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Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248 ... - Ediltecnico

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<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>, <strong>sez</strong>. V, 5 <strong>di</strong>cembre <strong>2012</strong>, n. <strong>6248</strong><br />

Appalti e contratti – Gare pubbliche - Presupposti generali <strong>di</strong> applicazione del soccorso istruttorio -<br />

Disposizione <strong>di</strong> cui all’art. 6 della L. 241/90 - Ammette la generale possibilità <strong>di</strong> regolarizzazione<br />

delle <strong>di</strong>chiarazioni lacunose o della documentazione incompleta.<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong><br />

in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quinta)<br />

ha pronunciato la presente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 9738 del 2011, proposto da:<br />

Gamesa Energia Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e<br />

<strong>di</strong>feso dagli avv. Angelo Clarizia e Giovanni Mangialar<strong>di</strong>, con domicilio eletto presso lo stu<strong>di</strong>o del<br />

primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;<br />

contro<br />

Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e <strong>di</strong>feso dall'avv. Nicoletta<br />

Pisani, con domicilio eletto presso Ufficio Rappresentanza della Regione Basilicata, in Roma, via<br />

Nizza, n. 56;<br />

nei confronti <strong>di</strong><br />

Energia e Ambiente s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante poro tempore,<br />

rappresentato e <strong>di</strong>feso dall'avv. Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto presso lo stu<strong>di</strong>o dell’avv.<br />

Giovan Battista Santangelo in Roma, via G. Battista De Rossi, 30;<br />

C&C Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e <strong>di</strong>feso dall'avv.<br />

Antonio Feleppa, con domicilio eletto presso lo stu<strong>di</strong>o dell’avv. Clau<strong>di</strong>o Iovane, in Roma,<br />

V.Circumvallazione Clo<strong>di</strong>a, n. 19;<br />

Burgentia Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giu<strong>di</strong>zio;<br />

per la riforma<br />

della sentenza del T.A.R. Basilicata – Potenza, Sezione I, n. 00556/2011, resa tra le parti,<br />

concernente <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> improce<strong>di</strong>bilita' delle domande <strong>di</strong> autorizzazione unica alla<br />

realizzazione <strong>di</strong> impianti eolici.<br />

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />

Visti gli atti <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio della Regione Basilicata, <strong>di</strong> Energia e Ambiente s.r.l.<br />

unipersonale e <strong>di</strong> C&C Energy s.r.l. ;<br />

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive <strong>di</strong>fese;<br />

Visti gli atti tutti della causa;<br />

Relatore nell'u<strong>di</strong>enza pubblica del giorno 4 maggio <strong>2012</strong> il Cons. Antonio Amicuzzi e u<strong>di</strong>ti per le<br />

parti gli avvocati Angelo Clarizia, Nicoletta Pisani, Gian Luca Lemmo e Antonio Feleppa;<br />

Ritenuto in fatto e considerato in <strong>di</strong>ritto quanto segue:<br />

FATTO<br />

Con il ricorso in appello in epigrafe in<strong>di</strong>cato la Gamesa Energia Italia s.p.a. ha chiesto<br />

l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe in<strong>di</strong>cata, con la quale era stato<br />

respinto il ricorso da essa proposto per l’annullamento della nota del Dirigente del Dipartimento<br />

attività produttive politiche dell'impresa, Ufficio energia, della Regione Basilicata n. 24411,


dell’11.12.2011 (con la quale è stata <strong>di</strong>chiarata la improce<strong>di</strong>bilità delle domande <strong>di</strong> autorizzazione<br />

unica alla realizzazione <strong>di</strong> impianti eolici presentate da detta s.p.a. in data 15/1/2011 protocollate ai<br />

nn. 7, 18, 20, 51 e 68 del protocollo regionale), nonché della nota <strong>di</strong> detto Dirigente n. 25052 del<br />

14.2.2011 (con la quale è stata <strong>di</strong>chiarata la improce<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong> una ulteriore domanda <strong>di</strong><br />

autorizzazione unica alla realizzazione <strong>di</strong> impianti eolici presentata dalla società citata in data<br />

15/1/2011 e protocollata al n. 82 del protocollo regionale) e dell’avviso pubblico pubblicato il<br />

14.2.2011 dalla Regione Basilicata, recante l’in<strong>di</strong>cazione delle domande <strong>di</strong>chiarate proce<strong>di</strong>bili e <strong>di</strong><br />

quelle <strong>di</strong>chiarate improce<strong>di</strong>bili.<br />

La improce<strong>di</strong>bilità era stata <strong>di</strong>chiarata in quanto alle istanze non era stata allegata la formale<br />

accettazione della STMG, cioè della Soluzione Tecnica Minima Generale<br />

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />

1.- Con riguardo al provve<strong>di</strong>mento regionale n. 24411 del 2011:<br />

Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto della violazione e falsa<br />

interpretazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione; dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003; degli<br />

artt. 1, 3 e 6 della l. n. 241/1990; dell’art. 9, punto 3 a) del Disciplinare approvato con d.G.R. n.<br />

