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Lavoro (Rapporto di) - Contratto a progetto - Carenza dei ... - Inps

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<strong>Lavoro</strong> (<strong>Rapporto</strong> <strong>di</strong>) - <strong>Contratto</strong> a <strong>progetto</strong> - <strong>Carenza</strong> <strong>dei</strong> requisiti - Fattispecie<br />

<strong>Lavoro</strong> (Controversie in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong>) - Prove - Interrogatorio libero delle parti -<br />

Utilizzabilità da parte del giu<strong>di</strong>ce come fonte, anche unica, <strong>di</strong> convincimento<br />

Tribunale <strong>di</strong> Genova - 03.04.2009 n. 333 - Dott.ssa. Scotto - G.Z. srl (Avv.<br />

Figheti) - INPS-SCCI (Avv. Fuochi) - Equitalia Polis spa<br />

Non può configurarsi un lavoro a <strong>progetto</strong> laddove il prestatore non sia<br />

impegnato a fornire un opus predeterminato, bensì a mettersi a <strong>di</strong>sposizione per<br />

sod<strong>di</strong>sfare le esigenze contingenti e <strong>di</strong> volta in volta mutevoli del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

(fattispecie <strong>di</strong> commessa).<br />

Nel rito del lavoro, le risposte rese dalle parti in sede <strong>di</strong> interrogatorio libero ex<br />

art. 420 c.p.c. sono liberamente utilizzabili dal giu<strong>di</strong>ce come elemento <strong>di</strong><br />

convincimento, soprattutto se riguar<strong>di</strong>no fatti che possono essere conosciuti solo<br />

dalle parti medesime, o non siano contraddette da elementi probatori contrari, e<br />

possono arrivare a costituire anche l'unica fonte <strong>di</strong> convincimento.<br />

FATTO - Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2007 G.Z. s.r.l. presentava<br />

opposizione avverso la cartella esattoriale n. 048 2007 0017929105 notificatele in<br />

data 14 settembre 2007 da Equitalia Polis s.p.a. e relativa a cre<strong>di</strong>ti dell'INPS.<br />

L'opponente eccepiva in primo luogo la nullità della cartella per omessa<br />

precisazione delle in<strong>di</strong>cazioni necessarie a consentire al destinatario della stessa <strong>di</strong><br />

apprestare un'efficace <strong>di</strong>fesa.<br />

Nel merito l'opponente affermava che la cartella esattoriale traeva origine dal<br />

verbale <strong>di</strong> accertamento in data 22 luglio 2006 con il quale la Direzione<br />

Provinciale del lavoro <strong>di</strong> Genova aveva <strong>di</strong>sconosciuto il contratto <strong>di</strong> lavoro a<br />

<strong>progetto</strong> stipulato dalla società con la sig.ra G.T., qualificando, invece, il rapporto<br />

come un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />

La società sosteneva la genuinità del contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong> e chiedeva<br />

<strong>di</strong>chiararsi la nullità della cartella o, in subor<strong>di</strong>ne, l'inesistenza del debito per<br />

cre<strong>di</strong>ti iscritti a ruolo dall'INPS.<br />

Si costitutiva tar<strong>di</strong>vamente in giu<strong>di</strong>zio l'INPS, in proprio e nella sua qualità <strong>di</strong><br />

mandatario <strong>di</strong> SCCI s.p.a., società cessionaria <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti INPS, contestando la<br />

fondatezza dell'opposizione e chiedendone pertanto la reiezione.<br />

1


Sosteneva in particolare l'Istituto il proprio <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> legittimazione passiva in<br />

relazione ad ogni questione attinente alla regolarità formale della cartella. Nel<br />

merito affermava la nullità del contratto a <strong>progetto</strong> stipulato dalla società<br />

opponente con la sig.ra T. e la conseguente qualificabilità del rapporto come un<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato. Aggiungeva che i cre<strong>di</strong>ti iscritti a ruolo<br />

comprendevano anche contributi - non contestati - relativi al mese <strong>di</strong> novembre<br />

2006, per i quali l'azienda aveva presentato regolare denuncia mensile.<br />

Equitalia Polis s.p.a., Agente per la riscossione per la provincia <strong>di</strong> Genova,<br />

pur avendo ricevuto tempestiva notifica del ricorso e del pe<strong>di</strong>ssequo decreto <strong>di</strong><br />

fissazione dell'u<strong>di</strong>enza, non si costituiva in giu<strong>di</strong>zio e veniva pertanto <strong>di</strong>chiarata<br />

contumace.<br />

Sentito liberamente il legale rappresentante della società opponente, ritenuta<br />

la causa matura per la decisione senza necessità <strong>di</strong> istruttoria, all'u<strong>di</strong>enza del 3<br />

marzo 2009 la causa veniva quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>scussa e decisa, come da <strong>di</strong>spositivo letto in<br />

u<strong>di</strong>enza.<br />

DIRITTO - L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.<br />

Deve peraltro essere in primo luogo rilevata la tar<strong>di</strong>vità dell'eccezione <strong>di</strong><br />

nullità della cartella per omessa determinazione delle in<strong>di</strong>cazioni necessarie a<br />

consentire al destinatario della stessa <strong>di</strong> apprestare un'efficace <strong>di</strong>fesa.<br />

