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il geometra bresciano - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

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LEGISLAZIONE<br />

Le nuove regole<br />

sulla mediazione facoltativa<br />

e obbligatoria<br />

Il <strong>Collegio</strong> geometri di Brescia è stato invitato a partecipare<br />

al Convegno “I professionisti e la mediazione”<br />

che si è tenuto alla Camera di Commercio <strong>il</strong> 20 ottobre<br />

scorso, durante <strong>il</strong> quale <strong>il</strong> prof. Cesare Vaccà, professore associato<br />

di Istituzioni di diritto privato nell’Università degli<br />

Studi M<strong>il</strong>ano-Bicocca, ha fornito un ampio contributo sull’importante<br />

questione delle nuove regole sulla mediazione<br />

facoltativa e obbligatoria di cui al Decreto legislativo<br />

4 marzo 2010 n. 28.<br />

Era presente, in rappresentanza del <strong>Collegio</strong>, <strong>il</strong> geom. Dario<br />

Piotti e molti altri colleghi.<br />

Riportiamo di seguito <strong>il</strong> punto 3 <strong>della</strong> relazione del prof.<br />

Vaccà insieme con un estratto del decreto sopra citato, con<br />

gli articoli richiamati nella sua relazione. Completeremo <strong>il</strong><br />

decreto (dall’art. 6 al 24) nel prossimo numero <strong>della</strong> rivista.<br />

«3. Mediazione facoltativa ed obbligatoria<br />

nel d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28<br />

Il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 omologa – non senza qualche difficoltà<br />

interpretativa – la mediazione volontaria e quella obbligatoria,<br />

poiché sono comuni le regole delle due modalità<br />

di accesso al procedimento.<br />

L’unica menzione esplicita ai procedimenti “volontari” di<br />

composizione negoziata dei conflitti figura al secondo<br />

comma dell’art. 2 insieme alle esperienze cosiddette di<br />

“conc<strong>il</strong>iazione paritetica”, opportunamente qualificate “negoziazioni<br />

paritetiche”, che nulla hanno in comune con la<br />

conc<strong>il</strong>iazione raggiunta dalle parti con l’aus<strong>il</strong>io del mediatore.<br />

Un riferimento implicito, ma nondimeno significativo, alla<br />

mediazione per scelta delle partu si trova all’articolo 4: <strong>il</strong> legale,<br />

quando gli viene conferito l’incarico, è tenuto ad informare<br />

<strong>il</strong> cliente <strong>della</strong> possib<strong>il</strong>ità di avvalersi <strong>della</strong> mediazione;<br />

inoltre, «informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento<br />

del procedimento di mediazione è condizione<br />

di procedib<strong>il</strong>ità <strong>della</strong> domanda giudiziale», sì che può affermarsi,<br />

a contrariis, che l’obbligo di informazione precontrattuale<br />

sulle opportunità dischiuse dalla mediazione sussiste<br />

sempre, anche nei casi in cui ricorrevi non rappresenti<br />

un obbligo.<br />

La formulazione dell’art. 4 induce a ritenere che <strong>il</strong> d.lgs. 4<br />

marzo 2010, n. 28 abbia, in realtà, disciplinato la mediazione<br />

volontaria in generale, rispetto alla quale i casi di obbligatorietà<br />

rappresentano l’eccezione: anche <strong>il</strong> primo comma<br />

dell’articolo 2 del d.lgs. 28 consente analoga lettura, in<br />

quanto l’espressione «chiunque può accedere alla mediazione<br />

per la conc<strong>il</strong>iazione di una controversia […] vertente<br />

su diritti disponib<strong>il</strong>i, secondo le deposizioni del presente<br />

decreto» conferma la valenza generale <strong>della</strong> disciplina, cui<br />

può farsi ricorso in relazione a qualsiasi controversia che non<br />

la precluda; i casi di obbligatorietà rappresentano una cer-<br />

chia ulteriore, ponendosi nella medesima relazione che intercorre<br />

tra norma generale e norma speciale.<br />

Disposizioni quali quella di cui al quinto comma dell’art. 8,<br />

secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato<br />

motivo al procedimento di mediazione «<strong>il</strong> giudice può desumere<br />

argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi<br />

dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura<br />

civ<strong>il</strong>e», trovano conseguentemente applicazione non soltanto<br />

nei casi di obbligatorietà dell’esperimento <strong>della</strong> mediazione,<br />

ma altresì ogniqualvolta promuovere ed accettare<br />

la mediazione sia facoltà delle parti in lite.<br />

Ad entrambe le modalità di accesso alla mediazione si riferisca,<br />

sempre implicitamente, <strong>il</strong> terzo comma dell’art. 5 disponendo<br />

che «in ogni caso» la pendenza <strong>della</strong> mediazione<br />

non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e<br />

cautelari e la trascrizione <strong>della</strong> domanda giudiziale: è fatto,<br />

così, riferimento tanto alla mediazione obbligatoria, quanto<br />

a quella facoltativa ed ugualmente deve potersi ritenere<br />

(art. 5, VI comma) dell’interruzione dei termini di prescrizione<br />

e decadenza, in assenza di distinzione fra le due modalità<br />

di accesso alla mediazione.<br />

Art. 1<br />

Definizioni<br />

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:<br />

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta<br />

da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o<br />

più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole<br />

per la composizione di una controversia, sia nella formulazione<br />

di una proposta per la risoluzione <strong>della</strong><br />

stessa;<br />

b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente<br />

o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo<br />

prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi<br />

o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio<br />

medesimo;<br />

c) conc<strong>il</strong>iazione: la composizione di una controversia a seguito<br />

dello svolgimento <strong>della</strong> mediazione;<br />

d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso <strong>il</strong> quale<br />

può svolgersi <strong>il</strong> procedimento di mediazione ai sensi<br />

del presente decreto;<br />

e) registro: <strong>il</strong> registro degli organismi istituito con decreto<br />

del Ministro <strong>della</strong> giustizia ai sensi dell'articolo 16 del<br />

presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale<br />

decreto, <strong>il</strong> registro degli organismi istituito con <strong>il</strong> decreto<br />

del Ministro <strong>della</strong> giustizia 23 luglio 2004, n. 222.<br />

Art. 2<br />

Controversie oggetto di mediazione<br />

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conc<strong>il</strong>iazione<br />

di una controversia civ<strong>il</strong>e e commerciale vertente su<br />

26 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2010/5

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