Lavoro (Rapporto di) - Contratto a progetto - Carenza dei ... - Inps
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<strong>Lavoro</strong> (<strong>Rapporto</strong> <strong>di</strong>) - <strong>Contratto</strong> a <strong>progetto</strong> - <strong>Carenza</strong> <strong>dei</strong> requisiti - Fattispecie<br />
<strong>Lavoro</strong> (Controversie in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong>) - Prove - Interrogatorio libero delle parti -<br />
Utilizzabilità da parte del giu<strong>di</strong>ce come fonte, anche unica, <strong>di</strong> convincimento<br />
Tribunale <strong>di</strong> Genova - 03.04.2009 n. 333 - Dott.ssa. Scotto - G.Z. srl (Avv.<br />
Figheti) - INPS-SCCI (Avv. Fuochi) - Equitalia Polis spa<br />
Non può configurarsi un lavoro a <strong>progetto</strong> laddove il prestatore non sia<br />
impegnato a fornire un opus predeterminato, bensì a mettersi a <strong>di</strong>sposizione per<br />
sod<strong>di</strong>sfare le esigenze contingenti e <strong>di</strong> volta in volta mutevoli del datore <strong>di</strong> lavoro<br />
(fattispecie <strong>di</strong> commessa).<br />
Nel rito del lavoro, le risposte rese dalle parti in sede <strong>di</strong> interrogatorio libero ex<br />
art. 420 c.p.c. sono liberamente utilizzabili dal giu<strong>di</strong>ce come elemento <strong>di</strong><br />
convincimento, soprattutto se riguar<strong>di</strong>no fatti che possono essere conosciuti solo<br />
dalle parti medesime, o non siano contraddette da elementi probatori contrari, e<br />
possono arrivare a costituire anche l'unica fonte <strong>di</strong> convincimento.<br />
FATTO - Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2007 G.Z. s.r.l. presentava<br />
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 048 2007 0017929105 notificatele in<br />
data 14 settembre 2007 da Equitalia Polis s.p.a. e relativa a cre<strong>di</strong>ti dell'INPS.<br />
L'opponente eccepiva in primo luogo la nullità della cartella per omessa<br />
precisazione delle in<strong>di</strong>cazioni necessarie a consentire al destinatario della stessa <strong>di</strong><br />
apprestare un'efficace <strong>di</strong>fesa.<br />
Nel merito l'opponente affermava che la cartella esattoriale traeva origine dal<br />
verbale <strong>di</strong> accertamento in data 22 luglio 2006 con il quale la Direzione<br />
Provinciale del lavoro <strong>di</strong> Genova aveva <strong>di</strong>sconosciuto il contratto <strong>di</strong> lavoro a<br />
<strong>progetto</strong> stipulato dalla società con la sig.ra G.T., qualificando, invece, il rapporto<br />
come un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />
La società sosteneva la genuinità del contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong> e chiedeva<br />
<strong>di</strong>chiararsi la nullità della cartella o, in subor<strong>di</strong>ne, l'inesistenza del debito per<br />
cre<strong>di</strong>ti iscritti a ruolo dall'INPS.<br />
Si costitutiva tar<strong>di</strong>vamente in giu<strong>di</strong>zio l'INPS, in proprio e nella sua qualità <strong>di</strong><br />
mandatario <strong>di</strong> SCCI s.p.a., società cessionaria <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti INPS, contestando la<br />
fondatezza dell'opposizione e chiedendone pertanto la reiezione.<br />
1
Sosteneva in particolare l'Istituto il proprio <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> legittimazione passiva in<br />
relazione ad ogni questione attinente alla regolarità formale della cartella. Nel<br />
merito affermava la nullità del contratto a <strong>progetto</strong> stipulato dalla società<br />
opponente con la sig.ra T. e la conseguente qualificabilità del rapporto come un<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato. Aggiungeva che i cre<strong>di</strong>ti iscritti a ruolo<br />
comprendevano anche contributi - non contestati - relativi al mese <strong>di</strong> novembre<br />
2006, per i quali l'azienda aveva presentato regolare denuncia mensile.<br />
Equitalia Polis s.p.a., Agente per la riscossione per la provincia <strong>di</strong> Genova,<br />
pur avendo ricevuto tempestiva notifica del ricorso e del pe<strong>di</strong>ssequo decreto <strong>di</strong><br />
fissazione dell'u<strong>di</strong>enza, non si costituiva in giu<strong>di</strong>zio e veniva pertanto <strong>di</strong>chiarata<br />
contumace.<br />
Sentito liberamente il legale rappresentante della società opponente, ritenuta<br />
la causa matura per la decisione senza necessità <strong>di</strong> istruttoria, all'u<strong>di</strong>enza del 3<br />
marzo 2009 la causa veniva quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>scussa e decisa, come da <strong>di</strong>spositivo letto in<br />
u<strong>di</strong>enza.<br />
DIRITTO - L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.<br />
Deve peraltro essere in primo luogo rilevata la tar<strong>di</strong>vità dell'eccezione <strong>di</strong><br />
nullità della cartella per omessa determinazione delle in<strong>di</strong>cazioni necessarie a<br />
consentire al destinatario della stessa <strong>di</strong> apprestare un'efficace <strong>di</strong>fesa.<br />
Deve in proposito evidenziarsi che qualora si censuri la cartella esattoriale per<br />
