sussidio casa - Provincia Autonoma di Bolzano

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Pagina 1 Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia di Bolzano IL SUSSIDIO CASA – da maggio 2010 ad aprile 2011 (redditi 2009) Guida per il cittadino (contributo al canone di locazione ai sensi della L.P. 17/12/1998, n. 13, art. 91 e successive modifiche ed integrazioni) Viene concesso agli inquilini residenti in alloggi privati, titolari di un contratto di locazione registrato per un’abitazione non di lusso in possesso dei REQUISITI previsti dalla legge sopra citata e cioè: 1) Per i cittadini appartenenti agli stati membri dell’UE • RESIDENZA O ATTIVITÁ LAVORATIVA: all’atto della presentazione della domanda devono essere residenti in territorio provinciale da almeno 5 anni (vale la residenza storica) o devono aver svolto un’attività lavorativa in territorio provinciale da almeno 5 anni (gli ultimi 5 anni); • CERTIFICATO DI APPARTENENZA AL GRUPPO LINGUISTICO: all’atto della presentazione della domanda devono essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico; 2) Per i cittadini stranieri non appartenenti all’UE: all’atto della presentazione della domanda devono essere residenti senza interruzioni in Provincia di Bolzano da almeno 5 anni (ultimi 5 anni) e devono aver svolto un’attività lavorativa in territorio provinciale da almeno 3 anni negli ultimi 5 anni (fare il cumulo dei giorni fino a raggiungere 1095 giorni); CHI È ESCLUSO DALLA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO • I richiedenti singoli che non hanno ancora compiuto 23 anni, salvo particolari categorie sociali; • I richiedenti la cui capacità economica supera la seconda fascia di reddito di cui all’art. 58 della L.P. n. 13/98 (attualmente € 27.100,00 – valido per redditi 2009); • I richiedenti che sono proprietari o titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione di alloggi adeguati al fabbisogno della famiglia. Sono esclusi anche i richiedenti che hanno venduto la proprietà o il diritto di usufrutto, uso o abitazione di uno o più alloggi adeguati negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda. L’alloggio si considera adeguato quando supera i 28 mq per 1 persona + ulteriori 15 mq per ogni altra persona convivente e quando è facilmente raggiungibile dal posto di lavoro (40 km). Rientrano in questa casistica anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata, delle quali faccia parte il/la richiedente o il coniuge/convivente more uxorio; • I richiedenti che sono stati ammessi ad un contributo pubblico per la costruzione, l’acquisto o il recupero di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia e facilmente raggiungibile dal posto di lavoro (40 km); • I richiedenti i cui genitori/suoceri o genitori del/la convivente more uxorio dispongono di abitazioni il cui valore convenzionale supera la misura di cui all’art. 46,

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Institut für den sozialen Wohnbau<br />

des Landes Südtirol<br />

Istituto per l'E<strong>di</strong>lizia Sociale della<br />

<strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Bolzano</strong><br />

IL SUSSIDIO CASA – da maggio 2010 ad aprile 2011 (red<strong>di</strong>ti 2009)<br />

Guida per il citta<strong>di</strong>no<br />

(contributo al canone <strong>di</strong> locazione ai sensi della L.P. 17/12/1998, n. 13, art. 91<br />

e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni)<br />

Viene concesso agli inquilini residenti in alloggi privati, titolari <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> locazione<br />

registrato per un’abitazione non <strong>di</strong> lusso in possesso dei REQUISITI previsti dalla legge<br />

sopra citata e cioè:<br />

1) Per i citta<strong>di</strong>ni appartenenti agli stati membri dell’UE<br />

• RESIDENZA O ATTIVITÁ LAVORATIVA: all’atto della presentazione della<br />

domanda devono essere residenti in territorio provinciale da almeno 5 anni (vale la<br />

residenza storica) o devono aver svolto un’attività lavorativa in territorio provinciale<br />

da almeno 5 anni (gli ultimi 5 anni);<br />

• CERTIFICATO DI APPARTENENZA AL GRUPPO LINGUISTICO: all’atto della<br />

presentazione della domanda devono essere in possesso del certificato <strong>di</strong><br />

appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico;<br />

2) Per i citta<strong>di</strong>ni stranieri non appartenenti all’UE: all’atto della presentazione della<br />

domanda devono essere residenti senza interruzioni in <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Bolzano</strong> da<br />

almeno 5 anni (ultimi 5 anni) e devono aver svolto un’attività lavorativa in territorio<br />

provinciale da almeno 3 anni negli ultimi 5 anni (fare il cumulo dei giorni fino a<br />

raggiungere 1095 giorni);<br />

CHI È ESCLUSO DALLA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO<br />

• I richiedenti singoli che non hanno ancora compiuto 23 anni, salvo particolari<br />

categorie sociali;<br />

• I richiedenti la cui capacità economica supera la seconda fascia <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 58 della L.P. n. 13/98 (attualmente € 27.100,00 – valido per red<strong>di</strong>ti 2009);<br />