Deve in proposito evidenziarsi che qualora si censuri la cartella esattoriale per<br />

vizi formali del titolo, ricorre un'ipotesi <strong>di</strong> opposizione agli atti esecutivi da<br />

proporsi nel termine <strong>di</strong> cinque giorni dalla notifica della cartella a pena <strong>di</strong><br />

inammissibilità, da controllare pregiu<strong>di</strong>zialmente d'ufficio (Cass., 3 agosto 2001<br />

n. 10711; Cass., 20 luglio 2001, n. 9912).<br />

Invero, con riferimento alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione<br />

<strong>di</strong> sanzioni amministrative pecuniarie è ormai consolidato l'orientamento della<br />

Suprema Corte per cui sono esperibili, a seconda <strong>dei</strong> casi, tre tipi <strong>di</strong> azioni: a)<br />

l'opposizione <strong>di</strong> merito laddove si contesti la legittimità della pretesa<br />

sanzionatoria, con applicazione della competenza e delle regole proce<strong>di</strong>mentali<br />

dettate per l'opposizione al provve<strong>di</strong>mento sanzionatorio (opposizione<br />

ammissibile, con riferimento alle sanzioni amministrative, soltanto allorché sia<br />

mancata la notificazione dell'or<strong>di</strong>nanza - ingiunzione o del verbale <strong>di</strong><br />

accertamento); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. allorché<br />

2


si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza <strong>di</strong> un titolo<br />

legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla<br />

formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617<br />

c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si<br />

adducano vizi <strong>di</strong> forma del proce<strong>di</strong>mento esattoriale, compresi i vizi strettamente<br />

attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi <strong>di</strong> mora<br />

(Cass., 28 novembre 2003, n. 18207; Cass., 6 giugno 2003, n. 9087; Cass., 28<br />

giugno 2002, n. 9498; Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 562).<br />

Con specifico riferimento alla cartella esattoriale relativa a cre<strong>di</strong>ti<br />

previdenziali la Suprema Corte ha poi affermato che “nella <strong>di</strong>sciplina della<br />

riscossione me<strong>di</strong>ante iscrizione a ruolo <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti previdenziali, <strong>di</strong> cui al D. Lgs.<br />

n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo<br />

comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme or<strong>di</strong>narie”, e non<br />

dall'art. 24 dello stesso D. Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito<br />

della pretesa <strong>di</strong> riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi<br />

prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla<br />

notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del<br />

1973, si identifica nella cartella esattoriale” (Cass., 18 novembre 2004, n. 21863;<br />

Cass., 8 luglio 2008, n. 18691; cfr. anche Cass. Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489)<br />

L'opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla nullità della cartella per<br />

<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione costituisce dunque un'opposizione agli atti esecutivi, che<br />

nella specie risulta inammissibile perché proposta dopo la scadenza del termine<br />

perentorio <strong>di</strong> 20 giorni dalla data <strong>di</strong> notifica della cartella.<br />

Infatti la cartella esattoriale opposta è stata notificata - come in<strong>di</strong>cato in<br />

ricorso - in data 14 settembre 2007 ed il ricorso in opposizione è stato depositato<br />

soltanto in data 23 ottobre 2007.<br />

E' poi pacifico che l'inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 617<br />

cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi - che comporta l'inammissibilità<br />

dell'opposizione - è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass.,<br />

20 febbraio 2004, n. 3404; Cass., 30 marzo 1999, n. 3045; 27 giugno 2000, n.<br />

8738; Cass., 11 luglio 2000, n. 9185).<br />

L'eccezione <strong>di</strong> nullità della cartella non può dunque essere presa in<br />

considerazione.<br />

Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta.<br />

3


I cre<strong>di</strong>ti iscritti a ruolo dall'INPS si riferiscono a due <strong>di</strong>verse inadempienze,<br />

in<strong>di</strong>viduate nella cartella esattoriale con i numeri 503 e 504.<br />

L'inadempienza n. 503 trae origine dal verbale <strong>di</strong> accertamento in data 22<br />

luglio 2006 con il quale la Direzione Provinciale del lavoro <strong>di</strong> Genova ha<br />

<strong>di</strong>sconosciuto il contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong> stipulato dalla società con la sig.ra<br />

G.T., qualificando il rapporto come un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />

L'inadempienza 504 deriva, invece, come in<strong>di</strong>cato nella cartella, da "modelli<br />

DM 10 insoluti" e precisamente dalla denuncia mensile del personale <strong>di</strong>pendente<br />

(mod. DM 10) presentata dalla società opponente per il mese <strong>di</strong> novembre 2006.<br />

Questo secondo addebito deve ritenersi incontestato e quin<strong>di</strong> oramai<br />

incontestabile.<br />

Devono, infatti, ritenersi applicabili anche all'opposizione a cartella<br />

esattoriale i principi affermati dalla Suprema Corte con riferimento prima al<br />

giu<strong>di</strong>zio tributario e poi all'opposizione ad or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione.<br />