2260/2010 ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. n. 1/2010; dell’art. 1 della l. n. 689/1981; dell’art.<br />

14 delle <strong>di</strong>sposizioni sulla legge in generale. Inoltre non è stato tenuto conto della contrad<strong>di</strong>ttorietà,<br />

della violazione del principio <strong>di</strong> proporzionalità, della erroneità dei presupposti, del travisamento<br />

dei fatti, della illogicità ed irragionevolezza dell’agire amministrativo nel caso concreto.<br />

1.1.- Ai fini della proce<strong>di</strong>bilità della domanda <strong>di</strong> autorizzazione il <strong>di</strong>sciplinare richiedeva solo la<br />

presentazione della STGM accettata dal proponente, non anche la ulteriore documentazione formale<br />

con la quale il proponente aveva manifestato al Gestore la propria accettazione, cioè il “Modello 3°<br />

del quale il T.A.R. ha erroneamente ritenuto la rilevanza.<br />

1.2.- E’ stata trascurata la circostanza della avvenuta sostanziale accettazione, da parte della<br />

Gamesa, delle STMG prodotte in allegato alla domanda, imme<strong>di</strong>atamente rilevabile dalla<br />

documentazione presentata e comprovata attraverso la successiva presentazione dei modelli <strong>di</strong><br />

accettazione “3/A”, che erroneamente il T.A.R. ha ritenuto inidonea a sanare la mancanza della<br />

pregressa formale accettazione.<br />

1.3.- Anche nell’ipotesi che l’art. 9, comma 3, del Disciplinare avesse subor<strong>di</strong>nato la proce<strong>di</strong>bilità<br />

della domanda alla presentazione, unitamente alla STMG formalmente accettata, anche <strong>di</strong> un<br />

<strong>di</strong>stinto documento recante una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> esplicita accettazione, l’esistenza <strong>di</strong> questa era<br />

chiaramente desumibile dalla documentazione allegata dalla appellante alle domande in esame, a<br />

nulla valendo che la intervenuta accettazione fosse contenuto in una relazione tecnica sottoscritta<br />

dal solo progettista e non anche dal legale rappresentante della società e nella generica elencazione<br />

dei documenti da allegare alla istanza.<br />

1.4.- I principi circa la sufficienza della documentazione presentata dalla attuale appellante sono<br />

stati tenuti presenti dal medesimo Giu<strong>di</strong>ce nel decidere fattispecie analoghe, con contrad<strong>di</strong>ttorietà<br />

della motivazione rispetto ad esse.<br />

2.- In relazione al provve<strong>di</strong>mento prot. n. 25052 del 2011 relativo alla domanda protocollata al n.<br />

82:<br />

Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto della violazione e falsa<br />

interpretazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione; dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003; degli<br />

artt. 1, 3 e 6 della l. n. 241/1990; dell’art. 9, punto 3 a) del Disciplinare approvato con d.G.R. n.<br />

2260/2010 ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. n. 1/2010; dell’art. 1 della l. n. 689/1981; dell’art.<br />

14 delle <strong>di</strong>sposizioni sulla legge in generale. Inoltre non è stato tenuto conto della contrad<strong>di</strong>ttorietà,<br />

della violazione del principio <strong>di</strong> proporzionalità, della erroneità dei presupposti, del travisamento<br />

dei fatti, della illogicità ed irragionevolezza dell’agire amministrativo nel caso concreto e della<br />

carenza <strong>di</strong> potere.<br />

La domanda è stata <strong>di</strong>chiarata improce<strong>di</strong>bile perché l’Ufficio ha verificato che l’accettazione della<br />

STMG portava la data del 26.10.2006 e quin<strong>di</strong> era successiva al termine perentorio <strong>di</strong> 60 giorni<br />

stabilito dall’ENEL con nota del 3.7.3006, con violazione dell'art. 9, comma 3, lettera a), del


Disciplinare. Erroneamente con la impugnata sentenza è stato sostenuto che, decorsi detti termini,<br />

l’accettazione doveva intendersi decaduta.<br />

Con atto depositato il 29.12.2011 si è costituita in giu<strong>di</strong>zio la C & C Energy s.r.l. deducendo la<br />

infondatezza dell’appello.<br />

Con atto depositato il 5.1.<strong>2012</strong> si è costituita in giu<strong>di</strong>zio la Regione Basilicata, che ha dedotto la<br />

infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.<br />

Con memoria depositata il 10.1.<strong>2012</strong> si è costituita in giu<strong>di</strong>zio la Società Energia ed Ambiente s.r.l.<br />

unipersonale, che ha dedotto la infondatezza dell’appello ed ha riproposto i motivi posti a base del<br />

ricorso incidentale <strong>di</strong> primo grado, <strong>di</strong>chiarati assorbiti con la sentenza impugnata:<br />

1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Disciplinare approvato con d.G.R. n. 2260/2010 ai<br />

sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. n. 1/2010. Violazione della l.r. n.1/2010. Violazione del<br />