• I richiedenti che sono proprietari o titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> usufrutto, uso o abitazione <strong>di</strong><br />

alloggi adeguati al fabbisogno della famiglia. Sono esclusi anche i richiedenti che<br />

hanno venduto la proprietà o il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> usufrutto, uso o abitazione <strong>di</strong> uno o più alloggi<br />

adeguati negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda. L’alloggio si<br />

considera adeguato quando supera i 28 mq per 1 persona + ulteriori 15 mq per ogni<br />

altra persona convivente e quando è facilmente raggiungibile dal posto <strong>di</strong> lavoro (40<br />

km). Rientrano in questa casistica anche le abitazioni <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone<br />

o <strong>di</strong> società a responsabilità limitata, delle quali faccia parte il/la richiedente o il<br />

coniuge/convivente more uxorio;<br />

• I richiedenti che sono stati ammessi ad un contributo pubblico per la costruzione,<br />

l’acquisto o il recupero <strong>di</strong> un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia e<br />

facilmente raggiungibile dal posto <strong>di</strong> lavoro (40 km);<br />

• I richiedenti i cui genitori/suoceri o genitori del/la convivente more uxorio<br />

<strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> abitazioni il cui valore convenzionale supera la misura <strong>di</strong> cui all’art. 46,


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comma 2 o che <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> un patrimonio immobiliare il cui valore supera l’importo <strong>di</strong><br />

cui all’art. 47, comma 3, e al rispettivo regolamento d’esecuzione (L.P. n. 13/98). Si<br />

considerano anche le abitazioni alienate negli ultimi 5 anni antecedenti la<br />

presentazione della domanda e le abitazioni <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone e/o <strong>di</strong><br />

società a responsabilità limitata delle quali facciano parte i genitori o i suoceri/genitori<br />

del/la convivente more uxorio. Se documentati, vengono detratti i mutui ipotecari<br />

assunti per la costruzione o l’acquisto <strong>di</strong> tali abitazioni. Non si tiene conto del patrimonio<br />

abitativo dei suoceri solo in caso <strong>di</strong> morte del coniuge o in caso <strong>di</strong> separazione/<strong>di</strong>vorzio.<br />

Tale patrimonio viene valutato dall’Ufficio Sussi<strong>di</strong>o <strong>casa</strong> – ulteriori informazioni devono<br />

essere richieste agli uffici competenti.<br />

• I locatari <strong>di</strong> abitazioni dell’Ipes e <strong>di</strong> tutti gli altri Enti pubblici (ad es. il Demanio e i<br />

Comuni);<br />

• I richiedenti che hanno locato abitazioni <strong>di</strong> parenti o affini <strong>di</strong> 1°grado (genitori o<br />

suoceri);<br />

• I richiedenti che sublocano una parte dell’abitazione;<br />

• I richiedenti che prendono in locazione altre abitazioni con lo scopo <strong>di</strong> sublocazione.<br />

ECCEZIONI<br />

• Trasferimento della proprietá, comproprietá, del <strong>di</strong>ritto a vita <strong>di</strong> usufrutto o <strong>di</strong> abitazione<br />

al coniuge a seguito <strong>di</strong> separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti<br />

civili del matrimonio;<br />

• Per<strong>di</strong>ta della <strong>di</strong>sponibilità dell’abitazione in seguito a separazione personale,<br />

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure altro provve<strong>di</strong>mento<br />

giu<strong>di</strong>ziario nell’ambito del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia, non dovuto all’uso <strong>di</strong> violenza;<br />

• Per<strong>di</strong>ta della proprietá dell’abitazione in seguito ad esecuzione immobiliare;<br />

• Ven<strong>di</strong>ta alloggio e restituzione con gli interessi <strong>di</strong> tutto il contributo pubblico incassato.<br />