Si deve dunque in primo luogo rilevare che, benché il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione<br />

sia costruito, formalmente, come giu<strong>di</strong>zio d'impugnazione dell'atto (art. 24,<br />

comma 5° D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46: “contro l'iscrizione a ruolo il<br />

contribuente può proporre opposizione al giu<strong>di</strong>ce del lavoro entro il termine <strong>di</strong><br />

quaranta giorni dalla notifica della cartella <strong>di</strong> pagamento)”, esso tende in realtà<br />

all'accertamento negativo della pretesa dell'ente (nella specie previdenziale), nel<br />

senso che l'atto è il veicolo d'accesso al giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito, al quale si perviene per<br />

il tramite appunto dell'impugnazione dell'atto.<br />

In tal senso è chiaro il <strong>di</strong>sposto dell'art. 24 comma 6° D.Lgs. 26 febbraio<br />

1999, n. 46, che prevede che nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione al ruolo possa essere<br />

affrontato anche il merito della pretesa contributiva.<br />

Tale giu<strong>di</strong>zio concerne, quin<strong>di</strong>, innanzitutto, la legittimità sostanziale della<br />

cartella esattoriale, in mancanza della quale la cartella deve essere annullata a<br />

prescindere da ogni indagine circa il merito della pretesa dell'ente previdenziale.<br />

Da un punto <strong>di</strong> vista proce<strong>di</strong>mentale l'opposizione si configura infatti<br />

innanzitutto come un proce<strong>di</strong>mento impugnatorio, nel quale il ricorso in<br />

opposizione si configura come l'atto introduttivo <strong>di</strong> un processo civile, le cui<br />

regole generali - in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> espressa contraria <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> deroga ed anzi in<br />

presenza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 24 comma 6° D.Lgs. 26<br />

febbraio 1999, n. 46 alla <strong>di</strong>sciplina processuale prevista per le controversie<br />

4


previdenziali - non possono non applicarsi.<br />

Orbene, nel giu<strong>di</strong>zio civile, i limiti dell'esame giu<strong>di</strong>ziale sono segnati dal<br />

contenuto della domanda introduttiva e dall'inerente effetto devolutivo, me<strong>di</strong>ato,<br />

questo, dall'in<strong>di</strong>cazione dell'oggetto e parimenti finalizzato alla delimitazione<br />

della controversia.<br />

Tale principio - applicabile anche al giu<strong>di</strong>zio in esame in virtù della sua<br />

struttura - non è superato dall'omissione <strong>di</strong> una esplicita enunciazione circa la<br />

necessità della specificità <strong>dei</strong> motivi <strong>di</strong> impugnazione, trattandosi <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione<br />

non necessaria in quanto insita nella stessa struttura del proce<strong>di</strong>mento.<br />

Proprio perché si è in presenza <strong>di</strong> un processo civile, la parte privata è onerata<br />

<strong>di</strong> presentare le sue richieste (petitum), con in<strong>di</strong>cazione delle ragioni che le<br />

suffragano (causa peten<strong>di</strong>) con l'atto <strong>di</strong> opposizione e il giu<strong>di</strong>ce non può decidere<br />

la controversia sulla base <strong>di</strong> una causa peten<strong>di</strong> <strong>di</strong>versa da quella enunciata nell'atto<br />

introduttivo.<br />

Così la circostanza che il giu<strong>di</strong>zio possa vertere anche sul merito della pretesa<br />

contributiva, sull'infrazione e non soltanto sulla regolarità formale dell'atto, non<br />

comporta però il potere del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> decidere sulla prima ove la parte abbia<br />

impugnato solo il secondo, attesi i limiti devolutivi dell'opposizione.<br />

Nel corso del giu<strong>di</strong>zio la parte può mo<strong>di</strong>ficare la causa peten<strong>di</strong> inizialmente<br />

prospettata con i limiti <strong>di</strong> cui agli artt. 183 e 184 c.p.c, senza che a ciò sia <strong>di</strong><br />

ostacolo l'esistenza <strong>di</strong> un termine perentorio per la proposizione del giu<strong>di</strong>zio, in<br />

quanto non esiste un collegamento necessario fra perentorietà del termine e<br />

preclusione all'attività che le parti possono svolgere nel giu<strong>di</strong>zio medesimo.<br />

Pertanto, una volta evitata l'inoppugnabilità del provve<strong>di</strong>mento sanzionatorio<br />

il contrad<strong>di</strong>ttorio si svolge secondo le regole proprie del processo civile or<strong>di</strong>nario,<br />

se non derogate esplicitamente o implicitamente, analogamente, del resto, a<br />

quanto previsto in tema <strong>di</strong> opposizione a decreto ingiuntivo, ove si ammette,<br />

malgrado la perentorietà del termine per l'opposizione, la facoltà per l'opponente<br />

<strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> tutte le facoltà <strong>di</strong> cui agli artt. 183 e 184 c.p.c..<br />

Oltre gli anzidetti limiti la parte non può dunque proporre domande nuove<br />

che, se proposte, non possono essere esaminate dal giu<strong>di</strong>ce (cfr. in materia <strong>di</strong><br />

opposizione ad or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione Cass., Sez. Un., 19 aprile 1990, n.<br />

3271(1)).<br />

Poiché l'opponente nulla ha eccepito in or<strong>di</strong>ne all'addebito n. 504, tale<br />