Regolamento. Eccesso <strong>di</strong> potere per violazione del giusto proce<strong>di</strong>mento e sviamento.<br />

La Gamesa non ha presentato la documentazione da cui risultasse la <strong>di</strong>sponibilità dell'area<br />

interessata dalla realizzazione dell’impianto (o la richiesta <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità dei<br />

lavori e delle opere e <strong>di</strong> apposizione del vincolo preor<strong>di</strong>nato all’esproprio) nonostante che l’art. 9,<br />

lettera e), del Disciplinare e la parte III, art. 13, del d.m. del Ministero dello Sviluppo Economico<br />

del 10.9.2010 stabiliscano che dovesse essere allegata alla domanda <strong>di</strong> cui trattasi.<br />

Tanto rende improce<strong>di</strong>bili le domande <strong>di</strong> autorizzazione unica presentate da Gamesa.<br />

Con memoria depositata il 3.4.<strong>2012</strong> la appellante ha eccepito la inammissibilità del gravame<br />

incidentale per carenza <strong>di</strong> interesse perché Energia e Ambiente s.r.l. ha presentato un solo progetto<br />

incompatibile con quelli <strong>di</strong> Gamesa (in Brienza, denominato “Manca Vennarda”, per il quale è stata<br />

presentata tutta la necessaria documentazione), sicché nessun pregiu<strong>di</strong>zio potrebbe ricevere la<br />

ricorrente incidentale dalla presentazione ed autorizzazione degli altri progetti da parte <strong>di</strong> Gamesa,<br />

In particolare per quanto riguarda il progetto suddetto “Manca Vennarda” la ricorrente incidentale<br />

non ha adeguatamente <strong>di</strong>mostrato che i mappali nn. 13 e 14 del foglio 17 del NCT <strong>di</strong> Brienza<br />

risultano concessi in go<strong>di</strong>mento ad Energia e Ambiente s.r.l.; comunque esso affidamento sarebbe<br />

superato dal provve<strong>di</strong>mento del 28.11.2008 del Comune che ha avviato una nuova procedura per la<br />

selezione dell'operatore al quale concedere la possibilità <strong>di</strong> realizzare parchi eolici.<br />

Anche delle censure rivolte agli altri progetti è stata dedotta la infondatezza e sono state riba<strong>di</strong>te tesi<br />

e richieste.<br />

Con memoria depositata il 12.4.<strong>2012</strong> l’appellante ha replicato alle avverse argomentazioni ed ha<br />

riba<strong>di</strong>to tesi e richieste.<br />

Con memoria depositata il 26.4.<strong>2012</strong> la C & C Energy s.r.l. ha riba<strong>di</strong>to tesi e richieste.<br />

Alla pubblica u<strong>di</strong>enza del 4.5.<strong>2012</strong> il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza<br />

degli avvocati delle parti come da verbale <strong>di</strong> causa agli atti del giu<strong>di</strong>zio.<br />

DIRITTO<br />

1.- Il giu<strong>di</strong>zio in esame verte sulla richiesta, formulata da Gamesa Energia Italia s.p.a., <strong>di</strong><br />

annullamento della sentenza del T.A.R. in epigrafe specificata, con la quale è stato respinto il<br />

ricorso da essa proposto per l’annullamento della nota con la quale è stata <strong>di</strong>chiarata la<br />

improce<strong>di</strong>bilità delle domande <strong>di</strong> autorizzazione unica alla realizzazione <strong>di</strong> impianti eolici<br />

presentate da detta s.p.a. in data 15/1/2011 protocollate ai nn. 7, 18, 20, 51 e 68 del protocollo<br />

regionale, nonché della nota <strong>di</strong> detto Dirigente con la quale è stata <strong>di</strong>chiarata la improce<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong><br />

una ulteriore domanda <strong>di</strong> autorizzazione unica alla realizzazione <strong>di</strong> impianti eolici presentata dalla<br />

società citata in data 15/1/2011 e protocollata al n. 82 del protocollo regionale; inoltre per<br />

l’annullamento dell’avviso pubblico pubblicato il 14.2.2011 dalla Regione Basilicata, recante<br />

l’in<strong>di</strong>cazione delle domande <strong>di</strong>chiarate proce<strong>di</strong>bili e <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong>chiarate improce<strong>di</strong>bili.<br />

2.- Innanzi tutto la Sezione rileva la tar<strong>di</strong>vità del deposito delle “Deduzioni <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza” della C & C<br />

Energy s.r.l., avvenuto in data 26.4.<strong>2012</strong>, oltre il termine <strong>di</strong> trenta giorni liberi prima dell’u<strong>di</strong>enza<br />

del 4.5.<strong>2012</strong> fissato dall’art. 73, comma 1, del c.p.a., in assenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong>


presentazione entro termine <strong>di</strong> legge, che, ex art. 54, comma 1, del c.p.a. possono comportare la<br />

eccezionale autorizzazione del Collegio al deposito tar<strong>di</strong>vo.<br />

