di</strong> proprietario del fondo servente (fg 43 n. 68), concede l‘e<strong>di</strong>ficazione<br />

in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini ai sigg.ri SFERRAZZA e VINCI, proprietari del fondo dominante (fg 43<br />

n. 917), per la costruzione <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> civile abitazione da realizzare alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 5 metri dal confine<br />

nord del fondo privato anziché 6 metri previsti dal vigente PRGC.<br />

2° SERVITU’ tra i lotti dominante n 67 e servente n 68<br />

Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong>, in qualità <strong>di</strong> proprietario del fondo servente (fg 43 n. 68), concede l‘e<strong>di</strong>ficazione<br />

in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini ai sigg.ri SFERRAZZA e VINCI, proprietari del fondo dominante (fg 43<br />

n. 67), per la costruzione <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> civile abitazione da realizzare alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 5 metri dal confine<br />

nord del fondo privato , anziché 6 metri previsti dal vigente PRGC.<br />

3° SERVITU’ tra i lotti dominante n 68 e servente n 917<br />

I sigg.ri SFERRAZZA e VINCI, in qualità <strong>di</strong> proprietari del fondo servente (fg 43 n. 917), concedono,<br />

in sanatoria, l‘e<strong>di</strong>ficazione in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong>, proprietario del fondo<br />

dominante (fg 43 n. 68), per la realizzazione <strong>di</strong> una costruzione funzionale all’ampliamento del pozzo del<br />

civico acquedotto, già e<strong>di</strong>ficata ad una <strong>di</strong>stanza dal confine inferiore rispetto a quella prevista dal vigente<br />

PRGC.<br />

Di seguito, per esigenze <strong>di</strong> sintesi, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> viene definito soggetto “A”, proprietario del<br />

fondo “a” catastalmente in<strong>di</strong>viduato con particella n. 68, mentre i sigg.ri SFERRAZZA e VINCI vengono<br />

definiti soggetto “B” in relazione alla proprietà del fondo “b” riferito alla particella n. 917, e soggetto “C”<br />

in relazione alla proprietà del fondo “c” riferito alla particella n. 67<br />

Dato che i lotti sono 3, ma i proprietari sono 2 e cioè da una parte il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> e dall’altra, in<br />

comproprietà al 50% ciascuno, i sigg. SFERRAZZA e VINCI, è possibile raggruppare le indennità <strong>di</strong><br />

servitù, eseguendo la <strong>di</strong>fferenza tra le indennità sopraccitate e determinando, quin<strong>di</strong>, il pagamento a<br />

conguaglio tra le parti come segue:<br />

conguaglio = indennità A – indennità B – indennità C<br />

PRGC E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE<br />

I terreni interessati dalle servitù risultano in<strong>di</strong>viduati nel vigente PRGC come segue:<br />

1) fondo “a” inserito nella zona territoriale BA70 con vincolo per servizi <strong>di</strong> tipo amministrativo <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 5 del vigente PRGC;<br />

2) fondo “b” inserito nella zona Ba70 del vigente PRGC, interessata da prossima e<strong>di</strong>ficazione;<br />

3) fondo “c” inserito nella zona Ba70 del vigente PRGC, interessata da prossima e<strong>di</strong>ficazione;<br />

Per quanto riguarda la <strong>di</strong>stanza legittima da osservare rispetto ai confini, l’art. 10, comma 5 delle<br />

norme tecniche <strong>di</strong> attuazione prescrive, per i fon<strong>di</strong> a,b,c il limite <strong>di</strong> 6 metri, cioè 12 metri tra fabbricati, e<br />

comunque, come specificato dal comma 6, la <strong>di</strong>stanza fra pareti finestrate non può essere inferiore a 10<br />

metri anche qualora una sola delle due pareti sia finestrata.<br />

Si deduce che la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 10 metri tra fabbricati sia il limite entro il quale è possibile<br />

derogare dalle <strong>di</strong>stanze.<br />

Inoltre la <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati deve essere misurata:<br />

2


- dal perimetro dei fabbricati (art. 8, comma N.T.A.)<br />

- non in senso ra<strong>di</strong>ante, bensì lungo il prolungamento delle facciate dei fabbricati.<br />

METODO DI STIMA<br />

In generale l’indennità <strong>di</strong> servitù deve compensare il proprietario del fondo servente per la<br />

penalizzazione gravante sul proprio fondo, a vantaggio del fondo dominante.<br />

In linea <strong>di</strong> massima il metodo <strong>di</strong> stima da adottare deve consentire <strong>di</strong> calcolare il danno subìto dal<br />

proprietario del fondo servente, ossia determinando la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> valore, come ad esempio la minore capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria, con conseguenze economiche sul valore del bene, e/o con<strong>di</strong>zioni che possono incidere sul grado<br />