CHE SUPERFICIE VIENE PRESA IN CONSIDERAZIONE<br />

• Ai fini del calcolo del <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong> si considera una superficie massima pari a 50<br />

mq per il/la richiedente e ulteriori 15 mq per ogni persona convivente (art. 91<br />

della L.P. n. 13/98). A partire dall’anno 2012 tale superficie sarà ridotta a 45 mq e<br />

successivamente dall’anno 2014 sarà pari a 40 mq (restano invariati gli ulteriori 15<br />

mq per ogni persona convivente).<br />

• Agli effetti della concessione del <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong> NON si tiene conto della superficie<br />

del garage o del posto macchina (Art. 13bis del D.P.G.P. n. 51 del 15/09/1999).<br />

CHE REDDITI VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE<br />

Vengono presi in considerazione:<br />

• tutti i red<strong>di</strong>ti soggetti ad imposta del richiedente e delle persone con esso conviventi<br />

nell’abitazione ;<br />

• tutti i red<strong>di</strong>ti non soggetti ad imposta del richiedente e delle persone con esso<br />

conviventi nell’abitazione, i quali sono a <strong>di</strong>sposizione della famiglia in modo<br />

continuativo.


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NON si considerano i seguenti red<strong>di</strong>ti:<br />

1. pensioni <strong>di</strong> guerra e pensioni tabellari;<br />

2. ren<strong>di</strong>te Inail;<br />

3. tutte le indennità del pacchetto interventi per persone non autosufficienti;<br />

4. le borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per studenti che sono destinate al finanziamento del<br />

sostentamento della vita al <strong>di</strong> fuori della famiglia.<br />

Per coloro che non hanno avuto red<strong>di</strong>ti nell’anno <strong>di</strong> riferimento, si calcola il red<strong>di</strong>to<br />

attuale, ai sensi dell’art. 13ter del DPGP n. 51 del 15/12/1999.<br />

I red<strong>di</strong>ti dei figli non fiscalmente a carico si calcolano al 60%.<br />

Si conteggiano come red<strong>di</strong>to anche gli importi incassati a titolo <strong>di</strong> alimenti e/o assegno <strong>di</strong><br />

mantenimento (solo in caso <strong>di</strong> presentazione della denuncia alle Autorità competenti per<br />

mancato mantenimento sarà possibile non considerare detto red<strong>di</strong>to).<br />

Chi invece paga alimenti e/o assegno <strong>di</strong> mantenimento potrà detrarre questo importo dal<br />

red<strong>di</strong>to, consegnando copia dei versamenti bancari.<br />

Per la determinazione del contributo si considera il seguente red<strong>di</strong>to complessivo<br />

familiare:<br />

• per le domande pervenute tra il 1°gennaio e il 30 a prile = red<strong>di</strong>to del penultimo anno;<br />

• per le domande pervenute dal 1°maggio al 31 <strong>di</strong>cembr e = red<strong>di</strong>to dell’ultimo anno.<br />

Per verificare se la capacitá economica familiare supera o meno la fascia prevista, si<br />

devono sommare tutti i red<strong>di</strong>ti del richiedente e delle persone con lui abitualmente<br />

conviventi, si deve detrarre la quota base per interventi <strong>di</strong> assistenza economica prevista<br />

dalla Legge ed il 25% come ulteriore detrazione per red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente o<br />

pensione.<br />

Se la capacitá economica familiare supera il limite <strong>di</strong> legge (attualmente pari a €<br />

27.100,00) il richiedente non ha <strong>di</strong>ritto al <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong>.<br />

Esempio <strong>di</strong> calcolo della capacità economica familiare per le domande 2010 (red<strong>di</strong>to 2009):<br />

Famiglia composta da padre, madre e 3 figli fiscalmente a carico<br />

Red<strong>di</strong>to lordo da lavoro <strong>di</strong>pendente € 28.000,00<br />

meno le detrazioni per minimo vitale (per 5 persone) € 22.982,40<br />

€ 5.017,60<br />

meno detrazione per lavoro <strong>di</strong>pendente (25%) € 1.254,40<br />

capacità economica familiare € 3.763,20<br />

=========<br />

Per la verifica del <strong>di</strong>ritto al <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong> si può utilizzare la simulazione on-line sul sito:<br />

www.ipes.bz.it<br />

cliccando <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong>, poi simulazione on-line ed infine simulazione calcolo <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong>.