5


addebito deve ritenersi incontestato in causa.<br />

Soltanto per completezza si rileva che tale addebito deriva dalla denuncia<br />

mensile del personale <strong>di</strong>pendente - mod. DM 10 - presentata dalla società<br />

opponente per il mese <strong>di</strong> novembre 2006 e che le denunce mensili per il<br />

versamento <strong>dei</strong> contributi (mod. DM/10) trasmesse all'INPS costituiscono<br />

espresso ed univoco riconoscimento del <strong>di</strong>ritto, che, ai sensi dell'art. 1988 c.c,<br />

<strong>di</strong>spensa colui a favore del quale è stato fatto dall'onere <strong>di</strong> provare il rapporto<br />

fondamentale, che si presume sino a prova contraria.<br />

Per quanto riguarda invece il cre<strong>di</strong>to iscritto a ruolo derivante dall'omissione<br />

contributiva contestata alla società opponente con verbale <strong>di</strong> accertamento della<br />

Direzione Provinciale del <strong>Lavoro</strong> del 22 luglio 2006, è pacifico tra le parti che la<br />

società opponente abbia instaurato un rapporto <strong>di</strong> lavoro con la sig.ra G.T. nel<br />

periodo dal febbraio al marzo 2006 (essendo pacifico in tal senso l'errore<br />

materiale contenuto nella cartella esattoriale, che fa invece riferimento al periodo<br />

dal febbraio all'aprile 2005).<br />

E' pure pacifico che il rapporto con la sig.ra T. sia stato formalizzato come un<br />

contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong>.<br />

Secondo tale contratto, il <strong>progetto</strong> consisteva “nel porre in essere tutte le<br />

attività necessarie al rior<strong>di</strong>no <strong>dei</strong> negozi aziendali <strong>di</strong> via Lomellini 24r 16124<br />

Genova e via S. Luca 88r 16124 Genova dell'azienda G. Z. s.r.l.<br />

Il lavoratore su proposta del datore dovrà porre in essere tutte le attività<br />

necessarie al fine <strong>di</strong> realizzare un riassetto polifunzionale della struttura <strong>dei</strong> punti<br />

ven<strong>di</strong>ta aziendali, attraverso il ricollocamento e il riassetto della merce, al fine <strong>di</strong><br />

rendere più agevole e veloce la classificazione della merce stessa.<br />

Inoltre il collaboratore sarà chiamato a prendere parte all'attività <strong>di</strong><br />

confezionamento <strong>di</strong> capi <strong>di</strong> abbigliamento a supporto del personale <strong>di</strong>pendente<br />

già a<strong>di</strong>bito a tale mansione.<br />

L'organizzazione ed il coor<strong>di</strong>namento del <strong>progetto</strong> sarà <strong>di</strong> competenza<br />

dell'amministratore unico che in<strong>di</strong>cherà le linee guida in merito agli obiettivi<br />

progettuali.<br />

Il lavoratore svolgerà l'incarico garantendo la propria presenza presso la<br />

sede dell'azienda committente ovvero in qualunque altro luogo ove ritenga utile<br />

ed opportuna la stessa in relazione al miglior risultato dell'incarico e potrà<br />

utilizzare le attrezzature e quant'altro necessario messo a <strong>di</strong>sposizione dal<br />

6


committente, movendosi in sintonia con le eventuali in<strong>di</strong>cazioni del committente e<br />

coor<strong>di</strong>nando il proprio operato con quello <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>pendenti o<br />

collaboratori”.<br />

Ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. n. 276/2003, “… i rapporti <strong>di</strong> collaborazione<br />

coor<strong>di</strong>nata e continuativa, prevalentemente personali e senza vincolo <strong>di</strong><br />

subor<strong>di</strong>nazione, <strong>di</strong> cui all'art. 409 n. 3 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile devono<br />

essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi <strong>di</strong> lavoro o fasi <strong>di</strong><br />

esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in<br />

funzione del risultato, nel rispetto del coor<strong>di</strong>namento con la organizzazione del<br />

committente e in<strong>di</strong>pendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della<br />

attività lavorativa”.<br />

Il legislatore non chiarisce che cosa debba intendersi per <strong>progetto</strong>, programma<br />

o fasi <strong>di</strong> lavoro.<br />

Secondo un'interpretazione, si potrebbe <strong>di</strong>stinguere tra l'esposizione <strong>di</strong> un'idea<br />

da realizzare (“<strong>progetto</strong>”) ed il piano <strong>di</strong> attuazione <strong>di</strong> tale idea (“programma”): il<br />

<strong>progetto</strong> sarebbe proprio <strong>di</strong> prestazioni dotate <strong>di</strong> alta qualificazione, ben<br />

determinate, non standar<strong>di</strong>zzate, caratterizzate da un contenuto ideativo<br />

particolareggiato, mentre nel programma prevarrebbe una fase meramente<br />

esecutiva, rappresentando il programma l'enunciazione <strong>di</strong> ciò che si è concordato<br />

<strong>di</strong> fare.<br />

Secondo una <strong>di</strong>versa opinione, la nozione <strong>di</strong> <strong>progetto</strong> andrebbe invece riferita<br />

all'ipotesi <strong>di</strong> uno schema <strong>di</strong> collaborazione totalmente estraneo rispetto all'attività<br />

aziendale e/o dotato <strong>di</strong> originalità assolutamente più marcata ed evidente rispetto<br />

agli altri due termini, mentre il riferimento al programma consentirebbe <strong>di</strong> inserire<br />

quale oggetto del contratto a <strong>progetto</strong> anche un'attività costituente una fase o un<br />

segmento dell'attività aziendale, purché potenzialmente isolabile e <strong>di</strong> fatto <strong>di</strong>stinta.<br />