vizi formali del titolo, ricorre un'ipotesi <strong>di</strong> opposizione agli atti esecutivi da<br />
proporsi nel termine <strong>di</strong> cinque giorni dalla notifica della cartella a pena <strong>di</strong><br />
inammissibilità, da controllare pregiu<strong>di</strong>zialmente d'ufficio (Cass., 3 agosto 2001<br />
n. 10711; Cass., 20 luglio 2001, n. 9912).<br />
Invero, con riferimento alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione<br />
<strong>di</strong> sanzioni amministrative pecuniarie è ormai consolidato l'orientamento della<br />
Suprema Corte per cui sono esperibili, a seconda <strong>dei</strong> casi, tre tipi <strong>di</strong> azioni: a)<br />
l'opposizione <strong>di</strong> merito laddove si contesti la legittimità della pretesa<br />
sanzionatoria, con applicazione della competenza e delle regole proce<strong>di</strong>mentali<br />
dettate per l'opposizione al provve<strong>di</strong>mento sanzionatorio (opposizione<br />
ammissibile, con riferimento alle sanzioni amministrative, soltanto allorché sia<br />
mancata la notificazione dell'or<strong>di</strong>nanza - ingiunzione o del verbale <strong>di</strong><br />
accertamento); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. allorché<br />
2
si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza <strong>di</strong> un titolo<br />
legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla<br />
formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617<br />
c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si<br />
adducano vizi <strong>di</strong> forma del proce<strong>di</strong>mento esattoriale, compresi i vizi strettamente<br />
attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi <strong>di</strong> mora<br />
(Cass., 28 novembre 2003, n. 18207; Cass., 6 giugno 2003, n. 9087; Cass., 28<br />
giugno 2002, n. 9498; Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 562).<br />
Con specifico riferimento alla cartella esattoriale relativa a cre<strong>di</strong>ti<br />
previdenziali la Suprema Corte ha poi affermato che “nella <strong>di</strong>sciplina della<br />
riscossione me<strong>di</strong>ante iscrizione a ruolo <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti previdenziali, <strong>di</strong> cui al D. Lgs.<br />
n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo<br />
comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme or<strong>di</strong>narie”, e non<br />
dall'art. 24 dello stesso D. Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito<br />
della pretesa <strong>di</strong> riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi<br />
prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla<br />
notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del<br />
1973, si identifica nella cartella esattoriale” (Cass., 18 novembre 2004, n. 21863;<br />
Cass., 8 luglio 2008, n. 18691; cfr. anche Cass. Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489)<br />
L'opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla nullità della cartella per<br />
<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione costituisce dunque un'opposizione agli atti esecutivi, che<br />
nella specie risulta inammissibile perché proposta dopo la scadenza del termine<br />
perentorio <strong>di</strong> 20 giorni dalla data <strong>di</strong> notifica della cartella.<br />
Infatti la cartella esattoriale opposta è stata notificata - come in<strong>di</strong>cato in<br />
ricorso - in data 14 settembre 2007 ed il ricorso in opposizione è stato depositato<br />
soltanto in data 23 ottobre 2007.<br />
E' poi pacifico che l'inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 617<br />
cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi - che comporta l'inammissibilità<br />
dell'opposizione - è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass.,<br />
20 febbraio 2004, n. 3404; Cass., 30 marzo 1999, n. 3045; 27 giugno 2000, n.<br />
8738; Cass., 11 luglio 2000, n. 9185).<br />
L'eccezione <strong>di</strong> nullità della cartella non può dunque essere presa in<br />
considerazione.<br />
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta.<br />
3
I cre<strong>di</strong>ti iscritti a ruolo dall'INPS si riferiscono a due <strong>di</strong>verse inadempienze,<br />
in<strong>di</strong>viduate nella cartella esattoriale con i numeri 503 e 504.<br />
L'inadempienza n. 503 trae origine dal verbale <strong>di</strong> accertamento in data 22<br />
luglio 2006 con il quale la Direzione Provinciale del lavoro <strong>di</strong> Genova ha<br />
<strong>di</strong>sconosciuto il contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong> stipulato dalla società con la sig.ra<br />
G.T., qualificando il rapporto come un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />
L'inadempienza 504 deriva, invece, come in<strong>di</strong>cato nella cartella, da "modelli<br />
DM 10 insoluti" e precisamente dalla denuncia mensile del personale <strong>di</strong>pendente<br />
(mod. DM 10) presentata dalla società opponente per il mese <strong>di</strong> novembre 2006.<br />
Questo secondo addebito deve ritenersi incontestato e quin<strong>di</strong> oramai<br />
incontestabile.<br />
Devono, infatti, ritenersi applicabili anche all'opposizione a cartella<br />
esattoriale i principi affermati dalla Suprema Corte con riferimento prima al<br />