Di detta memoria va quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>sposto lo stralcio dagli atti del giu<strong>di</strong>zio.<br />

3.- Quanto al provve<strong>di</strong>mento regionale n. 24411 del 2011 la Sezione osserva quanto segue:<br />

Il T.A.R., nel riconoscere la legittimità della decisione regionale <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare improce<strong>di</strong>bili le<br />

relative domande per carenza <strong>di</strong> una formale accettazione allegata alla soluzione tecnica minima<br />

generale, ha ritenuto che la carenza non fosse colmabile con il richiamo alla intervenuta<br />

accettazione contenuto in una relazione tecnica sottoscritta dal solo progettista e non anche dal<br />

legale rappresentante del soggetto proponente, né da un generico richiamo ad altra documentazione<br />

in<strong>di</strong>cata nell’apposito elenco; pertanto si è pronunciato nel senso che la documentazione prodotta<br />

dopo la scadenza del termine <strong>di</strong> presentazione delle domande dovesse considerarsi una vera e<br />

propria integrazione documentale e non un semplice chiarimento della documentazione stessa.<br />

Il T.A.R. non ha, in particolare, ritenuto con<strong>di</strong>visibile la doglianza relativa al mancato ricorso, da<br />

parte dell’Amministrazione Regionale, all’Istituto del “soccorso istruttorio”.<br />

La procedura <strong>di</strong> autorizzazione alla realizzazione <strong>di</strong> un impianto per la produzione <strong>di</strong> energia<br />

elettrica da fonti rinnovabili non è stata ritenuta assimilabile ad una vera e propria procedura<br />

concorsuale, dovendosi invece ricomprendersi nella <strong>di</strong>versa categoria delle attività sottoposte ad<br />

autorizzazione pubblica, in ragione della particolare peculiarità del settore e del coinvolgimento <strong>di</strong><br />

altri interessi pubblici. Ha quin<strong>di</strong> affermato detto Giu<strong>di</strong>ce che non poteva imputarsi alla Regione<br />

una omissione del dovere <strong>di</strong> soccorso istruttorio perché la constatata mancanza della formale<br />

accettazione non poteva essere colmata con una richiesta successiva, che traducendosi in una<br />

integrazione postuma della documentazione avrebbe comportato una palese violazione del principio<br />

del par con<strong>di</strong>cio, con danno delle altre società che, <strong>di</strong>ligentemente, avevano tempestivamente<br />

pre<strong>di</strong>sposto tutta la documentazione ritenuta essenziale dalla normativa regionale più volte<br />

richiamata. Ciò anche in quanto l’istituto del soccorso istruttorio non può considerarsi un dovere<br />

assoluto della Pubblica Amministrazione, incontrando insuperabili limiti sia nell’attuazione del<br />

principio della par con<strong>di</strong>cio, sia nelle <strong>di</strong>sposizioni che richiedono l’allegazione <strong>di</strong> un dato<br />

documento ritenuto essenziale.<br />

Ha quin<strong>di</strong> affermato il T.A.R.. che la Regione aveva correttamente ritenuto non sufficienti gli in<strong>di</strong>zi<br />

desumibili da altri documenti o perché estremamente generici o perché provenienti da soggetti non<br />

titolati ed ha quin<strong>di</strong> concluso l’esame della domanda con la decisione <strong>di</strong> improce<strong>di</strong>bilità della<br />

stessa.<br />

3.1.- Ha in proposito dedotto l’appellante che l’esigenza <strong>di</strong> allegare il Modello 3/A fin dalla fase <strong>di</strong><br />

ammissione non era rappresentata dal Disciplinare, né imposta da altre fonti, sicché ben avrebbe<br />

potuto essere sod<strong>di</strong>sfatta in sede <strong>di</strong> integrazione documentale, ex art. 9, comma 2, del Disciplinare.<br />

Sarebbe stata trascurata dal T.A.R. la pacifica circostanza che la avvenuta accettazione, da parte<br />

della Gamesa, delle STMG prodotte in allegato alla domanda, era imme<strong>di</strong>atamente rilevabile dalla<br />

documentazione presentata e comprovata attraverso la successiva presentazione dei modelli <strong>di</strong><br />

accettazione “3/A”.<br />

La tesi del T.A.R., che la mancanza della formale accettazione non poteva essere colmata con una<br />

richiesta successiva, traducendosi in una integrazione postuma della documentazione, avrebbe<br />

comportato violazione del principio della “par con<strong>di</strong>cio”, sarebbe incon<strong>di</strong>visibile.<br />

Infatti, posto che il <strong>di</strong>sciplinare non considerava come essenziale la produzione del Modello “3/A”,<br />

il principio del soccorso istruttorio, come delineato dall’art. 6, comma 1, lettera b), della l. n.<br />

241/1990, conferirebbe all’Amministrazione non una mera facoltà, ma un or<strong>di</strong>nario “modus<br />

proceden<strong>di</strong>”, volto a far valere la sostanza sulla forma, con la conseguenza che non potrebbe<br />

escludersi un operatore da una procedura “latu sensu” concorsuale, come quella <strong>di</strong> specie, per mere<br />

irregolarità formali, senza violazione della “par con<strong>di</strong>cio”.<br />