Infine, il concetto <strong>di</strong> fase potrebbe essere utilmente interpretato per permettere alle<br />

aziende <strong>di</strong> realizzare progetti <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni tramite l'a<strong>di</strong>bizione agli stessi<br />

<strong>di</strong> un numero rilevante <strong>di</strong> collaboratori, ognuno <strong>dei</strong> quali incaricato <strong>di</strong> svolgere<br />

singole e determinate fasi dell'unico <strong>progetto</strong>.<br />

Secondo la circolare ministeriale n. 1/2004 per <strong>progetto</strong> dovrebbe intendersi<br />

un'attività produttiva ben identificabile, funzionalmente collegata alla<br />

realizzazione <strong>di</strong> un determinato risultato finale, cui il collaboratore partecipa<br />

<strong>di</strong>rettamente con la sua prestazione, e connessa all'attività principale o accessoria<br />

7


dell'impresa committente. Il programma <strong>di</strong> lavoro consisterebbe, invece, in un tipo<br />

<strong>di</strong> attività cui non è <strong>di</strong>rettamente riconducibile un risultato finale ma piuttosto un<br />

risultato interme<strong>di</strong>o o parziale, destinato ad essere integrato, in vista <strong>di</strong> un risultato<br />

finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.<br />

Infine secondo altri stu<strong>di</strong>osi, i due termini sarebbero, invece, sinonimi o,<br />

comunque, complementari e il riferimento contenuto nella norma ad un <strong>progetto</strong> o<br />

ad un programma (termini che secondo il vocabolario della lingua italiana<br />

possono essere utilizzati anche come sinonimi) costituirebbe un'en<strong>di</strong>a<strong>di</strong>, da<br />

interpretarsi nel senso <strong>di</strong> necessaria esposizione o enunciazione <strong>di</strong> ciò che il<br />

committente intende realizzare, a prescindere da qualsiasi altro attributo.<br />

In realtà non sembra necessario stabilire le nozioni <strong>di</strong> <strong>progetto</strong>, <strong>di</strong> programma<br />

e <strong>di</strong> fase <strong>di</strong> esso e/o se esse coincidano, essendo sufficiente, per quanto qui rileva,<br />

evidenziare che la dottrina e le prime pronunce <strong>di</strong> merito intervenute in materia<br />

concordano nell’in<strong>di</strong>viduare quantomeno due requisiti minimi richiesti perché si<br />

possa parlare <strong>di</strong> <strong>progetto</strong> o programma o fase <strong>di</strong> lavoro e cioè che l'attività affidata<br />

al consulente sia in primo luogo specifica ed in secondo luogo temporanea.<br />

Per quanto riguarda il primo requisito, deve rilevarsi l'art. 61 D.Lgs. n.<br />

276/2003 stabilisce che i rapporti <strong>di</strong> collaborazione coor<strong>di</strong>nata e continuativa,<br />

prevalentemente personale, debbano essere riconducibili a uno o più “specifici”<br />

progetti o programmi <strong>di</strong> lavoro o fasi <strong>di</strong> esso e il successivo art. 69 prevede poi<br />

che i rapporti <strong>di</strong> collaborazione coor<strong>di</strong>nata e continuativa instaurati senza<br />

l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> uno “specifico” <strong>progetto</strong>, programma <strong>di</strong> lavoro o fase <strong>di</strong> esso<br />

siano da considerarsi rapporti <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato a tempo indeterminato.<br />

Inoltre l'art. 62, nell'introdurre un requisito <strong>di</strong> forma scritta, sia pure soltanto<br />

ad probationem, impone alle parti, e in specie al committente, un onere descrittivo<br />

rigoroso, richiedendo “l'in<strong>di</strong>cazione del <strong>progetto</strong> o programma <strong>di</strong> lavoro, o fasi <strong>di</strong><br />

esso, in<strong>di</strong>viduata nel suo contenuto caratterizzante” (lettera b) e la specificazione<br />

delle “forme <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento del lavoratore a <strong>progetto</strong> al committente sulla<br />

esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non<br />

possono essere tali da pregiu<strong>di</strong>care l'autonomia nella esecuzione<br />

dell'obbligazione lavorativa” (lettera d).<br />

La previsione della specificità del <strong>progetto</strong> e/o programma <strong>di</strong> lavoro è del<br />

tutto coerente con l'autonomia che deve caratterizzare la prestazione lavorativa del<br />

collaboratore. Quest'ultimo, infatti, non mette a <strong>di</strong>sposizione le proprie energie<br />