<strong>di</strong> appetibilità del bene in caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, o in alternativa, se sussistono le con<strong>di</strong>zioni, riferendolo<br />

adeguatamente all’incremento <strong>di</strong> valore del bene del proprietario del fondo dominante, quin<strong>di</strong> secondo il<br />

valore complementare del bene.<br />

In questo caso non sono applicabili tali meto<strong>di</strong> estimativi, in quanto nessuno dei soggetti A,B e C è<br />

penalizzato in modo tale da subire un danno economico della rilevanza sopraccitata, tant’è che ciò che si<br />

andrà a realizzare sui 2 lotti privati non sarà in alcun modo impe<strong>di</strong>to o limitato nemmeno nelle forme e nei<br />

volumi, ma beneficerà dell’unico vantaggio <strong>di</strong> avere una maggiore corte a sud del futuro fabbricato, grazie<br />

alla sua maggiore traslazione verso nord. A tal proposito, anche il vantaggio è relativo e non può essere<br />

facilmente monetizzato.<br />

Anche il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong> non deve affrontare alcuna ricaduta economica, in quanto, a prescindere<br />

dal fatto che l’ampliamento della struttura a servizio del serbatoio <strong>di</strong> Bibian sia già stata eseguita, come già<br />

sopra <strong>di</strong>mostrato, l’intervento non influisce sulla e<strong>di</strong>ficabilità dei fon<strong>di</strong> privati.<br />

La concessione reciproca in deroga della <strong>di</strong>stanza dai confini è quin<strong>di</strong> esclusivamente un’operazione<br />

che consente <strong>di</strong> regolarizzare un rapporto tra i soggetti coinvolti, che altrimenti risulterebbe quantomeno<br />

sbilanciato, per effetti dell’intervento già eseguito da parte del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Aosta</strong>.<br />

Pertanto, in questo caso, essendo <strong>di</strong>fficile esprimere economicamente il peso delle servitù gravanti sui<br />

fon<strong>di</strong> serventi per la deroga dalle <strong>di</strong>stanze dai confini, si ritiene opportuno, per il calcolo dell’indennità che<br />

il proprietario del fondo dominante deve corrispondere al proprietario del fondo servente, applicare i criteri<br />

estimativi <strong>di</strong> prassi, in riferimento ai quali, trattandosi <strong>di</strong> servitù permanente, l’indennità può essere<br />

determinata me<strong>di</strong>ante la somma dei seguenti valori:<br />

1) V = percentuale o frazione del valore venale del suolo oggetto <strong>di</strong> servitù (al lordo delle imposte e<br />

degli altri carichi inerenti al fondo);<br />

2) D1 =entità dei danni subìti dal proprietario del fondo servente, ivi compresi quelli derivanti dalla<br />

separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.<br />

3) l’indennità ottenuta per la concessione permanente della suddetta servitù deve essere aumentata<br />

del valore dei danni subìti dal proprietario servente durante l’esecuzione dei lavori, per<br />

soprassuolo (= D2) e frutti pendenti <strong>di</strong>strutti (= D3), per spese che devono essere sostenute dal<br />

medesimo in conseguenza alla realizzazione dello scopo del proprietario del fondo dominante (=<br />

D4).<br />

Per il valore venale si considera la porzione <strong>di</strong> suolo determinata dal maggiore arretramento <strong>di</strong><br />

possibili e<strong>di</strong>ficazioni sul fondo servente, conseguente alla deroga alle <strong>di</strong>stanze concessa al fondo dominante.<br />

Ciò anche nella considerazione generale che sul fondo servente grava la per<strong>di</strong>ta della possibilità <strong>di</strong><br />

e<strong>di</strong>ficazione in aderenza o in comunione verso il fronte a<strong>di</strong>acente sul fondo dominante, sia perché i<br />

fabbricati non sono costruiti sui confini, sia per la presenza <strong>di</strong> vedute/aperture presenti o che verranno<br />

realizzate sui fronti prospicienti.<br />

Inoltre, la costruzione in aderenza o in comunione, possibile se l’e<strong>di</strong>ficio realizzato nel fondo<br />

dominante conserva la facciata cieca, anche se pur sempre una possibilità remota per il proprietario del<br />

fondo servente, con la presente servitù viene definitivamente compromessa.<br />

3


La con<strong>di</strong>zione essenziale per la definizione del rapporto <strong>di</strong> servitù tra i soggetti interessati è che venga<br />

sod<strong>di</strong>sfatta la <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 10 metri tra i fabbricati, misurata non in senso ra<strong>di</strong>ante, bensì lungo il<br />

prolungamento delle facciate dei fabbricati.<br />

INDIVIDUAZIONE AREE SOGGETTE A SERVITU’<br />

Le “aree soggetta a servitù” si costituiscono sull’imposizione <strong>di</strong> un maggiore arretramento <strong>di</strong> un<br />

eventuale e<strong>di</strong>ficazione e sono in<strong>di</strong>viduate sul fondo servente e comprendono la superficie <strong>di</strong> terreno che il<br />

proprietario deve lasciare libero da costruzioni in quanto lo stesso costituisce spazio <strong>di</strong> osservanza della<br />