giu<strong>di</strong>zio tributario e poi all'opposizione ad or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione.<br />
Si deve dunque in primo luogo rilevare che, benché il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione<br />
sia costruito, formalmente, come giu<strong>di</strong>zio d'impugnazione dell'atto (art. 24,<br />
comma 5° D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46: “contro l'iscrizione a ruolo il<br />
contribuente può proporre opposizione al giu<strong>di</strong>ce del lavoro entro il termine <strong>di</strong><br />
quaranta giorni dalla notifica della cartella <strong>di</strong> pagamento)”, esso tende in realtà<br />
all'accertamento negativo della pretesa dell'ente (nella specie previdenziale), nel<br />
senso che l'atto è il veicolo d'accesso al giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito, al quale si perviene per<br />
il tramite appunto dell'impugnazione dell'atto.<br />
In tal senso è chiaro il <strong>di</strong>sposto dell'art. 24 comma 6° D.Lgs. 26 febbraio<br />
1999, n. 46, che prevede che nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione al ruolo possa essere<br />
affrontato anche il merito della pretesa contributiva.<br />
Tale giu<strong>di</strong>zio concerne, quin<strong>di</strong>, innanzitutto, la legittimità sostanziale della<br />
cartella esattoriale, in mancanza della quale la cartella deve essere annullata a<br />
prescindere da ogni indagine circa il merito della pretesa dell'ente previdenziale.<br />
Da un punto <strong>di</strong> vista proce<strong>di</strong>mentale l'opposizione si configura infatti<br />
innanzitutto come un proce<strong>di</strong>mento impugnatorio, nel quale il ricorso in<br />
opposizione si configura come l'atto introduttivo <strong>di</strong> un processo civile, le cui<br />
regole generali - in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> espressa contraria <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> deroga ed anzi in<br />
presenza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 24 comma 6° D.Lgs. 26<br />
febbraio 1999, n. 46 alla <strong>di</strong>sciplina processuale prevista per le controversie<br />
4
previdenziali - non possono non applicarsi.<br />
Orbene, nel giu<strong>di</strong>zio civile, i limiti dell'esame giu<strong>di</strong>ziale sono segnati dal<br />
contenuto della domanda introduttiva e dall'inerente effetto devolutivo, me<strong>di</strong>ato,<br />
questo, dall'in<strong>di</strong>cazione dell'oggetto e parimenti finalizzato alla delimitazione<br />
della controversia.<br />
Tale principio - applicabile anche al giu<strong>di</strong>zio in esame in virtù della sua<br />
struttura - non è superato dall'omissione <strong>di</strong> una esplicita enunciazione circa la<br />
necessità della specificità <strong>dei</strong> motivi <strong>di</strong> impugnazione, trattandosi <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione<br />
non necessaria in quanto insita nella stessa struttura del proce<strong>di</strong>mento.<br />
Proprio perché si è in presenza <strong>di</strong> un processo civile, la parte privata è onerata<br />
<strong>di</strong> presentare le sue richieste (petitum), con in<strong>di</strong>cazione delle ragioni che le<br />
suffragano (causa peten<strong>di</strong>) con l'atto <strong>di</strong> opposizione e il giu<strong>di</strong>ce non può decidere<br />
la controversia sulla base <strong>di</strong> una causa peten<strong>di</strong> <strong>di</strong>versa da quella enunciata nell'atto<br />
introduttivo.<br />
Così la circostanza che il giu<strong>di</strong>zio possa vertere anche sul merito della pretesa<br />
contributiva, sull'infrazione e non soltanto sulla regolarità formale dell'atto, non<br />
comporta però il potere del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> decidere sulla prima ove la parte abbia<br />
impugnato solo il secondo, attesi i limiti devolutivi dell'opposizione.<br />
Nel corso del giu<strong>di</strong>zio la parte può mo<strong>di</strong>ficare la causa peten<strong>di</strong> inizialmente<br />
prospettata con i limiti <strong>di</strong> cui agli artt. 183 e 184 c.p.c, senza che a ciò sia <strong>di</strong><br />
ostacolo l'esistenza <strong>di</strong> un termine perentorio per la proposizione del giu<strong>di</strong>zio, in<br />
quanto non esiste un collegamento necessario fra perentorietà del termine e<br />
preclusione all'attività che le parti possono svolgere nel giu<strong>di</strong>zio medesimo.<br />
Pertanto, una volta evitata l'inoppugnabilità del provve<strong>di</strong>mento sanzionatorio<br />
il contrad<strong>di</strong>ttorio si svolge secondo le regole proprie del processo civile or<strong>di</strong>nario,<br />
se non derogate esplicitamente o implicitamente, analogamente, del resto, a<br />
quanto previsto in tema <strong>di</strong> opposizione a decreto ingiuntivo, ove si ammette,<br />
malgrado la perentorietà del termine per l'opposizione, la facoltà per l'opponente<br />
<strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> tutte le facoltà <strong>di</strong> cui agli artt. 183 e 184 c.p.c..<br />
Oltre gli anzidetti limiti la parte non può dunque proporre domande nuove<br />
che, se proposte, non possono essere esaminate dal giu<strong>di</strong>ce (cfr. in materia <strong>di</strong><br />