Le <strong>di</strong>chiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante, definite generiche in sentenza, e la<br />

circostanza che lasciavano presagire la successiva allegazione del “Modello 3/A”, costituivano


comunque principio <strong>di</strong> prova in or<strong>di</strong>ne alla intervenuta accettazione della STGM, con conseguente<br />

obbligo della Regione <strong>di</strong> chiedere chiarimenti al soggetto proponente.<br />

3.2.- Osserva la Sezione che ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990 è prevista la generale<br />

possibilità <strong>di</strong> chiedere la regolarizzazione delle <strong>di</strong>chiarazioni lacunose e della documentazione<br />

incompleta (c.d. soccorso istruttorio).<br />

Anche se non è previsto un obbligo assoluto e incon<strong>di</strong>zionato in tal senso, dovendo comunque<br />

essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par con<strong>di</strong>cio (che ne esclude l'utilizzazione<br />

suppletiva nel caso dell'inosservanza <strong>di</strong> adempimenti proce<strong>di</strong>mentali significativi) ed il c.d. limite<br />

degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi<br />

essenziali della domanda), detta norma va necessariamente applicata dall'Amministrazione qualora<br />

gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli in<strong>di</strong>zi circa il possesso del<br />

requisito <strong>di</strong> partecipazione ad una procedura come quella che occupa non espressamente<br />

documentato, come nel caso <strong>di</strong> specie.<br />

Il "dovere <strong>di</strong> soccorso istruttorio", in base al quale le Amministrazioni possono invitare i<br />

concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in or<strong>di</strong>ne al contenuto dei certificati, documenti e<br />

<strong>di</strong>chiarazioni presentati, è quin<strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nato, oltre che al rispetto <strong>di</strong> detti limiti, alla esistenza in atti<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile<br />

o senza il rispetto dei requisiti formali.<br />

Nel caso che occupa sono state presentate dal legale rappresentante della Gamesa copie delle<br />

STMG formalmente accettate (come risultante alla lettera L, delle istanze in cui era precisato che le<br />

soluzioni prodotte erano state “esplicitamente e definitivamente accettate”) e <strong>di</strong>chiarazioni relative<br />

alla allegazione <strong>di</strong> copia della STMG “esplicitamente accettata in via definitiva dal proponente”<br />

contenute nella elencazione degli allegati alle domande.<br />

La circostanza che i richiami alla intervenuta accettazione fossero contenuti in una relazione tecnica<br />

sottoscritta (in due casi) dal solo progettista e non anche dal legale rappresentante della società e<br />

solo nella elencazione dei documenti da allegare alla istanza, è inidonea, secondo il Collegio, ad<br />

escludere la rilevanza <strong>di</strong> detti atti, considerato che gli effetti delle <strong>di</strong>chiarazioni erano comunque<br />

ascrivibili alla società e costituivano utili in<strong>di</strong>zi tali da imporre il ricorso al soccorso istruttorio.<br />

Né può ritenersi che sarebbe stata così violata la par con<strong>di</strong>cio.<br />

Il dovere <strong>di</strong> soccorso istruttorio previsto all’art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990, e il generale favore per<br />

la partecipazione, trovano infatti un limite insuperabile nell’esigenza <strong>di</strong> garantire la "par con<strong>di</strong>cio"<br />

dei can<strong>di</strong>dati. È, infatti, indubbio che il principio <strong>di</strong> "par con<strong>di</strong>cio" risulterebb violato se le<br />

opportunità <strong>di</strong> regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale si traducessero in<br />

occasione <strong>di</strong> aggiustamento postumo <strong>di</strong> irregolarità gravi e non sanabili, cioè in espe<strong>di</strong>ente per<br />

eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all’inosservanza <strong>di</strong> prescrizioni tassative,<br />

imposte a pena <strong>di</strong> esclusione.<br />

Nel caso che occupa la irregolarità che ha portato alla contestata declaratoria <strong>di</strong> improce<strong>di</strong>bilità non<br />

era assolutamente grave o non sanabile, considerato che la inderogabile necessità <strong>di</strong> allegare detto<br />

Modello 3/A già dalla fase <strong>di</strong> ammissione alla procedura non era esplicitamente affermata nel<br />

Disciplinare (che all’art. 9, punto 3, stabiliva che “Sono considerati elementi sostanziali della<br />

domanda <strong>di</strong> autorizzazione, e quin<strong>di</strong> non integrabili successivamente dalla data <strong>di</strong> presentazione<br />

della stessa: a) la soluzione tecnica minima generale (STMG) esplicitamente accettata in via<br />

definitiva dal proponente”), né imposta da altre fonti, sicché, in presenza degli in<strong>di</strong>zi cui sopra si è<br />

fatto cenno, avrebbe potuto essere sod<strong>di</strong>sfatta in sede <strong>di</strong> integrazione documentale ex art. 9, comma<br />

