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il geometra bresciano - Collegio Geometri e Geometri Laureati della ...

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<strong>il</strong> limite massimo del 10 per cento <strong>della</strong> superficie aziendale.<br />

Premesso che:<br />

- l’attività agrituristica è qualificata quale attività agricola a tutti gli effetti<br />

secondo la normativa regionale di settore vigente. Ricordo, al<br />

riguardo, che la legge regionale n. 10 del 2007, ha introdotto, in linea<br />

con la disciplina nazionale, la presentazione <strong>della</strong> DAA (dia nella versione<br />

dell’articolo 6, comma 2, <strong>della</strong> legge n. 96 del 2007). La nuova<br />

disposizione subordina l’esercizio dell’attività agrituristica alla presentazione<br />

<strong>della</strong> DAA al comune e non consente la richiesta di autorizzazione.<br />

Gli articoli 6 e 7 dispongono le caratteristiche ed i requisiti<br />

dei locali da ut<strong>il</strong>izzare per l’attività agrituristica. Sostanzialmente<br />

riconosce a questi fabbricati un carattere agricolo nulla r<strong>il</strong>evando<br />

la parte di questi impiegata nell’attività prettamente ricettiva,<br />

quali, ad esempio, le camere, le cucine, le sale da pranzo e di intrattenimento,<br />

etc., senza alcun obbligo di vincolo di destinazione<br />

d’uso. Importante è ribadire che l’ut<strong>il</strong>izzazione agrituristica non<br />

comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici censiti come rurali<br />

e nulla r<strong>il</strong>eva la destinazione urbanistica di tali fabbricati. Il<br />

comma 2 dell’articolo 6 ammette la sistemazione degli immob<strong>il</strong>i da<br />

destinare ad uso agricolo attraverso interventi di ristrutturazione e-<br />

d<strong>il</strong>izia, restauro risanamento conservativo o di miglioramento o di<br />

ampliamento necessari all’adeguamento igienico – sanitario e tecnologico.<br />

- L’esercizio ed <strong>il</strong> funzionamento dell’attività agrituristica è subordinato<br />

alle condizioni e ai presupposti contenuti nella legge regionale<br />

n. 10 del 2007 e relativo regolamento di attuazione, non oggetto di<br />

contestazione da parte del comune<br />

- è stato sottoscritto l’atto di vincolo di “non edificazione” ai sensi dell’articolo<br />

59, <strong>della</strong> LR n. 12 del 2005, per destinazioni agricole (sebbene<br />

per funzioni agrituristiche), secondo i parametri ed<strong>il</strong>izi ed urbanistici<br />

produttivi delle zone E dello strumento urbanistico e non<br />

residenziali,<br />

- è stato, altresì, sottoscritto <strong>il</strong> vincolo di asservimento <strong>della</strong> destinazione<br />

dell’immob<strong>il</strong>e al servizio dell’attività agricola, comprensivo del<br />

porticato in parola, ai sensi del successivo articolo 60, stessa legge<br />

regionale.<br />

Il progetto di ristrutturazione ed<strong>il</strong>izia del porticato, pare non abbia sollevato<br />

problemi su chi ha proposto tale intervento né che sia risultato<br />

in contrasto con le previsioni del PRG (o PGT), salvo equiparare l’intervento<br />

alla residenza, per i motivi sopra esposti.<br />

La trasformazione di questo porticato in piccoli alloggi annessi all’attività<br />

agrituristica esistente, interessa una superficie coperta già precedentemente<br />

vincolata, per destinazioni agricole, secondo quanto<br />

precisa la legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 e quanto prescrive <strong>il</strong><br />

citato articolo 59 <strong>della</strong> LR 12/05 .<br />

Ne consegue che non si rende necessario un ulteriore vincolo <strong>della</strong><br />

superficie aziendale in base ai parametri residenziali <strong>della</strong> zona E previsti<br />

dal PRG (o PGT) e neppure per destinazioni produttive agricole,<br />

in quanto la superficie del portico era già stata vincolata in precedenza<br />

e le superfici occupate con i nuovi piccoli alloggi sono annessi all’attività<br />