opposizione ad or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione Cass., Sez. Un., 19 aprile 1990, n.<br />
3271(1)).<br />
Poiché l'opponente nulla ha eccepito in or<strong>di</strong>ne all'addebito n. 504, tale<br />
5
addebito deve ritenersi incontestato in causa.<br />
Soltanto per completezza si rileva che tale addebito deriva dalla denuncia<br />
mensile del personale <strong>di</strong>pendente - mod. DM 10 - presentata dalla società<br />
opponente per il mese <strong>di</strong> novembre 2006 e che le denunce mensili per il<br />
versamento <strong>dei</strong> contributi (mod. DM/10) trasmesse all'INPS costituiscono<br />
espresso ed univoco riconoscimento del <strong>di</strong>ritto, che, ai sensi dell'art. 1988 c.c,<br />
<strong>di</strong>spensa colui a favore del quale è stato fatto dall'onere <strong>di</strong> provare il rapporto<br />
fondamentale, che si presume sino a prova contraria.<br />
Per quanto riguarda invece il cre<strong>di</strong>to iscritto a ruolo derivante dall'omissione<br />
contributiva contestata alla società opponente con verbale <strong>di</strong> accertamento della<br />
Direzione Provinciale del <strong>Lavoro</strong> del 22 luglio 2006, è pacifico tra le parti che la<br />
società opponente abbia instaurato un rapporto <strong>di</strong> lavoro con la sig.ra G.T. nel<br />
periodo dal febbraio al marzo 2006 (essendo pacifico in tal senso l'errore<br />
materiale contenuto nella cartella esattoriale, che fa invece riferimento al periodo<br />
dal febbraio all'aprile 2005).<br />
E' pure pacifico che il rapporto con la sig.ra T. sia stato formalizzato come un<br />
contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong>.<br />
Secondo tale contratto, il <strong>progetto</strong> consisteva “nel porre in essere tutte le<br />
attività necessarie al rior<strong>di</strong>no <strong>dei</strong> negozi aziendali <strong>di</strong> via Lomellini 24r 16124<br />
Genova e via S. Luca 88r 16124 Genova dell'azienda G. Z. s.r.l.<br />
Il lavoratore su proposta del datore dovrà porre in essere tutte le attività<br />
necessarie al fine <strong>di</strong> realizzare un riassetto polifunzionale della struttura <strong>dei</strong> punti<br />
ven<strong>di</strong>ta aziendali, attraverso il ricollocamento e il riassetto della merce, al fine <strong>di</strong><br />
rendere più agevole e veloce la classificazione della merce stessa.<br />
Inoltre il collaboratore sarà chiamato a prendere parte all'attività <strong>di</strong><br />
confezionamento <strong>di</strong> capi <strong>di</strong> abbigliamento a supporto del personale <strong>di</strong>pendente<br />
già a<strong>di</strong>bito a tale mansione.<br />
L'organizzazione ed il coor<strong>di</strong>namento del <strong>progetto</strong> sarà <strong>di</strong> competenza<br />
dell'amministratore unico che in<strong>di</strong>cherà le linee guida in merito agli obiettivi<br />
progettuali.<br />
Il lavoratore svolgerà l'incarico garantendo la propria presenza presso la<br />
sede dell'azienda committente ovvero in qualunque altro luogo ove ritenga utile<br />
ed opportuna la stessa in relazione al miglior risultato dell'incarico e potrà<br />
utilizzare le attrezzature e quant'altro necessario messo a <strong>di</strong>sposizione dal<br />
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committente, movendosi in sintonia con le eventuali in<strong>di</strong>cazioni del committente e<br />
coor<strong>di</strong>nando il proprio operato con quello <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>pendenti o<br />
collaboratori”.<br />
Ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. n. 276/2003, “… i rapporti <strong>di</strong> collaborazione<br />
coor<strong>di</strong>nata e continuativa, prevalentemente personali e senza vincolo <strong>di</strong><br />
subor<strong>di</strong>nazione, <strong>di</strong> cui all'art. 409 n. 3 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile devono<br />
essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi <strong>di</strong> lavoro o fasi <strong>di</strong><br />
esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in<br />
funzione del risultato, nel rispetto del coor<strong>di</strong>namento con la organizzazione del<br />
committente e in<strong>di</strong>pendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della<br />
attività lavorativa”.<br />
Il legislatore non chiarisce che cosa debba intendersi per <strong>progetto</strong>, programma<br />
o fasi <strong>di</strong> lavoro.<br />
Secondo un'interpretazione, si potrebbe <strong>di</strong>stinguere tra l'esposizione <strong>di</strong> un'idea<br />
da realizzare (“<strong>progetto</strong>”) ed il piano <strong>di</strong> attuazione <strong>di</strong> tale idea (“programma”): il<br />
<strong>progetto</strong> sarebbe proprio <strong>di</strong> prestazioni dotate <strong>di</strong> alta qualificazione, ben<br />
determinate, non standar<strong>di</strong>zzate, caratterizzate da un contenuto ideativo<br />
particolareggiato, mentre nel programma prevarrebbe una fase meramente<br />
esecutiva, rappresentando il programma l'enunciazione <strong>di</strong> ciò che si è concordato<br />
<strong>di</strong> fare.<br />
Secondo una <strong>di</strong>versa opinione, la nozione <strong>di</strong> <strong>progetto</strong> andrebbe invece riferita<br />