Pagina 4<br />

COME SI CALCOLA IL SUSSIDIO CASA<br />

Per il calcolo del <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong> è necessario conoscere il canone sociale e il canone<br />

provinciale.<br />

Infatti viene erogata la <strong>di</strong>fferenza tra il canone da contratto, riconosciuto fino ad un<br />

massimo del canone provinciale e il canone sociale, calcolato in base alla capacitá<br />

economica familiare.<br />

Cos’è il CANONE SOCIALE<br />

• viene calcolato tra il 10 e il 25% della capacita economica familiare, tenuto conto delle<br />

quote per familiari a carico e della detrazione del 25% per red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente e<br />

pensione.<br />

Cos’è il CANONE PROVINCIALE<br />

• viene calcolato in base ad un costo <strong>di</strong> costruzione stabilito dalla Giunta <strong>Provincia</strong>le,<br />

aumentato del 30% per il costo dell’area, e agli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione stabiliti dai<br />

singoli Comuni. Attualmente ammonta a ca. € 6,16 al mq (per il Comune <strong>di</strong><br />

<strong>Bolzano</strong>).<br />

ESEMPIO DI UN CALCOLO DI SUSSIDIO CASA<br />

Affitto da contratto pari a € 800,00 mensili riferito ad un alloggio <strong>di</strong> 90 mq. La vigente<br />

legislazione prevede che il canone da contratto possa essere riconosciuto solo fino<br />

all’importo del canone provinciale (art. 7 della L.P. n. 13/98).<br />

La famiglia che occupa l’alloggio è composta da 3 persone (richiedente con moglie e figlio<br />

fiscalmente a carico) e il canone sociale ammonta a € 200,00 mensili (trattasi <strong>di</strong> esempio).<br />

In base a quanto stabilito dalla legislazione provinciale attualmente in vigore il <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong><br />

<strong>casa</strong> può essere calcolato in base ad una superficie netta <strong>di</strong> 50 mq per il richiedente + 15<br />

mq per ogni altro componente della famiglia.<br />

In questo caso possono essere presi in considerazione solo 80 mq (3 persone<br />

quin<strong>di</strong> 50 + 15 + 15), anziché i reali 90 dell’alloggio.<br />

Il canone <strong>di</strong> locazione, che può essere preso in considerazione, ammonta al canone<br />

provinciale (€ 492,80), perché è inferiore al canone da contratto (€ 800,00).<br />

Canone provinciale da considerare (€ 6,16 X 80 mq ): € 492,80<br />

Canone sociale: € 200,00<br />

Sussi<strong>di</strong>o <strong>casa</strong> =<br />

<strong>di</strong>fferenza tra canone provinciale (perché inferiore<br />

al canone da contratto) e canone sociale:<br />

(€ 492,80 meno € 200,00): € 292,80 mensili.


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AMMONTARE DEL SUSSIDIO CASA<br />

Complessivamente il <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong> erogato non può superare € 6.000,00 all’anno e €<br />

500,00 al mese.<br />

Contributi compresi tra € 10,00 e € 50,00 mensili sono liquidati una volta all’anno a<br />

scadenza della domanda.<br />

I contributi <strong>di</strong> importo inferiore a € 10,00 mensili NON sono liquidati.<br />

Tutti i suddetti importi saranno aggiornati annualmente con Deliberazione della Giunta<br />

provinciale, in considerazione dell’aumento del costo della vita.<br />

DECORRENZA DEL CONTRIBUTO<br />

L’erogazione del <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong> decorre a partire dal mese successivo a quello della<br />

presentazione della domanda (p.es. domanda presentata il 15 maggio 2010 – decorrenza<br />

<strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong>: 01.06.2010).<br />

DURATA DEL CONTRIBUTO E RINNOVO DELLA DOMANDA<br />

Il <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong> viene erogato per un anno a partire dalla data <strong>di</strong> presentazione della<br />

domanda (se trattasi <strong>di</strong> rinnovo) oppure dal mese successivo (se trattasi <strong>di</strong> prima<br />

richiesta).<br />

Circa un mese prima della scadenza l’IPES invierà per posta il modulo per il rinnovo della<br />

domanda. Entro il termine in<strong>di</strong>cato sulla lettera il/la richiedente dovrà presentare la<br />

richiesta completa della documentazione in<strong>di</strong>cata sull’ultima pagina.<br />