2, del Disciplinare.<br />

3.3.- Il motivo in esame deve quin<strong>di</strong> essere accolto e va riformata in parte qua la sentenza <strong>di</strong> primo<br />

grado, risultando fondato il ricorso introduttivo del giu<strong>di</strong>zio.<br />

4.- In relazione al provve<strong>di</strong>mento prot. n. 25052 del 4.2.2011, relativo alla domanda protocollata al<br />

n. 82, la Sezione osserva che la domanda è stata <strong>di</strong>chiarata improce<strong>di</strong>bile perché l’Ufficio aveva<br />

verificato che l’accettazione della STMG portava la data del 26.10.2006 e quin<strong>di</strong> era successiva al


termine perentorio <strong>di</strong> 60 giorni stabilito dall’ENEL con nota del 3.7.3006, con violazione dell'art. 9,<br />

comma 3, lettera a), del Disciplinare.<br />

La impugnata sentenza ha sostenuto che, decorsi detti termini, l’accettazione doveva intendersi<br />

decaduta, con incompletezza della domanda ed improce<strong>di</strong>bilità della istanza, a nulla valendo la<br />

conferma da parte del Gestore “con nota del 2009” della efficacia della tar<strong>di</strong>va accettazione, non<br />

avendo <strong>di</strong> tanto avuto tempestiva contezza l’Ufficio regionale perché la nota non era allegata alla<br />

istanza.<br />

4.1.- Ha dedotto al riguardo l’appellante che l’Ufficio regionale non aveva, tuttavia, spiegato quali<br />

implicazioni intendeva trarre dalla circostanza della datazione <strong>di</strong> detta <strong>di</strong>chiarazione e non aveva<br />

specificato come l’affermazione si conciliava con la lettera dell’art. 9, comma 3, lettera a), del<br />

Disciplinare, che non impone la declaratoria <strong>di</strong> improce<strong>di</strong>bilità in caso <strong>di</strong> accettazione dopo il<br />

termine perentorio <strong>di</strong> 60 giorni sopra in<strong>di</strong>cato.<br />

Se potesse ritenersi che il provve<strong>di</strong>mento avesse inteso qualificare non più in essere detta STGM<br />

(perché accettata oltre detto temine) sarebbe stata così integrata la motivazione del provve<strong>di</strong>mento<br />

impugnato, tenuto conto che all’Ufficio regionale non competeva <strong>di</strong> accertare e pronunciare la<br />

vali<strong>di</strong>tà della efficacia delle STGM accettate dagli operatori, essendo la verifica rimessa all’ENEL<br />

s.p.a. (che ha peraltro in seguito confermato la vigenza ed efficacia della STGM accettata dalla<br />

Gamesa con comunicazione del 7.3.2011).<br />

Quanto alla mancata comunicazione alla Regione delle determinazioni dell’ENEL in merito alla<br />

STGM, è asserito in ricorso che detta comunicazione è stata ricevuta in data 15.3.2011 dalla<br />

Regione unitamente alla richiesta <strong>di</strong> rivedere in autotutela la erronea determinazione impugnata.<br />

4.2.- La Sezione deve al riguardo con<strong>di</strong>videre le censure formulate con l’atto <strong>di</strong> appello, relative alla<br />

circostanza che competente ad assumere determinazioni in or<strong>di</strong>ne alla vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> detta accettazione,<br />

con riguardo alla osservanza dei termini stabiliti con nota del 3.7.2006 dall’ENEL non poteva che<br />

essere quest’ultimo Ente.<br />

Ciò è <strong>di</strong>mostrato dalla conferma della vali<strong>di</strong>tà dell’atto <strong>di</strong>sposta dall’ENEL con nota del 7.3.2011.<br />

In assenza <strong>di</strong> esplicite prescrizioni al riguardo nel Disciplinare la Regione non poteva essa stessa<br />

stabilire la tar<strong>di</strong>vità della accettazione ed ha quin<strong>di</strong> illegittimamente <strong>di</strong>chiarato improce<strong>di</strong>bile<br />

l’istanza.<br />

4.3.- Il motivo in esame deve quin<strong>di</strong> essere accolto e va riformata in parte qua la sentenza <strong>di</strong> primo<br />

grado, risultando fondato il ricorso introduttivo del giu<strong>di</strong>zio.<br />

5.- L’accoglimento dell’appello e la conseguente fondatezza dei motivi <strong>di</strong> ricorso <strong>di</strong> primo grado<br />

erroneamente respinti dal T.A.R., comporta la previa verifica della fondatezza dei motivi del ricorso<br />

incidentale <strong>di</strong> primo grado <strong>di</strong>chiarati assorbiti con la impugnata sentenza e riproposti in appello<br />

dalla Società Energia ed Ambiente s.r.l. unipersonale.<br />

L'esame del ricorso incidentale <strong>di</strong>retto a contestare la legittimazione del ricorrente principale<br />

attraverso la contestazione della sussistenza dei requisiti <strong>di</strong> ammissione alla procedura in atto deve<br />

infatti precedere quello del ricorso principale (<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>, A.p. 7 aprile 2011, n. 4).<br />