all'ipotesi <strong>di</strong> uno schema <strong>di</strong> collaborazione totalmente estraneo rispetto all'attività<br />
aziendale e/o dotato <strong>di</strong> originalità assolutamente più marcata ed evidente rispetto<br />
agli altri due termini, mentre il riferimento al programma consentirebbe <strong>di</strong> inserire<br />
quale oggetto del contratto a <strong>progetto</strong> anche un'attività costituente una fase o un<br />
segmento dell'attività aziendale, purché potenzialmente isolabile e <strong>di</strong> fatto <strong>di</strong>stinta.<br />
Infine, il concetto <strong>di</strong> fase potrebbe essere utilmente interpretato per permettere alle<br />
aziende <strong>di</strong> realizzare progetti <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni tramite l'a<strong>di</strong>bizione agli stessi<br />
<strong>di</strong> un numero rilevante <strong>di</strong> collaboratori, ognuno <strong>dei</strong> quali incaricato <strong>di</strong> svolgere<br />
singole e determinate fasi dell'unico <strong>progetto</strong>.<br />
Secondo la circolare ministeriale n. 1/2004 per <strong>progetto</strong> dovrebbe intendersi<br />
un'attività produttiva ben identificabile, funzionalmente collegata alla<br />
realizzazione <strong>di</strong> un determinato risultato finale, cui il collaboratore partecipa<br />
<strong>di</strong>rettamente con la sua prestazione, e connessa all'attività principale o accessoria<br />
7
dell'impresa committente. Il programma <strong>di</strong> lavoro consisterebbe, invece, in un tipo<br />
<strong>di</strong> attività cui non è <strong>di</strong>rettamente riconducibile un risultato finale ma piuttosto un<br />
risultato interme<strong>di</strong>o o parziale, destinato ad essere integrato, in vista <strong>di</strong> un risultato<br />
finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.<br />
Infine secondo altri stu<strong>di</strong>osi, i due termini sarebbero, invece, sinonimi o,<br />
comunque, complementari e il riferimento contenuto nella norma ad un <strong>progetto</strong> o<br />
ad un programma (termini che secondo il vocabolario della lingua italiana<br />
possono essere utilizzati anche come sinonimi) costituirebbe un'en<strong>di</strong>a<strong>di</strong>, da<br />
interpretarsi nel senso <strong>di</strong> necessaria esposizione o enunciazione <strong>di</strong> ciò che il<br />
committente intende realizzare, a prescindere da qualsiasi altro attributo.<br />
In realtà non sembra necessario stabilire le nozioni <strong>di</strong> <strong>progetto</strong>, <strong>di</strong> programma<br />
e <strong>di</strong> fase <strong>di</strong> esso e/o se esse coincidano, essendo sufficiente, per quanto qui rileva,<br />
evidenziare che la dottrina e le prime pronunce <strong>di</strong> merito intervenute in materia<br />
concordano nell’in<strong>di</strong>viduare quantomeno due requisiti minimi richiesti perché si<br />
possa parlare <strong>di</strong> <strong>progetto</strong> o programma o fase <strong>di</strong> lavoro e cioè che l'attività affidata<br />
al consulente sia in primo luogo specifica ed in secondo luogo temporanea.<br />
Per quanto riguarda il primo requisito, deve rilevarsi l'art. 61 D.Lgs. n.<br />
276/2003 stabilisce che i rapporti <strong>di</strong> collaborazione coor<strong>di</strong>nata e continuativa,<br />
prevalentemente personale, debbano essere riconducibili a uno o più “specifici”<br />
progetti o programmi <strong>di</strong> lavoro o fasi <strong>di</strong> esso e il successivo art. 69 prevede poi<br />
che i rapporti <strong>di</strong> collaborazione coor<strong>di</strong>nata e continuativa instaurati senza<br />
l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> uno “specifico” <strong>progetto</strong>, programma <strong>di</strong> lavoro o fase <strong>di</strong> esso<br />
siano da considerarsi rapporti <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato a tempo indeterminato.<br />
Inoltre l'art. 62, nell'introdurre un requisito <strong>di</strong> forma scritta, sia pure soltanto<br />
ad probationem, impone alle parti, e in specie al committente, un onere descrittivo<br />
rigoroso, richiedendo “l'in<strong>di</strong>cazione del <strong>progetto</strong> o programma <strong>di</strong> lavoro, o fasi <strong>di</strong><br />
esso, in<strong>di</strong>viduata nel suo contenuto caratterizzante” (lettera b) e la specificazione<br />
delle “forme <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento del lavoratore a <strong>progetto</strong> al committente sulla<br />
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non<br />
possono essere tali da pregiu<strong>di</strong>care l'autonomia nella esecuzione<br />
dell'obbligazione lavorativa” (lettera d).<br />
La previsione della specificità del <strong>progetto</strong> e/o programma <strong>di</strong> lavoro è del<br />
tutto coerente con l'autonomia che deve caratterizzare la prestazione lavorativa del<br />
collaboratore. Quest'ultimo, infatti, non mette a <strong>di</strong>sposizione le proprie energie<br />
8
lavorative, come nel lavoro subor<strong>di</strong>nato, ma un'opera o un servizio, che devono<br />
essere predeterminati dalle parti e che, essendo per definizione continuativi nel<br />