In questo modo il pagamento del contributo non verrà mai sospeso.<br />

CONSEGNA DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO AFFITTO<br />

All’atto della presentazione della prima domanda dovrà essere consegnata la ricevuta <strong>di</strong><br />

pagamento relativa all’ultimo mese <strong>di</strong> canone <strong>di</strong> locazione. Le altre ricevute devono<br />

essere consegnate al momento del rinnovo annuale della domanda. Chi non rinnova<br />

la domanda, deve consegnare tutte le ricevute <strong>di</strong> pagamento affitto relative alla<br />

precedente richiesta.<br />

CONTRATTO DI LOCAZIONE<br />

Alla domanda <strong>di</strong> <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong> deve essere allegato obbligatoriamente il contratto <strong>di</strong><br />

locazione.<br />

In base alla legge n. 449 del 27/12/1997 tutti i contratti <strong>di</strong> locazione devono essere<br />

registrati.<br />

L’IPES accetta solamente contratti regolarmente registrati. L’imposta annuale <strong>di</strong><br />

registro deve essere pagata ogni anno con regolarità e dovrà essere consegnata in


Pagina 6<br />

fotocopia assieme alle fotocopie delle ricevute <strong>di</strong> pagamento affitto ad ogni<br />

domanda <strong>di</strong> rinnovo del contributo.<br />

ATTENZIONE: L’affitto deve essere pagato dal/la richiedente utilizzando solamente<br />

un c/c a lui/lei intestato. NON si accettano pagamenti effettuati da c/c intestato alla<br />

<strong>di</strong>tta del richiedente o ad altre persone non conviventi con lo/la stesso/a.<br />

CAMBIO ALLOGGIO E RESIDENZA<br />

In caso <strong>di</strong> cambio residenza e alloggio il/la richiedente è obbligato /a a darne tempestiva<br />

comunicazione scritta all’ufficio Sussi<strong>di</strong>o <strong>casa</strong>, allegando tutte le ricevute dell’avvenuto<br />

pagamento del canone <strong>di</strong> locazione NON ancora consegnate.<br />

In caso <strong>di</strong> cambio residenza e alloggio bisogna DISDIRE la vecchia domanda e<br />

presentare una NUOVA DOMANDA <strong>di</strong> <strong>sussi<strong>di</strong>o</strong> <strong>casa</strong>.<br />

Il richiedente deve consegnare tutte le ricevute <strong>di</strong> pagamento affitto relative ai mesi<br />

già incassati. Per ogni ricevuta mancante il/la richiedente dovrà restituire il<br />

contributo già incassato e <strong>di</strong> fatto non più spettante.<br />

In caso <strong>di</strong> mancata restituzione l’Istituto procederà al recupero del cre<strong>di</strong>to tramite<br />

l’Agente <strong>di</strong> Riscossione (Equitalia).<br />

QUANDO E DOVE PUO’ ESSERE PRESENTATA UNA NUOVA DOMANDA DI<br />

SUSSIDIO CASA<br />

Le nuove domande possono essere presentate in qualsiasi momento presso la sede<br />

centrale dell’IPES in BOLZANO, via Milano 2, (tel. 0471-906666) durante i seguenti orari:<br />

• LUNEDÌ e MARTEDÌ dalle 9.00 alle 12.00<br />

• GIOVEDÌ dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00<br />

oppure presso le se<strong>di</strong> <strong>di</strong>staccate <strong>di</strong>:<br />

• MERANO via Piave 12/b (tel. 0473-253525):<br />

LUNEDÌ, MARTEDÌ dalle 09.00 alle 12.00 e<br />

GIOVEDÌ dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00<br />

• BRESSANONE via Roma 8 (tel. 0472-275603):<br />

LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle 09.00 alle 12.00 e<br />

GIOVEDÌ dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00<br />

• SILANDRO via Ponte <strong>di</strong> Legno 19 (tel. 0473-621332)<br />

MARTEDÌ dalle 9.00 alle 12.00<br />

• BRUNICO via M. Pacher 2 (tel. 0474-554300)<br />

MARTEDÌ dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.45<br />

GIOVEDÌ dalle 9.00 alle 12.00<br />

• EGNA via della Roggia 2 (tel. 0471-823014)<br />

MERCOLEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 12.30


Pagina 7<br />

Questo prospetto illustrativo ha lo scopo <strong>di</strong> fornire informazioni sintetiche; per tutto<br />

ciò che non è stato specificato, valgono le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge vigenti.<br />

Per ulteriori chiarimenti sono a <strong>di</strong>sposizione i collaboratori dell’Ufficio Sussi<strong>di</strong>o <strong>casa</strong> e può<br />

essere consultato il sito dell’Istituto (www.ipes.bz.it).<br />

Agosto 2010

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