8


lavorative, come nel lavoro subor<strong>di</strong>nato, ma un'opera o un servizio, che devono<br />

essere predeterminati dalle parti e che, essendo per definizione continuativi nel<br />

tempo, ipotizzano una pianificazione dell'attività che sarà poi prestata dal<br />

lavoratore in autonomia.<br />

Il <strong>progetto</strong> o programma <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> cui all'art. 61, co. 1° devono poi essere<br />

anche intrinsecamente limitati nel tempo, come si evince dall'intera <strong>di</strong>sciplina<br />

dell'istituto.<br />

Già l'art. 4 della legge delega 14 febbraio 2003 n. 30 richiedeva che i nuovi<br />

contratti rientranti nel novero delle collaborazioni coor<strong>di</strong>nate e continuative<br />

dovessero essere stipulati con “atto scritto da cui risultino la durata, determinata<br />

o determinabile, della collaborazione”.<br />

In applicazione <strong>di</strong> tale principio l'art. 62 co. 1 lett. a) D.Lgs. n. 376/2003<br />

prescrive che il contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong> debba contenere l'in<strong>di</strong>cazione scritta,<br />

sempre ad probationem, “della durata, determinata o determinabile, della<br />

prestazione <strong>di</strong> lavoro”.<br />

Il successivo art. 67 co. 1° stabilisce che “i contratti <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> cui al<br />

presente capo si risolvono al momento della realizzazione del <strong>progetto</strong> o del<br />

programma o della fase <strong>di</strong> esso che ne costituisce l'oggetto”.<br />

Tali dati normativi risultano decisivi al fine <strong>di</strong> configurare il lavoro a <strong>progetto</strong><br />

come un rapporto necessariamente a tempo determinato.<br />

La collaborazione deve dunque essere finalizzata alla realizzazione <strong>di</strong> una<br />

specifica opera o servizio, il cui raggiungimento esaurisce il rapporto (ad esempio,<br />

lo sviluppo <strong>di</strong> un software aziendale) oppure deve essere funzionale ad un'attività<br />

(e ad un'esigenza) del committente temporalmente definita o definibile (ad<br />

esempio, l'esecuzione <strong>di</strong> un appalto).<br />

In altre parole, il contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong> deve avere ad oggetto o<br />

prestazioni che per loro natura sono destinate a terminare con l'esecuzione<br />

dell'opera o del servizio oppure prestazioni suscettibili <strong>di</strong> esecuzione continuativa,<br />

per le quali il termine finale del rapporto a <strong>progetto</strong> deriva dal carattere<br />

temporaneo della esigenza del committente.<br />

Alla luce <strong>di</strong> quanto si è sin qui argomentato, il contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong><br />

per cui è causa non risulta conforme allo schema legale sia per <strong>di</strong>fetto del<br />

requisito della specificità, sia per <strong>di</strong>fetto del requisito della temporaneità.<br />

Sotto il primo profilo ora detto, la descrizione del <strong>progetto</strong> contenuta nel<br />

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contratto risulta del tutto insufficiente.<br />

Come già rilevato, nel contratto il <strong>progetto</strong> è in<strong>di</strong>viduato da un lato in “tutte<br />

le attività necessarie al fine <strong>di</strong> realizzare un riassetto polifunzionale della<br />

struttura <strong>dei</strong> punti ven<strong>di</strong>ta aziendali, attraverso il ricollocamento e il riassetto<br />

della merce, al fine <strong>di</strong> rendere più agevole e veloce la classificazione della merce<br />

stessa” dall'altro nel “prendere parte all'attività <strong>di</strong> confezionamento <strong>di</strong> capi <strong>di</strong><br />

abbigliamento a supporto del personale <strong>di</strong>pendente già a<strong>di</strong>bito a tale mansione”.<br />

Il <strong>progetto</strong> non è dunque specifico sia perché non è chiaro che cosa debba<br />

intendersi per “riassetto polifunzionale della struttura”, sia perché l'attività<br />

richiesta alla lavoratrice non è unica, bensì duplice (il riassetto polifunzionale e il<br />

confezionamento <strong>dei</strong> capi <strong>di</strong> abbigliamento) e il contratto non in<strong>di</strong>ca in quale parte<br />

e con quali criteri la lavoratrice debba occuparsi dell'una e dell'altra attività.<br />

Mancando dunque un'adeguata in<strong>di</strong>viduazione del <strong>progetto</strong>, programma <strong>di</strong><br />

lavoro o fase <strong>di</strong> esso, il rapporto deve considerarsi (o, più propriamente, deve<br />

presumersi) subor<strong>di</strong>nato, con spostamento a carico del committente dell'onere <strong>di</strong><br />

provare che esso si è svolto con modalità proprie del lavoro autonomo.<br />

Si aggiunga che l'attività <strong>di</strong> riassetto della merce e l'attività <strong>di</strong><br />

confezionamento <strong>dei</strong> capi <strong>di</strong> abbigliamento costituiscono parte essenziale ed<br />

imprescin<strong>di</strong>bile dell'attività aziendale, sicché non sussiste neppure il requisito<br />

della temporaneità dell'esigenza del committente.<br />

La proroga del contratto a <strong>progetto</strong> dopo la prima scadenza (in<strong>di</strong>viduata dopo<br />

soli 15 giorni) con prosecuzione della medesima attività costituisce una spia<br />

significativa della inesistenza <strong>di</strong> un risultato predeterminato, in<strong>di</strong>viduabile e<br />

temporalmente delimitato.<br />

Il termine apposto al contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong> non risulta quin<strong>di</strong> in alcun<br />

modo correlato (né è stato dedotto che sia correlato) ad una necessità <strong>di</strong> carattere<br />

temporaneo della società ricorrente.<br />

Anche sotto questo secondo, ma ugualmente <strong>di</strong>rimente, profilo, il rapporto<br />

intercorso tra le parti non risulta riconducibile ad uno specifico <strong>progetto</strong> o<br />

programma <strong>di</strong> lavoro.<br />

Ed allora deve richiamarsi il <strong>di</strong>sposto dell'art. 69 co. 1° D.Lgs. n. 276/2003<br />