tempo, ipotizzano una pianificazione dell'attività che sarà poi prestata dal<br />
lavoratore in autonomia.<br />
Il <strong>progetto</strong> o programma <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> cui all'art. 61, co. 1° devono poi essere<br />
anche intrinsecamente limitati nel tempo, come si evince dall'intera <strong>di</strong>sciplina<br />
dell'istituto.<br />
Già l'art. 4 della legge delega 14 febbraio 2003 n. 30 richiedeva che i nuovi<br />
contratti rientranti nel novero delle collaborazioni coor<strong>di</strong>nate e continuative<br />
dovessero essere stipulati con “atto scritto da cui risultino la durata, determinata<br />
o determinabile, della collaborazione”.<br />
In applicazione <strong>di</strong> tale principio l'art. 62 co. 1 lett. a) D.Lgs. n. 376/2003<br />
prescrive che il contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong> debba contenere l'in<strong>di</strong>cazione scritta,<br />
sempre ad probationem, “della durata, determinata o determinabile, della<br />
prestazione <strong>di</strong> lavoro”.<br />
Il successivo art. 67 co. 1° stabilisce che “i contratti <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> cui al<br />
presente capo si risolvono al momento della realizzazione del <strong>progetto</strong> o del<br />
programma o della fase <strong>di</strong> esso che ne costituisce l'oggetto”.<br />
Tali dati normativi risultano decisivi al fine <strong>di</strong> configurare il lavoro a <strong>progetto</strong><br />
come un rapporto necessariamente a tempo determinato.<br />
La collaborazione deve dunque essere finalizzata alla realizzazione <strong>di</strong> una<br />
specifica opera o servizio, il cui raggiungimento esaurisce il rapporto (ad esempio,<br />
lo sviluppo <strong>di</strong> un software aziendale) oppure deve essere funzionale ad un'attività<br />
(e ad un'esigenza) del committente temporalmente definita o definibile (ad<br />
esempio, l'esecuzione <strong>di</strong> un appalto).<br />
In altre parole, il contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong> deve avere ad oggetto o<br />
prestazioni che per loro natura sono destinate a terminare con l'esecuzione<br />
dell'opera o del servizio oppure prestazioni suscettibili <strong>di</strong> esecuzione continuativa,<br />
per le quali il termine finale del rapporto a <strong>progetto</strong> deriva dal carattere<br />
temporaneo della esigenza del committente.<br />
Alla luce <strong>di</strong> quanto si è sin qui argomentato, il contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong><br />
per cui è causa non risulta conforme allo schema legale sia per <strong>di</strong>fetto del<br />
requisito della specificità, sia per <strong>di</strong>fetto del requisito della temporaneità.<br />
Sotto il primo profilo ora detto, la descrizione del <strong>progetto</strong> contenuta nel<br />
9
contratto risulta del tutto insufficiente.<br />
Come già rilevato, nel contratto il <strong>progetto</strong> è in<strong>di</strong>viduato da un lato in “tutte<br />
le attività necessarie al fine <strong>di</strong> realizzare un riassetto polifunzionale della<br />
struttura <strong>dei</strong> punti ven<strong>di</strong>ta aziendali, attraverso il ricollocamento e il riassetto<br />
della merce, al fine <strong>di</strong> rendere più agevole e veloce la classificazione della merce<br />
stessa” dall'altro nel “prendere parte all'attività <strong>di</strong> confezionamento <strong>di</strong> capi <strong>di</strong><br />
abbigliamento a supporto del personale <strong>di</strong>pendente già a<strong>di</strong>bito a tale mansione”.<br />
Il <strong>progetto</strong> non è dunque specifico sia perché non è chiaro che cosa debba<br />
intendersi per “riassetto polifunzionale della struttura”, sia perché l'attività<br />
richiesta alla lavoratrice non è unica, bensì duplice (il riassetto polifunzionale e il<br />
confezionamento <strong>dei</strong> capi <strong>di</strong> abbigliamento) e il contratto non in<strong>di</strong>ca in quale parte<br />
e con quali criteri la lavoratrice debba occuparsi dell'una e dell'altra attività.<br />
Mancando dunque un'adeguata in<strong>di</strong>viduazione del <strong>progetto</strong>, programma <strong>di</strong><br />
lavoro o fase <strong>di</strong> esso, il rapporto deve considerarsi (o, più propriamente, deve<br />
presumersi) subor<strong>di</strong>nato, con spostamento a carico del committente dell'onere <strong>di</strong><br />
provare che esso si è svolto con modalità proprie del lavoro autonomo.<br />
Si aggiunga che l'attività <strong>di</strong> riassetto della merce e l'attività <strong>di</strong><br />
confezionamento <strong>dei</strong> capi <strong>di</strong> abbigliamento costituiscono parte essenziale ed<br />
imprescin<strong>di</strong>bile dell'attività aziendale, sicché non sussiste neppure il requisito<br />
della temporaneità dell'esigenza del committente.<br />
La proroga del contratto a <strong>progetto</strong> dopo la prima scadenza (in<strong>di</strong>viduata dopo<br />
soli 15 giorni) con prosecuzione della medesima attività costituisce una spia<br />
significativa della inesistenza <strong>di</strong> un risultato predeterminato, in<strong>di</strong>viduabile e<br />
temporalmente delimitato.<br />