Ai sensi dell'art. 101 comma 2, c.p.a. la riproposizione in appello dei motivi <strong>di</strong> censura non<br />

esaminati dal Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado o dallo stesso <strong>di</strong>chiarati assorbiti non richiede<br />

necessariamente la proposizione <strong>di</strong> appello incidentale proprio per la parte vittoriosa in primo<br />

grado, ma può avvenire anche, come nel caso <strong>di</strong> specie, con semplice memoria non notificata, ma<br />

depositata a pena <strong>di</strong> decadenza entro il termine per la costituzione in giu<strong>di</strong>zio<br />

Detta società ha al riguardo dedotto che la Gamesa non aveva presentato la documentazione da cui<br />

risultasse la <strong>di</strong>sponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell’impianto (o la richiesta <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità dei lavori e delle opere e <strong>di</strong> apposizione del vincolo preor<strong>di</strong>nato<br />

all’esproprio) nonostante che l’art. 9, lettera e), del Disciplinare e la parte III, art. 13, del d.m. del<br />

Ministero dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 stabilissero che dovesse essere allegata alla<br />

domanda <strong>di</strong> cui trattasi.<br />

Dalla documentazione amministrativa e tecnica presentata a corredo del progetto risulterebbe infatti<br />

che la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> tutte le aree <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong>scende solo ed esclusivamente dalla richiesta <strong>di</strong>


pubblica utilità allegata, senza contare che le aree oggetto <strong>di</strong> esproprio non possono riguardare<br />

quelle appartenenti al demanio o <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> Enti pubblici, “quali Comune <strong>di</strong> Brianza,<br />

consorziati”.<br />

In particolare per quanto riguarda il progetto Manca Vennarda Brienza sarebbero state posizionate<br />

le torri su aree appartenenti al demanio comunale (particelle 13-14 del foglio 17) concesse a mezzo<br />

<strong>di</strong> gara pubblica e successiva convenzione alla società Energia ed Ambiente s.r.l.; inoltre<br />

mancherebbe la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità delle aree per la realizzazione <strong>di</strong> parte del tracciato<br />

elettrico e la documentazione relativa alla <strong>di</strong>sponibilità delle aree ove è posizionata la sottostazione<br />

elettrica.<br />

Per quanto riguarda i progetti Banzi e <strong>di</strong> Genzano <strong>di</strong> Lucania i due progetti relativi al impianti <strong>di</strong><br />

potenza <strong>di</strong>versa ricadrebbero nella stessa rea ed avrebbero la stessa stazione <strong>di</strong> trasformazione,<br />

sicché rappresenterebbero un unico impianto <strong>di</strong> potenza complessiva tale da comportare la necessità<br />

<strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> sviluppo locale.<br />

Tanto renderebbe improce<strong>di</strong>bili le domande <strong>di</strong> autorizzazione unica presentate da Gamesa.<br />

5.1.- Va rilevato in proposto che deve in parte con<strong>di</strong>vidersi la eccezione formulata con memoria<br />

depositata il 3.4.<strong>2012</strong> dalla appellante, <strong>di</strong> parziale inammissibilità del gravame incidentale per<br />

carenza <strong>di</strong> interesse perché Energia e Ambiente s.r.l. ha presentato un solo progetto incompatibile<br />

con quelli <strong>di</strong> Gamesa (in Brienza, denominato “Manca Vennarda”, per il quale è stata presentata<br />

tutta la necessaria documentazione), sicché nessun pregiu<strong>di</strong>zio potrebbe ricevere essa ricorrente<br />

incidentale dalla presentazione ed autorizzazione degli altri progetti da parte <strong>di</strong> Gamesa. In<br />

particolare per quanto riguarda il progetto suddetto “Manca Vennarda” la ricorrente incidentale non<br />

avrebbe adeguatamente <strong>di</strong>mostrato che i mappali nn. 13 e 14 del foglio 17 del NCT <strong>di</strong> Brienza<br />

risultano concessi in go<strong>di</strong>mento ad Energia e Ambiente s.r.l.; comunque esso affidamento sarebbe<br />

superato dal provve<strong>di</strong>mento del 28.11.2008 del Comune che ha avviato una nuova procedura per la<br />

selezione dell'operatore al quale concedere la possibilità <strong>di</strong> realizzare parchi eolici.<br />

5.2- Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è infatti caratterizzato dalla presenza dei<br />

requisiti che qualificano l'interesse ad agire <strong>di</strong> cui all'art. 100 c.p.c., vale a <strong>di</strong>re dalla prospettazione<br />