<strong>di</strong>stanza tra i fabbricati.<br />

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il peso della servitù comporta, quin<strong>di</strong>, soltanto<br />

l’aggravamento per il fondo servente dovuto all’obbligo del rispetto <strong>di</strong> una maggiore <strong>di</strong>stanza dal confine<br />

che l’art. 10 delle N.T.A. del vigente PRGC impone tra gli e<strong>di</strong>fici una <strong>di</strong>stanza pari a 12 metri e una <strong>di</strong>stanza<br />

pari a 6 metri dal confine.<br />

Pertanto ai fini del calcolo dell’indennizzo da corrispondere ai proprietari dei fon<strong>di</strong> serventi “le aree<br />

soggette a servitù” risultano della seguente consistenza:<br />

per la 1° servitù tra i lotti dominante n 917 e servente n 68:<br />

Nessuna area è soggetta a servitù, in quanto è rispettata la <strong>di</strong>stanza che, in deroga alle previsioni del<br />

PRGC, con accordo tra le parti, viene fissata in 10 metri tra i fabbricati, nel rispetto dei limiti <strong>di</strong> legge.<br />

Pertanto, il fondo servente non è soggetto ad un maggiore arretramento dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

per la 2° servitù tra i lotti dominante n 67 e servente n 68<br />

Nessuna area è soggetta a servitù, in quanto è rispettata la <strong>di</strong>stanza che, in deroga alle previsioni del<br />

PRGC, con accordo tra le parti, viene fissata in 10 metri tra i fabbricati, nel rispetto dei limiti <strong>di</strong> legge.<br />

Pertanto, il fondo servente non è soggetto ad un maggiore arretramento dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

per la 3° servitù tra i lotti dominante n 68 e servente n 917<br />

L’area soggetta a servitù è la porzione nord-est del fondo servente, delimitata dai confini della<br />

particella n. 917 e dalla perimetrazione che si ottiene tracciando il limite della <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 10 metri imposto<br />

dalla presenza dell’e<strong>di</strong>ficio funzionale al serbatoi del civico acquedotto presente sul fondo dominante. Il<br />

proprietario del fondo n. 917, però, deve comunque lasciare libera l’area medesima da qualsiasi e<strong>di</strong>ficazione<br />

per l’osservazione delle <strong>di</strong>stanze dai confini e dal ciglio stradale della Via dei Cappuccini, determinando, <strong>di</strong><br />

fatto, l’inesistenza dell’aggravio per maggiore arretramento dell’e<strong>di</strong>ficazione da realizzare.<br />

Anche in questo caso, quin<strong>di</strong>, non sussiste nessuna area soggetta a servitù.<br />

Pertanto, non essendo in<strong>di</strong>viduata alcuna superficie soggetta a servitù, a prescindere da qualsiasi<br />

valore venale unitario, ne consegue che il valore V è pari a zero, per tutti i tre casi <strong>di</strong> servitù sopra descritti,<br />

per cui essendo:<br />

I = V+D1+D2+D3+D4<br />

per il calcolo dell’indennità delle 3 servitù <strong>di</strong> cui trattasi, i valori sopra descritti risultano essere i<br />

seguenti:<br />

calcolo del valore V:<br />

V = 0<br />

Al valore V non si somma alcuna maggiorazione prevista per imposte e oneri inerenti al fondo, in<br />

quanto inesistenti.<br />

4


danni:<br />

non si evidenziano importi imputabili per danni contemplati ai punti D1, D2, D3 e D4 in quanto:<br />

- D1: inesistenti perché l’area soggetta a servitù non subisce alcuna <strong>di</strong>visione, né per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> utilizzo<br />

per il fondo servente;<br />

- D2 e D3: inesistenti perché la servitù non comporta una per<strong>di</strong>ta né <strong>di</strong> frutti pendenti, né danni sul<br />

soprassuolo del fondo servente.<br />

- D4: non vi sono spese a carico del fondo servente.<br />

Pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, le 3 servitù trattate non comportano la<br />

corresponsione <strong>di</strong> alcuna indennità.<br />

Le servitù costituiscono, pertanto, una reciproca concessione in deroga alle <strong>di</strong>stanze dai confini,<br />

consentendo ai 3 soggetti il medesimo vantaggio <strong>di</strong> costruire ad una <strong>di</strong>stanza ridotta <strong>di</strong> 10 metri tra i<br />

fabbricati, senza determinare per nessuno, un maggiore aggravio per l’arretramento del fabbricato realizzato<br />

o <strong>di</strong> prossima realizzazione.<br />

Allegati:<br />

allegato “A” planimetria<br />

<strong>Aosta</strong>, 31 marzo 2010<br />

L’ISTRUTTORE TECNICO<br />

Geom. Pietro NATO<br />

IL DIRIGENTE<br />

DELL’AREA N° 8<br />

Comin arch. Elisabetta<br />

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