Il termine apposto al contratto <strong>di</strong> lavoro a <strong>progetto</strong> non risulta quin<strong>di</strong> in alcun<br />
modo correlato (né è stato dedotto che sia correlato) ad una necessità <strong>di</strong> carattere<br />
temporaneo della società ricorrente.<br />
Anche sotto questo secondo, ma ugualmente <strong>di</strong>rimente, profilo, il rapporto<br />
intercorso tra le parti non risulta riconducibile ad uno specifico <strong>progetto</strong> o<br />
programma <strong>di</strong> lavoro.<br />
Ed allora deve richiamarsi il <strong>di</strong>sposto dell'art. 69 co. 1° D.Lgs. n. 276/2003<br />
(rubricato “<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> rapporti <strong>di</strong> collaborazione coor<strong>di</strong>nata e continuativa atipici<br />
e conversione del contratto”), ai cui sensi “i rapporti <strong>di</strong> collaborazione<br />
coor<strong>di</strong>nata e continuativa instaurati senza l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> uno specifico<br />
10
<strong>progetto</strong>, programma <strong>di</strong> lavoro o fase <strong>di</strong> esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1,<br />
sono considerati rapporti <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato a tempo indeterminato sin dalla<br />
data <strong>di</strong> costituzione del rapporto”.<br />
Si <strong>di</strong>scute se la presunzione <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione introdotta dalla norma sia<br />
assoluta o soltanto relativa, ovvero se la <strong>di</strong>sposizione consenta al committente <strong>di</strong><br />
fornire al contrario la prova dell'esistenza <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro effettivamente<br />
autonomo.<br />
Tale complessa questione non rileva in questa sede, essendo sufficiente<br />
evidenziare come il legislatore in presenza <strong>di</strong> una prestazione lavorativa prestata<br />
con i caratteri della personalità, della continuità e della coor<strong>di</strong>nazione e senza<br />
l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> uno specifico <strong>progetto</strong> abbia stabilito doversi - quantomeno -<br />
presumere la natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto.<br />
Nella specie il legale rappresentante della società ricorrente, in sede <strong>di</strong> libero<br />
interrogatorio, ha <strong>di</strong>chiarato che la sig.ra T. si occupava:<br />
- <strong>di</strong> mettere a posto il negozio <strong>di</strong> via S. Luca;<br />
- <strong>di</strong> insegnare al commesso <strong>di</strong> via S. Luca come fare le vetrine ed avviare il<br />
negozio;<br />
- saltuariamente, <strong>di</strong> collaborare all'allestimento della vetrina del negozio <strong>di</strong> via<br />
Lomellini;<br />
- saltuariamente, <strong>di</strong> servire i clienti del negozio <strong>di</strong> via S. Luca in modo da<br />
insegnare al commesso come rapportasi con il cliente.<br />
Per quanto riguarda il valore processuale da attribuire a tali <strong>di</strong>chiarazioni,<br />
deve rilevarsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza,<br />
l'interrogatorio libero delle parti previsto dall'art. 420 c.p.c. per il rito del lavoro,<br />
analogamente a quello previsto, per il rito or<strong>di</strong>nario, dall'art. 117 c.p.c., non<br />
costituisce un mezzo <strong>di</strong> prova, non essendo preor<strong>di</strong>nato a provocare la confessione<br />
della parte, ma a chiarire e precisare i fatti <strong>di</strong> causa.<br />
Tuttavia, specie nelle controversie <strong>di</strong> lavoro, nelle quali l'interrogatorio libero<br />
è previsto quale un atto istruttorio obbligatorio del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado, le<br />
<strong>di</strong>chiarazioni rese in tale sede dalla parte possono costituire il fondamento, anche<br />
unico, del convincimento del giu<strong>di</strong>ce.<br />
“Pervero, pur non assurgendo a prova legale (cioè con efficacia formalmente<br />
confessoria) le ammissioni della parte in sede <strong>di</strong> interrogatorio libero, non può<br />
essere negata una qualche efficacia probatoria alle <strong>di</strong>chiarazioni in esame e non<br />
11
itenere che scopo dell'istituto sia proprio quello <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le questioni<br />
effettivamente controverse, <strong>di</strong> valutare in conseguenza le necessità istruttorie e <strong>di</strong><br />
ricavare ove possibile argomenti <strong>di</strong> prova circa i fatti controversi dalle risposte<br />
delle parti, anche perché resta valido il principio a mente del quale la prova è<br />
irrilevante ove abbia ad oggetto fatti pacifici per essere stati ammessi dalle parti<br />
e per avere la parte interessata basato il suo sistema decisivo su argomenti<br />
logicamente incompatibili con il loro <strong>di</strong>sconoscimento " (Cass., 2 aprile 2002, n.<br />
4685).<br />
Il libero interrogatorio nel processo del lavoro “ha molteplici funzioni:<br />
mettere a fuoco, attraverso il rapporto <strong>di</strong>retto con le parti, il tema oggetto della<br />
controversia, sfrondare il fatto e le esigenze istruttorie dalle circostanze<br />
ridondanti o non più necessarie <strong>di</strong> prova a seguito delle ammissioni o non<br />
contestazioni del convenuto; richiedere alle parti i chiarimenti necessari (art. 183<br />