(rubricato “<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> rapporti <strong>di</strong> collaborazione coor<strong>di</strong>nata e continuativa atipici<br />

e conversione del contratto”), ai cui sensi “i rapporti <strong>di</strong> collaborazione<br />

coor<strong>di</strong>nata e continuativa instaurati senza l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> uno specifico<br />

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<strong>progetto</strong>, programma <strong>di</strong> lavoro o fase <strong>di</strong> esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1,<br />

sono considerati rapporti <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato a tempo indeterminato sin dalla<br />

data <strong>di</strong> costituzione del rapporto”.<br />

Si <strong>di</strong>scute se la presunzione <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione introdotta dalla norma sia<br />

assoluta o soltanto relativa, ovvero se la <strong>di</strong>sposizione consenta al committente <strong>di</strong><br />

fornire al contrario la prova dell'esistenza <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro effettivamente<br />

autonomo.<br />

Tale complessa questione non rileva in questa sede, essendo sufficiente<br />

evidenziare come il legislatore in presenza <strong>di</strong> una prestazione lavorativa prestata<br />

con i caratteri della personalità, della continuità e della coor<strong>di</strong>nazione e senza<br />

l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> uno specifico <strong>progetto</strong> abbia stabilito doversi - quantomeno -<br />

presumere la natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto.<br />

Nella specie il legale rappresentante della società ricorrente, in sede <strong>di</strong> libero<br />

interrogatorio, ha <strong>di</strong>chiarato che la sig.ra T. si occupava:<br />

- <strong>di</strong> mettere a posto il negozio <strong>di</strong> via S. Luca;<br />

- <strong>di</strong> insegnare al commesso <strong>di</strong> via S. Luca come fare le vetrine ed avviare il<br />

negozio;<br />

- saltuariamente, <strong>di</strong> collaborare all'allestimento della vetrina del negozio <strong>di</strong> via<br />

Lomellini;<br />

- saltuariamente, <strong>di</strong> servire i clienti del negozio <strong>di</strong> via S. Luca in modo da<br />

insegnare al commesso come rapportasi con il cliente.<br />

Per quanto riguarda il valore processuale da attribuire a tali <strong>di</strong>chiarazioni,<br />

deve rilevarsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza,<br />

l'interrogatorio libero delle parti previsto dall'art. 420 c.p.c. per il rito del lavoro,<br />

analogamente a quello previsto, per il rito or<strong>di</strong>nario, dall'art. 117 c.p.c., non<br />

costituisce un mezzo <strong>di</strong> prova, non essendo preor<strong>di</strong>nato a provocare la confessione<br />

della parte, ma a chiarire e precisare i fatti <strong>di</strong> causa.<br />

Tuttavia, specie nelle controversie <strong>di</strong> lavoro, nelle quali l'interrogatorio libero<br />

è previsto quale un atto istruttorio obbligatorio del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado, le<br />

<strong>di</strong>chiarazioni rese in tale sede dalla parte possono costituire il fondamento, anche<br />

unico, del convincimento del giu<strong>di</strong>ce.<br />

“Pervero, pur non assurgendo a prova legale (cioè con efficacia formalmente<br />

confessoria) le ammissioni della parte in sede <strong>di</strong> interrogatorio libero, non può<br />

essere negata una qualche efficacia probatoria alle <strong>di</strong>chiarazioni in esame e non<br />

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itenere che scopo dell'istituto sia proprio quello <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le questioni<br />

effettivamente controverse, <strong>di</strong> valutare in conseguenza le necessità istruttorie e <strong>di</strong><br />

ricavare ove possibile argomenti <strong>di</strong> prova circa i fatti controversi dalle risposte<br />

delle parti, anche perché resta valido il principio a mente del quale la prova è<br />

irrilevante ove abbia ad oggetto fatti pacifici per essere stati ammessi dalle parti<br />

e per avere la parte interessata basato il suo sistema decisivo su argomenti<br />

logicamente incompatibili con il loro <strong>di</strong>sconoscimento " (Cass., 2 aprile 2002, n.<br />

4685).<br />

Il libero interrogatorio nel processo del lavoro “ha molteplici funzioni:<br />

mettere a fuoco, attraverso il rapporto <strong>di</strong>retto con le parti, il tema oggetto della<br />

controversia, sfrondare il fatto e le esigenze istruttorie dalle circostanze<br />

ridondanti o non più necessarie <strong>di</strong> prova a seguito delle ammissioni o non<br />

contestazioni del convenuto; richiedere alle parti i chiarimenti necessari (art. 183<br />

comma 3 c.p.c.) e quin<strong>di</strong> anche la precisazione <strong>di</strong> circostanze dedotte in maniera<br />

non chiara, e tutto ciò nella maniera più efficace e produttiva, perché svolto dal<br />

giu<strong>di</strong>ce nel contrad<strong>di</strong>ttorio con le parti e i loro <strong>di</strong>fensori (Cass. 27 febbraio 1990<br />

n. 1519). La giurisprudenza <strong>di</strong> questa Corte più recente (sent. 2 aprile 2002 n.<br />