agrituristica, alla quale viene riconosciuto un carattere agricolo,<br />

come più volte ribadito.<br />

Questa condizione, ovviamente, rimane tale fino a modifica <strong>della</strong> situazione<br />

oggettiva degli immob<strong>il</strong>i o di variazioni delle condizioni urbanistiche<br />

dello strumento urbanistico, ovvero dei requisiti e presupposti<br />

dei soggetti titolari dell’attività.<br />

Se, quindi, gli interventi non comportano variazioni <strong>della</strong> superficie<br />

coperta secondo la disciplina urbanistica locale, non è necessario un<br />

ulteriore atto di vincolo “non edificazione” ai sensi dell’articolo 59, LR<br />

n. 12/2005.<br />

Potrebbe, invece, ritenersi necessario un ulteriore atto che preveda <strong>il</strong><br />

mantenimento <strong>della</strong> destinazione dell’immob<strong>il</strong>e al servizio dell’attività<br />

agricola, secondo quanto dispone l’articolo 60 stessa legge.<br />

Francamente, però, non vedo, in questo caso, dove sta la semplificazione<br />

degli adempimenti in quanto, sebbene non necessario <strong>il</strong> vincolo<br />

urbanistico, sia dovuto quello sull’asservimento <strong>della</strong> nuova destinazione<br />

(annessa all’attività agrituristica ed equiparata a quella a-<br />

gricola), che imporrebbe comunque l’obbligo di andare nuovamente<br />

dal notaio a regolarizzare tale condizione.<br />

geom. Antonio Gnecchi<br />

Pagamento <strong>della</strong> sanzione per ritardato<br />

pagamento contributo di costruzione<br />

Il comune di … può richiedere <strong>il</strong> pagamento di euro … di sanzione per<br />

ritardato pagamento del contributo di costruzione relativo alla Dia per<br />

la manutenzione straordinaria fabbricato produttivo di nuovi soppalchi,<br />

per l’insediamento di «laboratorio di design» (allegata determinazione<br />

del dirigente l’Utc, con diffida a dare inizio ai lavori e precedente<br />

comunicazione di chiusura procedimento ai sensi art. 42,<br />

comma 10, legge regionale 12/05, con richiesta di regolarizzazione e<br />

completamento <strong>della</strong> pratica prima dell’inizio lavori, presentando una<br />

serie di documentazioni integrative).<br />

geom. U.V.<br />

Dalla documentazione allegata al quesito non è dato sapere la data<br />

di presentazione <strong>della</strong> Dia, anche se precedente <strong>il</strong> 23 luglio 2010.<br />

L’UTC ha inviato in tale data quella che si definisce la “chiusura del<br />

procedimento” ai sensi dell’articolo 42, comma 10, <strong>della</strong> LR n. 12 del<br />

2005, ritenendo di non dover adottare, nel termine di 30 giorni dalla<br />

data di presentazione <strong>della</strong> Dia l’ordine motivato di non effettuare <strong>il</strong><br />

previsto intervento (articolo 42, comma 9, stessa legge).<br />

A parte <strong>il</strong> fatto che non si capisce come si possano definire interventi<br />

di manutenzione straordinaria la formazione di nuovi soppalchi, pur<br />

all’interno di un insediamento produttivo (aumento di slp), ma ciò è i-<br />

ninfluente per quanto ci interessa.<br />

Partendo quindi dal presupposto che <strong>il</strong> titolo ab<strong>il</strong>itativo (Dia o super<br />

Dia) sia oneroso, doveva essere allegato <strong>il</strong> relativo calcolo del contributo<br />

di costruzione ed effettuare <strong>il</strong> pagamento dello stesso secondo<br />

le modalità previste dalla normativa vigente (articolo 42, comma 2),<br />

mentre la quota degli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune<br />

entro 30 giorni successivi alla presentazione <strong>della</strong> Dia, fatta salva la<br />

facoltà di rateizzazione (articolo 42, comma 3).<br />

102 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2010/5

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