comma 3 c.p.c.) e quin<strong>di</strong> anche la precisazione <strong>di</strong> circostanze dedotte in maniera<br />
non chiara, e tutto ciò nella maniera più efficace e produttiva, perché svolto dal<br />
giu<strong>di</strong>ce nel contrad<strong>di</strong>ttorio con le parti e i loro <strong>di</strong>fensori (Cass. 27 febbraio 1990<br />
n. 1519). La giurisprudenza <strong>di</strong> questa Corte più recente (sent. 2 aprile 2002 n.<br />
4685) ne ha rivalutato anche la funzione probatoria, corroborando con nuovi<br />
argomenti l'in<strong>di</strong>rizzo giurisprudenziale che ammette che le risposte rese dalle<br />
parti possano essere liberamente utilizzate dal giu<strong>di</strong>ce come elementi <strong>di</strong><br />
convincimento (Cass. 4145/87), soprattutto se riguardano fatti che possono essere<br />
conosciuti soltanto dalle parti in causa (Cass. 8879/87), o non siano contraddette<br />
da elementi probatori contrari (Cass. 1205/90), cosi da poter essere anche unica<br />
fonte <strong>di</strong> convincimento del giu<strong>di</strong>ce, con la conseguenza che possono venire<br />
ammessi ulteriori mezzi <strong>di</strong> prova in relazione a fatti che non siano <strong>di</strong>rettamente<br />
percepibili dalla stessa parte (Cass. 5590/99)” (Cass., 6 <strong>di</strong>cembre 2004, n.<br />
22829).<br />
Del resto, secondo le Sezioni Unite della Corte <strong>di</strong> Cassazione (Cass., Sez.<br />
Un., 23 gennaio 2002, n. 761), nel rito del lavoro il limite per la contestabilità <strong>dei</strong><br />
fatti costitutivi originariamente incontestati si identifica con quello previsto<br />
dall'art. 420 co. 1° c.p.c. per la mo<strong>di</strong>ficazione delle domande, eccezioni e<br />
conclusioni già formulate.<br />
Nella specie le circostanze esplicitamente ammesse dal legale rappresentante<br />
della società ricorrente in sede <strong>di</strong> libero interrogatorio non possono che ritenersi<br />
12
definitivamente incontestabili.<br />
Orbene, non vi è dubbio che, sulla base <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>chiarato dal legale<br />
rappresentante della società opponente, la sig.ra T. non si fosse impegnata a<br />
fornire alla società un opus predeterminato, bensì - sostanzialmente - a mettersi a<br />
<strong>di</strong>sposizione per sod<strong>di</strong>sfare le esigenze contingenti e <strong>di</strong> volta in volta mutevoli<br />
della società <strong>di</strong> mettere a posto il negozio <strong>di</strong> via S. Luca e/o <strong>di</strong> insegnare al<br />
commesso <strong>di</strong> via S. Luca come fare le vetrine ed avviare il negozio e/o <strong>di</strong><br />
collaborare saltuariamente all'allestimento della vetrina del negozio <strong>di</strong> via<br />
Lomellini e/o <strong>di</strong> servire saltuariamente i clienti del negozio <strong>di</strong> via S. Luca in modo<br />
da insegnare al commesso come rapportasi con il cliente.<br />
In altre parole, la lavoratrice, non essendo stata investita <strong>di</strong> un incarico<br />
predeterminato, ma essendo, invece, richiesta <strong>di</strong> attività mutevoli in ragione delle<br />
esigenze della società, era sottoposta agli or<strong>di</strong>ni ed alle <strong>di</strong>rettive <strong>dei</strong> responsabili<br />
della società, cioè, infine ed in sostanza, esisteva un potere <strong>di</strong> supremazia<br />
gerarchica del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
Risultano dunque smentiti i capitoli dedotti dalla opponente in or<strong>di</strong>ne al fatto<br />
che la sig.ra T. fosse esonerata da vincoli gerarchici e godesse <strong>di</strong> autonomia<br />
gestionale nello svolgimento della propria attività (capitolo quest'ultimo peraltro<br />
del tutto valutativo e perciò stesso inammissibile).<br />
Sussistono poi nella fattispecie una serie <strong>di</strong> criteri sintomatici dell'esistenza <strong>di</strong><br />
un rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente, quali:<br />
- l'inesistenza <strong>di</strong> una sia pur minima organizzazione impren<strong>di</strong>toriale da parte<br />
della lavoratrice;<br />
- la continuità della prestazione;<br />
- la retribuzione in misura fissa mensile;<br />
- l'incidenza del rischio attinente all'esercizio dell'attività esclusivamente sulla<br />
società;<br />
- l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione aziendale.<br />
Nel contesto sopra descritto risulta quin<strong>di</strong> irrilevante l'ulteriore capitolo <strong>di</strong><br />
prova dedotto dalla società ricorrente in or<strong>di</strong>ne al fatto che la sig.ra T. non fosse<br />
soggetta ad un vincolo <strong>di</strong> orario e ciò in quanto l'assoggettamento ad un rigido<br />
orario <strong>di</strong> lavoro integra un in<strong>di</strong>ce soltanto sussi<strong>di</strong>ario e non decisivo della<br />
sussistenza <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />
L'opposizione deve pertanto essere integralmente respinta.<br />
13
La novità della questione giustifica peraltro la compensazione tra le parti<br />
delle spese <strong>di</strong> lite.<br />
(OMISSIS)<br />
________<br />
(1) V. in q. Riv., 1990, p. 1394<br />
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