29.01.2015 Views

Prestazioni – Indennità di disoccupazione agricola ... - Inps

Prestazioni – Indennità di disoccupazione agricola ... - Inps

Prestazioni – Indennità di disoccupazione agricola ... - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

termini. tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per<br />

l'esperimento dell'azione giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

Dal tenore dell'articolo si evince che esso ha attinenza soltanto ad un<br />

parte della complessiva pretesa formulata dall'attuale appellato in primo<br />

grado: non già quella riguardante la richiesta d'essere (re)iscritto negli<br />

elenchi dei lavoratori agricoli del Comune <strong>di</strong> Potenza, ma quella<br />

d'ottenere una "prestazione": l'indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione <strong>agricola</strong><br />

speciale per gli anni 1994 e 1995, domandata e non concessa.<br />

Invero, nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori <strong>di</strong>pendenti, <strong>di</strong><br />

cui alla rubrica dell'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,<br />

richiamato dal comma 2 dell'art. 47 DPR n. 639/1970 su riportato, sono<br />

state fuse, a decorrere dal 1 gennaio 1989, tutte le gestioni - già<br />

esistenti - per la <strong>di</strong>soccupazione involontaria, ivi compresa la Cassa per<br />

l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli.<br />

Per quanto osservato, la (sola) controversia per le prestazioni in<br />

pre<strong>di</strong>cato (indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione speciale 1994 e 1995) doveva essere<br />

instaurata nei termini <strong>di</strong> cui al ripetuto art. 47.<br />

Quali poi fossero detti termini, lo si ricava dalla lettura dell'art. 46<br />

(Contenzioso in materia <strong>di</strong> prestazioni) della L. 10 marzo 1989 n. 88,<br />

sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL; la norma, così recita:<br />

co. 1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso<br />

i provve<strong>di</strong>menti dell'Istituto concernenti:<br />

(Omissis)<br />

d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la <strong>di</strong>soccupazione<br />

involontaria;<br />

(Omissis)<br />

co. 5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è <strong>di</strong> novanta<br />

giorni dalla data <strong>di</strong> comunicazione del provve<strong>di</strong>mento impugnato.<br />

co.6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione<br />

del ricorso, gli interessati hanno facoltà <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re l'autorità<br />

giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

(Omissis)<br />

co. 10. Sono abrogati il numero 1 ed il numero 11 del primo comma<br />

dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.<br />

In sostanza, posto che il Moles, come risulta nella produzione documentale<br />

del fascicolo <strong>di</strong> parte, presentò in data 22 luglio 1997 (v. data della<br />

ricevuta della raccomandata postale) il ricorso - rimasto senza esito<br />

(almeno così emerge ex actis) - in<strong>di</strong>rizzato al Comitato Provinciale<br />

dell'INPS, avverso la mancata erogazione del trattamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione<br />

<strong>agricola</strong> per gli anni 1994 e 1995, il relativo proce<strong>di</strong>mento amministrativo<br />

avrebbe dovuto concludersi (v. art. 47.1, ult. parte, DPR 639/1970) entro<br />

novanta giorni; decorsi i quali, il ricorrente avrebbe dovuto<br />

(testualmente: gli interessati hanno facoltà <strong>di</strong>) a<strong>di</strong>re l'autorità<br />

giu<strong>di</strong>ziaria, a pena <strong>di</strong> decadenza, entro il termine <strong>di</strong> un ulteriore anno<br />

(art. 47.2 citato DPR).<br />

Il tutto avrebbe dovuto, cioè, avvenire entro il mese <strong>di</strong> ottobre 1998.<br />

Ma tanto non è stato, essendo l'atto introduttivo del giu<strong>di</strong>zio stato<br />

depositato soltanto il 2.2.1999 nella Cancelleria della Pretura<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!