4685) ne ha rivalutato anche la funzione probatoria, corroborando con nuovi<br />

argomenti l'in<strong>di</strong>rizzo giurisprudenziale che ammette che le risposte rese dalle<br />

parti possano essere liberamente utilizzate dal giu<strong>di</strong>ce come elementi <strong>di</strong><br />

convincimento (Cass. 4145/87), soprattutto se riguardano fatti che possono essere<br />

conosciuti soltanto dalle parti in causa (Cass. 8879/87), o non siano contraddette<br />

da elementi probatori contrari (Cass. 1205/90), cosi da poter essere anche unica<br />

fonte <strong>di</strong> convincimento del giu<strong>di</strong>ce, con la conseguenza che possono venire<br />

ammessi ulteriori mezzi <strong>di</strong> prova in relazione a fatti che non siano <strong>di</strong>rettamente<br />

percepibili dalla stessa parte (Cass. 5590/99)” (Cass., 6 <strong>di</strong>cembre 2004, n.<br />

22829).<br />

Del resto, secondo le Sezioni Unite della Corte <strong>di</strong> Cassazione (Cass., Sez.<br />

Un., 23 gennaio 2002, n. 761), nel rito del lavoro il limite per la contestabilità <strong>dei</strong><br />

fatti costitutivi originariamente incontestati si identifica con quello previsto<br />

dall'art. 420 co. 1° c.p.c. per la mo<strong>di</strong>ficazione delle domande, eccezioni e<br />

conclusioni già formulate.<br />

Nella specie le circostanze esplicitamente ammesse dal legale rappresentante<br />

della società ricorrente in sede <strong>di</strong> libero interrogatorio non possono che ritenersi<br />

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definitivamente incontestabili.<br />

Orbene, non vi è dubbio che, sulla base <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>chiarato dal legale<br />

rappresentante della società opponente, la sig.ra T. non si fosse impegnata a<br />

fornire alla società un opus predeterminato, bensì - sostanzialmente - a mettersi a<br />

<strong>di</strong>sposizione per sod<strong>di</strong>sfare le esigenze contingenti e <strong>di</strong> volta in volta mutevoli<br />

della società <strong>di</strong> mettere a posto il negozio <strong>di</strong> via S. Luca e/o <strong>di</strong> insegnare al<br />

commesso <strong>di</strong> via S. Luca come fare le vetrine ed avviare il negozio e/o <strong>di</strong><br />

collaborare saltuariamente all'allestimento della vetrina del negozio <strong>di</strong> via<br />

Lomellini e/o <strong>di</strong> servire saltuariamente i clienti del negozio <strong>di</strong> via S. Luca in modo<br />

da insegnare al commesso come rapportasi con il cliente.<br />

In altre parole, la lavoratrice, non essendo stata investita <strong>di</strong> un incarico<br />

predeterminato, ma essendo, invece, richiesta <strong>di</strong> attività mutevoli in ragione delle<br />

esigenze della società, era sottoposta agli or<strong>di</strong>ni ed alle <strong>di</strong>rettive <strong>dei</strong> responsabili<br />

della società, cioè, infine ed in sostanza, esisteva un potere <strong>di</strong> supremazia<br />

gerarchica del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

Risultano dunque smentiti i capitoli dedotti dalla opponente in or<strong>di</strong>ne al fatto<br />

che la sig.ra T. fosse esonerata da vincoli gerarchici e godesse <strong>di</strong> autonomia<br />

gestionale nello svolgimento della propria attività (capitolo quest'ultimo peraltro<br />

del tutto valutativo e perciò stesso inammissibile).<br />

Sussistono poi nella fattispecie una serie <strong>di</strong> criteri sintomatici dell'esistenza <strong>di</strong><br />

un rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente, quali:<br />

- l'inesistenza <strong>di</strong> una sia pur minima organizzazione impren<strong>di</strong>toriale da parte<br />

della lavoratrice;<br />

- la continuità della prestazione;<br />

- la retribuzione in misura fissa mensile;<br />

- l'incidenza del rischio attinente all'esercizio dell'attività esclusivamente sulla<br />

società;<br />

- l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale.<br />

Nel contesto sopra descritto risulta quin<strong>di</strong> irrilevante l'ulteriore capitolo <strong>di</strong><br />

prova dedotto dalla società ricorrente in or<strong>di</strong>ne al fatto che la sig.ra T. non fosse<br />

soggetta ad un vincolo <strong>di</strong> orario e ciò in quanto l'assoggettamento ad un rigido<br />

orario <strong>di</strong> lavoro integra un in<strong>di</strong>ce soltanto sussi<strong>di</strong>ario e non decisivo della<br />

sussistenza <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />

L'opposizione deve pertanto essere integralmente respinta.<br />

13


La novità della questione giustifica peraltro la compensazione tra le parti<br />

delle spese <strong>di</strong> lite.<br />

(OMISSIS)<br />

________<br />

(1) V. in q. Riv., 1990, p. 1394<br />

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