<strong>di</strong> una lesione concreta ed attuale della sfera giuri<strong>di</strong>ca del ricorrente e dall'effettiva utilità che<br />

potrebbe derivare a quest'ultimo dall'annullamento dell'atto impugnato, sicché sarebbe del tutto<br />

inutile eliminare un provve<strong>di</strong>mento o mo<strong>di</strong>ficarlo nel senso richiesto dal ricorrente se questi non<br />

può trarre alcun concreto vantaggio in relazione alla sua posizione legittimante.<br />

La <strong>di</strong>samina della fondatezza del ricorso incidentale non può quin<strong>di</strong> che essere limitata al progetto<br />

denominato “Manca Vennarda”, che è l’unico, come asserito con detta memoria depositata il<br />

3.4.<strong>2012</strong> dalla appellante e non smentito da controparte, a comportare sovrapposizione territoriale<br />

degli aerogeneratori tra i progetti della Gamesa Energia Italia s.p.a. e la Società Energia ed<br />

Ambiente s.r.l. unipersonale.<br />

Al riguardo non può che ritenere la Sezione che, a prescindere dalla <strong>di</strong>mostrazione della effettività<br />

della concessione dei terreni in<strong>di</strong>viduati ai mappali n. 13 e 14 del foglio 17 del NCT del Comune <strong>di</strong><br />

Brienza a detta s.r.l., decisiva appare la circostanza che, come affermato in detta memoria e pure<br />

non smentito dalla Società Energia ed Ambiente s.r.l. unipersonale, con provve<strong>di</strong>mento del<br />

28.11.2008, detto Comune ha avviato una nuova procedura per la selezione dell’operatore cui<br />

concedere la possibilità <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> parchi eolici nel proprio territorio, con venir meno della<br />

dedotta concessione alla s.r.l. dei citati terreni, e conseguente inammissibilità della censura.<br />

5.3.- Quanto alla dedotta circostanza che dalla documentazione amministrativa e tecnica presentata<br />

a corredo del progetto della Gamesa Energia Italia s.p.a. risulterebbe che la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> tutte le<br />

aree <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong>scende solo ed esclusivamente dalla richiesta <strong>di</strong> pubblica utilità allegata, la<br />

Sezione ne rileva la irrilevanza, atteso che l’art. 9, lettera e), del Disciplinare espressamente<br />

prevedeva la possibilità <strong>di</strong> presentazione, nel caso in cui fosse necessaria la procedura <strong>di</strong> esproprio,<br />

della richiesta <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità dei lavori e delle opere e della apposizione del<br />

vincolo preor<strong>di</strong>nato all’esproprio.


Al riguardo la appellante senza smentita afferma <strong>di</strong> aver allegato alla domanda il modello A1, la<br />

relazione comprovante la pubblica utilità delle opere ed il piano particellare <strong>di</strong> esproprio, in<strong>di</strong>canti il<br />

reperimento delle aree, sia <strong>di</strong> impianto che <strong>di</strong> collegamento alla rete elettrica.<br />

Le dedotte circostanze appaiono idonee a superare anche la dedotta carenza della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sponibilità delle aree per la realizzazione <strong>di</strong> parte del tracciato elettrico e della documentazione<br />

relativa alla <strong>di</strong>sponibilità delle aree ove è posizionata la sottostazione elettrica.<br />

5.4.- Tutti i motivi posti a base del ricorso incidentale <strong>di</strong> primo grado e riproposti in appello sono,<br />

ad avviso del Collegio, in parte inammissibili ed in parte insuscettibili <strong>di</strong> accoglimento, come da<br />

motivazione.<br />

Può pertanto riconoscersi la fondatezza del ricorso introduttivo del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado sopra<br />

esaminato.<br />

6.- L’appello, previo stralcio dagli atti del giu<strong>di</strong>zio delle “Deduzioni <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza” della C & C<br />

Energy s.r.l., depositate in data 26.4.<strong>2012</strong>, deve essere conclusivamente accolto e deve essere<br />

riformata la prima decisione, con, previa parziale declaratoria <strong>di</strong> inammissibilità e reiezione, nella<br />

restante parte, del ricorso incidentale proposto dalla società Energia ed Ambiente s.r.l. unipersonale,<br />

conseguente accoglimento del ricorso <strong>di</strong> primo grado ed annullamento dei provve<strong>di</strong>menti con esso<br />

impugnati.<br />

7.-. La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la<br />

sussistenza delle circostanze <strong>di</strong> cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come mo<strong>di</strong>ficato dall’art. 45, XI c.,<br />

della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del<br />

doppio grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.<br />

P.Q.M.<br />

Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> in sede giuris<strong>di</strong>zionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie<br />

l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza <strong>di</strong> primo grado, previa parziale<br />

declaratoria <strong>di</strong> inammissibilità e reiezione, nella restante parte, del ricorso incidentale proposto dalla<br />

società Energia ed Ambiente s.r.l. unipersonale, accoglie il ricorso originario proposto <strong>di</strong>nanzi al<br />

T.A.R. e per l’effetto annulla i provve<strong>di</strong>menti con esso impugnati, come da motivazione.<br />

Compensa integralmente le spese del doppio grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.<br />

Or<strong>di</strong>na che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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