situazione patrimoniale FERROVIENORD - FNM
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l’Agenzia delle entrate - Ufficio di Milano 1- ha confermato la richiesta di estinzione<br />
del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il contenzioso si è pertanto<br />
definitivamente concluso con esito totalmente soddisfacente per la Società.<br />
Per quanto riguarda il secondo rilievo (nel proprio verbale) la Guardia di Finanza ha<br />
contestato l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% ai corrispettivi nel<br />
contratto di servizio rete.<br />
Come descritto, il rilievo riguarda l’IVA che Regione Lombardia deve a<br />
<strong>FERROVIENORD</strong> quale cliente della medesima in ordine alle prestazioni del contratto<br />
di servizio per la gestione rete. Di conseguenza, con nota n° DSE 718 del 13/09/2007,<br />
la Società ha rappresentato alla Regione Lombardia la problematica fiscale emersa,<br />
evidenziando l’urgenza di un chiarimento in ordine a tale criticità.<br />
Regione Lombardia ha risposto con nota in data 18/09/07, confermando la propria<br />
convinzione circa l’applicabilità dell’aliquota IVA 10%, assicurando inoltre che “si<br />
accollerà le eventuali dirette conseguenze patrimoniali di tali dilazioni”.<br />
In data 3/10/08 la Società, in accordo con Regione Lombardia, ha presentato una<br />
“istanza di interpello ex art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di imposta sul<br />
valore aggiunto (numero 127-novies, della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26<br />
ottobre 1972, n. 633)”.<br />
Successivamente, a seguito dell’avviso di accertamento notificatoci dall’Agenzia delle<br />
Entrate in data 21/11/08 relativa all’annualità 2004 per un importo di euro 7,5 milioni<br />
(oltre ad interessi e sanzioni pecuniarie), la Società ha provveduto a presentare ricorso<br />
alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.<br />
Nel corso dell’esercizio il contenzioso ha avuto uno sviluppo totalmente favorevole per<br />
la società.<br />
L’art. 4 sexies della Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 1 luglio 2009,<br />
n. 78 ha infatti esplicitato in modo definitivo che le prestazioni di gestione di<br />
infrastruttura, anche se rese da soggetti giuridici distinti, si intendono ricomprese nelle<br />
prestazioni di trasporto di persone di cui al n. 127-novies della tabella A parte terza<br />
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, con ciò chiarendo<br />
senza ombra di dubbio l’applicazione per tali servizi dell’aliquota IVA agevolata al<br />
10%. L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1 – con provvedimento prot. n.<br />
147578 del 14/12/2009, recependo la modifica normativa, ha disposto l’annullamento<br />
totale dell’avviso di accertamento, dichiarando, di conseguenza, che lo stesso è privo di<br />
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